4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda
(Causa C-515/08) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Artt. 56 TFUE e 57 TFUE - Distacco di lavoratori - Restrizioni - Datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro - Previa registrazione della dichiarazione di distacco - Documenti sociali o di lavoro - Equivalenti dei documenti previsti dalla normativa dello Stato membro ospitante - Copia - Conservazione a disposizione delle autorità nazionali)
2010/C 328/05
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Imputati nella causa principale
Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg di Anversa — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Normativa nazionale che obbliga le imprese del settore edilizio che effettuano temporaneamente lavori in uno Stato membro a fornire una dichiarazione di distacco alle autorità del paese ospitante
Dispositivo
Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, l’invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l’inizio del distacco previsto sia subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali del primo Stato dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola.
Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché l’invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui trattasi.
(1) GU C 44 del 21.2.2009.
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