CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 28 aprile 2010 1(1)
Causa C‑185/08
Latchways plc
e
Eurosafe Solutions BV
contro
Kedge Safety Systems BV
e
Consolidated Nederland BV
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank’s-Gravenhage (Paesi Bassi)]
«Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione – Direttiva 89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale – Decisione 93/465/CEE – Marcatura CE – Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti piatti – Norma EN 795»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Direttiva 89/106
B – Direttiva 89/686
C – Decisione 93/465
III – Norma europea 795
IV – Fatti e questioni pregiudiziali
V – Procedimento dinanzi alla Corte
VI – Argomenti delle parti
A – Sulla prima questione pregiudiziale
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
C – Sulla terza questione pregiudiziale
D – Sulla quarta questione pregiudiziale
E – Sulla quinta questione pregiudiziale
F – Sulla sesta questione pregiudiziale
G – Sulla settima e sull’ottava questione pregiudiziale
VII – Valutazione giuridica
A – Generalità
B – Prima questione pregiudiziale
C – Seconda questione
D – Terza questione pregiudiziale
E – Quarta questione pregiudiziale
F – Quinta questione pregiudiziale
G – Sesta questione pregiudiziale
H – Settima e ottava questione pregiudiziale
VIII – Conclusione
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento pregiudiziale ex art. 234 CE (2) il Rechtbank’s‑Gravenhage (nel prosieguo: il «giudice del rinvio») sottopone alla Corte otto questioni pregiudiziali sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(3), nonché della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (4).
2. Con queste questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede essenzialmente di chiarire se i dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti piatti, che comprendono un ancoraggio fissato al tetto, possano rientrare nel campo d’applicazione della direttiva 89/106 e/o nel campo d’applicazione della direttiva 89/686. In questo contesto il giudice del rinvio vorrebbe sapere se e a quali condizioni siffatti dispositivi di ancoraggio possano essere muniti di marcatura CE.
II – Contesto normativo
A – Direttiva 89/106
3. L’art. 1 della direttiva 89/106 così recita:
«1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’articolo 3, paragrafo 1.
2. Ai fini della presente direttiva, per “materiale da costruzione” s’intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile.
I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati “prodotti”; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate “opere”».
4. L’art. 2 della direttiva 89/106 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.
2. a) Qualora i prodotti siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l’apposizione della marcatura CE di conformità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.
(...)».
5. L’art. 3 della direttiva 89/106 così recita:
«1. I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I.
(...)
3. I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 4 e 5».
6. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 89/106:
«1. Ai fini della presente direttiva per “specificazioni tecniche” si intendono le norme e i benestare tecnici.
Ai fini della presente direttiva per “norme armonizzate” si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o [dal] CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.
2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III (...)».
7. L’art. 7 della direttiva 89/106 così recita:
«1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189 e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19 conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 novembre 1984.
2. Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.
3. Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».
B – Direttiva 89/686
8. L’art. 1 della direttiva 89/686 è così formulato:
«1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati “DPI”.
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per “DPI” qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a) l’insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
(...)».
9. In base all’art. 3 della direttiva 89/686 i DPI di cui all’articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’allegato II.
10. A norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/686 gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di certificazione di cui al capitolo II.
C – Decisione 93/465
11. L’art. 1 della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (5), dispone quanto segue:
«1. Le procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica concernenti la commercializzazione di prodotti industriali saranno scelte tra i moduli che figurano nell’allegato e in base ai criteri precisati nella presente decisione nonché negli orientamenti generali figuranti all’allegato.
(...)
2. La presente decisione stabilisce il regime di apposizione della marcatura CE di conformità nelle regolamentazioni comunitarie relative alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio o all’utilizzazione dei prodotti industriali.
(...)».
III – Norma europea 795
12. La norma europea (in prosieguo: la «EN 795») è stata approvata il 29 marzo 1996 dal Comitato europeo di normalizzazione e pubblicata dalla Commissione, nel quadro dell’applicazione della direttiva 89/686, come norma armonizzata ai sensi di questa direttiva (6).
13. La norma EN 795 stabilisce quanto segue:
«I. Oggetto ed ambito d’applicazione
La presente norma specifica i requisiti, i metodi di prova, nonché le istruzioni per l’uso e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
La presente norma non si applica ai ganci progettati secondo la norma EN 517, o alle passerelle secondo la norma EN 516, né ai punti di ancoraggio fissi facenti parte della struttura originaria.
(...)
3 Definizioni
Ai fini dell’applicazione della presente norma valgono le seguenti definizioni:
3.1 Dispositivo di ancoraggio: un elemento o una serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio.
3.2 Elemento: una parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi.
(...)
3.4 Punto di ancoraggio: un elemento a cui possono essere fissati i dispositivi di protezione individuale dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio.
3.5 Ancoraggio strutturale: uno o più elementi fissati in modo permanente ad una struttura a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.
(...)
3.13 Classi
3.13.1 Classe A
3.13.1.1 Classe A1
La Classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi (v. figura 1).
(...)
3.13.1.2 Classe A2
La Classe A2 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati (v. figura 2).
(...)
4.3 Requisiti specifici per dispositivi di ancoraggio
4.3.1 Classe A
4.3.1.1 Classe A1 – Prove di tipo per dispositivi di ancoraggio progettati per il fissaggio a superfici verticali, orizzontali e inclinate.
Si deve eseguire una prova statica come descritto al punto 5.2.1, con una forza di 10kN applicata nella direzione in cui tale forza può essere applicata in esercizio. Questa forza deve essere mantenuta per 3 minuti. Il dispositivo di ancoraggio deve sopportare la forza.
Si deve eseguire una prova di resistenza dinamica come descritto al punto 5.3.2. La massa in caduta deve essere fermata.
(...)
5.2 Metodi di prova per la resistenza statica
5.2.1 Classe A1 – Dispositivi di ancoraggio
Installare il dispositivo di ancoraggio secondo le istruzioni di montaggio in un campione del tipo di struttura in cui si intende utilizzarlo (...).
Installare l’apparecchiatura per la prova di resistenza statica descritta al punto 4.1.1 per applicare la forza di prova nella direzione o nelle direzioni di utilizzo in esercizio e sottoporre il punto di ancoraggio alla forza di prova statica di cui al punto 4.3.1.1. Osservare che il dispositivo di ancoraggio resista alla forza.
(...)».
IV – Fatti e questioni pregiudiziali
14. Nella causa principale le parti sono due fabbricanti di dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti piatti. In sostanza, si controverte sulle questioni se il dispositivo di ancoraggio dell’altro fabbricante sia sicuro e se i rispettivi dispositivi di ancoraggio possano o debbano essere muniti di marcatura CE.
15. Una delle ricorrenti nella causa principale, la Latchways plc, produce il dispositivo di ancoraggio «Mansafe Constant Force Post». L’altra ricorrente nella causa principale, la EuroSafe Solutions BV, è la distributrice olandese di questo dispositivo di ancoraggio. Una delle convenute nella causa principale, la Kedge Safety Systems BV, produce il dispositivo di ancoraggio «Kedge Safety», che viene commercializzato dall’altra convenuta nella causa principale, la Consolidated Nederland BV.
16. Il componente essenziale dei dispositivi di ancoraggio in questione è un ancoraggio che deve essere fissato ad un tetto. A quest’ancoraggio può essere attaccata una corda di caduta, che a sua volta può essere collegata ad un’armatura indossata da chi lavora sui tetti.
17. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo di ancoraggio «Mansafe Constant Force Post» si distingue per il fatto che l’ancoraggio viene fissato al tetto per mezzo di bulloni, mentre l’ancoraggio del «Kedge Safety» viene attaccato al rivestimento bituminoso del tetto tramite una rosetta. Pertanto, sia il «Mansafe Constant Force Post» sia il «Kedge Safety» possono essere classificati come dispositivi di ancoraggio di classe A1 di cui alla norma EN 795.
