CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 16 settembre 2010 1(1)
Causa C‑120/08
Bayerischer Brauerbund eV
contro
Bavaria NV
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
«Interpretazione degli artt. 13, n. 1, lett. b), e 14, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 510/2006 e dell’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 – Conflitto tra un’indicazione geografica protetta, registrata secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92, e un marchio internazionale»
I – Introduzione
1. Con ordinanza 14 febbraio 2008, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 20 marzo 2008, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 510/206»).
2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Bayerischer Brauerbund eV (in prosieguo: il «Bayerischer Brauerbund») e la Bavaria NV (in prosieguo: la «Bavaria») in relazione al diritto della Bavaria alla tutela e all’uso in Germania di un marchio internazionale contenente la parola «Bavaria», tenuto conto del fatto che la denominazione «Bayerisches Bier» è stata registrata, con effetto dal 5 luglio 2001, come indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP») in forza del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 1347/2001»).
3. Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come si debba stabilire, nel caso in cui l’IGP e il marchio siano in conflitto tra loro, se l’IGP «Bayerisches Bier» sia prioritaria rispetto al marchio della Bavaria, con la conseguenza che la tutela di detto marchio può essere annullata.
4. A tal fine, il giudice del rinvio chiede quali disposizioni di diritto dell’Unione disciplinino il conflitto tra un marchio e un’IGP, quale «Bayerisches Bier», che è stata registrata secondo la procedura «semplificata» prevista all’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92») e, più specificamente, quale sia la data rilevante al fine di determinare la priorità di detta IGP.
5. Il caso di specie è strettamente connesso e si sovrappone parzialmente alla causa C‑343/07, Bavaria e Bavaria Italia, in cui ho presentato le mie conclusioni il 18 dicembre 2008 (5) e la Corte si è pronunciata con sentenza 2 luglio 2009.
II – Ambito normativo
A – Il regolamento n. 2081/92
6. Il regolamento n. 2081/92 si propone di stabilire un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche registrate per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso tra le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e la sua origine geografica. Siffatto regolamento prevede un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, che garantisce protezione in ogni Stato membro.
7. Il regolamento n. 2081/92 prevede una procedura normale ordinaria ed una procedura semplificata per la registrazione delle denominazioni di origine protette (in prosieguo: «DOP») e delle IGP.
8. La procedura di registrazione normale di una DOP o di un’IGP è disciplinata dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 2081/92. L’art. 6, n. 2, di detto regolamento così recita:
«Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale [dell’Unione europea] il nome e l’indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l’elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni».
9. La procedura semplificata per la registrazione delle IGP o delle DOP, applicabile alle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, è prevista all’art. 17 di tale regolamento, che dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
10. L’art. 13 del regolamento n. 2081/92 delimita l’ambito di applicazione della tutela concessa alle denominazioni registrate.
11. L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 disciplina il rapporto tra le DOP o IGP, da un lato, e i marchi, dall’altro. Nella versione originaria, tale articolo dispone quanto segue:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.
Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) (…).
3. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».
B – Il regolamento n. 692/2003
12. L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 692/2003 (6) con effetto dal 24 aprile 2003.
13. L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 692/2003 dispone a tal proposito:
«L’articolo 24, paragrafo 5, dell’[accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio] contempla non solo i marchi registrati o depositati, ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l’uso, anteriormente alla data di riferimento prevista, in particolare, la data di protezione della denominazione nel paese di origine. È opportuno pertanto modificare l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 2081/92. La data di riferimento ivi prevista diventerebbe quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica o della denominazione d’origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 5 dello stesso regolamento. Inoltre, all’articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventerebbe quella di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione».
14. L’art. 14, n. 1 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, dispone quanto segue:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati».
15. Inoltre, la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è stata abrogata dal regolamento n. 692/2003. Il tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento dispone a tal proposito:
«La procedura semplificata di cui all’articolo 17 del regolamento (…) n. 2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall’uso negli Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo transitorio di cinque anni previsto all’articolo 13, paragrafo 2 e relativo alle denominazioni registrate ai sensi di tale disposizione, fermo restando tuttavia l’esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le denominazioni registrate nell’ambito dell’articolo 17 sopra citato».
16. L’art. 1, punto 15, del regolamento n. 692/2003 così recita:
«l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 17 [del regolamento n. 2081/92] sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di questi articoli continuano ad applicarsi alle denominazioni registrate o a quelle la cui registrazione è stata chiesta secondo la procedura di cui all’articolo 17 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».
