CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 15 settembre 2009 1(1)
Causa C‑233/08
Milan Kyrian
contro
Celní úřad Tábor
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca)]
«Direttiva 76/308/CEE – Reciproca assistenza per il recupero dei dazi doganali – Art. 12 – Organo competente a conoscere di un’azione concernente un credito o il titolo che ne consente l’esecuzione e i provvedimenti per l’esecuzione – Diritto a un processo equo – Mancanza di traduzione – Ricevibilità – Natura ipotetica della questione posta»
I – Introduzione
1. Il presente rinvio pregiudiziale è stato effettuato dal Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema) (Repubblica ceca) nell’ambito di una controversia tra il sig. Milan Kyrian (in prosieguo: il «ricorrente») e il Celní úřad Tábor (l’ufficio doganale di Tábor, Repubblica ceca) (in prosieguo: il «convenuto»), vertente sul recupero da parte del convenuto di imposte non pagate in forza di un avviso d’imposta emesso dall’Hauptzollamt Weiden (Ufficio doganale centrale di Weiden) (Germania) contro il ricorrente e notificato dal Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel (Ministero delle Finanze – Direzione generale delle Dogane).
2. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti in ordine alla questione se, ai sensi dell’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (come modificata) (2), detto giudice sia competente ad esaminare l’esecutività dell’avviso d’imposta e a verificare se esso sia stato regolarmente notificato al debitore. Il giudice del rinvio chiede inoltre chiarimenti in merito alla questione se dai principi generali del diritto comunitario, e in particolare dai principi del diritto ad un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, derivi che la notifica dell’avviso d’imposta al debitore in una lingua che egli non comprende e che non è neppure una lingua ufficiale della Repubblica ceca, costituisca un vizio che consente il diniego del recupero del credito di cui trattasi.
II – Diritto comunitario
3. L’art. 6 della direttiva 76/308 così recita:
«1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, al ricupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione.
2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di ricupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salva l’applicazione dell’articolo 12».
4. L’art. 12 della direttiva 76/308 dispone quanto segue:
«1. Se nel corso della procedura di ricupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. (…)
2. Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma. (...)
In deroga al paragrafo 2, primo comma, l’autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all’autorità adita di ricuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione viene intrapresa davanti all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
(…)».
III – Causa principale e questioni pregiudiziali
5. Il 2 luglio 1999, l’Hauptzollamt Weiden (Ufficio doganale centrale di Weiden) (Germania) emetteva una decisione «Steuerbescheid» (in prosieguo: l’«avviso d’imposta») indirizzata al destinatario «Milan Kyrian, Studnicni 836, 39811 Protivin/Tschechien», con la quale era ingiunto a quest’ultimo il pagamento dell’importo di DEM 218 520 a titolo di accisa sull’alcole etilico. L’avviso d’imposta veniva notificato a mezzo del Ministero ceco delle Finanze – Direzione generale delle dogane il 6 agosto 1999.
6. Il 28 settembre 2004, l’Hauptzollamt Regensburg (Ufficio doganale principale di Ratisbona) (Germania) chiedeva al Ministero ceco delle Finanze – Direzione generale delle Dogane (in prosieguo: l’«autorità adita»), ai sensi dell’art. 6 della direttiva 76/308, di recuperare l’importo delle imposte non pagate conformemente all’avviso d’imposta. Nella domanda di recupero quale debitore era indicato il ricorrente, con nome, cognome, residenza e data di nascita, e l’importo dell’imposta non pagata era calcolato, con una penale, in CZK 3 258 625,30.
7. Con nota del 6 dicembre 2004, l’autorità adita delegava il convenuto a recuperare l’importo non pagato. Il 10 dicembre 2004 (relativamente all’imposta) e il 30 dicembre 2004 (relativamente agli interessi di mora), il convenuto emetteva due richieste di versamento dell’imposta non pagata entro un termine supplementare. Il ricorrente proponeva reclamo contro le suddette richieste, che veniva respinto dalla Celní ředitelství České Budějovice (Direzione doganale di České Budějovice) (Repubblica ceca) con decisioni in data 4 marzo 2005 e 6 aprile 2005.