18. Su incarico delle convenute nella causa principale, nel 2004 un ente tedesco di controllo e certificazione ha esaminato il «Kedge Safety» come dispositivo di ancoraggio di classe A1 di cui alla norma EN 795:1996, sezioni 5.2.1 e 5.3.2. A seguito di detto esame, il 6 ottobre 2004, sono stati rilasciati un certificato ed un verbale di controllo, dai quali risultava che il «Kedge Safety» soddisfaceva la norma nei punti esaminati.
19. Nel 2005 le ricorrenti nella causa principale hanno fatto testare il «Kedge Safety» per due volte da un altro istituto di controllo, che è giunto alla conclusione che il «Kedge Safety», in particolari condizioni atmosferiche, dimostrava un’insufficiente resistenza e, in tali condizioni, non era pertanto conforme alla norma EN 795.
20. Facendo riferimento ai risultati di questo controllo, le ricorrenti nella causa principale hanno intimato alle convenute di sospendere la commercializzazione del «Kedge Safety» a causa della sua mancanza di sicurezza e di ritirare presso i clienti i dispositivi di ancoraggio di questo tipo già venduti. Le convenute nella causa principale non hanno dato seguito all’intimazione.
21. Nell’ambito di questa controversia sulla sicurezza del «Kedge Safety» le ricorrenti nella causa principale chiedono, tra l’altro, di dichiarare che il «Kedge Safety» possa essere commercializzato solo con la marcatura CE. In subordine esse chiedono, tra l’altro, di dichiarare che le convenute nella causa principale devono cessare la diffusione di ogni comunicazione secondo cui il «Kedge Safety» soddisfa la norma EN 795.
22. Le convenute nella causa principale hanno presentato domanda riconvenzionale, chiedendo, tra l’altro, di dichiarare che le ricorrenti nella causa principale hanno illegittimamente apposto sul «Mansafe Constant Force Post» una marcatura CE.
23. In questo contesto il giudice del rinvio si interroga sulla questione se i dispositivi di ancoraggio oggetto della controversia possano rientrare nel campo d’applicazione della direttiva 89/106 e/o della direttiva 89/686. Il giudice del rinvio deve inoltre decidere se e a quali condizioni tali dispositivi di ancoraggio possano o debbano essere muniti di marcatura CE.
24. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione delle pertinenti disposizioni delle direttive 89/106 e 89/686, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se i sistemi di ancoraggio della classe A1, di cui alla norma EN 795 (intesi per restare durevolmente sul luogo), rientrino esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva 89/106.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se siffatti sistemi di ancoraggio – eventualmente in quanto parti del dispositivo di protezione – rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686.
3) In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione, se, considerando anche l’allegato II della direttiva 89/686, e segnatamente il suo art. 3.1.2.2 – nei riguardi di un dispositivo di protezione personale rientrante nell’ambito d’applicazione di detta direttiva – occorra dichiarare che questo dispositivo di protezione di per sé soddisfa le condizioni fondamentali della direttiva stessa, o se al riguardo occorra considerare anche la questione se il sistema di ancoraggio – a cui è collegato il dispositivo di protezione in questione – sia sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili, ai sensi dell’allegato II.
4) Se il diritto comunitario, e segnatamente la decisione 93/465 (7), consenta che un marchio CE venga apportato facoltativamente su un sistema di ancoraggio di cui alla prima questione, come prova della conformità alla direttiva 89/686 e/o alla direttiva 89/106.
5) Qualora la quarta questione venga risolta, in tutto o in parte, in senso affermativo, quale procedura occorra rispettare per stabilire siffatta conformità nei riguardi delle direttive 89/686/CE e 89/106/CE.
6) Se la norma EN 795, nei riguardi del sistema di ancoraggio di cui alla prima questione, debba essere considerata come norma di diritto comunitario – che deve essere interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
7) In caso di soluzione affermativa della sesta questione, se la norma EN 795 debba essere interpretata nel senso che il sistema di ancoraggio di cui alla prima questione deve essere testato (da un ente designato) nelle condizioni di impiego prevedibili (come temperature esterne, circostanze atmosferiche, invecchiamento del sistema di ancoraggio stesso e/o dei materiali con cui è agganciato, rispettivamente della costruzione del tetto).
8) In caso di soluzione affermativa della settima questione, se esso debba essere testato applicando le restrizioni dell’uso (indicate nelle istruzioni per l’uso).
V – Procedimento dinanzi alla Corte
25. L’ordinanza di rinvio, datata 23 aprile 2008, è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 29 aprile 2008. Nella fase scritta hanno presentato osservazioni le ricorrenti e le convenute nella causa principale, i governi olandese e belga, nonché la Commissione. All’udienza del 25 febbraio 2010 hanno partecipato i rappresentanti delle ricorrenti e delle convenute nella causa principale, nonché la Commissione.
VI – Argomenti delle parti
A – Sulla prima questione pregiudiziale
26. Le convenute nella causa principale risolvono affermativamente la prima questione pregiudiziale, vertente sulla problematica se i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 rientrino esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva 89/106. Le ricorrenti nella causa principale, la Commissione, nonché i governi dei Paesi Bassi e del Belgio la risolvono in senso negativo.
27. Le convenute nella causa principale si basano sulla definizione contenuta nell’art. 1, n. 2, della direttiva 89/106, secondo la quale per «materiale da costruzione» s’intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile. Dato che i dispositivi di ancoraggio in questione sarebbero destinati ad essere permanentemente fissati ad un tetto, dovrebbero essere qualificati come materiali da costruzione, ai quali si applica la direttiva 89/106 in forza del suo art. 1, n. 1. La posizione delle convenute nella causa principale è altresì avvalorata dal fatto che, presso la Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea, già dal 2007 sarebbe in corso l’istruttoria relativa al rilascio di un benestare tecnico europeo per il «Kedge Safety» conformemente agli artt. 8 e segg. della direttiva 89/106 (8).
28. Le ricorrenti nella causa principale sono invece dell’avviso che i dispositivi di ancoraggio in questione non siano fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in un’opera di costruzione, ai sensi della direttiva 89/106. Questa direttiva si applicherebbe solo ai materiali necessari per la costruzione di un’opera, come ad esempio muri, tetti, riscaldamento, ecc. I dispositivi di ancoraggio in questione sarebbero invece da considerare come elementi accessori per l’edilizia, i quali, successivamente alla costruzione di un’opera, potrebbero essere fissati e conseguentemente anche smontati, senza alterarne la struttura.
29. La Commissione sottolinea che la direttiva 89/106 non stabilisce, di per sé, alcun requisito essenziale per i prodotti da costruzione, ma riguarda, in primo luogo, la sicurezza delle opere di costruzione. I dispositivi di ancoraggio in questione, non mostrando alcun nesso con i requisiti essenziali relativi alle opere – stabiliti nell’allegato I della direttiva – non rientrerebbero, in linea di principio, nell’ambito d’applicazione della direttiva citata.
30. In udienza la Commissione ha chiarito la contraddizione tra questa posizione e la procedura della Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea, che già a partire dal 2007 ha avviato l’istruttoria per il rilascio di un benestare tecnico europeo per il «Kedge Safety» conformemente agli artt. 8 e segg. della direttiva 89/106. Sul punto la Commissione ha sostanzialmente esposto che le competenti autorità della Commissione avrebbero ormai stabilito una posizione comune, secondo la quale i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 non sarebbero disciplinati dalla direttiva 89/106. L’ammissione del «Kedge Safety» da parte della Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea alla procedura di prova per il rilascio di un benestare tecnico europeo conformemente all’art. 9, n. 2, della direttiva 89/106 sarebbe pertanto da considerare un errore.
