28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/20
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia
(Causa C-315/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Prossimità - Approvvigionamento della popolazione in medicinali - Licenza - Ripartizione territoriale delle farmacie - Distanza minima tra le sedi farmaceutiche)
2012/C 25/34
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Angelo Grisoli
Convenuta: Regione Lombardia
con l’intervento di: Comune di Roccafranca
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 152 CE e 153 CE — Apertura di nuove farmacie — Normativa nazionale che fissa dei limiti in base al numero di abitanti e stabilisce le condizioni per l’autorizzazione di apertura di una nuova farmacia
Dispositivo
L’art. 49 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la quale pone limiti all’istituzione di nuove farmacie prevedendo che:
—
nei comuni con popolazione inferiore ai 4 000 abitanti, possa essere aperta una sola farmacia, e
—
nei comuni con popolazione superiore ai 4 000 abitanti, l’apertura di una nuova farmacia sia sottoposta a condizioni quali l’eccedenza di popolazione di almeno il 50 % dei parametri richiesti per una farmacia ed il rispetto di una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti,
purché tale normativa consenta, in deroga alle norme di base, l’apertura di un numero di farmacie sufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato nelle zone con particolari caratteristiche demografiche o geografiche, ove la relativa verifica spetta al giudice del rinvio.
(1) GU C 260 dell’11.10.2008.
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