19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
(Causa C-446/08) (1)
(Direttiva 2002/46/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli integratori alimentari - Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione degli integratori alimentari - Quantità massime - Armonizzazione al livello dell’Unione - Insussistenza - Competenza degli Stati membri - Modalità da rispettare e criteri da prendere in considerazione per la fissazione di tali quantitativi - Normativa nazionale che fissa tali quantitativi - Fissazione di un quantitativo nullo)
2010/C 161/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires
Convenuti: Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
Con l’intervento di: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Francia) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51) e, in particolare, dei suoi artt. 5 (n. 4) e 11 (n. 2) — Competenza degli Stati membri a definire i quantitativi massimi di vitamine e di minerali autorizzati negli integratori alimentari in mancanza di una normativa comunitaria in materia — Criteri da prendere in considerazione per la fissazione dei livelli quantitativi massimi — Divieto assoluto del fluoro imposto dalle autorità di uno Stato membro, al di fuori dei criteri di cui all’art. 12 della precitata direttiva — Restrizione quantitativa degli scambi in contrasto con gli artt. 28 e 30 CE
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le disposizioni del Trattato CE, gli Stati membri restano competenti ad adottare una disciplina relativa ai quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari nei limiti in cui la Commissione non abbia stabilito tali quantitativi in conformità all’art. 5, n. 4, di detta direttiva.
2)
Oltre all’obbligo di osservare gli artt. 28 CE e 30 CE, gli Stati membri sono tenuti anche ad ottemperare agli elementi che figurano all’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 2002/46, incluso il requisito di una valutazione dei rischi fondata su dati scientifici generalmente riconosciuti, all’atto di fissare i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari, in attesa che la Commissione stabilisca tali quantitativi ai sensi del n. 4 di detto art. 5.
3)
La direttiva 2002/46 deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui all’atto della fissazione del quantitativo massimo di un minerale utilizzabile nella fabbricazione degli integratori alimentari sia impossibile calcolare con precisione gli apporti di detto minerale provenienti da altre fonti alimentari, e nei limiti in cui la Commissione europea non abbia stabilito i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari in conformità all’art. 5, n. 4, di detta direttiva, uno Stato membro, se esiste il rischio probabile che tali apporti raggiungano i limiti massimi tollerabili stabiliti per il minerale di cui trattasi e fatta salva l’osservanza degli artt. 28 CE e 30 CE, può fissare tale quantitativo massimo ad un valore nullo senza fare ricorso alla procedura prevista all’art. 12 della stessa direttiva.
4)
L’art. 5 della direttiva 2002/46 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un’etichettatura adeguata possa dissuadere il gruppo di consumatori cui è rivolta dall’avvalersi di un nutriente benefico per esso a basso dosaggio non costituisce un elemento pertinente a fissare i quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili nella fabbricazione degli integratori alimentari. La considerazione della differenza dei livelli di sensibilità di diversi gruppi di consumatori può permettere ad uno Stato membro di applicare alla totalità della popolazione siffatto quantitativo massimo adatto ad un gruppo di consumatori specifico, come quello dei bambini, soltanto se tale misura è circoscritta a quanto necessario per garantire la tutela della salute delle persone che appartengono a tale gruppo e se siffatta misura è proporzionata all’obiettivo da essa perseguito, ove quest’ultimo non può essere raggiunto con misure meno restrittive degli scambi interni all’Unione europea, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
5)
La direttiva 2002/46 deve essere interpretata nel senso che osta alla fissazione di quantitativi massimi di vitamine e di minerali utilizzabili per la fabbricazione degli integratori alimentari allorché, in assenza di un pericolo probabile per la salute delle persone, non sono stati stabiliti limiti massimi tollerabili per tali vitamine e tali minerali, a meno che siffatta misura non sia giustificata in forza del principio di precauzione, qualora tale valutazione scientifica dei rischi riveli che l’incertezza persiste con riferimento all’esistenza o alla portata di rischi reali per la salute. Dopo che sono stati stabiliti tali limiti massimi, la possibilità di stabilire siffatti quantitativi massimi ad un livello sensibilmente inferiore a quello di detti limiti non può essere esclusa qualora la fissazione di tali quantitativi massimi possa essere giustificata con la considerazione degli elementi che compaiono all’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 2002/46 ed essa sia conforme al principio di proporzionalità. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio e deve essere effettuata caso per caso.
(1) GU C 327 del 20.12.2008.
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