31. Il governo olandese sostiene, sulla base dei requisiti essenziali relativi alle opere definiti nell’allegato I della direttiva 89/106, che solo i prodotti che, alla luce di questi requisiti, contribuiscono alla funzionalità degli edifici, possano essere qualificati come materiali di costruzione ai sensi della direttiva 89/106. Secondo l’opinione del governo olandese i dispositivi di ancoraggio in questione non apporterebbero un siffatto contributo.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
32. Le ricorrenti nella causa principale ed il governo belga risolvono in senso affermativo la seconda questione pregiudiziale, con cui si intende sapere se i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 rientrino nel campo d’applicazione della direttiva 89/686. Le convenute nella causa principale, il governo olandese e la Commissione risolvono tale questione in senso negativo.
33. Le ricorrenti nella causa principale sostengono sostanzialmente la tesi secondo cui i dispositivi di ancoraggio in questione sarebbero da considerare come sistemi di collegamento ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 89/686 e conseguentemente sarebbero disciplinati da questa direttiva. Tramite questi dispositivi di ancoraggio, in particolare, una corda di caduta – da qualificare come un dispositivo di protezione individuale (in prosieguo: il «DPI») – potrebbe essere collegata ad un’opera di costruzione.
34. Anche per il governo belga i dispositivi di ancoraggio della classe A1 sono da classificare come DPI rientranti nella direttiva 89/686. Sul punto esso rileva, in particolare, che, in base all’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (9), ogni complemento o accessorio ad un DPI dovrebbe intendersi come un DPI ai sensi di questa direttiva. Dato che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 sarebbero da considerare come complementi o accessori ad un DPI, questi dispositivi dovrebbero essere classificati per analogia come DPI anche nel quadro della direttiva 89/686.
35. La Commissione sostiene invece che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 non rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686. A proposito dei dispositivi anticaduta, occorrerebbe distinguere tra l’armatura, la corda di caduta e l’ancoraggio. In tal senso l’armatura sarebbe un DPI ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 89/686, mentre la corda di caduta dovrebbe essere classificata come un sistema di collegamento ai sensi dell’art. 1, n. 3, della stessa direttiva. Entrambi gli elementi sarebbero pertanto disciplinati dalla direttiva 89/686. L’ancoraggio sarebbe, invece, da classificare come un dispositivo esterno ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 89/686 e conseguentemente esulerebbe dalla direttiva stessa. Le convenute nella causa principale e il governo olandese si sono espressi in modo analogo.
C – Sulla terza questione pregiudiziale
36. Il giudice del rinvio pone la terza questione pregiudiziale per l’ipotesi in cui i dispositivi di ancoraggio della classe A1 in base alla norma EN 795 non dovessero rientrare nell’ambito d’applicazione delle direttive 89/106 e 89/686. In questo contesto chiede, in particolare, se, nel valutare la rispondenza di un DPI, che sia collegato ad un dispositivo di ancoraggio della classe A1, ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 89/686 da cui esso è disciplinato, debba essere affrontata anche la questione se l’anzidetto dispositivo di ancoraggio sia sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili ai sensi dell’allegato II della direttiva citata.
37. Le ricorrenti nella causa principale risolvono in senso affermativo questa terza questione. Le convenute nella causa principale, il governo olandese e la Commissione risolvono la stessa in senso negativo.
38. Le ricorrenti nella causa principale espongono che i punti di ancoraggio ai sensi del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686 possono dirsi sicuri solo se rispondono ai requisiti della norma EN 795.
39. È evidente, per la Commissione, che la sicurezza di un DPI, destinato a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti, dipende anche dalla sicurezza del punto di ancoraggio, al quale è fissato, tramite il sistema di collegamento, il dispositivo di presa del corpo. Pertanto, i requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 89/686 si applicherebbero solo ai DPI e non invece a siffatti dispositivi di ancoraggio, non rientranti nell’ambito d’applicazione di questa direttiva. Il governo olandese e le convenute nella causa principale hanno espresso un’analoga opinione.
D – Sulla quarta questione pregiudiziale
40. Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se possa essere apposta facoltativamente una marcatura CE su un dispositivo di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 come prova della sua conformità alla direttiva 89/686 e/o alla direttiva 89/106.
41. Le convenute nella causa principale, il governo olandese, il governo belga e la Commissione risolvono negativamente questo quesito.
42. Secondo quanto affermato dalla Commissione, né le direttive 89/106 e 89/686, né la decisione 93/465 prevedono la possibilità di un’utilizzazione facoltativa della marcatura CE. I dispositivi di ancoraggio in questione, non rientrando nell’ambito d’applicazione delle direttive 89/106 e 89/686, non potrebbero essere muniti di una marcatura CE come prova della loro conformità a queste direttive.
43. Le convenute nella causa principale muovono parimenti dal presupposto secondo cui un’utilizzazione facoltativa della marcatura CE sarebbe esclusa. Poiché, tuttavia, i dispositivi di ancoraggio in questione non rientrerebbero nell’ambito d’applicazione ratione materiae della direttiva 89/106, una marcatura CE in applicazione di questa direttiva sarebbe possibile solo qualora per essi fosse stato rilasciato un benestare tecnico europeo conformemente al capitolo III di questa direttiva.
E – Sulla quinta questione pregiudiziale
44. Il giudice del rinvio pone la quinta questione pregiudiziale per l’ipotesi in cui i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 possano essere muniti facoltativamente di una marcatura CE come prova della loro conformità alla direttiva 89/686 e/o alla direttiva 89/106. In questo contesto chiede, in particolare, quale procedura o quali procedure debbano essere rispettate per determinare siffatta conformità in riferimento alla direttiva 89/686 e/o alla direttiva 89/106
45. Tenuto conto delle risposte delle parti alla quarta questione, solo le convenute nella causa principale forniscono una soluzione alla quinta questione pregiudiziale. Sul punto esse ripetono sostanzialmente la loro posizione, secondo la quale i dispositivi di ancoraggio in questione potrebbero essere muniti di marcatura CE nel rispetto della direttiva 89/106, laddove per essi sia stato rilasciato un benestare tecnico europeo conformemente al capitolo III di questa direttiva.
F – Sulla sesta questione pregiudiziale
46. Con la sesta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la norma EN 795, ove si riferisce ai dispositivi di ancoraggio della classe A1 da essa previsti, debba essere considerata come norma di diritto comunitario, che può essere interpretato dalla Corte di giustizia.
47. Le ricorrenti nella causa principale ed il governo belga risolvono affermativamente questa questione. Le convenute nella causa principale, il governo olandese e la Commissione la risolvono negativamente.
48. Secondo quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, la norma EN 795 sarebbe stata emanata sulla base di un incarico conferito dalla Commissione e, di conseguenza, sarebbe da considerare, ai sensi dell’art. 234 CE, come un atto della Commissione che può essere oggetto di esame da parte della Corte di giustizia.
49. Il governo belga fa notare che le norme armonizzate sono elaborate da organismi privati su mandato della Commissione. Inoltre sarebbe la Commissione a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a norma dell’art. 5, n. 4, della direttiva 89/686, i riferimenti delle norme armonizzate. Visto che la direttiva rinvierebbe, in questo senso, alle norme armonizzate, queste ultime sarebbero da qualificarsi come facenti parte del diritto comunitario.
50. Ad avviso delle convenute nella causa principale, la norma EN 795 non comprenderebbe alcuna norma armonizzata per i dispositivi di ancoraggio in questione. In riferimento a questi, dunque, la norma EN 795 non potrebbe essere considerata di diritto comunitario.
51. Anche il governo olandese esclude una qualificazione della norma EN 795 come facente parte del diritto comunitario con riguardo ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, per il semplice fatto che questa norma non sarebbe applicabile a siffatti dispositivi di ancoraggio quale norma armonizzata.
