CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 14 maggio 2009 1(1)
Causa C‑199/08
Dr. Erhard Eschig
contro
UNIQA Sachversicherung AG
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
«Direttiva 87/344/CEE – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria – Libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi – Ammissibilità di una clausola relativa al danno di massa»
I – Introduzione
1. Oggetto del presente procedimento pregiudiziale è una questione pregiudiziale sollevata dall’Oberster Gerichtshof austriaco (in prosieguo: il «giudice del rinvio») in relazione all’interpretazione della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (2). La questione pregiudiziale concerne l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, ai sensi del quale un assicurato coperto dalla tutela giudiziaria, ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare i suoi interessi in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, può liberamente scegliere il rappresentante legale (in prosieguo, per indicare l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale, si userà la formula generale di «rappresentante legale»).
2. Il procedimento principale nasce dal rifiuto della convenuta nel procedimento principale di rimborsare al ricorrente nel procedimento principale le spese dell’avvocato cui questi si è rivolto in relazione al fallimento di due imprese di servizi di investimento mobiliare. La convenuta motiva il proprio rifiuto rilevando che le condizioni generali di assicurazione, alla base del contratto, le conferirebbero il diritto di scegliere il rappresentante legale, in quanto più persone presso di lei assicurate sono state danneggiate da tale fallimento e, quindi, si tratterebbe di un cosiddetto caso di danno di massa.
3. Il giudice del rinvio desidera sapere se l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 debba essere inteso nel senso che esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale, secondo cui un assicuratore della tutela giudiziaria può inserire nell’assicurazione della tutela giudiziaria una clausola in virtù della quale – nei casi in cui un numero elevato di assicurati sia danneggiato dal medesimo evento – l’assicuratore della tutela giudiziaria ha il diritto di scegliere il rappresentante legale, con conseguente limitazione del diritto del singolo assicurato alla libera scelta del rappresentante legale (in prosieguo: la «clausola relativa al danno di massa»).
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
4. In base alla versione in lingua tedesca (3) dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344, l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo possa scegliere egli stesso il proprio avvocato o altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, e segnatamente ogni qual volta sorga un conflitto di interessi.
5. Ai sensi del dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 occorre accordare agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall’obbligo di accordare all’assicurato questa libertà di scelta dell’avvocato, qualora l’assicurazione tutela giudiziaria sia limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel loro territorio e siano soddisfatte altre condizioni limitative.
6. L’art. 3 della direttiva 87/344 dispone quanto segue:
«1. La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le imprese stabilite nel suo territorio adottino, in base all’opzione imposta dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni alternative:
a) l’impresa deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga:
– se l’impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato,
– indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multirami o specializzata, in un’altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE;
b) l’impresa deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un’impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1. Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un’altra impresa che pratica l’assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta impresa che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un’analoga attività nell’altra impresa. Gli Stati membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell’organo di direzione;
c) l’impresa deve prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.
3. Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente direttiva».
7. L’art. 4 della direttiva 87/344 dispone quanto segue:
«1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere;
b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.
2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE (…)».
8. L’art. 5 della direttiva 87/344 dispone quanto segue:
«1. Ogni Stato membro può esonerare l’assicurazione tutela giudiziaria dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;
b) l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;
c) né l’assicuratore della tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità;
d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.
2. L’esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2».
B – Normativa nazionale
9. La normativa nazionale di riferimento è costituita dagli artt. 158 k e 158 p del Versicherungsvertragsgesetz del 1958 (legge sui contratti di assicurazione; in prosieguo: il «VersVG»). L’art. 158 k del VersVG dispone quanto segue:
1. L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale. Inoltre, l’assicurato può scegliere liberamente un avvocato per l’ulteriore tutela dei propri interessi legali, qualora sia sorto un conflitto di interessi con l’assicuratore.
2. Nel contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale il cui studio legale abbia sede nel luogo dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione. Nel caso in cui meno di quattro persone di tal tipo abbiano lo studio legale in detto luogo, il diritto di scelta deve essere esteso alle persone con studio legale nella circoscrizione del giudice di primo grado in cui ha sede la predetta autorità.
3. L’assicurato che richieda l’assistenza di un rappresentante legale per un procedimento giudiziario o amministrativo deve essere informato del diritto spettantegli ai sensi del n. 1, prima parte; qualora sorga un conflitto di interessi, l’assicurato deve essere informato del diritto spettantegli in base al n. 1, seconda frase. Se l’assicuratore ha affidato ad un’altra impresa la liquidazione dei sinistri (art. 158 j, seconda parte), gli obblighi di informazione ricadono su questa impresa.
C – Condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria
10. Le condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria costituiscono un modello di condizioni predisposto dall’Associazione austriaca delle assicurazioni. L’art. 6.7.3 di tali condizioni, nella versione vigente nel 1995 (in prosieguo: le «ARB 1995»), dispone quanto segue:
«Qualora più assicurati godano della copertura assicurativa a tutela dei propri interessi legali in forza di uno o più contratti di assicurazione e i loro interessi si rivolgano contro la stessa o le stesse controparti a causa dello stesso evento o di eventi simili, l’assicuratore ha il diritto di limitare inizialmente la propria prestazione alla difesa stragiudiziale degli interessi legali degli assicurati e allo svolgimento dei necessari processi pilota tramite rappresentanti legali di sua scelta. Qualora gli assicurati non siano, o non siano più, sufficientemente tutelati da tali misure contro la perdita dei loro diritti, in particolare a causa dell’incombente prescrizione, l’assicuratore si accolla altresì i costi delle azioni collettive o di altre forme collettive di tutela stragiudiziale e giudiziale degli interessi tramite rappresentanti legali di sua scelta».
III – Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
11. Il ricorrente nel procedimento principale, il sig. Dr. Erhard Eschig, ha stipulato con la convenuta nel procedimento principale, la UNIQA Sachversicherung AG, un’assicurazione della tutela giudiziaria, in relazione alla quale è stata pattuita l’applicazione delle ARB 1995.
12. Il ricorrente nel procedimento principale aveva investito denaro in due imprese di servizi di investimento mobiliare. Queste imprese sono fallite. Il loro fallimento ha colpito il ricorrente nel procedimento principale e alcune migliaia di altri investitori. Il ricorrente nel procedimento principale ha dato mandato ad uno studio legale con sede nel luogo di sua residenza di rappresentarlo, tra l’altro, nei procedimenti fallimentari relativi al patrimonio delle imprese, in un procedimento penale avviato a carico degli organi di tali imprese e in un procedimento aperto contro la Repubblica d’Austria per omissioni nel controllo sul mercato finanziario.
13. Il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto alla convenuta nel procedimento principale l’approvazione per ottenere la copertura della tutela giudiziaria per l’attività già svolta e ancora da svolgere dai suoi avvocati. La convenuta nel procedimento principale nega tale approvazione, rilevando che circa 180 danneggiati sono assicurati per la tutela giudiziaria presso di lei. Secondo la convenuta nel procedimento principale, l’art. 6.7.3 delle ARB 1995 prevede per un caso siffatto che gli assicurati coperti dalla tutela giudiziaria, al posto di avviare processi individuali, possano essere fatti convergere verso processi pilota o azioni collettive e che in tal caso spetti all’assicuratore la scelta del rappresentante legale. Pertanto la convenuta nel procedimento principale non sarebbe tenuta a rimborsare le spese del processo individuale del ricorrente nel procedimento di cui trattasi.
14. Il ricorrente nel procedimento principale ha quindi presentato ricorso contro la convenuta nel procedimento principale, chiedendo in primo luogo che la convenuta sia condannata ad accollarsi le spese per l’attività dei suoi avvocati nei predetti procedimenti e in quelli a venire e, in secondo luogo, che l’art. 6.7.3 delle ARB 1995 sia dichiarato inefficace e, pertanto, non costituente parte integrante dell’assicurazione della tutela giudiziaria. Le richieste del ricorrente nel procedimento principale sono state respinte in due gradi di giudizio. I giudici in entrambi i gradi hanno dichiarato che è conforme all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 un’interpretazione dell’art. 158 k del VersVG secondo cui è ammissibile una clausola relativa al danno di massa come l’art. 6.7.3 delle ARB 1995.
15. Il giudice del rinvio, dinanzi al quale è stato proposto ricorso per cassazione, nutre dubbi in relazione all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. Da un lato, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 prevede il diritto alla libera scelta del rappresentante legale, il che depone a favore della tesi del ricorrente nel procedimento principale. Dall’altro lato, tuttavia, vi sono buoni motivi per ammettere una clausola relativa al danno di massa qualora un gran numero di assicurati coperti dalla tutela giudiziaria sia stato danneggiato dal medesimo evento. L’avvio di un processo pilota o di un’azione collettiva per più assicurati coperti dalla tutela giudiziaria da parte di un unico rappresentante legale produce costi notevolmente inferiori rispetto alla proposizione di azioni individuali. Un siffatto contenimento dei costi sembra imporsi anche nell’interesse della comunità degli assicurati.
16. Nel caso in cui un’appropriata interpretazione dell’art. 158 k del VersVG dovesse risultare conforme all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, occorrerebbe individuare i criteri in base ai quali distinguere un caso di danno di massa dagli altri casi. Il giudice del rinvio dubita che una clausola come quella prevista dall’art. 6.7.3 delle ARB 1995, ai sensi della quale il diritto dell’assicuratore della tutela giudiziaria a scegliere il rappresentante legale sorge non appena risultino coinvolti più assicurati coperti dalla tutela giudiziaria, possa essere conforme agli obiettivi e ai requisiti della direttiva 87/344.
17. Il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento nazionale e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una clausola, contenuta nelle condizioni generali di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria, la quale – nei casi in cui un numero elevato di assicurati sia danneggiato dal medesimo evento (ad esempio il fallimento di un’impresa di servizi di investimento mobiliare) – accorda all’assicuratore il diritto di scegliere un rappresentante legale, così limitando il diritto del singolo assicurato coperto dalla tutela giudiziaria alla libera scelta dell’avvocato.
2) Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, in presenza di quali presupposti ricorra un danno di massa che, ai sensi (o ad integrazione) della citata direttiva, consenta di attribuire all’assicuratore, anziché all’assicurato, il diritto di scegliere il rappresentante legale».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
18. L’ordinanza di rinvio 23 aprile 2008 è pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 maggio 2008.
19. Il ricorrente e la convenuta nel procedimento principale, i governi della Repubblica d’Austria e della Repubblica ceca, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
20. All’udienza dell’11 marzo 2009 sono intervenuti i rappresentanti del ricorrente e della convenuta nel procedimento principale, dei governi della Repubblica d’Austria e della Repubblica ceca, nonché della Commissione delle Comunità europee, integrando le rispettive osservazioni.
