5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 aprile 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (causa C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (causa C-33/09)
(Cause riunite C-538/08 e C-33/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi - Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA - Modifica dopo l’entrata in vigore di detta direttiva)
2010/C 148/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrenti: X Holding B.V. (C-538/08), Oracle Nederland BV (C-33/09)
Convenuti: Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71, pag. 1303) e degli artt. 6, n. 2, e 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esclusione del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore le esclusioni esistenti all’atto dell’entrata in vigore della sesta direttiva — Normativa precedente la sesta direttiva, che prevedeva l’esclusione del diritto a detrazione per categorie di beni e di servizi previsti per essere usati per il trasporto privato — Definizioni delle dette categorie
Dispositivo
1)
L’art. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro che esclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle categorie di spese concernenti, da un lato, la fornitura di un «mezzo di trasporto individuale», di «cibi», di «bevande», di un «alloggio», nonché «l’offerta di attività ricreative» ai membri del personale del soggetto passivo e, d’altro lato, la fornitura di «omaggi d’affari» o «di altre gratificazioni».
2)
L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, che prevede che un soggetto passivo possa detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di taluni beni e servizi utilizzati in parte a fini privati e in parte a fini professionali non integralmente, ma solo proporzionalmente all’uso a fini professionali.
3)
L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, dopo l’entrata in vigore di detta direttiva, apporti ad un’esclusione del diritto a detrazione una modifica volta, in via di principio, a restringerne la portata, ma per cui non si può escludere che, in un singolo caso e per un determinato esercizio tributario, essa ampli la portata di detta esclusione, a causa del carattere forfettario del regime modificato.
(1) GU C 55 del 7.3.2009.
GU C 90 del 18.4.2009.
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