52. La Commissione rileva, in primo luogo, che la norma EN 795 è pubblicata come norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale con l’avviso che questa pubblicazione non riguardava i dispositivi descritti nelle classi A, C e D e che per questi essa non determinava una presunzione di conformità alla direttiva 89/686 (10). Pertanto la norma EN 795 sarebbe da qualificare, rispetto ai dispositivi di ancoraggio della classe A1 ivi previsti, come una specificazione tecnica facoltativa che non evidenzia alcuna connessione particolare con le norme di diritto comunitario. In subordine, la Commissione sostiene che, a norma dell’art. 234 CE, la Corte di giustizia sarebbe competente, attraverso il procedimento pregiudiziale, a pronunciarsi sulla validità e sull’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni comunitarie e della Banca centrale europea (BCE). Visto che una norma europea non può essere qualificata come un atto compiuto da un’istituzione comunitaria ai sensi di questa norma, la Corte di giustizia non sarebbe competente ai fini dell’interpretazione di siffatte norme.
G – Sulla settima e sull’ottava questione pregiudiziale
53. Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse dichiararsi competente ad interpretare la norma EN 795 in relazione ai dispositivi di ancoraggio della classe A1 ai sensi di detta norma, il giudice del rinvio chiede, con la settima e l’ottava questione pregiudiziale, un chiarimento sul modo in cui debbano essere eseguiti i metodi di prova previsti in questa norma per la resistenza statica e dinamica di questi dispositivi. In particolare, il giudice del rinvio chiede se queste prove debbano essere eseguite nelle condizioni di impiego prevedibili (settima questione) e applicando le restrizioni dell’uso indicate dal fabbricante (ottava questione).
54. In considerazione della soluzione che hanno proposto per la sesta questione, le convenute nella causa principale, il governo olandese e la Commissione ritengono che la settima e l’ottava questione pregiudiziale siano prive di oggetto. Nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse tuttavia affrontare tali questioni, le convenute nella causa principale, in subordine, risolvono negativamente la settima questione e affermativamente l’ottava.
55. Le ricorrenti nella causa principale, nonché il governo belga, risolvono in senso affermativo la settima e l’ottava questione pregiudiziale. Le ricorrenti nella causa principale rilevano però che l’esecuzione di una prova, con il rispetto delle restrizioni dell’uso, sarebbe possibile solo qualora l’ente designato per l’esame accettasse di svolgere una prova siffatta.
VII – Valutazione giuridica
A – Generalità
56. Le direttive 89/106 e 89/686 mirano al ravvicinamento delle specifiche tecniche e delle norme nel settore dei prodotti da costruzione ovvero dei DPI. Esse rientrano tra le cd. direttive basate sul «nuovo approccio» (in breve: le «direttive ‘nuovo approccio’»), con le quali è stato introdotto, nel settore del diritto europeo sui prodotti, un nuovo metodo di armonizzazione per le specifiche tecniche e le norme (11).
57. Obiettivo di questo nuovo approccio nell’armonizzazione delle prescrizioni tecniche era, da un lato, di stabilire specifiche tecniche e norme unitarie per i prodotti, in modo da assicurare a questi prodotti la libera circolazione nella prospettiva di una completa armonizzazione. Dall’altro lato, si doveva evitare che le misure di armonizzazione necessitassero di un costante adeguamento al progresso della tecnica o che venisse ostacolata l’immissione sul mercato di soluzioni tecniche innovative.
58. Al fine di conciliare questi due obiettivi principali, nell’armonizzazione delle prescrizioni tecniche il nuovo approccio è basato sui seguenti principi fondamentali:
1. Il legislatore comunitario stabilisce i requisiti essenziali che i prodotti previsti dalle direttive devono rispettare.
2. La Commissione attribuisce ad organismi privati, preposti alla normalizzazione, il compito dell’elaborazione delle prescrizioni tecniche, che specificano i requisiti generali stabiliti dalle direttive.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come norme armonizzate, le prescrizioni tecniche elaborate da questi organismi preposti alla normalizzazione.
4. Il rispetto e l’applicazione delle norme armonizzate da parte del fabbricante sono volontari. Esse non hanno alcun carattere vincolante.
5. Sussiste una presunzione relativa che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino anche i requisiti essenziali delle corrispondenti direttive.
59. I requisiti essenziali dei prodotti stabiliti nelle direttive ‘nuovo approccio’ si riferiscono di regola alla sicurezza, alla tutela della salute, dell’ambiente o dei consumatori. Nella direttiva 89/686 detti requisiti sono indicati nell’allegato II.
60. La direttiva 89/106 diverge da questo ‘nuovo approccio’ in quanto essa non indica alcun requisito direttamente attinente ai prodotti da costruzione, ma stabilisce, nell’allegato I, i requisiti essenziali applicabili alle opere di costruzione (12). Tali requisiti incidono sui prodotti da costruzione nel senso che questi devono permettere che le opere in cui sono incorporati soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 89/106.
61. Gli organismi privati preposti alla normalizzazione che possono essere incaricati dell’elaborazione delle specificazioni tecniche sono il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN (13)), il Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (CENELEC (14)) e l’Istituto europeo per le norme sulle telecomunicazioni (ETSI (15)).
62. Le direttive ‘nuovo approccio’ prevedono di regola, parimenti, una marcatura CE. Tramite questa marcatura si certifica che il prodotto contrassegnato corrisponde ai requisiti di tutte le direttive ‘nuovo approccio’ inerenti a quel prodotto (16). Qualora un prodotto rientri nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/106, tramite la marcatura CE si certifica che il prodotto permette alle opere in cui è incorporato di soddisfare i requisiti essenziali indicati in questa direttiva (17).
63. La maggior parte delle direttive ‘nuovo approccio’ prevede inoltre l’obbligo per il fabbricante di fornire una dichiarazione CE di conformità, nel momento in cui il prodotto viene messo in commercio. Questa dichiarazione consiste sostanzialmente in un documento di accompagnamento, con il quale si certifica, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive applicabili. È la direttiva applicabile a fissare di volta in volta il contenuto preciso di questa dichiarazione.
B – Prima questione pregiudiziale
64. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se i dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti piatti della classe A1, di cui alla norma EN 795, rientrino esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva 89/106.
65. La questione si compone di due parti. Il giudice del rinvio chiede, da un lato, se i dispositivi di ancoraggio della classe A1, di cui alla norma EN 795, rientrino nel campo d’applicazione della direttiva 89/106. Nel caso di soluzione affermativa della prima parte della questione, chiede inoltre un chiarimento in ordine alla questione se tali dispositivi di ancoraggio siano pertanto necessariamente sottratti al campo d’applicazione di altre direttive ‘nuovo approccio’.
66. La seconda parte della questione, relativa al quesito se l’applicazione della direttiva 89/106 escluda, a priori, l’applicabilità di altre direttive concernenti la sicurezza dei prodotti, va risolta senz’altro negativamente. Infatti, l’approccio globale elaborato dal legislatore al fine dell’armonizzazione delle specifiche tecniche e delle norme nel settore della legislazione europea sui prodotti si basa proprio sull’ipotesi che un prodotto possa essere disciplinato contemporaneamente da più direttive ‘nuovo approccio’, le quali trattino aspetti diversi del medesimo prodotto (18).
67. La prima parte della questione, volta a chiarire se i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 rientrino nel campo d’applicazione della direttiva 89/106, si può risolvere tenendo conto della particolare tecnica normativa e dell’organizzazione sistematica della direttiva 89/106.
68. Nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/106 rientrano, a norma dell’art. 1, i prodotti destinati ad una permanente incorporazione in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile e per i quali rilevano i requisiti essenziali relativi a queste opere. Questi requisiti essenziali sono stabiliti nell’allegato I della direttiva e si riferiscono 1) alla resistenza meccanica e stabilità delle opere, 2) alla sicurezza in caso di incendio, 3) a igiene, salute e ambiente, 4) alla sicurezza nell’impiego, 5) alla protezione contro il rumore, nonché 6) al risparmio energetico e alla ritenzione di calore.
