3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-545/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE - Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga - Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di fissazione sulla base dei costi della fornitura di tali servizi - Assenza di un'analisi del mercato)
2010/C 179/11
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Imposizione ad un operatore dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la tariffa della fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata svolta un’analisi del mercato
Dispositivo
1)
Avendo disciplinato la tariffa al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga senza aver condotto preliminarmente un’analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), e degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
(1) GU C 82 del 04.04.2009
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