28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o luglio 2010 — Knauf Gips KG, già Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Commissione europea
(Causa C-407/08 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Cartongesso - Accesso al fascicolo - Elementi di prova a carico e a discarico - Nozione di «impresa» - Unità economica - Società responsabile per l’azione dell’unità economica - Argomento dedotto per la prima volta in sede giurisdizionale)
2010/C 234/09
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knauf Gips KG, già Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, Rechsanwalte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Intesa sul mercato del cartongesso — Omessa considerazione della violazione dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo — Violazione del principio «in dubio pro reo» — Considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, dei volumi d’affari di altre imprese che non costituiscono un’unità economica con la ricorrente
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Knauf Gips KG la responsabilità per le azioni commesse dalle società appartenenti al gruppo Knauf.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
Il ricorso della Knauf Gips KG diretto all’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE nei confronti di BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso), è respinto.
4)
Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese inerenti al presente grado di giudizio, mentre tutte le spese relative al giudizio di primo grado sono mantenute a carico della Knauf Gips KG.
(1) GU C 313 del 6.12.2008.
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