69. La tecnica normativa della direttiva 89/106 si caratterizza dunque per il fatto che il suo ambito d’applicazione viene definito in maniera funzionale. Questo comprende, infatti, in base all’art. 1, i prodotti destinati ad una connessione permanente con un’opera di costruzione che siano utili o necessari per soddisfare uno o più requisiti essenziali relativi a queste opere definiti nell’allegato I.
70. Per risolvere la questione se i dispositivi di ancoraggio anticaduta oggetto della presente causa rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/106, occorre quindi chiarire se questi sistemi vengano di regola collegati in modo permanente alle relative opere e se essi, in base alla loro funzione, debbano contribuire a soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato I.
71. Stabilire se i dispositivi di ancoraggio in questione siano stati fabbricati al fine di essere collegati in modo permanente ad un’opera richiede una valutazione di fatto che spetta al giudice del rinvio.
72. Nel far ciò il giudice del rinvio deve esaminare, in particolare, se lo smontaggio o la sostituzione dei relativi dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 siano operazioni che richiedono lavori di costruzione (19). Laddove questi dispositivi di ancoraggio, nell’ambito della loro consueta installazione, vengano collegati all’opera in maniera tale che la loro rimozione richiede l’esecuzione di lavori di costruzione, si deve concludere che essi sono stati fabbricati al fine di essere collegati in modo permanente ad un’opera.
73. Quantunque spetti, in ultima analisi, al giudice del rinvio stabilire se siano necessari lavori di costruzione per lo smontaggio o per la sostituzione di dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795, la descrizione di questi dispositivi di ancoraggio nella norma EN 795 contiene chiare indicazioni secondo cui, in linea di principio, dovrebbe essere così. Infatti, da questa norma risulta che un dispositivo di ancoraggio della classe A1 comprende un «ancoraggio strutturale» progettato per assicurare superfici verticali, orizzontali ed inclinate (20). «Ancoraggi strutturali», a termini di detta norma, sono elementi fissati in modo permanente ad una struttura a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un DPI (21). Dato che lo smontaggio di siffatti ancoraggi richiede per sua natura, in genere, lavori di costruzione, i dispositivi di ancoraggio da essi composti potrebbero essere qualificati, in generale, come dispositivi ai sensi dell’art. 1 della direttiva 89/106, fabbricati per essere collegati in modo permanente ad un’opera.
74. Ai fini della soluzione della questione se i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 debbano contribuire, in base alla loro funzione, a soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato I della direttiva 89/106, il tenore dell’allegato I offre solo pochi indizi. Tuttavia, è immediatamente evidente che i requisiti relativi alla «sicurezza nell’impiego» di opere di costruzione descritti al punto 4 dell’allegato I costituiscono un utile punto di partenza per accertare se i dispositivi di ancoraggio oggetto di causa possano rientrare nel campo d’applicazione della direttiva 89/106.
75. Al punto 4 dell’allegato I della direttiva 89/106, dal titolo «sicurezza nell’impiego», si stabilisce che l’opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.
76. In questo contesto risulta dal fascicolo di causa che i dispositivi di ancoraggio in questione mirerebbero a garantire una protezione ai lavoratori che devono effettuare interventi di riparazione o manutenzione sul tetto o sugli apparecchi ivi collocati – ad esempio sull’unità esterna di un climatizzatore. Nel caso di specie si pone quindi la questione se i requisiti di sicurezza nell’impiego di opere di costruzione, fissati nell’allegato I della direttiva 89/106, debbano riguardare anche la sicurezza nell’accesso ai tetti.
77. Il tenore letterale dell’allegato I della direttiva 89/106 non precisa in alcun modo se i requisiti relativi alla «sicurezza nell’impiego» ivi considerati debbano riguardare anche la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di attività sulla parte esterna di un’opera.
78. Emerge tuttavia in maniera chiara dal documento interpretativo n. 4 «sicurezza nell’impiego» della direttiva 89/106 (22), che la nozione di «sicurezza nell’impiego» ai sensi dell’allegato I della direttiva 89/106 deve essere interpretata estensivamente. Al punto 2 di questo documento interpretativo, recante il titolo «Note esplicative del requisito essenziale “sicurezza nell’impiego”» si chiarisce, in particolare, che la sicurezza nell’impiego ai sensi dell’allegato I della direttiva 89/106 si riferisce al rischio che le persone che si trattengono all’interno o nelle vicinanze di opere subiscano ferite gravi e dirette.
79. Sebbene emerga dagli ulteriori enunciati di questo documento interpretativo che, per rischi di incidente, i quali dovrebbero essere evitati con il rispetto dei requisiti essenziali relativi alla sicurezza nell’impiego delle opere, si intendono anzitutto i rischi che possono verificarsi nell’ambito di un «normale» utilizzo delle opere (23), l’elenco – non tassativo – dei rischi rilevanti comprende anche tipi di rischio che possono non evidenziare alcun nesso diretto con un utilizzo delle opere da parte delle persone esposte al pericolo e possono addirittura colpire persone al di fuori delle relative opere. Ai tipi di rischio da ultimo menzionati appartiene ad esempio il rischio, descritto al punto 3.3.2.1, di lesioni o incidenti mortali dovuti all’impatto da caduta di oggetti pertinenti all’opera di costruzione.
80. Tenendo conto dell’elenco eterogeneo dei tipi di rischio e dei pericoli a cui si riferisce la «sicurezza nell’impiego» ai sensi dell’allegato I della direttiva 89/106, questa nozione deve essere interpretata estensivamente. Pertanto, a mio avviso, essa può comprendere anche la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di attività all’esterno dell’opera (24).
81. In considerazione di quanto osservato, ritengo che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 possano contribuire, in base alla loro funzione, a soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’allegato I della direttiva 89/106.
82. Tenuto conto dell’insieme di considerazioni che precedono, la prima questione dev’essere risolta nel senso che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 89/106, nei limiti in cui essi sono fabbricati per essere collegati in modo permanente ad un’opera. L’applicabilità della direttiva 89/106 non esclude, in linea di principio, l’applicazione di altre direttive concernenti la sicurezza dei prodotti.
C – Seconda questione
83. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 possano rientrare nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686.
84. Secondo il punto 3.13.1.1 della norma EN 795, i dispositivi di ancoraggio della classe A1 comprendono un «ancoraggio strutturale» per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate. Ai sensi di questa norma per «ancoraggio strutturale» si intendono elementi fissati in modo permanente ad una struttura a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un DPI (25). Pertanto gli ancoraggi che vengono fissati ad un dispositivo strutturale costituiscono parte integrante dei dispositivi di ancoraggio della classe A1.
85. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, primo comma, della direttiva 89/686, i DPI sono dispositivi destinati ad essere indossati o tenuti da una persona. Poiché i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 non sono destinati, per loro natura, ad essere indossati o tenuti da una persona, deve essere esclusa, in linea di principio, la loro qualificazione come DPI in base all’art. 1, n. 2, primo comma, della direttiva 89/686.
86. A mio avviso una qualificazione di siffatti dispositivi di ancoraggio come DPI, ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo comma, lett. a)‑c), dev’essere ugualmente esclusa in considerazione del presupposto secondo cui i DPI sono destinati ad essere indossati o tenuti da una persona.
87. Sono dell’opinione che la qualificazione come dispositivi di ancoraggio della classe A1 come DPI in base all’art. 1, n. 3, della direttiva 89/686 sia da escludere, in linea di massima, per gli stessi motivi.
88. Secondo l’art. 1, n. 3, della direttiva 89/686, viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato unitamente al DPI destinato a raccordare quest’ultimo ad un dispositivo esterno, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al rischio.
89. A tal proposito le ricorrenti nella causa principale ritengono segnatamente che gli ancoraggi costituenti parte integrante dei dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 siano da classificare, ai sensi di questa disposizione, come sistemi di collegamento, tramite i quali il DPI può essere raccordato ad un’opera.
