30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-461/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Interpretazione degli artt. 13, parte B, lett. g), e 4, n. 3, lett. a) - Cessione di un terreno occupato da un fabbricato parzialmente demolito al posto del quale va eretta una nuova costruzione - Esenzione dall’IVA)
2010/C 24/21
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Don Bosco Onroerend Goed BV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 4, n. 3, lett. a), in combinato disposto con l’art. 13, parte B, lett. g), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Assoggettamento della cessione di un edificio o di una frazione di edificio e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla sua prima occupazione — Cessione di un fabbricato parzialmente demolito a causa della sua sostituzione con un nuovo fabbricato da costruire
Dispositivo
L’art. 13, parte B, lett. g), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, lett. a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dalla prima di tali disposizioni la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito, affinché venga eretta al suo posto una nuova costruzione, e la cui demolizione a tale scopo, assunta dal venditore, è già iniziata prima di tale cessione. Tali operazioni di cessione e di demolizione formano un’operazione unica con riferimento all’imposta sul valore aggiunto avente, nel suo complesso, ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente e del suolo attiguo, ma quella di un terreno non edificato, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento dell’effettiva cessione del terreno.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
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