C – Il regolamento n. 510/2006
17. Il regolamento n. 2081/92, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) 14 aprile 2003, n. 806 (7), è stato infine sostituito dal regolamento n. 510/2006, entrato in vigore il 31 marzo 2006.
18. Il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 510/2006 enuncia quanto segue:
«Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (…) n. 2081/92 (…) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento».
19. L’art. 14 del regolamento n. 510/2006, intitolato «Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche», così recita:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
(...)».
III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
20. Il Bayerischer Brauerbund è un’associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi. Secondo quanto certificato dall’Amtsgericht München, il suo statuto risale al 7 dicembre 1917. Il Bayerischer Brauerbund è titolare dei marchi collettivi registrati «Genuine Bavarian Beer» (dal 1958),«Bayrisch Bier» e «Bayerisches Bier» (dal 1968), nonché «Reinheitsgebot seit 1516 Bayrisches Bier» (dal 1985).
21. La Bavaria è una società olandese produttrice di birra che opera sul mercato internazionale. Denominata in passato «Firma Gebroeders Swinkels», tale società ha cominciato ad utilizzare il termine «Bavaria» nel 1925 e l’ha incorporato nella sua denominazione sociale nel 1930. La Bavaria è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali compare la dicitura «Bavaria». Le date di registrazione risalgono agli anni 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 e 1995. La tutela di alcuni dei suddetti marchi è stata negata in Germania nel 1973, nel 1992 e nel 1993.
22. La denominazione «Bayerisches Bier» è stata oggetto di accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche tra la Repubblica federale di Germania, da un lato, e la Repubblica francese (1961), la Repubblica italiana (1963), la Repubblica ellenica (1964), la Confederazione svizzera (1967) e il Regno di Spagna (1970), dall’altro.
23. Il 28 settembre 1993, il Bayerischer Brauerbund, in accordo con le associazioni Münchener Brauereien eV e Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, presentava presso il governo tedesco una domanda di registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP secondo la procedura «semplificata» di cui all’art. 17, del regolamento n. 2081/92.
24. Il 20 gennaio 1994, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92, il governo tedesco trasmetteva la domanda di registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier» alla Commissione, in base alla procedura semplificata.
25. Seguiva un intenso scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità tedesche al fine di integrare il fascicolo, ritenuto completo il 20 maggio 1997. La versione finale del disciplinare veniva inviato alla Commissione con lettera del 28 marzo 2000.
26. Due progetti di regolamento presentati dalla Commissione per la registrazione di «Bayerisches Bier» quale IGP venivano discussi a più riprese in seno al comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine (in prosieguo: il «comitato»). Tali discussioni vertevano, in particolare, sulla questione dell’esistenza di marchi contenenti anch’essi il termine «Bayerisches Bier» o sue traduzioni.
27. Tuttavia, poiché non veniva raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 15, secondo comma, del regolamento n. 2081/92, il comitato non esprimeva il proprio parere entro il termine stabilito. La Commissione convertiva quindi il suo progetto in proposta di regolamento del Consiglio e quest’ultimo adottava il regolamento n. 1347/2001 con cui «Bayerisches Bier» veniva registrata quale IGP.
28. A seguito di analoghi procedimenti in altri Stati membri successivi a detta registrazione, il Bayerischer Brauerbund adiva il Landgericht München (Tribunale di Monaco di Baviera) chiedendo che fosse ordinato alla Bavaria di acconsentire all’annullamento di uno dei suoi marchi internazionali, ossia il marchio internazionale n. 645 349 (in prosieguo: il «marchio della Bavaria»), tutelato con priorità in Germania dal 28 aprile 1995.
29. Il Landgericht München accoglieva il ricorso. L’impugnazione proposta dalla Bavaria contro tale sentenza veniva respinta dall’Oberlandesgericht München.
30. Il Bundesgerichtshof deve pronunciarsi sul ricorso per cassazione proposto dalla Bavaria contro tale decisione, con il quale essa chiede di respingere la richiesta di acconsentire alla cancellazione della protezione del suo marchio nella parte riguardante la registrazione relativa alla birra.
31. Secondo il giudice del rinvio, la decisione della presente controversia dipende dalla validità del regolamento n. 1347/2001, che è già stata esaminata nella sentenza Bavaria e Bavaria Italia (8), dalla questione se l’IGP «Bayerisches Bier» sia prioritaria ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 rispetto al marchio della Bavaria, nonché dalla questione se tale marchio possa coesistere con l’IGP ai sensi dell’art. 14, n. 2, del medesimo regolamento.
