CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 14 maggio 2009 1(1)
Causa C‑141/08 P
Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Impugnazione – Inchiesta antidumping – Status di impresa operante in economia di mercato – Motivi che inducono la Commissione a modificare la propria decisione – Presunto snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale di primo grado – Diritti della difesa – Termine concesso ad una parte sotto inchiesta per presentare osservazioni»
1. Il presente ricorso (2) verte, in sintesi, su un esportatore cinese soggetto ad un’inchiesta antidumping, la cui domanda affinché i suoi prezzi normali fossero valutati allo stesso modo di quelli praticati da un esportatore operante in un’economia di mercato era stata inizialmente respinta dalla Commissione e successivamente riconsiderata in modo più favorevole, per poi subire un inatteso rigetto definitivo.
2. Dinanzi al Tribunale di primo grado, l’esportatore ha sostenuto che la Commissione (i) aveva erroneamente ritenuto di non poter modificare la valutazione iniziale e (ii) gli aveva concesso un termine non sufficiente per replicare alla valutazione definitiva.
3. Il Tribunale ha dichiarato che (i) l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati aveva natura solo incidentale; di conseguenza, (ii) anche se all’esportatore fosse stato accordato un termine sufficiente per replicare, detta replica avrebbe potuto riferirsi solo all’osservazione incidentale e non ai motivi sostanziali del rigetto, per cui i diritti della difesa dell’esportatore non erano stati pregiudicati.
4. Nel presente ricorso l’esportatore afferma che le conclusioni riguardanti le ragioni della Commissione costituivano una evidente erronea interpretazione degli elementi di prova per cui, se gli fosse stato accordato un termine sufficiente, una replica avrebbe potuto essere rilevante.
5. La Corte è chiamata a stabilire, innanzi tutto, se «si sia verificato uno snaturamento degli elementi di prova» da parte del Tribunale. Fatto salvo questo caso, in linea di principio essa non è competente a pronunciarsi sul valore da attribuire a tali elementi (3). Solo nel caso in cui si sia verificato siffatto snaturamento, essa potrà prendere in esame gli argomenti relativi alla mancata concessione di un termine sufficiente per replicare.
Procedure e normativa anti-dumping
6. La difesa dell’industria comunitaria contro le importazioni oggetto di dumping è disciplinata sostanzialmente dal regolamento del Consiglio n. 384/96 (4) (il «regolamento di base»).
7. Ai sensi dell’art. 1, nn. 1 e 2, di tale regolamento, un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.
8. L’art. 5, n. 1, dispone che l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto delle pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata per conto dell’industria comunitaria. L’art. 6 disciplina il procedimento di inchiesta, mentre gli artt. 2‑4 stabiliscono essenzialmente i criteri da applicare.
9. L’art. 2 è relativo alla determinazione del dumping e detta le regole per individuare il valore normale (parte A, nn. 1-7) e il prezzo all’esportazione (parte B, nn. 8 e 9) da confrontare (parte C, n. 10) per stabilire il margine di dumping (parte D, nn. 11 e 12). Ai fini del caso in esame rileva solo la parte A.
10. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, il valore normale è basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Esso viene stabilito conformemente a quanto dettato nei restanti nn. 1‑6, applicabili ad imprese operanti in un’economia di mercato.
11. Per imprese diverse, l’art. 2, n. 7, lett. a), primo comma, dispone quanto segue: «Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto».
12. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), nel caso di inchieste relative ad importazioni in provenienza, tra l’altro, dalla Repubblica popolare cinese (considerato come un paese non retto da un’economia di mercato), «il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a)».
13. L’art. 2, n. 7, lett. c), che è stato decisivo per stabilire se nel caso in esame l’esportatore potesse avvalersi dello status di impresa operante in economia di mercato (il cosiddetto «market economy treatment», abbreviato con l’acronimo «MET»), elenca una serie di criteri che debbono tutti essere soddisfatti per aspirare a detta qualifica. Tra questi criteri, il secondo trattino del primo comma della suddetta disposizione stabilisce che le imprese debbono disporre «di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità» (5).
14. L’art. 2, n. 7, lett. c), ultimo comma, specifica: «Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Quest’accertamento resta valido durante l’inchiesta» (6).
15. Nella sentenza Nanjing Metalink (7), il Tribunale ha sostenuto che tale disposizione «mira a garantire, segnatamente, che la questione [dell’attribuzione dello status di impresa operante in un’economia di mercato] non venga decisa in funzione dei suoi effetti con riguardo al calcolo del margine del dumping». Esso ha poi affermato che «l’ultimo periodo dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che esso preclude alle istituzioni di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di cui disponevano all’atto della determinazione iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato. Tale disposizione, tuttavia, non osta a che il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato non venga mantenuto qualora un cambiamento della situazione di fatto in base alla quale tale status era stato attribuito non consenta più di ritenere che il produttore de quo operi in condizioni di economia di mercato» (8).
16. Nel corso dell’inchiesta la Commissione può imporre dazi provvisori, conformemente all’art. 7. Tuttavia, solo quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento, il Consiglio, deliberando su proposta presentata dalla Commissione entro un mese prima della scadenza di eventuali dazi provvisori e dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo (art. 9, n. 4). Se viene imposto un dazio definitivo, l’intero procedimento è concluso, in ogni caso, entro 15 mesi dall’inizio (art. 6, n. 9).
17. L’ultima disposizione che rileva è l’art. 20, nn. 4 e 5. Ai sensi dell’art. 20, le parti interessate da un’inchiesta possono chiedere alla Commissione di essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie (n. 1), nonché delle «informazioni finali» sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’imposizione di misure definitive (n. 2). I nn. 4 e 5 dell’art. 20 recitano quanto segue:
«4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
Contesto di fatto
18. I fatti sono indicati ai punti 4‑23 della sentenza impugnata. Qui di seguito presenterò una sintesi di tali fatti, richiamando e citando alcuni documenti prodotti dinanzi al Tribunale, cui è stato fatto riferimento in sede di impugnazione.
19. Il 4 febbraio 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta su importazioni di assi da stiro, tra cui quelle fabbricate ed esportate dalla Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (in prosieguo: la «Yongjian»), società con sede in Foshan, Repubblica popolare cinese.
20. Il 23 febbraio 2006 la Yongjian ha presentato una domanda per ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato. A seguito di alcune indagini, l’11 agosto 2006 la Commissione le ha risposto di ritenere che essa non soddisfacesse il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), secondo trattino, primo comma, del regolamento di base, perché i documenti contabili della Yongjian, nonché le relazioni di revisione contabile, non erano conformi ai requisiti delle norme contabili internazionali. Un ulteriore scambio di corrispondenza è avvenuto nel settembre 2006, ma la posizione della Commissione è rimasta immutata.
21. La Commissione ha poi adottato il regolamento (CE) n. 1620/2006 (9), che ha confermato il rigetto della domanda di status di impresa operante in economia di mercato inoltrata dalla Yongjian, e ha istituito un dazio provvisorio del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro da quest’ultima prodotte.