V – Principali argomenti delle parti
21. Tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte concordano nel ritenere che la direttiva 87/344 sia rivolta ad eliminare, nel settore delle assicurazioni della tutela giudiziaria, gli ostacoli all’accesso al mercato scaturenti dalle normative nazionali in materia di tutela contro i conflitti di interessi. In Germania, prima dell’adozione della direttiva 87/344, vigeva il cosiddetto sistema della specializzazione obbligatoria, il quale aveva l’effetto di limitare l’accesso al mercato da parte di imprese assicuratrici provenienti da altri Stati membri. Al fine di agevolare l’accesso al mercato da parte di imprese assicuratrici provenienti da altri Stati membri, assicurando tuttavia al contempo anche la tutela contro i conflitti di interessi, all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344 sono state previste tre soluzioni organizzative alternative per evitare i conflitti di interessi, vale a dire, in primo luogo la gestione da parte di personale separato dei casi coperti dall’assicurazione della tutela giudiziaria rispetto ai casi coperti da altri rami assicurativi, in secondo luogo l’esternalizzazione della gestione dei sinistri ad un’altra impresa e, in terzo luogo, un sistema in virtù del quale l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria è libero di rivolgersi ad un rappresentante legale di sua scelta.
22. I soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono altresì concordemente che l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344 garantisca, a tutela dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria, un diritto alla libera scelta del rappresentante legale qualora, nonostante le disposizioni organizzative di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344, nel caso di specie sorga un conflitto di interessi.
23. I predetti soggetti hanno invece opinioni differenti in merito all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344.
24. Secondo l’opinione del ricorrente nel procedimento principale, della Repubblica d’Austria e della Repubblica ceca, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 garantisce un diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti amministrativi e giudiziari che non dipende né dalla scelta delle soluzioni alternative sopra menzionate, né dalla sussistenza di un conflitto di interessi nel caso di specie. Ad avviso del ricorrente nel procedimento principale, l’autonoma rilevanza del diritto alla libera scelta dell’avvocato di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, risulta dal fatto che tale diritto non dipende dalla sussistenza di un conflitto di interessi, ma ha, d’altra parte, un ambito di applicazione più ristretto rispetto all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344, essendo limitato ai procedimenti amministrativi e giudiziari. La Repubblica d’Austria rileva che, rispetto a quanto previsto nel progetto originario della direttiva, il diritto alla libera scelta del rappresentante legale è sì stato limitato ai procedimenti amministrativi e giudiziari, ma che in quest’ambito così delimitato gli è stata conferita una rilevanza autonoma.
25. Il ricorrente nel procedimento principale, la Repubblica d’Austria e la Repubblica ceca sostengono che la lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non consente che il rappresentante legale sia scelto dall’assicuratore della tutela giudiziaria, anziché dall’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria.
26. A loro avviso, un’eventuale limitazione di tale diritto non può essere fondata nemmeno sull’art. 5 della direttiva 87/344. Prima dell’adozione della direttiva 87/344 in alcuni Stati membri le associazioni di automobilisti (Automobil Club) offrivano ai propri membri assistenza giudiziaria in caso di sinistri stradali. L’art. 5 della direttiva 87/344 costituisce una disposizione derogatoria, volta a rendere possibile il mantenimento di tale prassi.
27. A loro avviso non può nemmeno essere ammessa un’interpretazione restrittiva o una riduzione teleologica dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 in relazione ai casi di danno di massa. Il ricorrente nel procedimento principale rileva che all’epoca dell’adozione della direttiva 87/344 erano noti casi di danno di massa. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non potrebbe essere limitato facendo leva sulla novità dei casi di danno di massa. La Repubblica d’Austria sottolinea a questo proposito l’imprecisione del concetto di danno di massa. Infine, il ricorrente nel procedimento principale e la Repubblica ceca elencano numerosi svantaggi per gli assicurati coperti dalla tutela giudiziaria che potrebbero derivare dall’applicazione di una clausola relativa al danno di massa.
28. Il ricorrente nel procedimento principale, la Repubblica d’Austria e la Repubblica ceca propongono di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 osta ad una limitazione del diritto dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria alla libera scelta del rappresentante legale, come quella di cui si discute nel procedimento principale.
29. La convenuta nel procedimento principale ritiene che lo scopo della direttiva 87/344 non sia quello di accordare all’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria un diritto alla libera scelta del rappresentante legale.
30. Dal momento che l’art. 3 della direttiva 87/344 prevede tre alternative per evitare il conflitto di interessi, senza accordare la preferenza a nessuna di esse, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non potrebbe essere interpretato nel senso che esso concede in ogni caso un diritto alla libera scelta del rappresentante legale.
31. Ciò risulterebbe dalla stessa lettera dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344, in cui si riconosce tale diritto ogni qual volta sorga un conflitto di interessi. Ne deriverebbe a contrario che, in assenza di un siffatto conflitto di interessi, in via di principio non sussiste alcun diritto alla libera scelta del rappresentante legale.
32. Anche l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 5 della direttiva 87/344 lo confermerebbe. Essa dimostra che sono ammissibili deroghe alla libera scelta del rappresentante legale. L’art. 5 della direttiva 87/344 non costituirebbe una deroga isolata, bensì solo un’ipotesi esemplificativa. Il fatto che non siano stati presi in considerazione i danni di massa renderebbe necessario procedere, nell’interesse degli assicurati coperti dalla tutela giudiziaria, ad un’interpretazione conforme o ad un’applicazione analogica dell’art. 5 della direttiva 87/344. L’Austria avrebbe già introdotto per legge, con l’art. 158 k, n. 2, del VersVG, una siffatta deroga in relazione alle limitazioni ratione loci del diritto alla scelta del rappresentante legale.