32. Per quanto riguarda, più specificamente, la questione della priorità dell’IGP, il giudice del rinvio osserva che la condizione prevista dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 è soddisfatta, in quanto la domanda di registrazione di «Bayerisches Bier» come IGP è pervenuta presso la Commissione il 20 gennaio 1994, mentre il marchio della Bavaria ha priorità solo dal 28 aprile 1995. Lo stesso risultato discenderebbe dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003.
33. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine all’applicabilità di tale disposizione, in quanto l’art. 14, n. 1, della versione originaria del regolamento n. 2081/92 faceva riferimento, al fine di determinare la priorità, non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data di pubblicazione menzionata all’art. 6, n. 2, del medesimo regolamento, che tuttavia non è prevista nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 17. Sorge quindi il problema di individuare la disposizione applicabile ai fini della determinazione dell’anteriorità di un’IGP registrata conformemente alla procedura di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 e, in particolare, della data rilevante a tal fine.
34. In base a tali considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia applicabile l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, quando l’indicazione protetta sia stata validamente registrata in base alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
2) a) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, quale momento debba considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell’anteriorità dell’indicazione geografica protetta ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.
b) In caso di soluzione negativa della questione sub 1, quale norma disciplini il conflitto tra un marchio e un’indicazione geografica, validamente registrata secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e secondo quali criteri debba determinarsi l’anteriorità dell’indicazione geografica protetta.
3) Se possa farsi ricorso alla normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni geografiche, qualora l’indicazione «Bayerisches Bier» soddisfi i requisiti per la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CE) n. 510/2006, ma il regolamento (CE) n. 1347/01 sia invalido».
IV – Analisi giuridica
A – Osservazioni preliminari
35. Occorre innanzi tutto precisare che, come si evince dalla sua formulazione e dall’ordinanza di rinvio, la terza questione è stata posta per il caso in cui il regolamento n. 1347/2001 – in virtù del quale la denominazione «Bayerisches Bier» è stata registrata quale IGP – debba essere considerato invalido a seguito della sentenza pregiudiziale Bavaria e Bavaria Italia (9), che era ancora pendente alla data in cui il Bundesgerichtshof ha effettuato il presente rinvio pregiudiziale.
36. Poiché, nella sentenza relativa a detta causa, la Corte ha confermato nel frattempo la validità del regolamento n. 1347/2001 (10), e il giudice del rinvio non ha menzionato alcun ulteriore elemento atto ad inficiare la validità di tale regolamento, non occorre risolvere la terza questione.
37. Le due questioni rimanenti e i rispettivi capi sono essenzialmente dirette a stabilire se l’IGP «Bayerisches Bier» sia prioritaria rispetto al marchio della Bavaria, con la conseguenza che, in caso di conflitto fra tali diritti, il marchio può essere dichiarato nullo.
38. Passo ora ad esaminare le due questioni che sorgono a tale riguardo.
39. In primo luogo, occorre individuare la norma o le norme comunitarie in base alle quali deve essere valutata la priorità di un’IGP registrata secondo la procedura semplificata ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 (in prosieguo: la «procedura semplificata») rispetto ad un marchio, ossia stabilire se la disposizione pertinente nel caso di specie sia l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, oppure l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006.
40. In secondo luogo, occorre individuare il momento rilevante per stabilire se un’IGP registrata in base alla procedura semplificata osti alla registrazione di un determinato marchio.
B – Principali argomenti delle parti
41. Nel presente procedimento, hanno presentato osservazioni scritte il Bayerischer Brauerbund, la Bavaria, i governi tedesco, ellenico, italiano e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione. Fatta eccezione per il governo italiano, tutte le parti menzionate erano rappresentate all’udienza del 10 giugno 2010.
42. Non esaminerò dettagliatamente i vari argomenti dedotti dalle parti, che – anche laddove conducano a conclusioni analoghe –, coprono un’ampia gamma di approcci giuridici alle questioni sollevate. Mi limiterò a descrivere brevemente le soluzioni proposte dalle parti per le questioni sollevate.
43. Per quanto riguarda la questione relativa all’individuazione delle norme comunitarie che disciplinano il rapporto tra l’IGP e il marchio della Bavaria, quest’ultima, i governi tedesco e dei Paesi Bassi nonché la Commissione concordano sostanzialmente sul fatto che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 non è applicabile ad un’IGP registrata conformemente alla procedura semplificata. Secondo la maggioranza delle parti menzionate, il rapporto tra l’IGP e il marchio della Bavaria è ancora disciplinato dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, nella sua versione originaria. La Commissione, invece, individua la disposizione pertinente in tale contesto nell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’art. 14, n. 2, del medesimo regolamento.
