31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
(Causa C-484/08) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto - Controllo giurisdizionale del loro carattere abusivo - Esclusione - Disposizioni nazionali più severe per garantire un più elevato livello di protezione per il consumatore)
2010/C 209/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Convenuta: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 2, 3, n. 1, lett. g), e 4, n. 1, CE e degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Disposizioni nazionali più severe per garantire un livello di tutela più elevato al consumatore — Controllo delle clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro.
Dispositivo
1)
Gli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.
2)
Gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE non ostano ad un’interpretazione degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 93/13, secondo la quale gli Stati membri possono adottare una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell’oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.
(1) GU C 19 del 24.1.2009.
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