14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-423/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione - Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie - Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi)
2010/C 221/08
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Albenzio e F. Arena, avvocati dello Stato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Versamento tardivo delle risorse proprie delle Comunità in caso di riscossione a posteriori dei diritti all’importazione.
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.
(1) GU C 313 del 6.12.2008.
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