44. Per contro, a parere della Bayerischer Brauerbund e dei governi italiano ed ellenico, l’anteriorità di tale IGP andrebbe determinata a mente dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006.
45. Per quanto riguarda la questione relativa all’individuazione del momento rilevante per la determinazione della priorità di una denominazione registrata secondo la procedura semplificata, le parti hanno suggerito varie date: i) la data in cui la denominazione di cui trattasi inizia ad essere protetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro di origine (Commissione e governo ellenico); ii) la data in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda di registrazione alla Commissione (Bayerischer Brauerbund e governo italiano); iii) la data in cui vengono trasmessi alla Commissione tutti i documenti che devono essere contenuti in tale domanda (nella specie, secondo la Bavaria, non prima dell’estate del 1998); iv) la data a partire dalla quale gli operatori economici interessati potevano, attraverso la partecipazione dello Stato membro alla procedura semplificata, prendere conoscenza della domanda di registrazione (governo tedesco) e, infine, v) la data di pubblicazione della registrazione (Bavaria e governo dei Paesi Bassi).
C – Valutazione
1. La normativa applicabile
46. Occorre ricordare anzitutto che uno dei principi fondamentali del diritto dei marchi e, più in generale, dell’intero diritto della proprietà intellettuale, è il principio della prevalenza del titolo di esclusiva anteriore, o, più in generale, del principio «primo nel tempo=primo in diritto», in virtù del quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale anteriore può, in caso di conflitto, esigere protezione contro un diritto di proprietà intellettuale successivo (11).
47. Per quanto riguarda il rapporto tra le DOP e le IGP, da un lato, e i marchi, dall’altro, tale principio si rispecchia nelle specifiche disposizioni previste sia dal regolamento n. 2081/92 (12) che dal regolamento n. 510/2006 in relazione alle varie situazioni di conflitto menzionate. Tali disposizioni hanno ciascuna scopi e funzioni distinti e sono soggette a presupposti differenti (13).
48. La prima fattispecie è quella cui fa riferimento l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 – che, nel regolamento n. 510/2006, appare come art. 3, n. 4 –, ossia un’ipotesi di conflitto tra una DOP o un’IGP e un marchio preesistente, quando la registrazione della denominazione in questione, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata dell’uso del marchio, sia tale da indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del prodotto. In tale caso, il marchio preesistente è protetto in quanto la registrazione dell’indicazione o denominazione deve essere negata.
49. La seconda fattispecie è disciplinata sia dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 che dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 510/2006. Tali disposizioni riguardano l’ipotesi in cui l’uso di un marchio preesistente interferisce con la protezione accordata ad una DOP o a un’IGP in forza dell’art. 13 di tali regolamenti. Dette disposizioni sanciscono il principio della coesistenza, in quanto consentono, a determinate condizioni, il proseguimento dell’uso del marchio anteriore, nonostante la registrazione della denominazione confliggente.
50. La terza ipotesi di conflitto, che è l’ipotesi in esame nella presente causa ed è disciplinata dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 e dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006, è quella tra una DOP o un’IGP anteriore ed un marchio successivo, in cui l’uso di tale marchio determinerebbe una delle situazioni descritte all’art. 13 dei suddetti regolamenti. Ai sensi di tali disposizioni, la protezione o la priorità viene attribuita alla denominazione o indicazione anteriore, nel senso che la registrazione del marchio confliggente deve essere rifiutata o, a seconda dei casi, dichiarata nulla. L’esistenza di una DOP o di un’IGP – quale prevista dalle suddette disposizioni – equivale, di fatto, ad un impedimento alla registrazione del marchio confliggente ai sensi del diritto nazionale e comunitario/dell’Unione europea in materia di marchi (14).
51. A tal riguardo, l’anteriorità di una DOP o di un’IGP rispetto ad un determinato marchio o, in altre parole, la fase della procedura di registrazione a partire dalla quale una denominazione, in caso di conflitto, può impedire la registrazione di un marchio, viene determinata dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, nella sua versione originaria, mediante riferimento alla data di pubblicazione prevista dall’art. 6, n. 2, vale a dire, la data di pubblicazione della domanda di registrazione e delle relative informazioni da parte della Commissione. Per contro, sia l’art. 14, n. 1, di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 692/2003, sia l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 fanno sostanzialmente riferimento, in proposito, alla data (anteriore) di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione.