8. Il 6 marzo 2006, il convenuto emetteva un ordine di esecuzione, con il quale ordinava il recupero delle imposte non pagate effettuando una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente. Il ricorrente presentava opposizione contro l’ordine di esecuzione, che veniva respinta con decisione del 31 ottobre 2006 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
9. Contro tale decisione il ricorrente presentava ricorso dinanzi al giudice amministrativo, nel quale opponeva, in particolare, che l’identificazione del destinatario nell’avviso d’imposta (nome, cognome e indirizzo) era insufficiente, poiché tali dati erano identici per tre persone, ossia il ricorrente, suo padre e suo figlio. Per tale motivo l’avviso d’imposta non era eseguibile e il convenuto non era autorizzato a scegliere, tra le varie persone rispondenti alla designazione figurante nell’avviso d’imposta, proprio il ricorrente e a compiere l’esecuzione proprio nei suoi confronti. Per lo stesso motivo l’avviso d’imposta non poteva neppure essere considerato regolarmente notificato al ricorrente, poiché dalla richiesta del documento di notifica presentato all’autorità adita risultava unicamente che il detto avviso era stato consegnato al destinatario «Milan Kylian, Studniční 836, 39811 Protivín», il che, secondo il ricorrente, non poteva essere prova della regolare notifica dell’avviso d’imposta proprio in sue mani. Il ricorrente obiettava inoltre di non aver compreso i documenti che gli erano stati inviati dalle autorità doganali tedesche in lingua tedesca e di non aver potuto intraprendere i passi giuridici adeguati a tutela dei propri diritti. Egli riteneva che non fosse un suo obbligo procurarsi a proprie spese una traduzione dei documenti delle autorità doganali tedesche.
10. Il Tribunale regionale di České Budějovice ha respinto il ricorso con decisione del 14 marzo 2007 n. 10 Ca 239/2006 – 40 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Il ricorrente ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio. In tale ricorso egli ha fatto valere che l’avviso d’imposta non è eseguibile, in quanto non contiene un’indicazione del debitore sufficientemente chiara per poter escludere qualsiasi rischio di confusione. Il ricorrente ha sostenuto che non rientra nel potere del convenuto la possibilità di rimediare a questo vizio dell’avviso d’imposta con una propria valutazione circa la persona alla quale tale avviso impone un obbligo. A parere del ricorrente, il detto vizio non può essere sanato neppure dal fatto che il ricorrente è indicato quale destinatario dell’avviso d’imposta nella domanda di recupero (in cui compare per la prima volta la data di nascita del ricorrente). Il ricorrente deduce inoltre che il titolo non gli è stato notificato in modo regolare, così da consentirgli di adottare i provvedimenti necessari per la tutela dei suoi diritti, poiché sulla ricevuta di notifica versata al fascicolo il destinatario è indicato con nome, cognome e indirizzo, il che non è sufficiente a dimostrare che il titolo esecutivo è stato notificato proprio al ricorrente e non a qualsiasi altra persona rispondente a tale indicazione. Il ricorrente nega che la firma sulla ricevuta di notifica sia la sua. Inoltre, finora non ha mai avuto l’occasione di prendere conoscenza dell’avviso d’imposta in lingua ceca. Il convenuto sostiene che non compete ad esso stesso, né ai giudici amministrativi cechi, esaminare l’avviso d’imposta sotto il profilo delle condizioni relative alla sua emissione e al suo contenuto. Dalla domanda di recupero emessa dall’autorità richiedente risulta chiaramente l’identificazione precisa del ricorrente come debitore. Laddove fosse mancata la data di nascita nella domanda di recupero, il convenuto avrebbe chiesto all’autorità richiedente di completare tale dato. Il convenuto considera che l’avviso d’imposta sia stato notificato al ricorrente, come risulta dalla stessa affermazione di quest’ultimo secondo cui egli ha ricevuto documenti delle autorità doganali tedesche, i quali però non identificavano a sufficienza il destinatario ed erano redatti solo in lingua tedesca, senza una traduzione in ceco, per cui il ricorrente non li ha compresi.