33. Ciò sarebbe inoltre conforme all’effet utile della direttiva. Sarebbe fondamentale individuare attraverso quale interpretazione può essere ottenuta la maggiore utilità pratica. Nel settore assicurativo bisognerebbe sempre dare priorità all’interesse degli assicurati nel loro complesso. Conseguentemente lo scopo dovrebbe essere quello di realizzare la più ampia parità di trattamento possibile tra gli assicurati e di consentire a tutti gli assicurati coperti dalla tutela giudiziaria di accedere, con la massima efficacia possibile, al capitale disponibile in condizioni di parità di diritti. In considerazione dell’interesse ad una tutela giudiziaria fruibile per ogni consumatore, dovrebbe essere assolutamente necessario adottare regole speciali per i casi di danno di massa.
34. Inoltre, all’epoca dell’emanazione della direttiva 87/344 nel 1987, i casi di danno di massa non sarebbero stati ancora presi in considerazione.
35. In aggiunta ai precedenti rilievi, la convenuta nel procedimento principale segnala altresì gli effetti derivanti dall’inammissibilità di una clausola relativa al danno di massa. A tal proposito essa sottolinea in primo luogo il rapporto di competitività tra le assicurazioni della tutela giudiziaria e la copertura delle spese processuali. In secondo luogo rileva che l’ambito coperto da un’assicurazione della tutela giudiziaria non è disciplinato dalla direttiva 87/344. Pertanto, l’inammissibilità delle clausole relative al danno di massa potrebbe comportare l’esclusione di determinati rischi e l’apposizione di massimali di copertura.
36. La convenuta nel procedimento principale segnala infine i vantaggi derivanti agli assicurati coperti dalla tutela giudiziaria da una clausola relativa al danno di massa.
37. La convenuta nel procedimento principale propone alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale affermando che l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che nei casi di danno di massa deve ritenersi ammissibile il trasferimento della scelta del rappresentante legale dall’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria all’assicuratore della tutela giudiziaria.
38. In merito alla seconda questione pregiudiziale la convenuta nel procedimento principale rileva che i casi di danno di massa sono costituiti da avvenimenti in cui più persone subiscono un danno che, per lo meno in astratto, si presta ad essere trattato in un unico procedimento giudiziario o tramite un processo pilota con risparmio sulle spese processuali. A tal proposito occorre verificare se si tratta di casi in cui l’evento dannoso è di notevole rilevanza, se i danni colpiscono i singoli assicurati direttamente e in modo uguale, se il fondamento normativo è il medesimo e se le controparti sono sostanzialmente le stesse.
39. Ad avviso della Commissione, la regola della libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non può essere considerata un’autonoma finalità della direttiva. Altrimenti, le prime due alternative organizzative di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344 sarebbero prive di senso. In tal caso esse non costituirebbero più soluzioni alternative, bensì solo precauzioni aggiuntive.
40. La Commissione ricorda che la direttiva 87/344 si discosta in questo punto dall’originaria proposta di direttiva della Commissione. La proposta prevedeva un diritto incondizionato alla libera scelta del rappresentante legale. Il legislatore comunitario, tuttavia, non ha seguito integralmente tale proposta. In particolare, la libera scelta del rappresentante legale è stata limitata ai procedimenti giudiziari e amministrativi.
41. Anche l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva depone a favore di tale interpretazione. In base a tale ‘considerando’, l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo possa scegliere egli stesso il rappresentante legale, e segnatamente ogni qual volta sorga un conflitto di interessi.
42. Ad avviso della Commissione, la direttiva 87/344 non prevede un diritto incondizionato alla libera scelta del rappresentante legale. Il diritto di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 potrebbe pertanto subire limitazioni qualora lo imponga l’interesse del singolo assicurato coperto dalla tutela giudiziaria.
43. Secondo la Commissione, non risulta che i casi di danno di massa siano stati oggetto di riflessione nella fase di progettazione della direttiva. Pertanto la direttiva 87/344 non vieta l’utilizzo di clausole relative al danno di massa, purché sia garantita la tutela degli assicurati.
44. In merito alla questione relativa ai criteri da utilizzare per stabilire se sussiste un danno di massa, il presente caso, in cui si contano almeno 16 000 danneggiati, non lascia comunque alcun dubbio, sicché la soluzione di tale questione non risulta necessaria.
45. La Commissione propone di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una clausola la quale – nei casi in cui un numero elevato di assicurati coperti dalla tutela giudiziaria sia danneggiato dal medesimo evento – accorda all’assicuratore della tutela giudiziaria il diritto di scegliere un rappresentante legale, così limitando il diritto del singolo assicurato coperto dalla tutela giudiziaria alla libera scelta del rappresentante legale.
VI – Valutazione
A – Prima questione pregiudiziale
46. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. Tale giudice desidera sapere se detta disposizione debba essere intesa nel senso che essa osta all’interpretazione di una disposizione nazionale, come l’art. 158 k del VersVG, secondo cui nei contratti di assicurazione della tutela giudiziaria è ammissibile una clausola relativa al danno di massa.
47. A mio avviso tale questione deve essere risolta in senso affermativo in forza dei seguenti motivi: 1) in primo luogo, la lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non prevede alcuna deroga per i casi di danno di massa; 2) in secondo luogo, il sistema complessivo della direttiva 87/344 depone a favore di un’autonoma rilevanza del diritto di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi; 3) in terzo luogo, l’art. 5 della direttiva 87/344 non può essere applicato per analogia ai casi di danno di massa; 4) in quarto luogo, non sussistono i presupposti per una riduzione teleologica dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344.
1. Sulla lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344
48. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, ogni contratto di assicurazione della tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che ove un rappresentante legale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere.