52. Il nucleo del problema in discussione nel caso di specie è che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, nella sua versione originaria, laddove fa riferimento alla «data della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2» del medesimo regolamento, non tiene conto – qualunque ne sia la ragione – del fatto che tale pubblicazione non è prevista nel contesto della procedura semplificata, mentre l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, e l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 sembrano compatibili ratione materiae con la procedura semplificata, dato che fanno riferimento alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione.
53. Ciò, tuttavia, non può prevalere sul fatto che né l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, né l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006, cui fa riferimento la prima questione, sono applicabili ratione temporis al rapporto tra l’IGP e il marchio in questione.
54. In proposito si deve anzitutto rilevare che, come emerge da una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che qualsiasi situazione di fatto venga, di regola, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta (15).
55. L’ipotesi di conflitto di cui alla causa principale è sorta in relazione alla portata della tutela del marchio della Bavaria in Germania nel 1995. È alla luce di tale portata della tutela in questione che occorre risolvere la questione se l’indicazione «Bayerisches Bier» – la cui registrazione come IGP era stata richiesta in quella fase secondo la procedura semplificata ma non si era ancora conclusa – fosse già protetta o, più specificamente, fosse prioritaria rispetto al marchio della Bavaria, con la conseguenza che la tutela giuridica di tale marchio in Germania era preclusa e doveva, pertanto, essere revocata.
56. Ovviamente, all’epoca in cui si sono verificate tali circostanze, la registrazione e la protezione della denominazione «Bayerisches Bier», nonché il suo rapporto con i marchi, erano disciplinati dal regolamento n. 2081/92, nella sua versione originaria. La fattispecie di cui è causa va quindi esaminata alla luce di tale normativa.
57. Aggiungo che nel caso in esame non si tratta degli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della versione originaria del regolamento n. 2081/92 e alla quale, come la Corte ha dichiarato in varie occasioni, potrebbe essere applicata una nuova disposizione come quella di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 (16).
58. Semmai, nella specie la questione è se, in un dato momento, una determinata denominazione dovesse essere considerata anteriore – e, pertanto, prioritaria in diritto – rispetto ad un marchio potenzialmente confliggente, con la conseguenza che la situazione in esame si è consolidata anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 510/2006. Conseguentemente, detto regolamento è applicabile retroattivamente a tale situazione, o ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore, solo se emerge chiaramente dalla sua formulazione, dalla sua finalità o dal suo impianto sistematico che si deve ad esso attribuire tale effetto (17).
59. Tuttavia, nulla nel regolamento n. 510/2006 conduce a tale conclusione, non essendo sufficiente a tal fine che le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento n. 2081/92 continuino ad essere protette in forza del regolamento n. 510/2006, conformemente all’art. 17 di detto regolamento e al suo diciannovesimo ‘considerando’.
60. Infine, va rilevato che sarebbe difficile sostenere che una questione così intimamente connessa alla procedura semplificata, quale la questione della tutela che occorre concedere alla denominazione nei confronti di un marchio nel corso di tale procedura, debba essere disciplinata dal regolamento n. 510/2006, mentre la stessa procedura semplificata è già stata abolita dal regolamento n. 692/2003.
61. Ne consegue che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 non è applicabile nel caso di specie, in cui l’IGP è stata validamente registrata in base alla procedura semplificata, quale prevista dalla versione originaria dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
62. La questione relativa al punto della procedura di registrazione a partire dal quale tale IGP può impedire che un determinato marchio venga validamente registrato deve quindi essere risolta in base al regolamento n. 2081/92 e, in particolare, ai suoi artt. 14 e 17, tenendo conto – sempreché la soluzione non discenda direttamente dalla lettera di tali disposizioni – del contesto, della finalità e dell’impianto sistematico del regolamento di cui dette disposizioni fanno parte (18).
2. Il momento a partire dal quale l’IGP soggetta alla procedura semplificata può impedire la registrazione di un marchio ritenuto in contrasto con essa
63. Come già rilevato, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, che riguarda fattispecie come quella in discussione nella causa principale, in quanto disciplina la registrazione di un marchio alla luce della tutela concessa alle denominazioni o alle indicazioni in forza di tale regolamento – in ogni caso, per quanto riguarda le denominazioni registrate secondo la procedura normale –, individua nella data di pubblicazione della domanda di registrazione di una denominazione il momento a partire dal quale è vietata la registrazione di un marchio confliggente (19).