11. Il giudice del rinvio rileva che, secondo costante giurisprudenza delle Corti superiori ceche, l’art. 261a, n. 1, del codice di procedura civile ceco dev’essere interpretato nel senso che l’indicazione del debitore deve comportare una «precisa identificazione» della sua persona. L’indicazione del debitore deve essere precisa e non intercambiabile, o per lo meno dal titolo esecutivo deve essere possibile provare al di là di qualsiasi dubbio a chi sia stato imposto l’obbligo. Detto giudice considera che dal diritto ad un processo equo e dal diritto alla difesa in esso compreso si può dedurre che i giudici cechi, nel presente procedimento, dovrebbero tener conto dell’obiezione del ricorrente relativa all’insufficiente indicazione del destinatario (debitore) nell’avviso d’imposta stesso. Se fosse accettato il ragionamento del convenuto, secondo cui le autorità ceche sono completamente vincolate dall’individuazione del debitore di cui alla domanda di recupero, il ricorrente sarebbe completamente privato della possibilità di tutelare i suoi diritti. Qualora i giudici amministrativi cechi non fossero competenti a valutare la questione dell’eseguibilità dell’avviso d’imposta, ciò determinerebbe un diniego di giustizia. Per quanto riguarda la notifica dell’avviso d’imposta in lingua tedesca, il giudice del rinvio considera che, nel quadro della tutela degli interessi del destinatario di un documento notificato, potrebbe sussistere un principio generale, derivante dal diritto ad un processo equo e dal diritto alla difesa, secondo cui la notifica deve essere effettuata nella lingua ufficiale dello Stato in cui essa deve essere eseguita, oppure in un’altra lingua che il destinatario comprende.
12. In base a tali considerazioni, il Nejvyšší správní soud, con decisione del 5 maggio 2008, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, debba essere interpretato nel senso che, laddove dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita siano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, tale giudice è competente, in conformità delle disposizioni normative di tale Stato membro, ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e se esso sia stato regolarmente notificato al debitore.
2) Se dai principi generali del diritto comunitario, in particolare dai principi di un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, derivi che la notifica del titolo esecutivo al debitore in una lingua diversa da quella a lui comprensibile, che non è neppure una lingua ufficiale dello Stato nel quale è effettuata la notifica al debitore, è inficiata da un vizio che rende possibile il diniego dell’esecuzione in base al detto titolo esecutivo».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
13. Hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Polonia e la Commissione. L’udienza si è tenuta il 13 maggio 2009.
V – Sulla prima questione
A – Osservazioni presentate alla Corte
14. La Repubblica ceca ritiene che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita non siano competenti ad esaminare se il titolo che permette l’esecuzione sia eseguibile e sia stato regolarmente notificato al debitore. Solo l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente sarebbe legittimato ad esaminare tali circostanze. La Repubblica federale di Germania sostiene che l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 dev’essere interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita siano stati contestati provvedimenti per il recupero del credito, detto giudice non è competente ad accertare, secondo le leggi di detto Stato, se il titolo esecutivo sia eseguibile e sia stato debitamente notificato. La Repubblica portoghese ritiene che l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 debba essere interpretato nel senso che non spetta all’autorità adita esaminare la validità del titolo emesso dall’autorità richiedente, il quale è definitivo ed esecutivo allorché la richiesta di recupero è rivolta allo Stato membro adito.
15. In risposta ad entrambe le questioni, la Repubblica ellenica rileva che, alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il quale, secondo costante giurisprudenza, costituisce un principio generale del diritto comunitario derivante dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e sancito negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 dev’essere interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di uno Stato membro in cui ha sede l’autorità adita vengano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, detto giudice è competente ad esaminare, in base alle leggi di tale Stato, se il titolo esecutivo che permette il recupero sia stato regolarmente notificato, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. La Repubblica di Polonia ritiene che l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 debba essere interpretato nel senso che, qualora dinanzi ai giudici di uno Stato membro in cui si trova l’autorità adita vengano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, detti giudici non sono competenti ad esaminare in base alle leggi di tale Stato se il titolo straniero che permette l’esecuzione sia eseguibile e sia stato regolarmente notificato al debitore dall’autorità competente dello Stato membro richiedente.
16. La Commissione ritiene che l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 debba essere interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di uno Stato membro in cui ha sede l’autorità adita vengano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, detto giudice non è competente ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e sia stato regolarmente notificato al debitore. Tuttavia, qualora l’autorità adita abbia fornito assistenza per la notifica del titolo che permette l’esecuzione ai sensi dell’art. 5 della direttiva 76/308 o di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri interessati, il giudice dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita è competente ad esaminare se la notifica sia stata effettuata conformemente alle disposizioni applicabili alla notifica dei titoli corrispondenti in detto Stato. Analogamente, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 76/308, qualora il titolo esecutivo sia stato omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo esecutivo nello Stato membro dell’autorità adita, tali atti o decisioni possono essere sottoposti a sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.