22. La Yongjian ha continuato a presentare osservazioni e statistiche a sostegno della sua domanda di status di impresa operante in economia di mercato. In seguito, come si legge al punto 13 della sentenza impugnata:
«Con lettera 20 febbraio 2007, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un documento d’informazione finale generale, nonché un documento d’informazione particolare. Nel primo documento, la Commissione ha segnalato l’intenzione di concedere alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato [(10)]. La Commissione, infatti, ha ritenuto, da un lato, che le carenze nelle prassi contabili dell’impresa, rilevate nella fase delle misure provvisorie, non incidessero in modo significativo sui risultati finanziari ritrascritti nei conti e, dall’altro, che l’incompletezza dei conti, in primo luogo, non fosse un problema riguardante le informazioni relative alle vendite all’esportazione, posto che la Commissione aveva già accettato questi dati quando era in grado di accertarne l’affidabilità, e, in secondo luogo, non fosse determinante per quanto riguarda le vendite sul mercato interno poiché queste non erano abbastanza significative per essere rappresentative. La Commissione ha sottolineato, quindi, che, in presenza di tali circostanze, il valore normale doveva essere stabilito in base ai costi di produzione, e che il costo dell’acciaio ne costituiva parte essenziale. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che i dati statistici ufficiali cinesi concernenti le importazioni di acciaio, presentati nel corso del procedimento amministrativo, confermassero l’affidabilità dei dati contabili dell’impresa sul costo dell’acciaio e permettessero così il calcolo del valore normale in base al valore costruito in Cina».
23. Pertanto, dal documento d’informazione finale generale emergeva un’aliquota pari allo 0% per le assi da stiro della Yongjian.
24. Nel marzo 2007 la Commissione riceveva alcune osservazioni da parte delle denuncianti che, come emerge dal punto 14 della sentenza impugnata, «hanno sostenuto, da un lato, che la ricorrente non soddisfaceva il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, e, dall’altro, che, comunque sia, l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base vietava alle istituzioni la modifica nel corso del procedimento della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato».
25. Il 6 e il 22 marzo 2007 il comitato consultivo esaminava la proposta trasmessa dalla Commissione il 20 febbraio. Come indicato al punto 15 della sentenza impugnata: «[d]iversi membri del comitato consultivo hanno contestato la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato».
26. Ritengo utile riportare i punti 13-18 delle osservazioni presentate dal governo italiano nel suo intervento in primo grado (11):
«13 In occasione delle riunioni del Comitato Antidumping del 6 e del 22 marzo 2007, alcuni membri dello stesso si opponevano alla concessione dello statuto di economia di mercato all’azienda ricorrente.
14 In particolare, veniva contestato alla Commissione di aver violato l’art. 7, n. 2, lett. c), [sic] del regolamento base antidumping, come interpretato dalla sentenza 14 novembre 2006, causa T‑138/02, Metalink.
15 In sostanza è vietato concedere lo statuto di economia di mercato a imprese sotto esame per dumping in paesi terzi dopo i primi tre mesi dell’indagine, a meno che subentrino eventi modificativi rilevanti.
16 Ciò non è avvenuto per le imprese cinesi cui la Commissione intendeva concedere [lo status di impresa operante in economia di mercato] tardivamente. Inoltre, i motivi per il diniego del suddetto trattamento in fase provvisoria erano molto gravi e di non rapida soluzione: contabilità irregolare tenuta in violazione dei principi IAS.
17 Questa posizione è stata espressa con decisione dalla delegazione italiana nel Comitato antidumping del 6 marzo 2007 e seguita dalle delegazioni di Portogallo, Lituania, Romania, Francia, Spagna, Polonia, Grecia, Belgio e Repubblica Ceca.
18 In seguito a questa forte opposizione degli Stati membri ed a fronte della chiara violazione della giurisprudenza Metalink, la Commissione, confermando la posizione già assunta con il regolamento provvisorio, rigettava la concessione dello statuto di economia di mercato alle tre imprese cinesi coinvolte, tra cui la ricorrente, con il documento di informazione finale rivisitato del 23 marzo 2007».
27. La sera del 23 marzo 2007 la Commissione trasmetteva via fax alla Yongjian un documento d’informazione finale generale e un documento d’informazione particolare, riveduti. In tali documenti essa ribadiva il suo iniziale rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato, sostanzialmente a causa del fatto che le prassi contabili della Yongjian erano in evidente contrasto con le norme contabili internazionali. Di conseguenza, veniva proposto un dazio antidumping definitivo del 18,1% sui prodotti della Yongjian. La Commissione richiamava e respingeva gli argomenti dedotti dalla Yongjian a sostegno dello status di impresa operante in economia di mercato, senza però far riferimento alla sua precedente intenzione di proporre la concessione di detto status e, pertanto, senza fornire ragioni per il suo cambiamento di posizione dal 20 febbraio.
28. Inizialmente, alla Yongjian veniva assegnato un termine fino al 29 marzo 2007 (sei giorni di calendario) per presentare commenti o osservazioni. Il 26 marzo la ricorrente presentava domanda di accesso al fascicolo, che le veniva concesso il 27 marzo. Mercoledì 28 marzo essa chiedeva che il termine per presentare osservazioni fosse prorogato di una settimana.
29. Il 29 marzo la Commissione rispondeva puntualizzando che la Yongjian aveva già esaminato il fascicolo quattro volte e che l’unica nuova informazione aggiunta riguardava i documenti di informazione riveduti. Essa aggiungeva che tali documenti «in sostanza non esponevano alcun nuovo fatto (…) ma anzi confermavano gli accertamenti preliminari [della Commissione]». E concludeva: «Pertanto, non riteniamo sufficienti i motivi addotti per giustificare la presente richiesta di proroga. Comunque, in via eccezionale, acconsentiamo ad estendere il termine fino a lunedì 2 aprile 2007». Alla fine, pertanto, alla Yongjian venivano concessi 10 giorni di calendario per presentare commenti o osservazioni.
30. Nel frattempo, a fini consultivi, il 23 marzo 2007 la Commissione aveva inviato al comitato consultivo il documento di lavoro finale riveduto. Tale documento veniva approvato dal comitato il 27 marzo 2007, al termine di un procedimento scritto. Inoltre, il 29 marzo 2007 la Commissione aveva trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive basata sul documento d’informazione finale generale, riveduto.
31. La Yongjian presentava le proprie osservazioni alla Commissione il 2 aprile 2007, contestando la conclusione secondo cui essa non rispettava i requisiti prescritti per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato, e chiedendole di non accogliere la tesi delle denuncianti secondo cui l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base impediva alla Commissione di modificare la sua decisione iniziale.
32. La Commissione replicava al legale della Yongjian con lettera del 4 aprile 2007. Ai fini che qui rilevano, in tale lettera veniva affermato quanto segue:
«Il 20 febbraio 2007 i servizi della Commissione hanno manifestato l’intenzione di modificare la decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato e, conseguentemente, i margini di dumping e le aliquote applicate ai tre esportatori cinesi, incluso il vostro cliente, invitando le parti interessate a presentare osservazioni. Tale dichiarazione non costituiva in alcun caso una nuova decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato.
Come chiaramente affermato nel documento d’informazione finale generale riveduto, la Commissione ha proseguito nella ricerca e nella verifica di qualsiasi informazione considerata necessaria per i propri accertamenti finali (v. ‘considerando’ n. 4). In questo modo, la Commissione non ha privato nessuna delle parti interessate del diritto di presentare osservazioni adeguatamente motivate.
