19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/9
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Causa C-486/08) (1)
(Politica sociale - Accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato - Disposizioni svantaggiose previste dalla normativa nazionale per gli agenti contrattuali che lavorano a tempo parziale, occasionalmente o con contratto a tempo determinato - Principio della parità di trattamento)
2010/C 161/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols
Convenuto: Land Tirol
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Landesgericht Innsbruck — Interpretazione della clausola 4, punti 1 e 2, dell’allegato della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, del 20 gennaio 1998, pag. 9), della clausola 4 dell’allegato della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), nonché dell’art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Normativa nazionale relativa agli agenti contrattuali, che esclude dal suo ambito di applicazione determinate categorie di lavoratori dipendenti a tempo parziale, occupati occasionalmente o con contratto a tempo determinato — Disposizioni svantaggiose previste, con riguardo al diritto alle ferie, per gli agenti che passano da un regime di lavoro a tempo pieno a un regime di lavoro a tempo parziale e per gli agenti che godono di un congedo parentale di due anni — Principio di parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, nonché tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato
Dispositivo
1)
Il pertinente diritto dell’Unione, e segnatamente la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/23/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 55, n. 5, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz) 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1o febbraio 2009, a norma della quale, in caso di modificazione del volume delle ore di lavoro effettuate da un lavoratore, le ferie non utilizzate sono adattate con la conseguenza che al lavoratore, il quale passa da un’attività lavorativa a tempo pieno ad un’attività lavorativa a tempo parziale, è ridotto il diritto alle ferie annuali retribuite da esso maturato, senza avere avuto la possibilità di esercitarlo, durante il periodo di attività lavorativa a tempo pieno, ovvero può fruire delle ferie in questione solo con un’indennità compensativa di importo inferiore.
2)
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 1, n. 2, lett. m), della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 11o febbraio 2009, che esclude dall’ambito di applicazione di tale legge i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi o occupati solo occasionalmente.
3)
La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, figurante in allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, deve interpretarsi nel senso che osta ad una disposizione nazionale come l’art. 60, ultima frase, della legge del Land del Tyrol relativa agli agenti contrattuali 8 novembre 2000, nella versione in vigore sino al 1ofebbraio 2009, a norma della quale i lavoratori che si avvalgono del loro diritto al congedo parentale di due anni perdono, al termine di tale congedo, i diritti alle ferie annuali retribuite maturati nell’anno precedente la nascita del loro figlio.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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