64. Poiché tale data non è applicabile in relazione alle denominazioni la cui registrazione venga richiesta in base alla procedura semplificata, che non comporta la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92 (20), la questione da risolvere è: a quale momento della procedura semplificata si può riconoscere una funzione analoga a quella della suddetta data ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92?
65. A tal riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che sia l’art. 14, n. 1, che l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 fungono da ostacolo alla registrazione (21), il primo per la registrazione dei marchi e il secondo per quella delle denominazioni o indicazioni, mentre l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 risponde ad una logica lievemente diversa, in quanto prevede, a certe condizioni, e conformemente al principio della coesistenza, l’uso ininterrotto di un marchio preesistente nonostante la registrazione – e successivamente ad essa – di una DOP o di un’IGP con cui tale uso risulta in contrasto.
66. In secondo luogo, e conseguentemente, mentre l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 implica un’analisi successiva alla registrazione e destinata, in particolare, alle amministrazioni e ai giudici chiamati ad applicare le norme di cui trattasi, la questione se le condizioni di cui all’art. 14, nn. 1 e 3, di tale regolamento siano state soddisfatte deve essere esaminata, dalle competenti autorità comunitarie e nazionali chiamate ad applicare tali norme, prima della registrazione del marchio o, rispettivamente, della DOP o dell’IGP (22).
67. In terzo luogo, si deve rilevare in tale contesto che il momento cui fa riferimento l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 per quanto riguarda la procedura di registrazione normale – vale a dire, la pubblicazione della domanda di registrazione – rappresenta la prima fase di tale procedura in cui la registrazione in corso di una denominazione o indicazione viene portata a conoscenza di tutte le autorità nazionali incaricate della registrazione dei marchi, nonché dei terzi e degli operatori economici interessati, così che si può tenere conto di tale circostanza in relazione alla registrazione di marchi eventualmente contrastanti con tali DOP o IGP.
68. In proposito, per quanto concerne le denominazioni registrate in base alla procedura semplificata, si deve rilevare che il primo momento di tale procedura in cui tutte le suddette autorità comunitarie e tutti i suddetti operatori economici possono avere conoscenza della registrazione di una denominazione soggetta a tale procedura è la pubblicazione della sua registrazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92, in combinato disposto con l’art. 15 del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
69. A mio parere, pertanto, alla luce dell’economia e dello spirito dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, tale data – vale a dire, la data in cui la tutela concessa alle denominazioni registrate secondo la procedura semplificata viene resa pubblica, per la prima volta, a livello comunitario – è la data che occorre considerare pertinente al fine di determinare la prevalenza di tali denominazioni ai sensi dell’art. 14, n. 1, del suddetto regolamento.
70. Tale interpretazione è suffragata, anzitutto, da considerazioni inerenti alle modalità pratiche con cui andrebbe applicata la norma in questione.
71. Infatti, si deve ricordare che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 prevede in primo luogo, come emerge chiaramente dal primo comma di tale disposizione, un impedimento alla registrazione di un marchio richiesto e solo in subordine, come risulta dal secondo comma della medesima disposizione, un motivo di annullamento del marchio nel caso in cui esso sia stato registrato in violazione di tale impedimento alla registrazione.
72. Tuttavia, le autorità incaricate della registrazione dei marchi possono naturalmente tenere conto della tutela concessa ad una denominazione la cui registrazione sia stata richiesta in forza di detto regolamento e, in particolare, del relativo impedimento alla registrazione, solo se la denominazione di cui trattasi è stata portata alla loro attenzione prima della registrazione di un marchio che potrebbe risultare in conflitto con la denominazione.
73. In secondo luogo, anche dal principio della certezza del diritto, a mio avviso, discende che il fatto che la registrazione di una denominazione sia stata richiesta in base alla procedura semplificata non può precludere la registrazione di un marchio prima che venga pubblicata la registrazione dell’IGP o della DOP.
74. Secondo una costante giurisprudenza, l’imperativo della certezza del diritto richiede che una normativa comunitaria/dell’Unione consenta agli interessati di riconoscere con esattezza l’estensione degli obblighi ch’essa impone loro (23).
75. Così, nella sentenza Prosciutto di Parma, che riguardava una DOP registrata in base alla procedura semplificata, la Corte ha dichiarato che, conformemente al principio della certezza del diritto, una condizione particolare, come quella che impone la realizzazione delle operazioni di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, comportava per i terzi un obbligo di non fare e, pertanto, poiché non era stata portata a conoscenza dei terzi mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, quale la disciplina della registrazione in discussione nel caso di specie, non poteva essere fatta valere nei loro confronti nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale (24).