Conformemente al summenzionato principio, e adeguandosi alle osservazioni presentate al riguardo dall’industria comunitaria, i servizi della Commissione hanno deciso di non modificare la decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato e di confermare i propri accertamenti iniziali. Difatti, si è constatato alla fine che gli effetti delle prassi contabili in questione, che come già indicato erano state dichiarate in contrasto con le norme IAS, non potevano essere considerati irrilevanti.
Le spiegazioni fornite dal vostro cliente successivamente all’informazione provvisoria sono state valutate assieme alle osservazioni presentate dall’industria comunitaria dopo l’informazione finale del 20 febbraio 2007 ed è stato accertato che i documenti contabili del vostro cliente non erano stati sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS, in quanto si è rilevato che il vostro cliente aveva trascurato il principio della contabilità di competenza (in violazione dello IAS 1.25), aveva operato compensazioni (in violazione dello IAS 1.32), e aveva presentato le transazioni congiuntamente invece di farle apparire separatamente (in violazione dello IAS 1.13 e dello IAS 1.29). Nessuna delle summenzionate irregolarità aveva dato luogo ad osservazioni da parte dei revisori contabili.
Nelle osservazioni del 2 aprile 2007, il vostro cliente continua a ripetere gli stessi argomenti, già sollevati prima dell’informazione finale, sulle anomalie contabili e la loro conformità o meno alle norme IAS ma, come ben sapete, la giurisprudenza relativa alla valutazione delle domande di status d’impresa operante in economia di mercato non consente una nuova valutazione di fatti passati.
Per quanto riguarda i nuovi dati sui prezzi dell’acciaio forniti dal vostro cliente dopo l’informazione provvisoria, facciamo notare che anche questa informazione è stata valutata assieme alle osservazioni presentate dall’industria comunitaria dopo l’informazione finale del 20 febbraio 2007, e che è stato dimostrato che le nuove informazioni sui prezzi dell’acciaio non consentono una nuova valutazione di tutte le irregolarità riscontrate nella contabilità del vostro cliente.
Pertanto, poiché le nuove prove riguardanti i prezzi dell’acciaio non potevano influire sulla decisione relativa allo status di impresa operante in economia di mercato, il valore normale del vostro cliente ha dovuto essere stabilito conformemente alle disposizioni rilevanti dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base, nel senso che ha dovuto essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.
Quanto alla determinazione del prezzo di esportazione, rileviamo che il vostro cliente non ha mai contestato, nelle sue osservazioni sull’informazione provvisoria o su quella finale, i principi fondamentali della determinazione dei servizi della Commissione relativa alle esportazioni effettuate direttamente a clienti indipendenti. Le osservazioni del vostro cliente si riferivano unicamente al tasso di cambio applicato o a dettagli tecnici nella presentazione Excel dei raggruppamenti di NCP [numeri di controllo del prodotto] utilizzati per il calcolo del dumping (ad entrambi viene fatto riferimento tanto nel documento di informazione generale quanto in quello particolare). La logica conclusione è che il vostro cliente ha condiviso gli accertamenti dei servizi della Commissione. Pertanto, le osservazioni presentate ora al riguardo non possono essere prese in considerazione.
Ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, il documento di informazione finale non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile. Questo era lo scopo del documento di informazione generale finale riveduto del 23 marzo 2007.
Vi preghiamo, tuttavia, di prendere nota del fatto che la Commissione è pronta a riconsiderare la situazione dello status di impresa operante in economia di mercato per il vostro cliente entro un anno, qualora vengano fornite prove sufficienti al riguardo».
33. Quanto ai motivi che hanno indotto la Commissione a rivedere la sua opinione, appare utile a questo punto rilevare che, al punto 23 del controricorso presentato dinanzi al Tribunale (12), il Consiglio ha affermato quanto segue:
«Effettivamente, nel febbraio 2007, la Commissione ha valutato l’idea di modificare la sua posizione sullo status di impresa operante in economia di mercato, a seguito di elementi all’epoca da essa considerati “degni di nota”. Nel primo documento di informazione, essa spiegava che la possibilità di proporre siffatta revisione si basava su una nuova valutazione dei dati e sulla conferma di alcuni prezzi delle importazioni di acciaio, considerati come fatti nuovi. Essa era pronta a concludere che esistevano quindi “nuovi dati e spiegazioni” sufficienti a giustificare una riconsiderazione della soluzione adottata riguardo allo status di impresa operante in economia di mercato. Tuttavia, dopo aver ricevuto osservazioni dalle parti interessate e aver consultato il comitato antidumping, la Commissione ha mutato avviso su tali considerazioni e ha confermato la soluzione inizialmente adottata, in base alla quale, alla luce dell’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, della mancanza di un numero sufficiente di nuovi elementi e del testo perfettamente chiaro dell’art. 2, n. 7, lett. c), la ricorrente non aveva diritto allo status di impresa operante in economia di mercato. Essa concludeva che i requisiti prescritti per rivedere la soluzione inizialmente adottata, come individuati nella sentenza Nanjing Metalink International, non erano soddisfatti e che l’obbligo fondamentale indicato nell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), come interpretato nella suddetta sentenza, doveva quindi essere applicato. (…)».
34. Con lettera 5 aprile 2007, la Yongjian chiedeva alla Commissione di proporre misure definitive basate sul documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007, in quanto la conclusione riguardante lo status di impresa operante in economia di mercato, a suo avviso, era fondata su un errore di diritto.
35. Tuttavia, il 23 aprile 2007 il Consiglio adottava il regolamento impugnato (13) che istituiva tra l’altro un dazio antidumping definitivo del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla Yongjian.
Procedimento e sentenza in primo grado
36. La Yongjian chiede l’annullamento del suddetto regolamento nella parte in cui la riguarda. La Commissione, i tre denuncianti che rappresentano l’industria comunitaria (14) e la Repubblica italiana sono intervenuti tutti a sostegno del Consiglio.
37. La Yongjian fa valere due argomenti in diritto: (i) erronea interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e (ii) violazione dell’art. 20 del regolamento di base e dei diritti della difesa.
Il primo motivo, relativo ad un’erronea interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base
38. La Yongjian ha sostenuto che l’unica spiegazione fornita dalla Commissione per il suo improvviso cambiamento di posizione era contenuta nella lettera del 4 aprile 2007, nella quale si specifica che la giurisprudenza non permetteva una nuova valutazione di fatti passati. (Nel caso, però, che il vero motivo fosse un altro, la proposta trasmessa al Consiglio non poggerebbe su alcuna motivazione, in violazione dell’art. 253 CE).
39. Il solo riferimento giurisprudenziale possibile è quello alla sentenza Nanjing Metalink. Tuttavia, secondo tale sentenza, l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base mira a garantire che lo status di impresa operante in economia di mercato venga determinato obiettivamente e non in funzione dei suoi effetti riguardo al calcolo del margine del dumping. Alle istituzioni, di conseguenza, è vietato valutare nuovamente le informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento iniziale, ma non revocare lo status di impresa operante in economia di mercato nel caso in cui, da cambiamenti delle circostanze o da nuovi elementi di fatto, risultasse che l’impresa interessata non risponde ai criteri necessari. Siffatto principio presuppone che una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato venga adottata prima della determinazione del valore normale.
