20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre — Regno Unito) — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-581/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 5, n. 6, seconda frase - Nozione di «campioni» - Nozione di «regali di scarso valore» - Registrazioni musicali - Distribuzione gratuita a fini promozionali)
2010/C 317/13
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre
Parti
Ricorrente: EMI Group Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prelievi di beni effettuati per le necessità dell’impresa per fornire regali di scarso valore e campioni — Nozione di «campione» — Caratteristiche essenziali — Registrazioni musicali in forma di CD forniti gratuitamente a fini promozionali
Dispositivo
1)
Un «campione» ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, costituisce un esemplare di un prodotto che è volto a promuovere le vendite di quest’ultimo e che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo prodotto senza condurre ad un consumo finale diverso da quello inerente a siffatte operazioni di promozione. Tale nozione non può essere limitata, in generale, con una normativa nazionale agli esemplari forniti in una forma non disponibile alla vendita o al primo di una serie di esemplari identici distribuiti da un soggetto passivo allo stesso destinatario, senza che detta normativa consenta di tener conto della natura del prodotto rappresentato e del contesto commerciale proprio di ciascuna transazione nel quale tali esemplari sono forniti.
2)
La nozione di «regali di scarso valore» ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che fissa un massimale come quello istituito dalla legislazione di cui trattasi nella causa principale, vale a dire GBP 50, per i regali fatti alla stessa persona nel corso di un periodo di dodici mesi, o che fanno parte di una serie o di una sequenza di regali.
3)
L’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 osta ad una normativa nazionale che istituisce una presunzione secondo cui i beni che costituiscono «regali di scarso valore» ai sensi di detta disposizione, distribuiti da un soggetto passivo a persone diverse aventi lo stesso datore di lavoro, sono considerati forniti alla stessa persona.
4)
La posizione fiscale del destinatario di campioni non incide sulle risposte date alle altre questioni.
(1) GU C 55 del 7.3.2009.
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