27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/14
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Manpower Inc.
(Causa C-553/08 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, nn. 1 e 2 - Domanda di dichiarazione di nullità - Impugnazione incidentale - Marchio comunitario denominativo MANPOWER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso)
2010/C 51/22
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: B. Kuchar, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Manpower Inc. (rappresentanti: A. Bryson, barrister, e V. Marsland, solicitor)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice/UAMI e Manpower, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 22 luglio 2005, la quale aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di annullamento relativa al marchio denominativo comunitario «MANPOWER» per prodotti delle classi 9, 16, 35, 41 e 42 — Erronea valutazione del carattere distintivo del marchio — Omesso riesame, in seguito all’ampliamento del pubblico di riferimento rispetto all’impugnata decisione della commissione di ricorso, delle prove relative all’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale proposta dalla Powerserv Personalservice GmbH è respinta.
2)
L’impugnazione incidentale proposta dalla Manpower Inc. è respinta.
3)
La Powerserv Personalservice GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
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