40. Nella causa in esame, tuttavia, la Commissione avrebbe compiuto entrambi i passi contemporaneamente. Non vi era quindi alcun motivo per trattare in modo differente la questione dello status della Yongjian ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), e gli altri aspetti della determinazione provvisoria che avrebbero potuto essere riveduti. Nei limiti in cui la Commissione era giunta alla conclusione che la determinazione iniziale circa lo status di impresa operante in economia di mercato era ingiustificata per i motivi esposti nel documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007, senza spiegare perché tali motivi fossero errati, essa avrebbe avuto non soltanto il diritto, ma anche l’obbligo di correggere tale determinazione. Di conseguenza, la proposta di misure definitive violava l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, viziando il regolamento impugnato.
41. Il Tribunale di primo grado aveva sottolineato, innanzi tutto, che dai ‘considerando’ 12‑14 del regolamento impugnato risulta che «il rifiuto di modificare la determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato, eseguita nel regolamento provvisorio, non era motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati, posto dall’art. 2, n. 7, lett. c), ultima frase, del regolamento di base, ma dalla non conformità della contabilità della ricorrente alle norme IAS e dall’assenza di nuovi elementi atti ad influire su questa valutazione. Questo rifiuto, di conseguenza, si basava su un’applicazione dei criteri sostanziali dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, di questo regolamento» (15).
42. Neppure dai documenti d’informazione riveduti emergeva che il rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato fosse motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati, dato che gli argomenti della Commissione riguardavano esclusivamente la non conformità delle prassi contabili della Yongjian (16).
43. Il Tribunale ha poi definito la lettera della Commissione del 4 aprile 2007 come «l’unico documento in cui la Commissione indica che la giurisprudenza riguardante la determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato non autorizza la riconsiderazione di fatti passati», citando il seguente passaggio rilevante: «Nelle osservazioni del 2 aprile 2007, il vostro cliente continua a ripetere gli stessi argomenti, già sollevati prima dell’informazione finale, sulle anomalie contabili e la loro conformità o meno alle norme IAS ma, come ben sapete, la giurisprudenza relativa alla valutazione delle domande di status d’impresa operante in economia di mercato non consente una nuova valutazione di fatti passati» (17).
44. Ai punti 47‑50 della sentenza, il Tribunale ha poi affermato quanto segue:
«47. Da questa lettera, pertanto, risulta che la Commissione si è riferita alla giurisprudenza che vieta la nuova valutazione di fatti passati, al fine di rigettare gli argomenti che la ricorrente aveva già sollevato prima della comunicazione dell’informazione finale. Su richiesta del Tribunale durante l’udienza, la Commissione ha precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente a questo riguardo, che gli argomenti menzionati in questa osservazione erano contenuti nella lettera 1° settembre 2006, inviata dalla ricorrente prima della determinazione iniziale dello status d’impresa operante in economia di mercato, di data 15 settembre 2006, e applicata nel regolamento provvisorio.
48. Occorre tuttavia osservare che, nella lettera 4 aprile 2007, la Commissione ha fondato il rifiuto di riconoscere lo status d’impresa operante in economia di mercato sul fatto che, in violazione delle norme IAS, i conti della ricorrente trascuravano il principio della contabilità di competenza, operavano compensazioni e presentavano le transazioni congiuntamente invece di farle apparire separatamente. La Commissione, a tale riguardo, ha rilevato che le revisioni contabili svolte non avevano dato luogo ad alcuna osservazione riguardo ai suddetti punti. Il Tribunale osserva che la Commissione ha anche affermato che le informazioni riguardanti il prezzo dell’acciaio non consentivano una nuova valutazione delle lacune accertate nei conti della ricorrente.
49. Pertanto, da questa lettera emerge complessivamente che l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati ha natura incidentale, dato che l’istituzione ha basato il proprio rifiuto di proporre la concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.
50. È giocoforza constatare quindi che l’affermazione della ricorrente in base alla quale la Commissione si sarebbe fondata, nella fattispecie, su un divieto di rivalutare fatti passati è priva di fondamento di fatto. Dato che il primo motivo, per questa ragione, non può essere accolto, il dibattito riguardante l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e del punto 44 della sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, citata, è, di conseguenza, irrilevante».
45. Dopo aver considerato brevemente alcuni altri punti che non vengono discussi in sede di impugnazione, il Tribunale ha pertanto respinto il primo motivo sollevato dalla Yongjian.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 20 del regolamento di base e dei diritti della difesa
46. La Yongjian dichiara che dall’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base risulta che la Commissione è tenuta a comunicare l’informazione finale sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali essa intende raccomandare l’istituzione di misure definitive almeno dieci giorni prima di trasmettere al Consiglio la propria proposta, al fine di consentire alle parti di formulare osservazioni e alla Commissione di considerarle. Nel presente caso, però, la Commissione avrebbe trasmesso la proposta di misure definitive basate sull’informazione finale riveduta appena sei giorni dopo la comunicazione di quest’ultima alla Yongjian, e quattro giorni prima del termine ad essa impartito per il deposito delle osservazioni.
47. Su questo punto il Tribunale ha sostanzialmente concordato con la Yongjian. Anzitutto, esso ha sottolineato che anche se l’art. 20, n. 5, del regolamento di base non afferma che la Commissione deve attendere la scadenza del termine di dieci giorni per trasmettere al Consiglio la sua proposta, questa disposizione non può ricevere un’interpretazione che non sia compatibile con l’art. 20, n. 4, il quale impone alla Commissione di comunicare l’informazione finale al massimo entro un mese prima della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo al Consiglio. Pertanto, la Commissione non può inoltrare la propria proposta al Consiglio prima della scadenza del termine di dieci giorni (18).
48. Il Tribunale ha poi respinto l’argomento del Consiglio, relativo al fatto che la Commissione potrebbe prendere in considerazione delle osservazioni modificando la sua proposta dinanzi al Consiglio. L’art. 250, n. 2, CE, attribuisce alla Commissione il potere di modificare la sua proposta, al fine di agevolare una convergenza di vedute in seno all’istituzione o tra le diverse istituzioni coinvolte nel processo decisionale, cosa che però è inidonea per un’adeguata valutazione delle osservazioni delle parti (19). Tali osservazioni, inoltre, possono avere conseguenze significative sul contenuto dell’atto finale. La circostanza che al Consiglio sia già stata sottoposta una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che potrebbero essere tratte da queste osservazioni. Pertanto, la possibilità, per la Commissione, di comunicare al Consiglio la sua proposta prima di aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate potrebbe compromettere la loro effettiva presa in considerazione (20).
49. Nella fattispecie, la Commissione era tenuta ad informare la Yongjian della sua nuova presa di posizione, basata su una considerazione nuova o diversa, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, secondo la quale le informazioni riguardanti il prezzo delle importazioni di acciaio non erano tali da modificare le conseguenze che occorreva trarre, in merito alla concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato, dal mancato rispetto delle norme IAS da parte della Yongjian. L’art. 20, n. 4, non corrobora la tesi della Commissione, in base alla quale la mera modifica della valutazione di elementi di fatto rimasti immutati non richiede alcuna comunicazione alle parti interessate. Quando la valutazione degli elementi di fatto pertinenti è contemplata per la prima volta, questa deve essere comunicata alle parti interessate affinché possano rendere note le loro osservazioni al riguardo. Poiché i documenti d’informazione finali erano stati trasmessi alla Yongjian il 23 marzo 2007, mentre la proposta di misure definitive è stata inoltrata al Consiglio il 29 marzo 2007, ossia sei giorni dopo, la Commissione non si è conformata ai requisiti dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base (21).
