CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 25 settembre 2008 1(1)
Causa C‑18/08
Foselev Sud-Ouest SARL
contro
Administration des douanes et droits indirects
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux (Francia)]
«Tassa sui veicoli – Direttiva 1999/62/CE – Esenzione di taluni veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali – Approvazione della Commissione – Efficacia diretta di una decisione»
I – Introduzione
1. La Repubblica francese aveva intenzione di esentare dalla tassa sui veicoli taluni autoveicoli pesanti adibiti al trasporto su strada (taxe spéciale sur certains véhicules routiers, altresì indicata come taxe à l’essieu). La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (2) armonizza tale tassa. Ai sensi della direttiva, l’applicazione dell’esenzione necessitava dell’approvazione della Commissione, che quest’ultima concedeva anche sotto forma di decisione rivolta alla Repubblica francese. Solo oltre un anno dopo veniva emanato il decreto francese che ha introdotto l’esenzione.
2. Si controverte adesso se un soggetto passivo, già prima dell’emanazione del decreto, abbia diritto all’esenzione direttamente sulla base della decisione della Commissione. Tale questione non interessa solo il Tribunal d’instance de Bordeaux, che ha sottoposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Piuttosto, altri tribunali di primo grado nonché la Cour d’appel de Lyon si sono già pronunciati su tale questione, pervenendo a conclusioni difformi.
II – Contesto normativo
3. L’art. 6, n. 2, della direttiva 1999/62 così recita:
«Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni:
(…)
b) agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d’immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l’accordo della Commissione».
4. Dopo che la Repubblica francese aveva chiesto alla Commissione l’esenzione per taluni autoveicoli, quest’ultima ha adottato il 20 giugno 2005 la decisione 2005/449/CE (3), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 21 giugno 2005. La decisione così recita:
«Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’esenzione, fino al 31 dicembre 2009, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia:
1) Macchine mobili di sollevamento e di movimentazione (gru installate su un telaio su ruote).
2) Pompe o stazioni di pompaggio mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.
3) Gruppi motocompressori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote.
4) Betoniere e pompe per calcestruzzo installate in modo permanente su un telaio su ruote (tranne le betoniere a tamburo utilizzate per il trasporto di calcestruzzo).
5) Gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote.
6) Perforatrici mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».
5. La Repubblica francese, mediante il decreto 7 luglio 2006, n. 2006-818, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 9 luglio 2006, ha introdotto l’esenzione fino al 31 dicembre 2009 per i veicoli indicati dalla decisione 2005/449.
III – Fatti, domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento
6. Nel procedimento a quo, la Foselev Sud-Ouest SARL (in prosieguo: la «Foselev») pretende dall’Administration des douanes et des droits indirects il rimborso della tassa sui veicoli per un importo pari a EUR 1 973,74 più gli interessi e le spese che avrebbe dovuto indebitamente sostenere nel periodo dal 20 giugno 2005 al 9 luglio 2006. La ricorrente ritiene che il diritto all’esenzione fiscale derivi direttamente dalla decisione 2005/449 della Commissione, cosicché già dalla sua adozione e non solo a partire dall’entrata in vigore del decreto non sarebbe più stata dovuta alcuna tassa.
7. Con sentenza 4 dicembre 2007, il Tribunal d’instance de Bordeaux, investito della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
Se l’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, preveda la possibilità per uno Stato membro di esentare determinate categorie di veicoli. In tale ambito, se l’autorizzazione ad esentare [dalla tassa sui veicoli] determinate categorie di veicoli concessa alla Francia dalla Commissione con decisione 20 giugno 2005 sia immediatamente applicabile al singolo o, trattandosi di una decisione di autorizzazione rivolta alla Francia, richieda una misura di recepimento nazionale.
8. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Foselev, i governi francese e italiano nonché la Commissione delle Comunità europee. Non ha avuto luogo una trattazione orale.
IV – Valutazione giuridica
9. Ai sensi dell’art. 249, quarto comma, CE, una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. La Repubblica francese è destinataria della decisione 2005/449 ai sensi del suo art. 2.
10. Come già statuito dalla Corte, sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 249 CE alla decisione escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati (4). In tal modo, una norma contenuta in una decisione rivolta ad uno Stato membro può essere fatta valere contro quest’ultimo, allorquando detta norma imponga al destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso (5).
11. Diversamente dai governi che hanno partecipato alla causa e dalla Commissione, la Foselev ritiene che la decisione 2005/449 obblighi la Repubblica francese ad introdurre l’esenzione ivi menzionata.
12. La possibilità di desumere dalla decisione un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso di esentare gli autoveicoli elencati a partire da una certa data è questione che deve essere risolta tenendo conto della sua formulazione e della norma autorizzativa, costituita dall’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62.
13. Il testo della decisione 2005/449 non prevede un obbligo in tal senso. Piuttosto, l’art. 1 della decisione si limita a concedere l’approvazione della Commissione alle misure richieste dalla Francia. È vero che tale disposizione concede l’esenzione solo fino al 31 dicembre 2009. Essa non fissa tuttavia alcuna data per l’inizio dell’applicazione dell’esenzione. Anche dopo l’adozione della decisione di autorizzazione, la Repubblica francese era pertanto libera di introdurre l’esenzione in un qualsiasi momento prima del 31 dicembre 2009, mediante l’emanazione del corrispondente decreto, o eventualmente anche di non fare alcun uso di detta decisione.
14. L’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62 accorda agli Stati membri la possibilità di esentare o applicare aliquote ridotte agli autoveicoli descritti in tale disposizione, come risulta in modo univoco dall’impiego delle parole «possono applicare». Rientra pertanto nel potere discrezionale degli Stati membri fare uso della possibilità offerta dalla direttiva.
