13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 — Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-398/08 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 7, n. 1, lett. b), e 63 - Marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» - Marchi costituiti da slogan pubblicitari - Carattere distintivo - Domanda di marchio per una pluralità di prodotti e servizi - Pubblico pertinente - Valutazione e motivazione globale - Documenti nuovi)
2010/C 63/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Audi AG (rappresentanti: avv.ti S.O. Gillert e F. Schiwek, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2005, recante parziale rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione del marchio denominativo «VORSPRUNG DURCH TECHNIK» per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 e 42 — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Carattere distintivo — Applicazione di criteri di valutazione specifici — Insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione del pubblico da prendere in considerazione — Presa in considerazione dei motivi presentati per la prima volta nel procedimento dinanzi al Tribunale
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 luglio 2008, causa T–70/06, Audi/UAMI (Vorsprung durch Technik) è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), adottando la sua decisione 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/20052), non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288/94.
2)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005–2), è annullata nella parte in cui essa ha parzialmente respinto, in base all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quale modificato dal regolamento n. 3288/94, la domanda di registrazione del marchio «Vorsprung durch Technik».
3)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
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