B – Analisi
17. La direttiva 76/308 stabilisce norme comuni in materia di assistenza reciproca al fine di garantire il recupero di crediti relativi, inter alia, a taluni contributi, imposte e dazi (3). A tal riguardo, la direttiva 76/308 prevede tre forme distinte e separate di assistenza reciproca che un’autorità adita (4) è tenuta, in linea di principio, a fornire per conto dell’autorità richiedente (5). Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 76/308, l’autorità adita deve fornire all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie a quest’ultima per il recupero dei crediti. L’art. 5 della direttiva 76/308 dispone che l’autorità adita deve notificare al debitore tutti gli atti relativi ai crediti (6) emanati dallo Stato membro richiedente (7). La notifica da parte dell’autorità adita può quindi riguardare un credito e/o il suo recupero (8). Secondo l’art. 6 della direttiva 76/308, l’autorità adita deve recuperare, su richiesta dell’autorità richiedente, i «crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione».
18. L’art. 7 della direttiva 76/308 stabilisce regole e requisiti precisi per le richieste di recupero di crediti rivolte dalle autorità richiedenti alle autorità adite. Inoltre, l’art. 8, n. 1, della direttiva 76/308 introduce una norma relativa al trattamento nazionale da parte di uno Stato membro adito dei titoli esecutivi per il recupero di un credito (9). Il titolo esecutivo per il recupero del credito deve quindi essere riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come tale dallo Stato membro adito (10), senza che occorra alcuna procedura speciale.
19. È quindi chiaro, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Tsapolos e Diamantakis, che la direttiva 76/308 contiene norme di procedura che regolano il riconoscimento e l’esecuzione di alcune categorie di crediti sorti in un altro Stato membro, senza enunciare regole relative alla loro nascita o alla loro portata (11).
20. A parte le norme relative all’assistenza reciproca, la direttiva 76/308 stabilisce anche regole concernenti lo Stato membro in cui dev’essere esperita l’azione nel caso in cui, durante la procedura di recupero, venga contestato il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione, o vengano contestati i provvedimenti per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 12 della direttiva 76/308, la scelta del foro dipende dalla circostanza che vengano contestati il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione, oppure i provvedimenti di esecuzione. Così, secondo l’art. 12, n. 1, della direttiva 76/308, qualora il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione venga contestato nel corso della procedura di recupero, l’azione dev’essere intrapresa dinanzi all’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. Secondo l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308, quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro dell’autorità adita, l’azione dev’essere intrapresa davanti all’organo competente di questo Stato membro. Inoltre, l’art. 12, n. 2, della direttiva 76/308, per garantire appieno il diritto dell’interessato di contestare durante la procedura di recupero il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione, dispone che l’autorità adita, dopo avere ricevuto la notifica dell’azione con cui viene contestato il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione, deve sospendere la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente dello Stato membro dell’autorità richiedente. Nonostante l’obbligo di sospendere la procedura di esecuzione, l’autorità richiedente può, in determinate circostanze, chiedere all’autorità adita di recuperare un credito contestato. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta.
21. Precisando dinanzi a quale giudice debba essere intrapresa l’azione e imponendo l’obbligo di sospendere la procedura di esecuzione in determinate circostanze, o di rimborsare gli importi recuperati unitamente ad ogni compensazione, l’art. 12 della direttiva 76/308 mira effettivamente a garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti della difesa dell’interessato. Pertanto, se è vero che può essere più agevole per l’interessato esercitare un’azione, ad esempio, nello Stato membro in cui risiede, il fatto che le regole sulla competenza di cui all’art. 12 della direttiva 76/308 gli impongano di intraprendere un’azione in un altro Stato membro non ne impedisce l’accesso alla giustizia e non ne pregiudica irragionevolmente i diritti della difesa. Sono dell’avviso che l’art. 12 della direttiva 76/308, garantendo la prevedibilità del foro, di fatto rafforzi il principio della tutela giurisdizionale effettiva.
22. Ritengo quindi che l’art. 12 della direttiva 76/308 comporti un’armonizzazione completa delle norme relative all’individuazione del foro dinanzi al quale dev’essere esercitata un’azione avente ad oggetto crediti (12) o provvedimenti di esecuzione nel contesto della direttiva 76/308.
23. Per risolvere la prima questione del giudice del rinvio occorre interpretare l’espressione «il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione» di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva 76/308. Ritengo che tale espressione non possa essere interpretata in base alle norme nazionali di diritto processuale civile, ma vada interpretata autonomamente di guisa che l’art. 12 della direttiva 76/308 possa essere applicato in modo uniforme e prevedibile. Una conclusione diversa aprirebbe la strada ad eventuali interpretazioni contrapposte di tale espressione, compromettendo così la prevedibilità della scelta del foro, che costituisce l’obiettivo stesso dell’art. 12 della direttiva 76/308.
