21.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 69/15
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I
(Causa C-156/08) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 33, n. 1 - Nozione di «imposta sul fatturato» - Diritto di trasformazione di beni immobili)
(2009/C 69/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Niedersächsisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Monika Vollkommer
Convenuto: Finanzamt Hannover-Land I
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e dell'art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Presa in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sull'acquisto di immobili («Grunderwerbsteuer»), di future prestazioni di servizi dirette alla costruzione di un edificio e soggetta all'imposta sulla cifra d'affari qualora l'operazione comprenda contemporaneamente la fornitura del terreno edificabile e le prestazioni sopra menzionate
Dispositivo
L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro, al momento dell'acquisto di un terreno non edificato, integri prestazioni future di lavori di costruzione nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sulle trasformazioni e le transazioni, come la «Grunderwerbsteuer» prevista dall'ordinamento tedesco, e sottoponga così un'operazione, assoggettata all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della detta direttiva, anche a tali altre imposte, a condizione che queste ultime non abbiano natura di imposte sul fatturato.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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