49. In base alla lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, il diritto di scelta è sì limitato ai procedimenti giudiziari o amministrativi; tuttavia, nell’ambito di tale limitazione non è prevista alcuna deroga per i casi di danno di massa. In base al principio ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, la lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 depone, pertanto, contro una distinzione dei casi di danno di massa dagli altri casi. La lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 depone, quindi, contro l’ammissibilità di una clausola relativa al danno di massa, in virtù della quale la scelta del rappresentante legale spetta all’assicuratore della tutela giudiziaria, e non all’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria.
2. Sull’autonoma rilevanza del diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi
50. Secondo la tesi sostenuta dalla convenuta nel procedimento principale e dalla Commissione, il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, non avrebbe un’autonoma rilevanza. Poiché a sostegno di tale tesi invocano la sistematica, le finalità e i lavori preparatori della direttiva 87/344, desidero prima di tutto brevemente analizzare i lavori preparatori, le finalità e il contenuto di tale direttiva.
51. La direttiva 87/344 fa parte di un gruppo di direttive (4) destinate ad agevolare l’accesso al mercato nel settore delle assicurazioni dirette (5). Nel settore delle assicurazioni della tutela giudiziaria le limitazioni all’accesso al mercato risultavano dalle differenti normative degli Stati membri dirette ad evitare i conflitti di interessi (6).
52. I conflitti di interessi possono insorgere in particolare quando un’impresa assicuratrice offre assicurazioni relative a più rami assicurativi. Se ad esempio un’impresa assicuratrice offre sia l’assicurazione della responsabilità sia l’assicurazione della tutela giudiziaria, non può escludersi che in una lite essa intervenga tanto dalla parte del danneggiante quanto dalla parte del danneggiato (7).
53. Per evitare i conflitti di interessi, in Germania vigeva il sistema della specializzazione obbligatoria. Poiché, tuttavia, le imprese assicuratrici nella maggior parte degli altri Stati membri erano organizzate quali imprese multirami, esse non soddisfacevano il requisito della specializzazione. Il requisito della specializzazione per tali imprese assicuratrici aveva, pertanto, l’effetto di limitarne l’accesso al mercato.
54. Tale limitazione dell’accesso al mercato doveva essere rimossa con la direttiva 87/344, assicurando tuttavia al contempo un sistema per evitare i conflitti di interessi (8). Alla luce di tali premesse deve essere letto l’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344, il quale prevede tre soluzioni organizzative alternative per evitare i conflitti di interessi:
– la prima soluzione, di cui alla lett. a), prevede sostanzialmente che nessun membro del personale dell’impresa assicuratrice che si occupa specificamente della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga (in prosieguo: il «modello della competenza specialistica»);
– in base alla seconda soluzione, di cui alla lett. b), la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria deve essere affidata ad un’impresa giuridicamente autonoma (in prosieguo: il «modello della esternalizzazione»);
– in base alla terza soluzione, di cui alla lett. c), l’impresa assicuratrice deve prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’assicuratore in virtù della polizza, ad un rappresentante legale di sua scelta (in prosieguo: il «modello del rappresentante legale»).
55. Ciascuna di queste soluzioni è considerata, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 87/344, quale tutela equivalente degli interessi degli assicurati. Gli Stati membri devono garantire che le imprese assicuratrici stabilite nel loro territorio adottino almeno una delle predette soluzioni alternative. Essi, tuttavia, possono scegliere se imporre una determinata soluzione alternativa, oppure rimettere alle imprese la scelta tra più di una soluzione alternativa.
56. Oltre alle misure organizzative di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344 intese ad evitare i conflitti di interessi, l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344 prevede una tutela contro concrete ipotesi di conflitto di interessi. In base a tale disposizione, l’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria ha diritto alla libera scelta del rappresentante legale qualora sorga un conflitto di interessi.
57. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nel procedimento principale e dalla Commissione in relazione al diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), né dal rapporto di tale diritto con le misure organizzative rivolte ad evitare i conflitti di interessi (a), né dal suo rapporto con il diritto alla libera scelta del rappresentante legale in caso di conflitto di interessi (b), né dalle finalità della direttiva 87/344 (c), né, infine, dai lavori preparatori della direttiva 87/344 (d), risulta che tale diritto non abbia una rilevanza autonoma.
a) Sul rapporto tra il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, e le misure organizzative rivolte ad evitare i conflitti di interessi di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344
58. Secondo la tesi sostenuta dalla convenuta nel procedimento principale e dalla Commissione, il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 deve essere letto alla luce dell’art. 3, n. 2, lett. c), della direttiva 87/344, costituendo una mera specificazione del modello del rappresentante legale. Se si riconoscesse autonoma rilevanza al diritto alla libera scelta del rappresentante legale, si finirebbe per applicare sempre il modello del rappresentante legale di cui all’art. 3, n. 2, lett. c), della direttiva 87/344. La rilevanza delle altre due soluzioni alternative – quella del modello della competenza specialistica di cui all’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 87/344, e quella del modello della esternalizzazione di cui all’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 87/344 – verrebbe in tal modo di fatto annullata.
59. Questa tesi non convince.
60. Prima di tutto il modello della competenza specialistica di cui all’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 87/344, ed il modello della esternalizzazione di cui all’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 87/344 conservano un proprio ambito di applicazione anche nel caso in cui dall’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 si desuma un autonomo diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi.