24. A mio parere, dalla formulazione dell’art. 12, n. 1, della stessa direttiva 76/308 emerge chiaramente che fra le azioni concernenti «il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione» rientrano sia le azioni relative alla validità di un credito che quelle concernenti la sua esecuzione. L’espressione «titolo che ne permette l’esecuzione» contenuta nell’art. 12, n. 1, della direttiva 76/308 si riferisce a un atto giuridico che può essere eseguito nei confronti del debitore, situazione che, a mio avviso, presuppone che il credito sia già stato notificato al debitore. Non si possono intraprendere atti di esecuzione prima che il credito sia stato regolarmente notificato al debitore.
25. Inoltre, ritengo che gli obiettivi della direttiva 76/308 verrebbero compromessi qualora la validità e il carattere esecutivo di un credito potessero essere soggetti a un secondo controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro adito, dato che ciò richiederebbe che il credito sia conforme sia alla legge del richiedente che a quella degli Stati membri richiesti, risultato che l’art. 8, n. 1, di detta direttiva mira ad evitare (13).
26. Dalle regole sulla competenza di cui all’art. 12 della direttiva 76/308 emerge quindi chiaramente che il foro dinanzi al quale dev’essere contestato l’avviso d’imposta in discussione nella presente causa, nonché la relativa notifica del 1999, è l’organismo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, vale a dire l’organismo competente della Repubblica federale di Germania. Il ricorrente, allorché sostiene di non essere stato sufficientemente identificato nell’avviso d’imposta e che quest’ultimo gli è stato notificato irregolarmente nel 1999, contesta di fatto sia la validità che l’eseguibilità dell’avviso d’imposta stesso.
27. Conformemente al disposto dell’art. 12, n. 1, della direttiva 76/308, il ricorrente deve quindi esercitare l’azione concernente la validità e l’esecutività dell’avviso d’imposta dinanzi all’organismo competente della Repubblica federale di Germania. Il fatto che la notifica dell’avviso d’imposta sia stata effettuata dalle autorità ceche per conto delle autorità tedesche in base a una richiesta di queste ultime, a mio parere, non modifica le chiare regole di competenza stabilite dall’art. 12 di detta direttiva. Il semplice fatto che uno Stato membro abbia prestato assistenza materiale a un altro su richiesta di quest’ultimo, provvedendo, inter alia, a fornire informazioni o a notificare documenti, non comporta alcuna modifica delle suddette regole di competenza (14).
28. Ritengo pertanto che l’art. 12, n. 3, della direttiva 76/308 debba essere interpretato nel senso che, laddove dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita siano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, detto giudice non è competente ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e se esso sia stato regolarmente notificato al debitore.
VI – Sulla seconda questione
29. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la notifica dell’avviso d’imposta al ricorrente in lingua tedesca, che risulta incomprensibile a quest’ultimo e che, peraltro, non è una lingua ufficiale della Repubblica ceca, costituisca un vizio che rende possibile il diniego dell’esecuzione dell’avviso di cui trattasi.
30. Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali prevista dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (15).
31. Tuttavia, la Corte ha anche dichiarato che, in ipotesi eccezionali, spetta ad essa esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Secondo costante giurisprudenza, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (16).
32. A mio parere, la questione se al ricorrente debba essere notificata una traduzione dell’avviso d’imposta riguarda l’eseguibilità di tale notifica e va quindi esaminata dall’organismo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in questo caso l’organismo competente della Repubblica federale di Germania. Ritengo quindi, conformemente all’art. 12, n. 1, della direttiva 76/308, che il giudice del rinvio non sia l’organismo competente ad esaminare l’eseguibilità dell’avviso d’imposta e che la questione posta da detto giudice sia di natura ipotetica e quindi manifestamente irricevibile.
VII – Conclusione
33. Sulla base delle considerazioni che precedono sono dell’opinione che la Corte debba risolvere la prima questione pregiudiziale come segue:
«L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (come modificata) dev’essere interpretato nel senso che, allorché provvedimenti per il recupero di un credito sono contestati dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, tale giudice non è competente ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile né se esso sia stato regolarmente notificato al debitore».
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 73, pag. 18.