50. Pur essendo di questo avviso, il Tribunale ha però respinto il secondo motivo dedotto dalla Yongjian.
51. Esso ha considerato che il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, poteva portare all’annullamento del regolamento impugnato solo nei limiti in cui vi fosse una possibilità che, per effetto di questa irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso, ledendo così concretamente i diritti della difesa della Yongjian (22). Tuttavia, i documenti d’informazione finali riveduti non contenevano nuovi elementi di fatto non preventivamente portati a conoscenza della Yongjian la quale, in una fase precedente del procedimento, aveva avuto occasione di esprimersi sulla posizione presentata, nuovamente, nei documenti d’informazione finali, riveduti, del 23 marzo 2007. Inoltre, a parte gli argomenti relativi all’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, nella lettera del 2 aprile 2007 la Yongjian non aveva presentato nuovi argomenti sviluppati in risposta alla nuova presa di posizione della Commissione. Le sue osservazioni, in questa stessa lettera, relative all’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), e alla sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, non erano, in ogni caso, tali da incidere sul contenuto del regolamento impugnato. Come accertato nell’ambito del primo motivo, il rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato era basato sull’applicazione dei criteri sostanziali di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino (23).
Sull’impugnazione
52. La Yongjian ha fatto valere due motivi di impugnazione che mi accingo ad esporre sinteticamente, assieme alle osservazioni scritte e orali presentate dal Consiglio, dalla Commissione e dalle denuncianti, nonché alle osservazioni scritte della Repubblica italiana.
Il primo motivo di impugnazione: conclusione manifestamente in contrasto con il contenuto del fascicolo
53. La Yongjian afferma, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e del punto 44 della sentenza Nanjing Metalink fosse irrilevante, essendo tale conclusione manifestamente in contrasto con il contenuto del fascicolo. Conseguentemente, il Tribunale era incorso in errore anche nel non pronunciarsi sulla fondamentale questione se l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), impedisse alla Commissione di rivedere la sua decisione iniziale riguardo alla concessione o meno dello status di impresa operante in economia di mercato.
54. I suoi argomenti si focalizzano sulla prima parte di tale osservazione, e si basano in larga misura sulle affermazioni del governo italiano e del Consiglio nelle memorie depositate in primo grado (24), secondo cui la Commissione era tornata alla sua posizione originale in risposta alle obiezioni per le quali una nuova valutazione sarebbe stata contraria all’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, come interpretato nella sentenza Nanjink Metalink. Secondo la Yongjian, dal fascicolo emerge con sufficiente chiarezza che la questione non era incidentale, bensì fondamentale per il mutamento d’avviso all’ultimo momento della Commissione, e quindi per la decisione finale di imporre un dazio antidumping del 18,1% anziché dello 0%. La conclusione contraria raggiunta dal Tribunale costituirebbe un evidente snaturamento delle prove ai sensi della giurisprudenza, soggetto pertanto al sindacato della Corte.
55. Tanto il Consiglio, quanto la Commissione, quanto le denuncianti mettono in rilievo la giurisprudenza secondo la quale il Tribunale è il solo competente ad accertare e a valutare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti o salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova (25) e secondo la quale il ricorrente che alleghi siffatto snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato a tale snaturamento (26).
56. Il Consiglio inoltre fa notare che la Yongjian si riferisce unicamente alle affermazioni contenute nelle memorie presentate da tale istituzione (di fatto, un argomento basato su un elemento di prova già a disposizione del Tribunale) e nelle memorie presentate dal governo italiano (riflesse nell’affermazione del Tribunale secondo cui «[d]iversi membri del comitato consultivo hanno contestato la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato»). Essa non richiama i documenti probatori su cui il Tribunale ha in concreto basato le proprie conclusioni, ossia i ‘considerando’ del regolamento impugnato, le motivazioni del documento d’informazione finale riveduto e la spiegazione fornita dalla Commissione nella lettera del 4 aprile 2007.
57. La Commissione aggiunge che le osservazioni del Consiglio e del governo italiano non possono costituire una prova delle motivazioni che hanno indotto la Commissione a ribaltare la sua posizione iniziale. Tali ragioni erano contenute nella proposta da essa trasmessa al Consiglio e si basavano sulla violazione da parte della Yongjian dei criteri sostanziali applicabili.
58. Il governo italiano sottolinea che la Yongjian non ha contestato i fatti e gli accertamenti sulla base dei quali il Tribunale ha concluso che, nel tornare alla sua iniziale posizione, la Commissione non si era fondata in misura rilevante sull’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
59. In udienza, le denuncianti hanno affermato che il vero motivo del cambiamento di posizione era che, nel documento d’informazione finale del 20 febbraio 2007, la Commissione aveva aderito alla posizione della Yongjian secondo cui il mancato rispetto delle norme contabili internazionali costituiva un ostacolo allo status di impresa operante in economia di mercato solo se avesse avuto un impatto sui calcoli del dumping, ma poi si era fatta persuadere dall’argomento delle denuncianti stesse secondo cui l’inosservanza formale costituiva un impedimento, a prescindere dagli effetti concreti, il che ha costituito il fondamento del documento riveduto del 23 marzo.
60. Tanto il governo italiano quanto le denuncianti sottolineano che, in base alla sentenza Nanjink Metalink, il rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato può essere rivisto solo in caso di mutamento dei fatti noti, mentre la Yongjian aveva solo cercato di dimostrare che le anomalie contabili, da essa ammesse, non avevano avuto alcun impatto sui suoi prezzi.
Il secondo motivo di impugnazione: erronea conclusione riguardo agli effetti della violazione dell’art. 20, n. 5 del regolamento di base
61. La Yongjian ricorda che nel diritto comunitario il principio del contraddittorio ha natura fondamentale, in particolare nei procedimenti antidumping (27). Pur ammettendo che il mancato rispetto di tale diritto può pregiudicare la validità di una misura contestata solo nel caso in cui, se non fosse stato per tale irregolarità, il risultato avrebbe potuto essere diverso (28), la Yongjian sostiene che questo è vero solo qualora non vi sia possibilità alcuna di un esito differente (29).
62. Nel caso di specie, la Yongjian ripete che l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base è stata decisiva ai fini dell’imposizione di un’aliquota antidumping pari al 18,1% anziché allo 0%. Di conseguenza, il fatto che la Yongjian sia stata privata di qualsiasi possibilità di dimostrare che l’interpretazione della Commissione era errata costituiva una negazione del principio del contraddittorio. L’esercizio di tale diritto avrebbe potuto influire radicalmente sul risultato.
63. Il Consiglio rileva che il Tribunale ha dichiarato che la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non aveva influito sul contenuto del regolamento impugnato né, di conseguenza, sul diritto della Yongjian al contraddittorio. Pertanto, l’argomento della Yongjian ha poca rilevanza e, in ogni caso, appare basato sull’ipotesi che venga accolto il primo motivo di impugnazione. Il diritto della Yongjian ad essere sentita sulla mancata concessione dello status di impresa operante in economia di mercato non era stato pregiudicato, dal momento che essa aveva in precedenza avuto la possibilità di essere ascoltata. Inoltre, secondo l’accertamento del Tribunale – non contestabile in sede di impugnazione – la Yongjian non aveva presentato nuovi argomenti in risposta alla posizione della Commissione né aveva specificato quali argomenti avrebbe potuto dedurre.
