4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad
(Causa C-389/08) (1)
(Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Artt. 2, lett. g), 3 e 4 - Autorità nazionale di regolamentazione - Legislatore nazionale che agisce in quanto autorità nazionale di regolamentazione - Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Reti e servizi - Art. 12 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Componente sociale del servizio universale - Art. 13 - Finanziamento degli obblighi di servizio universale - Determinazione dell’onere eccessivo)
2010/C 328/03
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV
Convenuto: Ministerraad
Interveniente: Belgacom NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Grondwettelijk Hof — Belgio — Interpretazione dell’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Calcolo del costo degli obblighi del servizio universale — Mancanza di valutazione caso per caso
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) non osta in linea di principio, di per sé, a che il legislatore nazionale intervenga in qualità di autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) purché, nell’esercizio di tale funzione, soddisfi i requisiti di competenza, di indipendenza, di imparzialità e di trasparenza previsti da dette direttive e purché le decisioni che esso adotta nell’ambito di tale funzione possano costituire l’oggetto di ricorsi efficaci presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al Grondwettelijk Hof verificare.
2)
L’art. 12 della direttiva 2002/22 non osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione consideri in modo generale e sulla base del calcolo dei costi netti del fornitore di servizio universale il quale era in precedenza l’unico fornitore di tale servizio che la fornitura di detto servizio può rappresentare un onere eccessivo per le imprese ormai designate come fornitori di servizio universale.
3)
L’art. 13 della direttiva 2002/22 osta a che detta autorità constati nello stesso modo e sulla base dello stesso calcolo che tali imprese sono effettivamente soggette ad un onere eccessivo in ragione di tale fornitura, senza aver effettuato un esame particolare della situazione di ciascuna di esse.
(1) GU C 285 dell’8.11.2008.
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