29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/16
Ordinanza della Corte 5 maggio 2009 — WWF-UK/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
(Causa C-355/08 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 2371/2002 - Consultazione dei consigli consultivi regionali in merito alle disposizioni che regolano l’accesso alle acque e alle risorse nonché l'esercizio sostenibile delle attività di pesca - Regolamento (CE) n. 41/2007 - Determinazione per il 2007 dei totali ammissibili di catture per la pesca del merluzzo - Membri di un consiglio consultivo regionale che hanno espresso un’opinione minoritaria divergente nella relazione di tale consiglio sui predetti totali ammissibili di catture - Ricorso di annullamento del regolamento n. 41/2007 proposto da uno di tali membri - Irricevibilità - Impugnazione manifestamente infondata)
2009/C 205/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WWF-UK (rappresentanti: P. Sands e J. Simor, barristers, R. Stein, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. De Gregorio Merino, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 2 giugno 2008, causa T-91/07, WWF-UK Ltd/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15, pag. 1), nella parte in cui esso fissa, per l'anno 2007, il «totale ammissibile di catture» (TAC) per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2004 (GU L 70, pag. 8) — Necessità di essere individualmente interessati dall'atto impugnato
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La WWF-UK Ltd è condannata alle spese.
3)
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
(1) GU C 260 dell’11.10.2008.
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