19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/3
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen — Paesi Bassi) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe
(Causa C-568/08) (1)
(Appalti pubblici - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso - Legislazione nazionale che consente al giudice, in un procedimento sommario, di autorizzare una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico che il giudice di merito può successivamente dichiarare contraria al diritto dell’Unione - Compatibilità con la direttiva - Concessione del risarcimento danni agli offerenti lesi - Presupposti)
2011/C 55/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Assen
Parti
Ricorrenti: Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV
Convenuta: Provincie Drenthe
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Assen — Interpretazione degli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 395, pag. 33) — Legislazione nazionale che prevede una competenza concomitante dei giudici civile ed amministrativo che può condurre a decisioni contraddittorie — Competenza del giudice amministrativo limitata alla valutazione della decisione di indire una gara d’appalto — Esclusione in caso di decisione di aggiudicazione ad uno degli offerenti — Concessione del risarcimento danni
Dispositivo
1)
Gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, non ostano a un sistema nel quale, per ottenere una decisione giurisdizionale in tempi brevi, è disponibile un unico procedimento, caratterizzato dal fatto che esso mira ad ottenere rapidamente un ordine del giudice, che non esiste un diritto allo scambio di conclusioni tra avvocati, che di norma si producono solo prove scritte, che non trovano applicazione le norme di legge sulla prova e che la decisione non determina l’accertamento definitivo dei rapporti giuridici, né fa parte di un processo decisionale che si conclude con una pronuncia idonea a passare in giudicato.
2)
La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice dei provvedimenti d’urgenza, per adottare un provvedimento provvisorio, proceda a un’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che, successivamente, il giudice di merito qualifica come errata.
3)
Riguardo alla responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, ai soggetti lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento se la norma di diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito. In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione in tale ambito, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, una volta soddisfatte tali condizioni, stabilire i criteri sulla base dei quali il danno derivante dalla violazione del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione di appalti pubblici deve essere accertato e valutato, purché siano osservati i principi di equivalenza e di effettività.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
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