3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile/Freerk Heidinga
(Causa C-434/08) (1)
(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Trasferimento di diritti all’aiuto - Cessione definitiva)
2010/C 179/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile
Convenuto: Freerk Heidinga
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Oberlandesgericht Oldenburg — Interpretazione dell’art. 46, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Clausola contrattuale inserita in un accordo avente ad oggetto la realizzazione apparente di un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all’aiuto, secondo cui il cessionario, quale titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni, ma è tenuto a versare al cedente una parte dei pagamenti concessi
Dispositivo
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un accordo, come quello controverso nella causa principale, avente ad oggetto il trasferimento definitivo di diritti all’aiuto e in forza del quale il cessionario, titolare dei diritti all’aiuto, deve attivare tali diritti e trasmettere al cedente, senza alcun limite temporale, tutti gli aiuti, o una parte degli stessi, da lui percepiti a questo titolo, a condizione che un siffatto accordo non persegua il fine di consentire al cedente di trattenere una parte dei diritti all’aiuto che egli ha formalmente ceduto, bensì quello di determinare, in riferimento al valore di tale parte dei diritti all’aiuto, il prezzo convenuto per la cessione della totalità dei diritti all’aiuto.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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