64. Secondo la Commissione, il motivo di impugnazione si basa su premesse erronee. In particolare, secondo tale motivo, la Yongjian sarebbe stata in grado di far valere nuovi e decisivi argomenti se la Commissione avesse atteso sino a dopo il 2 aprile 2007 prima di trasmettere la sua proposta al Consiglio, e la Commissione si era persuasa del fatto che la Yongjian meritasse lo status di impresa operante in economia di mercato ma riteneva che la sentenza Nanjink Metalink le impedisse di accordarglielo. Anche il Tribunale non ha condiviso tali premesse, ma la Yongjian non contesta questi accertamenti come uno snaturamento delle prove.
65. Il governo italiano e le denuncianti concordano sostanzialmente con le osservazioni del Consiglio e della Commissione.
Interpretazione dell’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base
66. Il Consiglio, la Commissione e le denuncianti dissentono poi dall’opinione del Tribunale secondo cui l’art. 20, n. 5, del regolamento di base impone un termine di 10 giorni per le osservazioni in tutti i casi in cui la Commissione basi le proprie conclusioni su fatti o considerazioni diversi da quelli contenuti nei documenti d’informazione finali.
67. In udienza le due istituzioni hanno distinto tra (i) l’informazione finale citata nelle prime due frasi dell’art. 20, n. 4, (ii) i fatti e le considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento dell’informazione finale, di cui alla terza frase dell’art. 20, n. 4, e (iii) i fatti e le considerazioni diversi su cui una decisione successiva può basarsi, citati nell’ultima frase della stessa disposizione. Il termine di dieci giorni si applica, a loro avviso, solo al primo degli elementi su indicati, che riguarda l’intera portata dell’indagine ed ha pertanto un’importanza maggiore di qualunque altra successiva correzione. Nel caso degli elementi di cui ai punti (ii) e (iii), esiste sempre un diritto di replica (30), ma l’unica condizione è che il termine concesso sia ragionevole, tenuto conto della natura di tali fatti o considerazioni.
68. Le due istituzioni e le denuncianti sottolineano che le procedure antidumping sono soggette a termini rigidi (31), che sarebbe difficile rispettare se correzioni minime portassero ad una loro proroga. La Commissione aggiunge che essa avrebbe potuto modificare la sua proposta al Consiglio, e lo avrebbe fatto, se la Yongjian avesse presentato osservazioni rilevanti dopo la trasmissione della proposta iniziale. Le denuncianti sostengono che, se le osservazioni presentate dalla Yongjian il 2 aprile 2007 avessero indotto la Commissione a cambiare posizione, si sarebbe dovuto accordare un ulteriore termine di dieci giorni per le osservazioni dell’industria comunitaria, al di là del termine complessivo stabilito per il procedimento. Solo qualora risultino decisivi nuovi elementi sui quali le parti non hanno potuto presentare osservazioni, la Commissione è tenuta ad informarle e a concedere dieci giorni di tempo per le osservazioni, nel caso in cui essa muti la propria posizione, e non quando, come nel caso di specie, tutti gli elementi su cui ci si è basati sono stati diffusamente discussi.
Valutazione
Il primo motivo di impugnazione: conclusione manifestamente contraria al contenuto del fascicolo
69. L’elemento centrale e fondamentale di questo motivo di impugnazione è l’affermazione secondo cui, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, la Commissione avrebbe in effetti basato il suo parere finale circa lo status di impresa operante in economia di mercato sulla considerazione che l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base le impediva di modificare la propria decisione iniziale.
70. La Yongjian non contesta l’accuratezza di nessuno degli accertamenti del Tribunale, ma piuttosto la valutazione che esso ha compiuto dei fatti accertati e la conclusione che ha tratto da essi.
71. Da un’abbondante e consolidata giurisprudenza emerge chiaramente che la Corte «non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte» (32).
72. Quello dello «snaturamento degli elementi di prova» è un concetto utilizzato dalla Corte per la prima volta nella sentenza Hilti (33). Tale concetto appare ispirato a quello di dénaturation proprio del diritto francese, che costituisce motivo di impugnazione in cassazione. La dénaturation ricorre quando un organo giurisdizionale, nel giudicare il merito di una causa, eccede le proprie competenze interpretando un documento redatto in modo chiaro e non ambiguo (come un contratto, un testamento, una relazione, una sentenza o un atto di diritto straniero) in modo incompatibile con la lettera dello stesso. Per contro, l’interpretazione di un documento redatto in termini oscuri e ambigui rientra nella competenza di tale organo giurisdizionale e non può essere impugnata in sede di appello (34).
73. Per quanto riguarda la causa in esame, nella sua valutazione il Tribunale ha fatto riferimento al preambolo del regolamento impugnato, al documento d’informazione finale generale riveduto e alla lettera della Commissione del 4 aprile 2007.
74. Sulla base dei primi due documenti il Tribunale ha concluso che l’unica motivazione fornita per la decisione finale sullo status di impresa operante in economia di mercato riguardava la non conformità delle prassi contabili della Yongjian alle norme IAS (35).
75. Questa conclusione appare incontrovertibile e certamente non come uno snaturamento degli elementi di prova. E, del resto, la Yongjian non ha sollevato alcuna censura al riguardo.
76. In base alla lettera del 4 aprile 2007 il Tribunale ha concluso che, sebbene la Commissione avesse dichiarato: «come ben sapete, la giurisprudenza relativa alla valutazione delle domande di status d’impresa operante in economia di mercato non consente una nuova valutazione di fatti passati», di fatto essa aveva basato il rifiuto di accordare detto status sulla non conformità dei conti della Yongjian alle norme IAS, poiché tali conti trascuravano il principio della contabilità di competenza, operavano compensazioni e presentavano le transazioni congiuntamente invece di farle apparire separatamente. Su questi punti i revisori contabili non avevano presentato alcuna osservazione. Il Tribunale ha poi messo in rilievo l’affermazione della Commissione secondo cui le informazioni riguardanti il prezzo dell’acciaio non consentivano una nuova valutazione delle lacune accertate nei conti della ricorrente. Esso ha pertanto concluso che l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati aveva natura incidentale, poiché il rifiuto di accordare lo status d’impresa operante in economia di mercato era basato su una valutazione del rispetto, da parte della Yongjian, dei criteri sostanziali applicabili (36).
77. Non riesco a individuare nulla, nei suddetti accertamenti o conclusioni, che costituisca uno snaturamento dei passaggi rilevanti della lettera del 4 aprile 2007 (37), ai sensi del testo tassativo definito dalla giurisprudenza della Corte.
78. Ben si potrebbe sostenere che sarebbe anche stato possibile concludere, sulla base della lettera del 4 aprile 2007, che l’inatteso cambiamento di posizione della Commissione era dovuto effettivamente al fatto che essa riteneva di non poter rivedere la propria decisione iniziale. Riguardo a questa ipotesi mi limito ad affermare che evidentemente non si tratta dell’unica conclusione che si può trarre dal testo di tale lettera. Pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale si basa su una valutazione delle prove che, in assenza di qualunque snaturamento, non costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte.
79. Tale conclusione non può essere inficiata dal contenuto delle osservazioni presentate in primo grado dal governo italiano e dal Consiglio. Sebbene le affermazioni cui si fa riferimento (38) possano essere considerate come elementi di prova, più che come argomenti, è evidente che nessuna delle parti poteva sapere cosa effettivamente avesse indotto la Commissione a cambiare posizione tra l’informazione finale e l’informazione finale riveduta.
