11.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/2
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-560/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 in Spagna - ZPS ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» - SIC proposto ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e SIC proposto ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»)
2012/C 39/02
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Pologna (rappresentante: K. Rokicka, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, 5, 6, n. 2, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) e dell’art. 6, nn. 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 7, e dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, e 14 settembre 2006, causa C-244/05 — Progetti di sdoppiamento e/o sistemazione della strada M-501 — ZPS ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio» — SIC proposto ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e SIC proposto ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna, non soddisfacendo i requisiti di cui:
—
agli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 1 o n. 2, a seconda dei casi, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, per quanto riguarda i progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M-501;
—
agli artt. 6, n. 2, e 8 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dei tratti 2 e 4 della citata strada;
—
all’art. 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, per quanto riguarda i progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della medesima strada;
—
all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dei tratti 1, 2 e 4 della strada M-501, con riguardo alla zona di protezione speciale ES0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», e
—
all’art. 12, n. 1, lett. b) e d), di tale medesima direttiva, per quanto riguarda i progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione del tratto 1 della strada M-501, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110005 «Cuenca del río Guadarrama», e ai tratti 2 e 4 della medesima strada, con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle citate disposizioni.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3)
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 55 del 7.3.2009.
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