22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Causa C-451/08) (1)
(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Appalti pubblici di lavori - Nozione - Vendita da parte di un ente pubblico di un terreno su cui l’acquirente intende eseguire successivamente taluni lavori - Lavori rispondenti ad obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale)
2010/C 134/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helmut Müller GmbH
Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Con l’intervento di: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, Ville de Wildeshausen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandsgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell’art. 1, nn. 2, lett. b), e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozioni di «appalto pubblico di lavori» e di «concessione di lavori pubblici» — Obbligo di indire una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la cessione ad opera di un terzo di un immobile sul quale l’acquirente debba in seguito eseguire lavori funzionali a taluni obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente territoriale, ed il cui progetto sia stato approvato da quest’ultimo prima della stipulazione del contratto di vendita
Dispositivo
1)
La nozione di «appalti pubblici di lavori», ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non esige che i lavori oggetto dell’appalto siano eseguiti materialmente o fisicamente per l’amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell’interesse economico diretto di tale amministrazione. L’esercizio, da parte di quest’ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest’ultima condizione.
2)
La nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 richiede che l’aggiudicatario assuma direttamente o indirettamente l’obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell’appalto e che l’esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.
3)
Le «esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice», ai sensi della terza ipotesi contemplata dall’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, non possono consistere nel semplice fatto che un’autorità pubblica esamini taluni progetti di costruzione che le sono sottoposti ovvero assuma una decisione nell’esercizio delle sue competenze in materia di regolamentazione urbanistica.
4)
In circostanze quali quelle della causa principale, è escluso che ricorra una concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18.
5)
In circostanze quali quelle della causa principale, le disposizioni della direttiva 2004/18 non trovano applicazione in una situazione in cui un’autorità pubblica venda un terreno a un’impresa, laddove un’altra autorità pubblica abbia intenzione di indire un appalto di lavori su detto terreno, pur non avendo ancora formalmente deciso di procedere all’aggiudicazione di tale appalto.
(1) GU C 6 del 10.1.2009.
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