23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Repubblica federale di Germania
(Causa C-399/08 P) (1)
(Impugnazione - Art. 87 CE - Aiuti concessi dagli Stati membri - Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG - Art. 86 CE - Servizi di interesse economico generale - Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio - Esistenza di un vantaggio - Metodo di verifica applicato dalla Commissione - Onere della prova - Art. 230 CE - Ampiezza del controllo del Tribunale)
2010/C 288/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz, J. Flett e B. Martenczuk, agenti)
Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG (rappresentante: J. Sedemund, Rechtsanwalt), Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (rappresentante: R. Wojtek, Rechtsanwalt), UPS Europe NV/SA (rappresentante: E. Henny, advocaat) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 1o luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27), che dichiarava l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne disponeva il recupero — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Violazione degli artt. 86, secondo comma, CE e 87, primo comma, CE, 230 CE nonché 36 dello Statuto della Corte — Annullamento senza accertamento di un errore concreto nell’argomentazione della Commissione alla base della decisione impugnata — Difetto di motivazione quanto all’asserita illegittimità del metodo applicato dalla Commissione per accertare l'esistenza di un aiuto illegittimo
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.
2)
La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute da Deutsche Post AG nell’ambito dell’impugnazione principale.
3)
Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per l’impugnazione principale.
4)
Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per le impugnazioni incidentali.
5)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
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