27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/2
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS
(Causa C-405/08) (1)
(Politica sociale - Informazione e consultazione dei lavoratori - Direttiva 2002/14/CE - Recepimento della direttiva tramite una legge o un contratto collettivo - Effetti del contratto collettivo rispetto ad un lavoratore non facente parte dell’organizzazione sindacale firmataria di tale contratto - Art. 7 - Protezione dei rappresentanti dei lavoratori - Prescrizione di una tutela rafforzata contro il licenziamento - Insussistenza)
2010/C 80/04
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst
Convenuto: Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret — Interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, pag. 29) — Recepimento della direttiva tramite un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo nei confronti di un lavoratore non facente parte dell’organizzazione sindacale che ha concluso il suddetto contratto — Legge di attuazione che non stabilisce una tutela contro il licenziamento più rigorosa rispetto a quella già esistente per le categorie di lavoratori che non rientrano in un contratto collettivo
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una sua trasposizione, mediante contratto, che comporti che una categoria di lavoratori ricada sotto il contratto collettivo in causa, benché i lavoratori appartenenti a tale categoria non siano membri dell’organizzazione sindacale firmataria del detto contratto e il loro settore di attività non sia rappresentato da tale organizzazione, nei limiti in cui il contratto collettivo sia idoneo a garantire ai lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione una tutela effettiva dei diritti loro conferiti da questa stessa direttiva.
2)
L’art. 7 della direttiva 2002/14 dev’essere interpretato nel senso che esso non prescrive che ai rappresentanti dei lavoratori sia accordata una tutela rafforzata contro il licenziamento. Tuttavia, qualsiasi misura adottata per recepire la suddetta direttiva, a prescindere che sia prevista da una legge o da un contratto collettivo, deve rispettare la soglia minima di protezione prevista dal detto articolo.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
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