61. Il modello del rappresentante legale di cui all’art. 3, n. 2, lett. c), della direttiva 87/344 ha, infatti, un contenuto più ampio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 prevede un diritto alla libera scelta del rappresentante legale solo per il caso in cui si giunga ad un procedimento amministrativo o giudiziario. Per contro, in base al modello del rappresentante legale di cui all’art. 3, n. 2, lett. c), della direttiva 87/344, l’assicurato ha il diritto di affidare la tutela dei suoi interessi ad un rappresentante legale non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’assicuratore in virtù della polizza, quindi già prima dell’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario (9).
62. Benché l’ambito di applicazione del modello della competenza specialistica e del modello della esternalizzazione risulti ridotto per effetto del riconoscimento di un autonomo diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, ad essi rimane comunque un ambito autonomo di applicazione.
63. Per contro, se si adottasse l’interpretazione proposta dalla convenuta nel procedimento principale e dalla Commissione, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 perderebbe qualsiasi ambito di applicazione proprio. In caso di scelta del modello del rappresentante legale sussiste un diritto alla libera scelta di un rappresentante legale già prima dell’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario. Se si dovesse applicare l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 solo in caso di adozione della soluzione del rappresentante legale, tale disposizione non avrebbe più alcun ambito applicativo (10).
64. Alla luce del principio di diritto romano ut res magis valeat quam pereat, in base al quale un’interpretazione che riconosce ad ogni articolo un autonomo significato deve essere preferita rispetto ad un’interpretazione che priva di un autonomo significato singoli articoli, il rapporto tra l’art. 3, n. 2, e l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 depone a favore di un’interpretazione che intende l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 come autonomo diritto alla libera scelta del rappresentante legale.
b) Sul rapporto tra il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, e la tutela contro concrete ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344
65. Anche l’esistenza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344, ove si prevede un diritto alla libera scelta del rappresentante legale nel caso di una concreta ipotesi di conflitto di interessi, depone a mio avviso a favore di un’autonoma rilevanza del diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti amministrativi e giudiziari di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. Se l’art. 4, n. 1, lett. a), venisse limitato a casi in cui sussiste in concreto un conflitto di interessi, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non avrebbe più alcun autonomo significato accanto all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 87/344.
c) Sulle finalità della direttiva 87/344
66. L’autonoma rilevanza dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non può essere messa in dubbio nemmeno richiamando le finalità della direttiva 87/344.
67. In primo luogo, non convince la tesi della convenuta nel procedimento principale secondo cui la finalità principale della direttiva 87/344 sarebbe stata l’eliminazione degli ostacoli all’accesso al mercato, il che avrebbe reso necessaria un’armonizzazione delle regole relative alla tutela degli assicurati contro i conflitti di interessi, senza che peraltro dovessero essere accordati diritti o garanzie a favore degli assicurati stessi.
68. Vero è che la finalità principale della direttiva 87/344 consiste pacificamente nell’eliminazione degli ostacoli all’accesso al mercato mediante un’armonizzazione delle regole relative alla tutela contro i conflitti di interessi. Ciò, tuttavia, non esclude per se che la direttiva possa regolare anche materie che non hanno a che fare con la tutela contro i conflitti di interessi.
69. In secondo luogo, la convenuta nel procedimento principale e la Commissione, nelle loro memorie, hanno rilevato che nei ‘considerando’ della direttiva 87/344 si fa riferimento soltanto alla finalità di tutela contro i conflitti di interessi.
70. Anche questo argomento non può essere condiviso. Prima di tutto occorre sottolineare che le finalità di una direttiva, al cui raggiungimento gli Stati membri sono vincolati in forza dell’art. 249, terzo comma, CE, risultano dagli articoli della direttiva in questione. L’effetto vincolante non è subordinato alla condizione che a tali finalità si faccia specificamente riferimento anche nei ‘considerando’ della direttiva.
71. Inoltre il richiamo alla versione in lingua tedesca dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 non può giustificare una lettura restrittiva dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 anche per il motivo che tale versione linguistica diverge dalle altre. In base ad altre versioni linguistiche, l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale per farsi rappresentare nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi (11). In altre versioni linguistiche, pertanto, all’undicesimo ‘considerando’ si fa espressamente riferimento anche all’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria ad una scelta del rappresentante legale nell’ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi, e ciò a prescindere dalla tutela contro i conflitti di interessi (12).
d) Sui lavori preparatori della direttiva 87/344
72. Ad avviso della Commissione, dai lavori preparatori della direttiva 87/344 risulta altresì che non può essere affermato un pieno diritto alla libera scelta del rappresentante legale, contrariamente a quanto risulta dall’originario progetto della direttiva. Il progetto originario prevedeva il diritto alla libera scelta del rappresentante legale senza limiti di sorta (13).
73. Anche questo argomento non convince. Vero è – come sopra esposto – che nella versione definitiva il diritto alla libera scelta del rappresentante legale è stato modificato dal punto di vista linguistico, ed è stato limitato alla rappresentanza nei procedimenti giudiziari e amministrativi. Tuttavia, ciò di per sé non basta per ritenere che la scelta del rappresentante legale limitata ai procedimenti giudiziari e amministrativi non goda di un’autonoma rilevanza accanto alla finalità di evitare il conflitto di interessi. Piuttosto, dai lavori preparatori della direttiva può desumersi altrettanto agevolmente che l’originaria finalità di una libera scelta del rappresentante legale è sì stata limitata ai procedimenti giudiziari e amministrativi, ma in questa forma ridotta non è subordinata all’insorgenza di un conflitto di interessi. Né dall’originaria proposta di direttiva della Commissione (14), né da ulteriori atti del procedimento legislativo (15) risultano elementi che inducano a ritenere che con l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 si sia inteso semplicemente predisporre un ulteriore strumento per evitare un conflitto di interessi, anziché un autonomo diritto alla scelta del rappresentante legale (16). La Commissione, pertanto, non può far leva sui lavori preparatori della direttiva 87/344.
e) Conclusione intermedia
74. A titolo di conclusione intermedia, ritengo quindi che la posizione dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 nel sistema complessivo della direttiva 87/344, nonché le finalità della direttiva stessa, depongano a favore di un’autonoma rilevanza del diritto alla libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti amministrativi e giudiziari, e che i lavori preparatori della direttiva perlomeno non ostino a tale conclusione (17).