90. Quest’argomentazione non è convincente.
91. Alla luce dei principi generali di cui all’art. 1, n. 2, primo comma, della direttiva 89/686, la categoria dei «sistemi di collegamento» ai sensi dell’art. 1, n. 3, può comprendere, infatti, solo oggetti mobili, che possono essere indossati o tenuti dagli utilizzatori. Quest’analisi trova conferma nel tenore letterale dell’art. 1, n. 3, per il quale non è necessario che il sistema di collegamento sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall’utilizzatore durante il periodo di esposizione al rischio. Così viene confermato, almeno implicitamente, che anche tali sistemi di collegamento possono essere di regola indossati o tenuti dall’utilizzatore, cosicché si deve trattare, in linea di principio, di oggetti mobili.
92. Al riguardo si deve parimenti fare riferimento al punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686, nel quale vengono stabiliti i requisiti essenziali relativi ai DPI per la prevenzione delle cadute dall’alto. In base a questa disposizione, i DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
93. Visto che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 sono da considerarsi, a tal proposito, come «punti di ancoraggio sicuri», mentre i «punti di ancoraggio sicuri» ai sensi del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686, per l’appunto, non costituiscono parte dei DPI, questa disposizione rappresenta un’ulteriore conferma della correttezza della constatazione che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 89/686.
94. Infine, si deve altresì far riferimento all’art. 1, n. 4, della direttiva 89/686, secondo cui i DPI disciplinati da un'altra direttiva concernente gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della direttiva 89/686, sono esclusi dall’ambito d’applicazione di quest’ultima. Come ho già esposto a proposito della soluzione della prima questione pregiudiziale, i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 sono soggetti alla direttiva 89/106 nel caso in cui siano stati fabbricati per essere collegati in modo permanente ad un’opera (26). Se, secondo l’apprezzamento del giudice del rinvio, ciò si verificasse nel caso dei dispositivi di ancoraggio oggetto di causa, essi sarebbero disciplinati dalla direttiva 89/106. Conformemente all’art. 1, n. 4, primo trattino, sarebbero così sottratti all’ambito d’applicazione della direttiva 89/686.
95. In base a queste considerazioni, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 non rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686.
D – Terza questione pregiudiziale
96. Con la terza qustione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un dispositivo di ancoraggio, che come tale non è disciplinato dalla direttiva 89/686, debba essere tuttavia ricondotto al suo ambito d’applicazione nel caso in cui esso sia destinato ad essere collegato ad uno dei DPI disciplinati dalla direttiva 89/686.
97. Il giudice del rinvio, a tale riguardo, fa specifico riferimento al punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686, secondo il cui primo capoverso i DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro. A termini del terzo capoverso del punto 3.1.2.2, il fabbricante deve precisare all’occorrenza, nella sua nota informativa, i dati utili relativi alle caratteristiche per il punto di ancoraggio sicuro.
98. Tenuto conto di quanto precede, la terza questione pregiudiziale si limita pertanto a chiedere se l’impiego della nozione di «punto di ancoraggio sicuro» nel punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686 significhi che, nell’ambito di questa direttiva, debba aver luogo anche il controllo della sicurezza di tali punti di ancoraggio.
99. La questione va risolta in senso negativo.
100. In primo luogo si deve osservare che il tenore letterale del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686 non indica in alcun modo che i punti di ancoraggio ai quali i DPI possono essere fissati debbano essere compresi nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686. Il primo capoverso del punto 3.1.2.2 si limita a disporre che i DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono essere fabbricati in modo tale da consentire il collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro. L’ultimo capoverso contiene, a tal proposito, indicazioni sul contenuto delle note informative nelle quali, all’occorrenza, devono essere precisate le caratteristiche necessarie per un punto di ancoraggio sicuro.
101. A mio avviso, quindi, il tenore letterale del punto 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686 non offre alcun elemento persuasivo che deponga per la tesi che la sicurezza dei punti di ancoraggio destinati ad essere collegati ad uno dei DPI disciplinati dalla direttiva 89/686, debba essere controllata, d’ora in poi, anche nell’ambito di questa direttiva.
102. Quest’osservazione è confermata dall’interpretazione sistematica della direttiva 89/686. Occorre, in particolare, rilevare che l’allegato II della direttiva 89/686 definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono rispondere a norma dell’art. 3 di questa direttiva, al fine di tutelare la salute degli utilizzatori e garantire la loro sicurezza. L’allegato II non riguarda pertanto la questione di quali prodotti siano disciplinati dalla direttiva 89/686, ma piuttosto di quali requisiti debbano essere soddisfatti dai prodotti disciplinati dalla detta direttiva. Così l’allegato II non concerne, in linea di massima, l’ambito d’applicazione ratione materiae della direttiva 89/686.
103. Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che, nel verificare se un DPI rientrante nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686 soddisfi o meno i requisiti essenziali stabiliti da questa direttiva, è ininfluente la questione se i dispositivi di ancoraggio, ai quali questi DPI possono essere collegati, siano sicuri nelle prevedibili condizioni di impiego.
E – Quarta questione pregiudiziale
104. Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se un dispositivo di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 possa essere munito facoltativamente di una marcatura CE come prova della sua conformità alla direttiva 89/686 e/o alla direttiva 89/106, nel caso in cui la Corte ritenga che tali dispositivi di ancoraggio non siano affatto disciplinati da queste direttive.
105. Va ricordato anzitutto che, a mio avviso, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che i dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 89/106, nei limiti in cui essi sono fabbricati per essere collegati in modo permanente ad un’opera (27).
106. Nel fornire una soluzione alla quarta questione pregiudiziale occorre rilevare che, dall’interpretazione sistematica e teleologica delle pertinenti norme, si può dedurre che i prodotti non disciplinati dalle direttive 89/686 e 89/106 non possono essere muniti di marcatura CE conformemente a queste direttive.
107. A tal proposito si deve fare riferimento alla decisione 93/465, nel cui allegato, al punto I.B, vengono esposti i principali orientamenti per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE (28). In base a questi orientamenti:
– la marcatura CE concretizza la conformità a tutti gli obblighi che spettano ai fabbricanti in relazione al prodotto ai sensi delle direttive comunitarie che ne contemplano l’apposizione [punto I.B, lett. a)];
– la marcatura CE apposta sui prodotti industriali attesta il fatto che la persona fisica o giuridica che ha svolto o fatto svolgere l’apposizione si è accertata che il prodotto è conforme a tutte le direttive comunitarie totali che ad esso si applicano e che è stato sottoposto alle appropriate procedure di valutazione della conformità [punto I.B, lett. b)];
– ogni prodotto industriale disciplinato dalle direttive ‘nuovo approccio’ deve essere munito della marcatura CE, fatte salve le eccezioni previste da queste direttive [punto I.B, lett. e)];
– gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni di diritto interno atte ad evitare ogni possibile confusione ed ogni abuso nell’impiego della marcatura CE [punto I.B, lett. l)].
108. Dalla combinazione sistematica di questi orientamenti emerge chiaramente, a mio avviso, che i prodotti possono essere muniti della marcatura CE solo nel caso e nei limiti in cui essi siano disciplinati da una delle direttive ‘nuovo approccio’ e soddisfino i requisiti ivi stabiliti (29).
109. Un’interpretazione teleologica delle pertinenti disposizioni conduce alla medesima conclusione.
110. La ratio della marcatura CE consiste nell’assicurare la libera circolazione delle merci con riguardo ai prodotti così contrassegnati (30). In questo contesto, sia la direttiva 89/106 sia la direttiva 89/686 contengono chiare prescrizioni secondo le quali gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato dei prodotti muniti della marcatura CE che siano disciplinati da queste direttive e ad esse conformi (31).
111. Con la marcatura CE viene reso noto, a tal proposito, alle autorità nazionali competenti che il prodotto, in base a quanto affermato da colui che lo immette in commercio, soddisfa i requisiti delle pertinenti direttive ‘nuovo approccio’. La marcatura CE rappresenta, in primo luogo, per la sua funzione, una segnalazione diretta alle amministrazioni nazionali (32).