15. Presupposto per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni nazionali derogatorie è l’approvazione della Commissione. Come sottolineato a ragione dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la sua decisione di approvare l’esenzione fiscale non può tramutare il potere discrezionale accordato dalla direttiva agli Stati membri nell’obbligo di introdurre tale esenzione.
16. È vero che la Corte di giustizia, nella sentenza Hansa Fleisch, ha dichiarato che il fatto che una decisione consenta agli Stati membri che ne sono destinatari di derogare a disposizioni chiare e precise della stessa decisione non potrebbe, di per sé, far venir meno l’efficacia diretta di dette disposizioni (6).
17. La situazione in quel caso non è tuttavia paragonabile alla fattispecie in esame. La decisione allora applicabile fissava un contributo forfettario per i controlli sull’igiene della carne ma consentiva agli Stati membri di applicare contributi derogatori corrispondenti ai costi reali d’ispezione. Diversamente dalla decisione 2005/449, quella decisione statuiva cioè un obbligo di introdurre determinati contributi. È vero che tale decisione consentiva agli Stati membri di fissare contributi che derogavano ai contributi forfettari. Anche per la configurazione di siffatte deroghe nazionali essa prevedeva tuttavia delle condizioni. In tale situazione la Corte di giustizia ha ritenuto necessario che il singolo debitore dei contributi possa invocare direttamente la decisione dinanzi ad un giudice nazionale, al fine di far verificare la conformità alle prescrizioni della decisione della deroga agli importi forfettari (7).
18. Quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza Hansa Fleisch non è dunque trasponibile al caso in oggetto, in quanto né la decisione 2005/449 né la direttiva 1999/62, sulla quale la prima si fonda, impongono agli Stati membri un obbligo di introdurre l’esenzione fiscale, la cui osservanza debba essere assoggettata a controllo giurisdizionale. Nel periodo di tempo per il quale la Foselev esige il rimborso fiscale non esisteva inoltre alcuna disposizione nazionale di attuazione la cui configurazione necessiterebbe di una verifica giurisdizionale alla luce della decisione della Commissione.
19. Un parallelismo con il caso Hansa Fleisch sussisterebbe forse qualora la Commissione avesse autorizzato la Repubblica francese ad applicare un’aliquota ridotta a determinate categorie di autoveicoli e successivamente fossero state applicate aliquote da essa divergenti. Non è però questo il caso. Di conseguenza, continua a valere la conclusione che la decisione 2005/449 non impone alla Repubblica francese alcun obbligo di applicare l’esenzione a partire da una certa data.
20. Su tale conclusione non influisce in alcun modo il rinvio della Foselev all’art. 254, n. 3, CE. Ai sensi di tale disposizione, le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Efficace diventa tuttavia solo la disciplina effettivamente contenuta nella decisione di cui trattasi.
21. La notificazione della decisione 2005/449 alla Repubblica francese (o eventualmente anche la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (8)) rende dunque efficace il consenso all’applicazione dell’esenzione. Laddove il legislatore francese avesse emanato il decreto già prima della concessione del consenso e avesse assoggettato la sua applicazione alla condizione sospensiva costituita dall’approvazione della misura da parte della Commissione, la Foselev avrebbe potuto invocare l’esenzione già a partire dal momento in cui la decisione aveva acquistato efficacia (9). In tal caso l’esenzione sarebbe tuttavia risultata non direttamente dalla decisione bensì dal decreto. Il legislatore nazionale ha però scelto un’altra strada, anch’essa percorribile: esso ha atteso l’approvazione della Commissione e solo dopo ha emanato il decreto che ha ripreso l’esenzione nel diritto tributario nazionale. La circostanza che fra i due atti sia trascorso più di un anno è irrilevante sotto il profilo del diritto comunitario.
V – Conclusione
22. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal d’instance de Bordeaux:
La decisione della Commissione 20 giugno 2005, 2005/449/CE con cui la Commissione ha concesso alla Repubblica francese il suo consenso all’esenzione di determinate categorie di autoveicoli dalla tassa sugli autoveicoli ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62/CE non conferisce direttamente al singolo un diritto all’esenzione. Piuttosto, il diritto all’esenzione fiscale sussiste solo se lo Stato membro di cui trattasi ha adottato una corrispondente misura nazionale di recepimento.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 187, pag. 42.
3 – Decisione della Commissione 20 giugno 2005, 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 158, pag. 23).
4 – Sentenze 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad (Racc. pag. 825, punto 5) nonché 10 novembre 1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch (Racc. pag. I‑5567, punto 12). V. diffusamente sull’efficacia diretta delle decisioni anche le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak 29 marzo 2007, causa C-80/06, Carp (Racc. pag. I‑4473, paragrafo 55 e segg.).
5 – Sentenze Grad, cit. alla nota 4 (punto 9) e Hansa Fleisch, cit. alla nota 4 (punto 13).
6 – Sentenza Hansa Fleisch, cit. alla nota 4 (punto 15).
7 – V. sentenza Hansa Fleisch, cit. alla nota 4 (punto 15), con riferimento alla sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn (Racc. pag. 1337, punto 7).
8 – V. sul rapporto fra notificazione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale anche le mie conclusioni 13 dicembre 2007, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e a. (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 82).
9 – Laddove si condivida la posizione della Foselev, il legislatore francese avrebbe dovuto procedere in tal modo ovvero conferire all’esenzione effetto retroattivo, in quanto altrimenti si sarebbe sempre incorsi in una violazione dell’«obbligo» di introdurre l’esenzione nella fase fra la notificazione della decisione e l’emanazione del decreto.
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