3. Sull’applicazione analogica dell’art. 5 della direttiva 87/344 ai casi di danno di massa
75. Secondo la tesi sostenuta dalla convenuta nel procedimento principale, dall’art. 5 della direttiva 87/344 risulterebbe che il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 potrebbe subire limitazioni. Anche questo argomento non è condivisibile. Dall’art. 5 della direttiva 87/344 non può desumersi, né in via diretta né in via analogica, alcuna possibilità di limitare la libera scelta del rappresentante legale nei casi di danno di massa.
76. Prima di tutto, l’art. 5 della direttiva 87/344 prevede una deroga ben circoscritta al diritto di libera scelta del rappresentante legale. All’art. 5 della direttiva 87/344 si precisa espressamente che uno Stato membro può limitare il diritto alla libera scelta del rappresentante legale solo qualora siano congiuntamente soddisfatte tutte le condizioni ivi previste. In base alla sua lettera, pertanto, l’art. 5 della direttiva 87/344 non può essere inteso come un elenco esemplificativo.
77. Inoltre, tale disposizione costituisce una norma speciale, pensata per una specifica ipotesi, e pertanto non suscettibile di applicazione analogica. Essa venne introdotta su richiesta di determinati Stati membri per preservare lo status quo per le assicurazioni della tutela giudiziaria connesse ai sinistri stradali, offerte dagli Automobil Club britannici e olandesi (18).
78. Infine, l’esistenza di una norma speciale, ben circoscritta e non suscettibile di applicazione analogica, a mio avviso non depone a favore, quanto piuttosto contro la generale possibilità di limitare il diritto di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344.
4. Sulla riduzione teleologica del diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 nei casi di danno di massa
79. La convenuta nel procedimento principale e la Commissione infine rilevano che, all’epoca dell’emanazione della direttiva 87/344, i danni di massa non sarebbero stati ancora noti. Pertanto, il diritto alla libera scelta del rappresentante legale di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non potrebbe essere applicato ai casi di danno di massa.
80. Anche questo argomento deve essere respinto. Poiché la lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non prevede alcuna deroga per i casi di danno di massa, la convenuta nel procedimento principale e la Commissione in definitiva chiedono una riduzione teleologica di tale disposizione. Una siffatta riduzione, tuttavia, presuppone che la lettera dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 dica più di quanto voluto dal legislatore. Tale presupposto non sembra ricorrere nel caso di specie.
81. Prima di tutto, da un punto di vista fattuale non è possibile ritenere che i danni di massa fossero sconosciuti al legislatore comunitario. Il fenomeno dei danni di massa non è circoscritto al settore finanziario. Giustamente il ricorrente nel procedimento principale ha ricordato che l’emanazione della direttiva è cronologicamente successiva al cosiddetto caso Contergan, o caso della talidomide (19).
82. Da un punto di vista giuridico, in relazione a quanto sostenuto dalla convenuta nel procedimento principale circa la necessità di tener conto della possibile introduzione di azioni collettive nel diritto processuale austriaco, è sufficiente notare che tale osservazione si riferisce ad una eventuale possibilità futura (20), e che pertanto già per tale motivo non può giustificare nel caso in esame una riduzione teleologica. Anche il fatto che la Commissione, nell’ambito del diritto della concorrenza(21) o della tutela del consumatore(22) abbia identificato talune possibilità di incoraggiamento delle azioni collettive non giustifica una riduzione teleologica. Qualora in tale contesto dovesse rendersi necessaria una modifica delle disposizioni della direttiva 87/344, spetta al legislatore comunitario procedere ad una modifica di dette disposizioni.
83. Inoltre, ho seri dubbi sul fatto che si possa ritenere che l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 dica più di quanto voluto dal legislatore.
84. In primo luogo, il contenuto dispositivo dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 è circoscritto. Esso si limita a stabilire che sussiste il diritto alla libera scelta del rappresentante legale ove un rappresentante legale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo. I presupposti in presenza dei quali l’assicurato ha il diritto nei confronti della sua assicurazione di far intervenire un rappresentante legale non sono per contro disciplinati nell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. Tali presupposti, pertanto, risultano – fatta salva l’applicazione di ulteriori disposizioni imperative, comunitarie o nazionali, vigenti in materia – dal contratto di assicurazione della tutela giudiziaria.
85. In secondo luogo, la direttiva 87/344 contiene solo poche disposizioni specifiche relative alla determinazione dei contenuti delle assicurazioni della tutela giudiziaria. In particolare non è ivi stabilito quali settori debbano essere coperti dall’assicurazione della tutela giudiziaria. Fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali, pertanto, le imprese assicuratrici sono libere di escludere i settori che sono esposti al pericolo di danni di massa, oppure di pretendere premi più elevati per la copertura di tali settori (23).
86. La tutela della comunità degli assicurati, invocata dalla convenuta in relazione alla stabilità dei premi e alla prevedibilità delle voci di spesa, non deve pertanto essere necessariamente realizzata attraverso una limitazione della libera scelta del rappresentante legale.