112. In considerazione di questo obiettivo generale della marcatura CE, non avrebbe alcun senso che i prodotti non disciplinati dalle direttive ‘nuovo approccio’ potessero essere muniti di marcatura CE. Con riguardo a questi ultimi, l’apposizione della marcatura CE non comporterebbe evidentemente per gli Stati membri alcun obbligo di riconoscimento della conformità di questi prodotti ad un livello di protezione pienamente armonizzato. Una marcatura CE di tali prodotti non potrebbe quindi contribuire ad assicurare la libera circolazione delle merci in relazione a questi prodotti.
113. L’apposizione della marcatura CE ai prodotti non disciplinati dalle direttive ‘nuovo approccio’ porterebbe inoltre ad una notevole confusione perché, in tal caso, non si comprenderebbe più il contenuto effettivo dell’attestazione connessa con l’apposizione della marcatura CE su uno specifico prodotto. Ciò sarebbe, in ultima analisi, ugualmente pregiudizievole per la tutela dei consumatori (33).
114. A tal riguardo nell’art. 30, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, n. 765, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (34), in vigore dal 1° gennaio 2010, si chiarisce espressamente che la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti (35).
115. Alla luce di queste considerazioni, la quarta questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che una marcatura CE non può essere apposta su un dispositivo di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795, come prova della conformità ad una direttiva che non lo disciplina.
F – Quinta questione pregiudiziale
116. Il giudice del rinvio ha posto la quinta questione pregiudiziale per l’ipotesi in cui la Corte, nella soluzione delle precedenti questioni, dovesse ritenere che i dispositivi di ancoraggio oggetto di causa non rientrino nell’ambito d’applicazione delle direttive 89/686 e 89/106, ma possano tuttavia essere muniti facoltativamente di una marcatura CE conformemente a queste direttive.
117. In quest’ipotesi il giudice del rinvio chiede in quale modo si debba valutare, ai fini della marcatura CE facoltativa, se i dispositivi di ancoraggio non disciplinati dalle direttive 89/686 e 89/106 soddisfino le condizioni stabilite da queste direttive.
118. Come ho già avuto modo di spiegare, è esclusa un’utilizzazione facoltativa della marcatura CE. Pertanto, la quinta questione pregiudiziale risulta priva di oggetto e non richiede quindi alcun ulteriore esame.
G – Sesta questione pregiudiziale
119. Con la sesta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni e le prescrizioni contenute nella norma EN 795 riguardanti i dispositivi di ancoraggio della classe A1 debbano essere valutate come norme di diritto comunitario che possono essere sottoposte all’interpretazione della Corte.
120. Ai fini di una corretta comprensione della questione occorre precisare che la norma EN 795 stabilisce le specifiche e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio di cinque classi diverse, indicate con le lettere da A ad E. In base a questa norma vengono classificati gli ancoraggi strutturali nella classe A, i dispositivi di ancoraggio mobili nella classe B, i dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali nella classe C, i dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali nella classe D e i dispositivi di ancoraggio a corpo morto nella classe E.
121. La norma EN 795 è stata approvata il 29 marzo 1996 dal CEN e pubblicata il 12 febbraio 2000 dalla Commissione, nel quadro dell’applicazione della direttiva 89/686, come norma armonizzata ai sensi di questa direttiva (36). Questa pubblicazione è stata fatta, tuttavia, con l’espressa riserva che essa non riguardava i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali), C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) e D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali) e che, per tali sistemi, essa non conferiva conseguentemente alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686.
122. Tenuto conto della specifica circostanza che la Commissione non ha approvato né pubblicato nella Gazzetta ufficiale come norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/686 le specifiche e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio della classe A contenuti nella norma EN 795, quest’ultima non può essere considerata come norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/686 in relazione ai dispositivi di ancoraggio della classe A (37).
123. Ciò significa che la norma EN 795 può essere valutata come norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/686 solo in relazione ai dispositivi di ancoraggio delle classi B e E. Con riguardo ai dispositivi di ancoraggio delle classi A, C e D, essa deve essere invece classificata come una norma non armonizzata di natura tecnica emanata da un organismo privato di normalizzazione (38). Già per questo motivo deve essere risolta in senso negativo la questione posta dal giudice del rinvio se le disposizioni e le prescrizioni contenute nella norma EN 795 riguardanti i dispositivi di ancoraggio della classe A1 siano da considerare come norme di diritto comunitario.
124. Tenendo conto di quanto esposto, la sesta questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che la norma EN 795, con riguardo ai dispositivi di ancoraggio della classe A di cui alla medesima norma, non può essere considerata una norma di diritto comunitario soggetta all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
H – Settima e ottava questione pregiudiziale
125. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse dichiararsi competente per l’interpretazione della norma EN 795 in relazione ai dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui alla medesima norma, il giudice del rinvio chiede, con la settima e ottava questione pregiudiziale, in che modo debbano essere eseguiti i metodi di prova di cui alla detta norma concernenti la resistenza statica e dinamica di tali dispositivi di ancoraggio. In particolare il giudice del rinvio chiede, a tal proposito, se queste prove debbano essere eseguite nelle condizioni di impiego prevedibili (settima questione) e applicando le restrizioni dell’uso indicate dal fabbricante (ottava questione).
126. Considerato che, a mio avviso, la norma EN 795, con riguardo ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non può essere considerata come norma di diritto comunitario che debba essere interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la settima e ottava questione pregiudiziale sono prive di oggetto e non richiedono pertanto alcun ulteriore esame.
VIII – Conclusione
127. Alla luce delle precedenti considerazioni propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Rechtbank ‘s-Gravenhage nel modo seguente:
1) I dispositivi di ancoraggio della classe A di cui alla norma EN 795 rientrano nel campo d’applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, nei limiti in cui essi sono fabbricati per essere collegati in modo permanente ad un’opera. L’applicabilità della direttiva 89/106/CEE non esclude, in linea di principio, l’applicazione di altre direttive concernenti la sicurezza dei prodotti.
2) I dispositivi di ancoraggio della classe A di cui alla norma EN 795 non rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
3) Nel verificare se un dispositivo di protezione individuale rientrante nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/686 soddisfi o meno i requisiti essenziali stabiliti da questa direttiva, è ininfluente la questione se i dispositivi di ancoraggio, ai quali questi dispositivi di protezione individuale possono essere collegati, siano sicuri nelle prevedibili condizioni di impiego.
4) Ad un dispositivo di ancoraggio della classe A1 di cui alla norma EN 795 non può essere apposta una marcatura CE, come prova della sua conformità ad una direttiva che non lo disciplina.
5) La norma EN 795, con riguardo ai dispositivi di ancoraggio della classe A1 di cui a questa norma, non può essere considerata come norma di diritto comunitario che deve essere interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Conformemente al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (GU C 306, pag. 1), il procedimento pregiudiziale è ora disciplinato dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3 – GU 1989, L 40, pag. 12, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del Trattato CE (GU L 284, pag. 1).
4 – GU L 399, pag. 18, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all’articolo 251 del Trattato CE (GU L 284, pag. 1).
5 – GU L 220, pag. 23.
6 – Comunicazione della Commissione 12 febbraio 2000 nel quadro dell’applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, relativa ai «dispositivi di protezione individuale», modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE (GU C 40, pag. 5). Questa pubblicazione fu fatta tuttavia con l’espressa riserva che non riguardava i dispositivi descritti nelle classi A (ancoraggi strutturali), C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) e D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali); v. paragrafo 121 delle presenti conclusioni.
7 – Nell’ordinanza di rinvio si cita per errore la direttiva 93/465/CEE.
8 – In questo contesto, le convenute nella causa principale hanno prodotto, quale allegato n. 12 alle loro osservazioni scritte dell’11 agosto 2008, una lettera della Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea del 15 marzo 2007. Questo documento costituisce in sostanza la conferma, proveniente dalla Commissione, che il «Kedge Safety» è stato ammesso alla procedura di prova per il rilascio di un benestare tecnico europeo ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva 89/106.