76. Per quanto riguarda la presente causa, si deve rilevare che essa verte su un atto o provvedimento adottato nel contesto della registrazione di un’indicazione o denominazione in base alla procedura semplificata che potrebbe avere l’effetto di impedire la registrazione di un marchio.
77. Così, l’evento rilevante nel caso di specie implica chiaramente un obbligo di non fare per i terzi che presentino una domanda di registrazione di un marchio, qualora tale marchio possa risultare in conflitto con la denominazione di cui trattasi. Inoltre, esso comporta un obbligo anche per le autorità competenti in materia di registrazione dei marchi, in quanto esse sono tenute a rifiutare la registrazione del marchio in questione.
78. Pertanto, poiché, nel contesto della procedura semplificata, viene portata a conoscenza dei terzi o delle autorità interessati mediante una pubblicità adeguata solo la registrazione della DOP o dell’IGP, l’effetto ostativo dell’art. 14, n. 1, del detto regolamento n. 2081/92 può essere definito, sulla base del principio della certezza del diritto, solo in riferimento a tale atto, e non ad un atto anteriore quale la presentazione alla Commissione della domanda di registrazione.
79. Più specificamente, per quanto riguarda la domanda di registrazione in base alla procedura semplificata, è evidente che l’assenza di pubblicità non può essere controbilanciata dal fatto – sostanzialmente privo di nesso – che, come hanno giustamente osservato alcune delle parti, secondo costante giurisprudenza deve essere possibile per i giudici nazionali, conformemente al principio della tutela giurisdizionale effettiva, statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione presentata nel contesto della procedura di registrazione semplificata (25).
80. Analogamente, a mio parere non si può affermare che – per quanto riguarda gli operatori economici, o quanto meno alcuni di essi – una specifica pubblicazione della domanda di registrazione in base alla procedura semplificata non era necessaria ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, dato che, come previsto all’art. 17, n. 1, di tale regolamento, detta domanda era basata in ogni caso su una denominazione già protetta a livello nazionale e di cui gli operatori economici dovevano già essere a conoscenza.
81. Se è pur vero che la domanda di procedura semplificata presuppone, in particolare, che la denominazione di cui uno Stato membro chiede la registrazione sia giuridicamente protetta in detto Stato oppure sia sancita dall’uso negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione (26), si deve sottolineare che la registrazione in base a detta procedura non equivale ad una mera estensione a livello comunitario/dell’Unione di una protezione già esistente a livello nazionale (27).
82. Così, a parte il diverso ambito di applicazione territoriale, la portata della protezione concessa dal diritto nazionale ad una denominazione o indicazione geografica può essere sostanzialmente diversa e più limitata – come avviene effettivamente nel caso di specie – rispetto a quella della protezione concessa alle IGP o alle DOP registrate ai sensi del regolamento n. 2081/92.
83. Pertanto, l’esistenza, o, più specificamente, la pubblicazione di una denominazione di origine in base ad un sistema di protezione nazionale non può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, per supplire all’assenza di pubblicità e di certezza del diritto relativamente alla domanda di registrazione di detta denominazione in base alla procedura semplificata.
84. Infine, si deve sottolineare che, conformemente alla costante giurisprudenza, il regolamento n. 2081/92 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità/Unione, delle denominazioni geografiche cui si riferisce (28).
85. A parte i problemi di certezza del diritto che sicuramente deriverebbero da tale approccio, a mio parere, qualora la priorità di una denominazione o indicazione ai sensi dell’art. 14, n. 1, di detto regolamento dovesse essere determinata nel contesto della procedura semplificata facendo riferimento – come hanno suggerito alcune delle parti – al momento in cui la denominazione di cui trattasi ha iniziato ad essere tutelata ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro di origine, o, in assenza di un sistema di protezione nazionale, al momento in cui una denominazione sia stata sancita dall’uso, ciò sarebbe in contrasto con la tutela uniforme che il sistema istituito dal regolamento n. 2081/92 è intesa a garantire.
86. Inoltre, tale approccio non tiene adeguatamente conto della differenza, ricordata supra (29), tra le denominazioni e indicazioni ai sensi del regolamento n. 2081/92 e le denominazioni protette a livello nazionale sulle quali esse possono essere basate.
87. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 2081/92 deve essere interpretato nel senso che la data di pubblicazione della registrazione costituisce il momento rilevante ai fini della determinazione della priorità, ai sensi dell’art. 14, n. 1, di detto regolamento, di un’indicazione geografica protetta che sia stata registrata in base alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.