5. Conclusione
87. In conclusione si deve ritenere che l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 debba essere inteso nel senso che esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale come l’art. 158 k del VersVG, in base alla quale è possibile prevedere, in un contratto di assicurazione della tutela giudiziaria, che nei casi in cui un numero elevato di assicurati sia danneggiato dal medesimo evento, il diritto alla scelta del rappresentante legale spetti all’assicuratore della tutela giudiziaria, e non all’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria.
B – Seconda questione pregiudiziale
88. Poiché la seconda questione pregiudiziale è stata posta solo in subordine, non occorre risolverla.
VII – Conclusione
89. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal giudice del rinvio come segue:
L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere inteso nel senso che esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale, come l’art. 158 k della legge austriaca sui contratti di assicurazione, secondo cui nei contratti di assicurazione della tutela giudiziaria è ammissibile una clausola in virtù della quale nei casi in cui un numero elevato di assicurati sia danneggiato dal medesimo evento, il diritto di scegliere il rappresentante legale che dovrà difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, spetta all’assicuratore della tutela giudiziaria, anziché all’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 185, pag. 77.
3 – La versione in lingua tedesca dell’undicesimo ‘considerando’ diverge significativamente dalle altre versioni linguistiche. Analizzerò tale divergenza al paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
4 – V. direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3); seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1); seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50).
5 – Sulle finalità, v. il terzo ‘considerando’ della direttiva 87/344; in proposito, v. pure Bähr, G. W., «Der Rechtsrahmen für Niederlassungen von europäischen Versicherungsunternehmen in Deutschland – zugleich Anmerkungen zur Corporate Compliance für Niederlassungen», in Liber amicorum für Gerrit Winter, Verlag Versicherungswirtschaft, 2007, pagg. 191‑208.
6 – V. il quarto ‘considerando’ della direttiva 87/344.
7 – V. Cerveau, B., e Margeat, H., «Commentaire de la directive du Conseil des Communautés européennes portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l’assurance protection juridique», in Gazette du Palais, 1987, pagg. 580 e 581.
8 – V. l’ottavo ‘considerando’ della direttiva 87/344.
9 – Sulle questioni interpretative in merito al concetto di «procedimento giudiziario», v. Blundell, H., «Free to choose? Before the event legal expenses insurance and freedom of choice», in Journal of Personal Injury Law, 2004, pagg. 93 e segg.
10 – V. Cerveau, B. e Margeat, H. (cit. alla nota 7 delle presenti conclusioni), pag. 584.
11 – È presumibile che la versione in lingua tedesca sia viziata da un errore nella prima parte e da un conseguente errore nella seconda parte. Nella prima parte, il gruppo di parole che si riferisce alla rappresentanza nei procedimenti giudiziari o amministrativi non è stato inteso come espressione di un’autonoma alternativa [come si trova espresso anche nell’art. 4, n. 1, lett. a)], bensì come ulteriore descrizione della qualifica dell’«altra persona». Nella seconda parte, le parole con le quali nelle altre versioni linguistiche si è espressa l’alternativa tra le due ipotesi (ad esempio, «et chaque fois» nella versione in lingua francese, e «and whenever» nella versione in lingua inglese), sono state erroneamente tradotte con «und zwar immer».
12 – V. le versioni in lingua francese e in lingua inglese, cit. alla nota 11 delle presenti conclusioni. L’esame in particolare delle versioni in lingua italiana, portoghese, rumena, slovena e spagnola conduce al medesimo risultato.
13 – V. art. 5 della proposta di direttiva della Commissione 18 luglio 1979, COM/79/396DEF (GU C 198, pag. 2).
14 – V. nota 13.
15 – V. parere del Comitato economico e sociale 19 novembre 1980, in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione della difesa legale (GU C 348, pag. 22); parere del Parlamento europeo 17 settembre 1981, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’assicurazione della difesa legale (GU C 260, pag. 78); proposta modificata di direttiva del Consiglio 8 febbraio 1982, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione della difesa legale (GU C 78, pag. 9).
16 – V. Fenyves, A., «Zur Zulässigkeit der “Massenschadenklausel” in der Rechtsschutzversicherung», in Versicherungsrundschau, 2006, pagg. 22 e segg., in particolare pag. 25, il quale rileva che l’interpretazione storica non fornisce indicazioni decisive.
17 – Così in sostanza anche Paris, C., «Le régime de l’assurance protection juridique», in Collection des thèses, Édition Larcier, 2004, pag. 67, secondo la quale l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 rappresenta un’autonoma garanzia, che non dovrebbe essere confusa con le misure organizzative di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344.
18 – Cerveau, B. e Margeat, H. (cit. alla nota 7 delle presenti conclusioni), pag. 584; Fenyves, A. (cit. alla nota 16 delle presenti conclusioni), pag. 23.
19 – Si trattava di un farmaco il cui principio attivo era la talidomide, che venne messo in commercio alla fine degli anni Cinquanta soprattutto in Germania e nel Regno Unito, e che provocava malformazioni fetali.
20 – Sui presupposti processuali delle azioni proposte da una pluralità di danneggiati, v. Rechberger, W. H., «Zur Einführung eines “Gruppenverfahrens” in Österreich», in Rechtsschutz gestern, heute, morgen, in Festgabe zum 80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2008, pagg. 861‑869.
21 – Libro bianco della Commissione 2 aprile 2008 in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, COM (2008) 165 (def.).
22 – Libro verde della Commissione 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, COM (2008) 794 (def.).
23 – V. Paris, C. (cit. alla nota 15 delle presenti conclusioni), pag. 70.
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