29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/15
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Büdingen — Germania) — procedimento penale a carico di Guido Weber
(Causa C-166/08) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 89/397/CEE - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari - Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia - Nozione di persona soggetta al controllo)
2009/C 205/27
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Büdingen
Imputato nella causa principale
Guido Weber
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Amtsgericht Büdingen — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186, pag. 23) — Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia in occasione di un controllo ufficiale di prodotti alimentari — Qualifica di «persona soggetta al controllo» del distributore responsabile in sede penale o amministrativa per lo stato e l’etichettatura del prodotto alimentare
Dispositivo
L’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari deve essere interpretato nel senso che una società che abbia importato e, successivamente, immesso in commercio un prodotto alimentare ed il cui amministratore possa essere chiamato a rispondere in sede penale o amministrativa per lo stato o l’etichettatura del medesimo prodotto sulla base delle analisi dei campioni di quest’ultimo prelevati presso un venditore al dettaglio, deve considerarsi come una «persona soggetta al controllo» ai sensi di tale disposizione.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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