V – Conclusione
88. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate come segue:
1) L’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, non è applicabile qualora un’indicazione di origine protetta sia stata validamente registrata in base alla procedura semplificata prevista all’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
2) Il regolamento n. 2081/92 deve essere interpretato nel senso che la data di pubblicazione della registrazione costituisce il momento rilevante ai fini della determinazione della priorità, ai sensi dell’art. 14, n. 1, di detto regolamento, di un’indicazione geografica protetta che sia stata registrata in base alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 93, pag. 12.
3 – GU L 182, pag. 3.
4 – GU L 208, pag. 1.
5 – Racc. pag. I‑5491.
6 – Regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1).
7 – Regolamento recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122, pag. 1).
8 – Citata alla nota 5.
9 – Citata alla nota 5.
10 – Citata alla nota 5, punto 115.
11 – V., in tal senso, sentenza 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser‑Busch (Racc. pag. I‑10989, punto 98).
12 – I paragrafi seguenti valgono sia per la versione originaria dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 che per tale disposizione nella versione modificata dal regolamento n. 692/2003.
13 – V., in tal senso, per quanto concerne l’art. 14 del regolamento n. 2081/92, sentenza Bavaria e Bavaria Italia, citata alla nota 5 (punti 117‑123).
14 – V., in proposito, art. 7, n. 1, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, (GU 1994, L 70, pag. 1), e art. 7, n. 1, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
15 – In tal senso v., ad esempio, sentenze 6 luglio 2006, causa C‑154/05, J.J. Kersbergen‑Lap e D. Dams‑Schipper (Racc. pag. I‑6249, punto 42), e 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915, punto 7).
16 – In tale contesto v., ad esempio, sentenze 11 dicembre 2008, causa C‑334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen (Racc. pag. I‑9465, punto 43), e 29 giugno 1999, causa C‑60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I‑3939, punto 24).
17 – In tal senso v., ad esempio, sentenza 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz‑Meyer (Racc. pag. I‑1049, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Quanto ai principi stabiliti dalla Corte in relazione all’efficacia temporale delle norme giuridiche, v. anche le mie conclusioni presentate il 10 novembre 2009 nella causa C‑357/09 PPU, Kadzoev, decisa con sentenza 30 novembre 2009 (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 56‑59).
18 – V., in tale contesto, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Firma E. Merck (Racc. pag. 3781, punto 12), e 20 aprile 2010, causa C‑265/08, Federutility e a. (Racc. pag. I‑3377, punto 18).
19 – V., in particolare, supra, paragrafo 50.
20 – Si deve osservare che nulla nella lettera del regolamento n. 2081/92 esclude a priori l’applicazione dell’art. 14, n. 1, di detto regolamento alle denominazioni registrate in base alla procedura semplificata; inoltre, tale esclusione contrasterebbe con il fatto che l’art. 14, nn. 2 e 3, di detto regolamento è stato costantemente considerato applicabile nel contesto della procedura semplificata (v., ad esempio, sentenza Bavaria e Bavaria Italia, citata alla nota 5, punti 111 e segg.).
21 – V., per quanto riguarda l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, le mie conclusioni nella causa Bavaria e Bavaria Italia, citata alla nota 5 (paragrafi 128, 129 e 152).
22 – V., in tale contesto, sentenza Bavaria e Bavaria Italia, citata alla nota 5 (punti 118 e 119).
23 – V. sentenze 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil (Racc. pag. I‑5053, punto 93), e causa C‑108/01, Prosciutto di Parma (Racc. pag. I‑5121, punto 89), nonché 1° ottobre 1998, causa C‑209/96, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I‑5655, punto 35).
24 – Sentenza Prosciutto di Parma, citata alla nota 23 (punti 91‑96).
25 – In tal senso v., in particolare, sentenze 6 dicembre 2001, causa C‑269/99, Carl Kühne e a. (Racc. pag. I‑9517, punti 57 e 58), e Bavaria e Bavaria Italia, citata alla nota 5 (punto 57).
26 – V., ad esempio, sentenza 25 giugno 2002, causa C‑66/00, Bigi (Racc. pag. I‑5917, punto 28).
27 – V., in tal senso, sentenza Prosciutto di Parma, citata alla nota 23 (punti 97 e 98).
28 – In tal senso v., in particolare, sentenze 8 settembre 2009, causa C‑478/07, Budějovický Budvar (Racc. pag. I‑7721, punto 107), e 7 novembre 2000, causa C‑312/98, Warsteiner Brauerei (Racc. pag. I‑9187, punto 50).
29 – Paragrafi 80‑82.
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