31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-491/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Siti di importanza comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico «Is Arenas»)
2010/C 209/09
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Recchia, agente)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Aiello, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d'importanza comunitaria — Sito «Is Arenas» — Allestimento di un campo da golf
Dispositivo
1)
In riferimento al progetto del complesso turistico e immobiliare «Is Arenas» che interessa il sito «Is Arenas»:
—
non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e
—
non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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