15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich» — Zeitungsverlag GmbH
(Causa C-540/08) (1)
(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l’offerta di premi ai consumatori all’acquisto di merci o servizi)
2011/C 13/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG
Resistente:«Österreich» — Zeitungsverlag GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 5, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta agli editori di giornali periodici di annunciare, proporre o offrire senza contropartita ai consumatori premi connessi ad un periodico e di proporre tali premi in connessione con la vendita di beni o con la fornitura di servizi senza prendere in considerazione il carattere ingannevole o aggressivo della pratica commerciale di cui trattasi — Normativa che non persegue unicamente l’obiettivo della tutela del consumatore bensì parimenti quello del mantenimento del pluralismo della stampa e della tutela dei concorrenti più deboli — Nozione di praticale commerciale sleale
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella oggetto della causa principale, che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi.
2)
La possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all’acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
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