80. Infatti, nelle osservazioni presentate in primo grado, la Commissione – l’unica in grado di informare autorevolmente il Tribunale riguardo alle sue motivazioni – aveva affermato specificamente che, di fronte alle obiezioni sollevate da numerosi Stati membri, tanto i commissari quanto il personale della Commissione avevano continuato a ragionare dopo i documenti di informazione finali ed erano giunti alla conclusione che le lacune nella contabilità della Yongjian erano tali per cui il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base non si poteva considerare soddisfatto. Il riferimento alla sentenza Nanjink Metalink contenuto nella lettera del 4 aprile 2007 mirava semplicemente a sottolineare che non era possibile far valere nuovi fatti (39).
81. Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto. L’argomento relativo allo snaturamento delle prove da parte del Tribunale non può essere accolto. Se è valida la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale, nella parte in cui esso ha concluso che la Commissione non aveva fondato il suo cambiamento di posizione sull’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base come interpretata nella sentenza Nanjink Metalink, è evidente che l’argomento relativo all’interpretazione di tale normativa e della giurisprudenza, in primo grado o in sede di impugnazione, non ha alcun rilievo.
82. Ciò detto, colgo l’occasione per dichiarare che l’approccio seguito dal Tribunale ai punti 44 e 47 della sentenza Nanjink Metalink, come indicato supra al paragrafo 15, è a mio parere corretto su tutti i punti su cui è esplicito.
83. A mio parere, il Tribunale ha correttamente distinto tra valutare nuovamente le prove in precedenza esaminate (cosa che è vietata) e giungere ad una diversa conclusione sulla base di un mutamento della situazione di fatto rilevante (cosa che è consentita). Inoltre – come la Commissione ha riconosciuto nelle sue osservazioni scritte e confermato in udienza – la possibilità di giungere a siffatta diversa conclusione deve applicarsi in entrambi i sensi: essa deve consentire di mutare la decisione in senso tanto favorevole quanto sfavorevole all’esportatore (come nella sentenza Nanjink Metalink).
84. Di conseguenza, se la Yongjian avesse dimostrato un mutamento nelle circostanze di fatto ma la Commissione, sulla base dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, si fosse rifiutata di prenderlo in considerazione, la Yongjian avrebbe avuto un motivo plausibile per chiedere il controllo giurisdizionale sulla decisione relativa allo status di impresa operante in economia di mercato nel regolamento impugnato.
Il secondo motivo di impugnazione: errata conclusione riguardo gli effetti della violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base
85. La mia conclusione secondo cui il primo motivo d’impugnazione della Yongjian dovrebbe essere respinto implica che lo stesso dovrebbe valere anche per il secondo motivo dedotto.
86. Sulla base dei fatti, il Tribunale ha deciso che il cambiamento di posizione da parte della Commissione tra il documento d’informazione finale e quello riveduto si basava interamente su questioni su cui la Yongjian aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni, e che su di esso non aveva influito l’interpretazione della Commissione riguardo all’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
87. Se tale accertamento regge – come dev’essere a mio parere – allora la Yongjian non è stata privata del diritto di essere sentita su alcun aspetto che avrebbe potuto influire sull’esito finale. La conclusione del Tribunale secondo cui la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non era stata tale da incidere sul contenuto del regolamento impugnato né, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente, e di conseguenza tale irregolarità non comportava l’illegittimità e l’annullamento del regolamento impugnato, è pienamente conforme alla giurisprudenza su cui esso si è basato (40).
88. La Yongjian non ha neppure fatto valere argomenti non basati sul presupposto che il cambiamento di posizione da parte della Commissione si fondava effettivamente sull’idea che l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base le impediva di rivedere la sua valutazione iniziale riguardo allo status di impresa operante in economia di mercato, per cui la Yongjian avrebbe potuto presentare osservazioni per contrastare tale posizione. Sulla base della sentenza Alrosa (41), essa cerca di sostenere che una violazione del diritto di essere sentiti può essere esclusa in quanto puramente formale solo se non vi è possibilità alcuna che il risultato avrebbe potuto essere diverso; si tratta però di un errore sostanziale relativo alla validità della misura adottata nel caso in cui sia semplicemente impossibile stabilire la portata esatta del possibile effetto sul risultato. Tale argomento però non può avere alcuna rilevanza qualora l’unica osservazione che la parte interessata sostiene di non aver potuto presentare si riferisce a questioni rivelatesi inidonee ad influire sul risultato.
Interpretazione dell’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base
89. Resta ora da esaminare la questione, sollevata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle denuncianti, relativa alla possibilità che il Tribunale avesse ragione nel considerare che l’art. 20, n. 5, del regolamento di base impone alla Commissione di concedere 10 giorni alle parti per controbattere a qualsiasi nuova informazione o fatto o considerazione, prima di trasmettere la sua proposta al Consiglio.
90. Il problema non è stato sollevato a titolo di impugnazione incidentale (42), né è rilevante per la decisione sull’impugnazione. Se le osservazioni sull’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non avrebbero potuto incidere sul risultato della valutazione della Commissione circa lo status di impresa operante in economia di mercato, e quindi sul contenuto del regolamento impugnato, allora il fatto che la Yongjian non abbia avuto la possibilità di presentare tali osservazioni è irrilevante, indipendentemente dal fatto che la mancata opportunità costituisca o meno una violazione formale dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
91. Tuttavia, si tratta di una questione di evidente importanza per le istituzioni e per tutte le parti coinvolte in un procedimento antidumping e, per tale ragione, me ne occuperò qui brevemente.
92. In primo luogo, non mi ha molto impressionato l’importanza che le istituzioni e le denuncianti hanno attribuito al rigido termine complessivo applicabile alle indagini antidumping. Il legislatore comunitario ha imposto tale limite assieme ad altre scadenze più brevi che vanno rispettate nell’ambito del termine complessivo. Le istituzioni sono tenute ad adottare le misure adeguate per rispettare tutti questi vincoli e non possono essere esentate dal rispetto di un termine parziale con la motivazione che esso rende più difficile osservare il termine complessivo.
93. In secondo luogo, concordo con la conclusione del Tribunale secondo cui le osservazioni delle parti interessate debbono essere ricevute prima che la Commissione trasmetta la sua proposta al Consiglio, e con il ragionamento sulla base del quale tale conclusione è stata raggiunta (43). Le osservazioni riguardanti fatti o considerazioni diversi da quelli contenuti nel documento di informazione finale, e sulla base dei quali si è pervenuti ad una diversa conclusione, meritano evidentemente la stessa considerazione delle osservazioni relative al documento di informazione finale stesso. Il loro valore pratico sarebbe però chiaramente pregiudicato se fossero ricevute soltanto dopo che la Commissione ha concluso e trasmesso la sua proposta al Consiglio: vi sarebbe un serio rischio che esse non ricevano lo stesso grado di considerazione.
94. In terzo luogo, faccio notare che nella specie la Commissione ha fissato un termine entro cui la Yongjian poteva presentare osservazioni sui documenti riveduti, e pertanto è irrilevante che il regolamento di base le imponesse o meno di farlo. Tuttavia, fissando tale termine, la Commissione si è per forza assoggettata ai requisiti di cui all’art. 20, n. 5, relativi al termine minimo di 10 giorni. All’inizio, essa ha violato tale requisito fissando un termine di soli sei giorni. Una volta rimediato a tale errore, portando il termine a 10 giorni, essa era logicamente tenuta ad aspettare le osservazioni (e a prenderle in considerazione) prima di trasmettere la sua proposta al Consiglio.
