31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht
(Causa C-569/08) (1)
(Internet - Dominio di primo - Regolamento (CE) n. 874/2004 - Nomi di dominio - Registrazione per fasi - Caratteri speciali - Registrazioni speculative e abusive - Nozione di «malafede»)
2010/C 209/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Internetportal und Marketing GmbH
Convenuto: Richard Schlicht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 21, n. 1, lett. a) e b), n. 2 e n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40) — Registrazioni speculative ed abusive — Nozioni di «diritto o interesse legittimo» e di «malafede» — Registrazione di un dominio da parte del titolare di un marchio nazionale acquisito al solo fine di consentire tale registrazione durante la prima parte della registrazione per fasi — Dominio che si differenzia sensibilmente dal marchio che è servito da fondamento per la sua registrazione, in ragione dell’eliminazione del carattere speciale «&» — Marchio «&R&E&I&F&E&N&»
Dispositivo
1)
L’art. 21, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo e i principi relativi alla registrazione, dev’essere interpretato nel senso che la malafede può essere dimostrata da circostanze diverse da quelle enumerate dalle lett. a)-e) di tale disposizione.
2)
Al fine di valutare se sussista un comportamento di malafede ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento n. 874/2004, e del n. 3 dello stesso articolo, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie, e segnatamente le condizioni in cui la registrazione del marchio è stata ottenuta e quelle in cui il nome di dominio di primo è stato registrato.
Quanto alle condizioni in cui la registrazione del marchio è stata ottenuta, il giudice nazionale deve tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:
—
l’intenzione di non fare uso del marchio nel mercato per il quale la tutela è stata chiesta;
—
la presentazione del marchio;
—
il fatto di aver registrato un numero elevato di altri marchi corrispondenti a denominazioni generiche, e
—
il fatto di aver registrato il marchio poco prima dell’inizio della registrazione per fasi di nomi di dominio di primo .
Quanto alle condizioni in cui il nome di dominio di primo è stato registrato, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in particolare, i seguenti fattori:
—
l’abuso di caratteri speciali o di segni di interpunzione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 874/2004, ai fini dell’applicazione delle regole di trascrizione di cui a tale articolo;
—
la registrazione nella prima parte della registrazione per fasi prevista da tale regolamento sulla base di un marchio acquisito in circostanze come quelle del procedimento principale, e
—
il fatto di aver depositato numerose domande di registrazione di nomi di dominio corrispondenti a denominazioni generiche.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
Full & Egal Universal Law Academy