9 – GU L 393, pag. 18.
10 – Comunicazione della Commissione 12 febbraio 2000, cit. alla nota 6.
11 – Il Consiglio ha adottato la decisione politica di perseguire questi nuovi metodi di armonizzazione in materia di armonizzazione tecnica con la risoluzione del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GU C 136, pag. 1).
12 – Art. 3, n. 1, della direttiva 89/106/CEE.
13 – Questo acronimo sta per Comité Européen de Normalisation.
14 – Questo acronimo sta per Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.
15 – Questo acronimo sta per European Telecommunications Standards Institute.
16 – V. punto I.B, lett. a), dell’allegato alla decisione 93/465/CEE.
17 – Pertanto, a norma dell’art. 4, n. 2, della direttiva 89/106/CEE, il valore della marcatura CE consiste nel fatto che, tramite essa, viene attestata la conformità alle prescrizioni tecniche. V., sul punto, Langner, D., in Dauses, M., Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, C. VI. Technische Vorschriften und Normen, punto 72 (24° aggiornamento 2009).
18 – V., sul punto, l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 89/106, in cui viene specificato il valore della marcatura CE nel caso che i prodotti siano disciplinati da altre direttive concernenti aspetti diversi. Qualora due direttive ‘nuovo approccio’ regolino i medesimi aspetti dello stesso prodotto è tuttavia senz’altro possibile che l’applicabilità di una direttiva comporti la non applicabilità dell’altra. Una siffatta regola è contenuta, ad esempio, nell’art. 1, n. 4, della direttiva 89/686. V. il paragrafo 94 delle presenti conclusioni.
19 – V. punto 1.3.2 del documento interpretativo n. 4: sicurezza nell’impiego, pubblicato con la comunicazione della Commissione sui documenti interpretativi della direttiva del Consiglio 89/106/CEE (GU 1994, C 62, pagg. 106 e segg.). Viene qui chiarito, in particolare, che l’incorprorazione permanente di un prodotto significa che la rimozione dello stesso riduce la funzionalità dell’opera e che il suo smontaggio o la sua sostituzione sono operazioni che richiedono lavori di costruzione. In questo contesto non si attribuisce però grande rilievo al riferimento alla ridotta funzionalità dell’opera nel caso di rimozione del prodotto, poiché questa circostanza riguarda, in sé, non tanto la connessione permanente del prodotto con l’opera, quanto piuttosto la sua attitudine funzionale a soddisfare i requisiti relativi alle opere indicati nell’allegato I della direttiva 89/106.
20 – Punto 3.13.1.1 della norma EN 795.
21 – Punto 3.5 della norma EN 795.
22 – Documento interpretativo n. 4: sicurezza nell’impiego (cit. alla nota 19, pagg. 206 e segg.). A norma dell’art. 3, n. 3, della direttiva 89/106/CEE, i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I vengono concretamente formulati nei cd. «documenti interpretativi», tramite i quali sono istituite, ai sensi degli artt. 4 e 5 di questa direttiva, le necessarie relazioni tra questi requisiti essenziali e i mandati di normalizzazione, incarichi per le disposizioni generali relative al benestare tecnico europeo o il riconoscimento di altre specificazioni tecniche. L’art. 12 della direttiva 89/106 dispone in questo contesto, tra l’altro, che i documenti interpretativi precisino i requisiti essenziali previsti dall’art. 3 e definiti nell’allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta.
23 – Come modello esemplificativo di questi tipi di rischio si rinvia ai pericoli di «cadute da scivolamento», «cadute da inciampo», «cadute derivanti da dislivelli ovvero improvvise», che vengono descritti nel punto 3.3.1.2 del documento interpretativo n. 4, cit. alla nota 19.
24 – In questo contesto si deve ricordare che, dalla pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva 89/106, consegue che, a partire dal 1° novembre 2006, la norma armonizzata EN 516:2006 si applica, tra l’altro, alle installazioni per l’accesso alla copertura – passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede; v. la comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 2009, C 309, pagg. 1 e segg.).
25 – Punto 3.5 della norma EN 795.
26 – V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni.
27 – V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni.
28 – La decisione 93/465/CEE contiene sostanzialmente le indicazioni dirette al legislatore per la redazione delle direttive ‘nuovo approccio’. Gli orientamenti generali per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE contenuti al punto IB dell’allegato hanno avuto così ingresso nelle direttive ‘nuovo approccio’ emanate dopo l’entrata in vigore di questa decisione. Inoltre, con la direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1), anche le direttive ‘nuovo approccio’ fino ad allora emanate sono state modificate ed armonizzate con riguardo alla decisione 93/465/CEE.
29 – V. Wagner, G., «Das neue Produktsicherheitsgesetz: Öffentlich-rechtliche Produktverantwortung und zivilrechtliche Folgen (Teil I)», BB 1997, pagg. 2489 e 2497.
30 – V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
31 – Art. 4, n. 1, della direttiva 89/686, in combinato disposto con l’art. 6 della direttiva 89/106.
32 – Klindt, T., «Das Recht der Produktsicherheit: ein Überblick», VersR. 2004, pag. 296, 298. V. pure van Rienen, W./Wasser, U., EG-Recht der Gas- und Wasserversorgungstechnik, Bonn 1999, paragrafo 139, i quali rilevano come il significato di una marcatura CE si esaurisca nel rappresentare alle autorità nazionali di vigilanza del mercato che è stata eseguita la procedura di valutazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva applicabile e che il prodotto pertanto possiede, fino a prova contraria, un diritto di livello comunitario al libero accesso al mercato e alla messa in circolazione in tutti gli Stati membri. V. anche Strübbe, K., Die Neuordnung des deutschen Konformitätsbewertungssystems, Regensburg 2006, pagg. 120 e segg.; Kapoor, A./Klindt, T., «“New Legislative Framework“ im EU-Produktsicherheitsrecht – Neue Marktüberwachung in Europa?», EuZW 2008, pagg. 649 e 651.
33 – Il fatto che in questo settore giuridico, ormai, si debba tener conto altresì della problematica della tutela dei consumatori è dimostrato, tra l’altro, dal trentesimo ‘considerando’ della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 9 luglio 2008, 768/2008/CE, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218, pag. 82). Si sottolinea ivi, in particolare, che la marcatura CE dovrebbe essere, in linea di principio, l’unica marcatura di conformità, ma che si possono utilizzare altri segni distintivi, purché questi contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione. V. pure Lenz, C./Scherer, J., «Ist die Anbringung von Qualitätszeichen nationaler Prüfungsorganisationen neben CE-Kennzeichnungen zulässig?», EWS 2001, allegato 3 al fascicolo 11, pagg. 4 e segg., che indicavano la tutela dei consumatori e degli utenti dagli inganni, già in applicazione della decisione 93/465/CEE, come un obiettivo secondario della marcatura CE.
34 – GU L 218, pag. 30.
35 – Anche l’art. R11 dell’allegato I della decisione 768/2008/CE stabilisce espressamente in questo contesto che la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
36 – Comunicazione della Commissione 12 febbraio 2000, cit. alla nota 6.
37 – V. Gambelli, F., Aspects juridiques de la normalisation et de la réglementation technique européenne, Parigi 1994, pagg. 17 e segg., il quale osserva che una norma armonizzata sarebbe una norma europea adottata dal CEN, che presenta determinati requisiti. Uno di questi sarebbe dato dalla necessità che la norma europea adottata dal CEN venga approvata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
38 – V. Jarass, H., «Probleme des Europäischen Bauproduktenrechts», NZBau 2008, pagg. 145 e 146, il quale considera le norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione non incaricati e/o autorizzati dalla Commissione come norme europee non armonizzate, che costituirebbero conoscenze tecniche in senso proprio.
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