95. A questo riguardo, faccio osservare che la proposta è stata presentata il 2 aprile 2007, vale a dire a poco meno di 14 mesi dalla data di inizio delle indagini, ossia il 4 febbraio 2006, e che il regolamento impugnato è stato adottato il 19 aprile 2007, ossia 14 mesi e 9 giorni dopo tale inizio. Vi era quindi ancora spazio di manovra prima che scadesse il termine di 15 mesi fissato nel regolamento di base. In ogni caso, risulta abbastanza evidente che la Commissione, consapevole dei limiti temporali cui era soggetta, deve tener conto di entrambi questi termini e del dovere di rispettare i diritti della difesa nel condurre un’indagine antidumping. Se necessario essa, partendo dai termini prescritti, deve calcolare il termine a ritroso, per consentire alle parti di presentare le necessarie osservazioni.
96. In quarto luogo, mi sembra che la condotta della Commissione nella presente causa (tenendo in mente, in particolare, il fatto che i documenti di informazione riveduti contenevano un radicale e del tutto inatteso cambiamento di posizione che ha considerevolmente pregiudicato gli interessi della Yongjian, ed erano stati inviati per fax un venerdì sera, dopo il normale orario di lavoro) possa comunque essere qualificata come contraria ai principi della buona amministrazione. Che vi sia stata o meno una violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base, la Commissione ha evidentemente agito con scarsa considerazione nei confronti di una parte i cui interessi venivano compromessi e che aveva diritto di attendersi una maggiore efficienza e considerazione da parte di un’istituzione comunitaria.
97. Infine, concordo comunque con le istituzioni e con le denuncianti sul fatto che non tutte le modifiche ai fatti o alle osservazioni su cui si basa la proposta della Commissione al Consiglio impongono la fissazione di un termine per presentare ulteriori commenti. Alcune possono avere poco rilievo, tanto da non richiedere osservazioni o da non produrre alcun effetto sul risultato. Tuttavia, in quest’ultimo caso, diventa ampiamente irrilevante il fatto che vi sia o meno una violazione formale dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base, in quanto la mancanza di ogni possibile effetto sul risultato significa che la validità della misura finale non è compromessa.
98. Nella presente causa, il cambiamento di posizione era sufficientemente radicale e inaspettato, e aveva un impatto sufficiente da rendere essenziale concedere altro tempo per le osservazioni. Anche se, per ipotesi, la Yongjian non fosse stata in grado di presentare osservazioni che potevano incidere sul risultato, questo non si poteva presumere dall’inizio.
Sulle spese
99. Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, mentre la Corte può decidere che una parte interveniente diversa sopporti le proprie spese.
100. Nella causa in esame, ritengo che l’impugnazione debba essere respinta. Il Consiglio ha fatto domanda di condanna alle spese. Anche le denuncianti hanno inoltrato la stessa domanda, e la loro partecipazione nel giudizio di impugnazione appare giustificata, poiché i loro interessi sono pregiudicati. Di conseguenza, la Yongjian deve essere condannata a pagare le spese del Consiglio e delle denuncianti, mentre il governo italiano e la Commissione sopportano le proprie spese.
Conclusione
101. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue:
– l’impugnazione è respinta;
– la Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd sopporterà le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Vale Mill (Rochdale) Ltd, dalla Pirola SpA e dalla Colombo New Scal SpA;
– la Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Contro la sentenza del Tribunale 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio (Racc. pag. II‑1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3 – V., di recente, sentenza 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione e Regno Unito (Racc. pag. I‑0000, punto 97).
4 – Regolamento 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato.
5 – Qui il riferimento è al regolamento della Commissione 29 settembre 2003, n. 1725, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 261, pag. 1). Lo IAS 1 [International Accounting Standard (Principio contabile internazionale)] riguarda l’illustrazione di principi contabili.
6 – Il comitato consultivo istituito dall’art. 15 del regolamento di base è composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
7 – Sentenza 14 novembre 2006, causa T‑138/02 (Racc. pag. II‑4347, in particolare punti 44 e 47).
8 – In tale sentenza il Tribunale non aveva motivo di prendere in considerazione la situazione contraria (e difatti non l’ha considerata) in cui un cambiamento della situazione di fatto in base alla quale tale status era stato negato non consenta più di ritenere che il produttore de quo non operi in condizioni di economia di mercato.
9 – Regolamento 30 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 300, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
10 – Il documento di informazione particolare si riferiva soltanto ai calcoli del dumping e non ai problemi sollevati nel presente caso in primo grado o in sede di impugnazione.
11 – Citate dalla Yongjian nel presente ricorso […].
12 – Citata dalla Yongjian nel presente ricorso; la traduzione dal francese è mia.
13 – Regolamento n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12).
14 – La Vale Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA. e la Colombo New Scal SpA. (in prosieguo: le «denuncianti»).
15 – Punto 44 della sentenza impugnata.
16 – Punto 45.
17 – Punto 46; la parte che rileva della lettera è citata per esteso supra, paragrafo 32.
18 – Punto 65, con riferimento alla sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T‑147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137, punti 81‑83.
19 – Punto 66, con riferimento alla sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 36.
20 – Punto 67.
21 – Punti 68-70.
22 – Punto 71, con riferimento alla sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26, e alla sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 331.
23 – Punti 72-75.
24 – Citate supra, rispettivamente ai paragrafi 26 e 33.
25 – Sentenza 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I‑769, punto 29).
26 – Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 50).
27 – Sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (Racc. pag. I‑3187, punto 16).
28 – V. la giurisprudenza citata supra, nota 22.
29 – Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑170/06, Alrosa/Commissione (Racc. pag. II‑2601, punto 203).
30 – Il quinto ‘considerando’ del regolamento di base specifica che tale regolamento si basa sull’accordo antidumping dell’OMC del 1994, il cui art. 6, n. 9, dispone quanto segue: «Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi».
31 – L’art. 6, n. 9 prevede una durata complessiva di quindici mesi per le indagini, mentre l’art. 7, n. 7, prevede un termine di 9 mesi per le aliquote provvisorie, e l’art. 9, n. 4 impone una proposta di dazi definitivi da presentare un mese prima della scadenza dei dazi provvisori.
32 – Sentenza British Aggregates, cit. supra alla nota 3, punto 97; v. anche la giurisprudenza cit. supra, paragrafo 55.
33 – Sentenza 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I‑667, punto 42).
34 – V., per esempio, la definizione contenuta in Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 1987, o sul sito .
35 – Punti 43‑45 della sentenza impugnata.
36 – Punti 46‑49 della sentenza impugnata.
37 – Riportata supra, al paragrafo 32.
38 – Citate supra, rispettivamente ai paragrafi 26 e 33.
39 – Vedi, in particolare, i punti 10 e 11 delle osservazioni dedotte dalla Commissione nel suo intervento nel giudizio di primo grado.
40 – V. supra, paragrafo 51 e nota 22.
41 – V. supra, paragrafo 61 e nota 29.
42 – In udienza il Consiglio ha affermato, se ho inteso correttamente, che la sua obiezione era diretta contro l’affermazione di principio fatta dal Tribunale, e non contro la conclusione secondo cui la Commissione aveva violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
43 – V., supra, paragrafo 48.
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