3 – V. artt. 1 e 2 della direttiva 76/308. Prima dell’adozione della direttiva 76/308 non era possibile eseguire in uno Stato membro una richiesta di recupero di un credito fondata su un documento redatto dalle autorità di un altro Stato membro. Il fatto che le disposizioni nazionali fossero applicabili solo nel territorio nazionale costituiva un ostacolo all’instaurazione e al funzionamento del mercato comune e non permetteva l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, facilitando così l’attuazione di operazioni fraudolente. V. primo, secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva 76/308.
4 – Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 76/308, per «autorità adita» si intende l’autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza.
5 – Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 76/308, si intende per «autorità richiedente» l’autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per un credito.
6 – Che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 76/308.
7 – Sembrerebbe che il titolo esecutivo sia stato notificato al ricorrente dal Ministero delle finanze ceco il 6 agosto 1999 sulla base dell’accordo tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania, concernente l’assistenza reciproca tra amministrazioni doganali del 19 maggio 1995. L’art. 7 dell’accordo in questione prevede che «su richiesta dell’amministrazione doganale di una parte, l’amministrazione doganale dell’altra parte notifica al destinatario, conformemente alle norme applicabili, tutte le decisioni e tutti gli ulteriori documenti dell’amministrazione doganale richiedente (…)».
8 – L’art. 5 della direttiva 76/308 prevede, a mio parere, due forme diverse di assistenza reciproca per la notifica di atti e decisioni: una per quelli concernenti il credito stesso e l’altra per quelli relativi al recupero del credito.
9 – Che rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva. V. art. 2.
10 – «Ai termini dell’art. 8 della direttiva 76/308, i titoli esecutivi per il recupero di un credito sono ormai [dopo l’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17)], di norma, riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito sul territorio nazionale, mentre precedentemente tali titoli potevano essere solamente omologati, riconosciuti, integrati ovvero sostituiti con un titolo che ne consentisse l’esecuzione nel territorio dello Stato membro in cui aveva sede l’autorità adita». V. sentenza 29 aprile 2004, causa C‑338/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑4829, punto 71). V. anche punto 75 della medesima sentenza. V., tuttavia, art. 8, n. 2, della direttiva 76/308, secondo cui gli Stati membri possono introdurre una deroga all’art. 8, n. 1, di detta direttiva e al principio del trattamento nazionale. Risulterebbe tuttavia che l’art. 8, n. 2, della direttiva 76/308 non sia pertinente al procedimento dinanzi al giudice del rinvio. Infatti, la Repubblica ceca non poteva avvalersi della possibilità di introdurre una deroga all’art. 8, n. 1, della direttiva 76/308 in occasione del recepimento di detta direttiva. V. art. 6, n. 1, della legge n. 191/2004 Sb., sulla collaborazione internazionale per il recupero di taluni crediti finanziari, entrata in vigore il 1°maggio 2004 e con la quale è stata recepita nell’ordinamento giuridico ceco la direttiva 76/308, secondo cui «un documento che è un titolo esecutivo per il recupero di crediti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente dev’essere automaticamente considerato, a partire dalla data della ricezione della richiesta completa di recupero, un titolo esecutivo per il recupero dei crediti nella Repubblica ceca».
11 – Sentenza 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02 (Racc. pag. I‑6405, punto 20).
12 – E/o il titolo che ne consente l’esecuzione.
13 – Nonostante la deroga alla norma sul trattamento nazionale di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 76/308, tale disposizione non consente infatti alle autorità dello Stato membro richiesto di mettere in discussione la validità o l’eseguibilità del titolo che permette l’esecuzione del credito e si limita a prevedere l’omologazione del titolo da parte di tali autorità, senza modificare le regole di competenza di cui all’art. 12 della medesima direttiva. V., a tale proposito, l’art. 8, n. 2, terzo comma, della direttiva 76/308. Va rilevato che l’art. 8, n. 2, terzo comma, della direttiva 76/308 si riferisce al processo di omologazione in quanto «formalità». V. anche l’art. 11, n. 1, della direttiva della Commissione 9 dicembre 2002, 2002/94/CE, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 337, pag. 41), secondo cui «[i]n nessun caso, l’autorità adita rimette in discussione la validità dell’atto o della decisione oggetto della domanda di notificazione».
14 – A mio avviso, gli artt. 4‑6 della direttiva 76/308 conferiscono alle autorità competenti di uno Stato membro la facoltà di chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro talune informazioni, la notifica di documenti e di decisioni nonché il recupero di crediti. Ritengo che gli artt. 4‑6 della direttiva 76/308 non impongano l’obbligo di chiedere tale assistenza. Spetta a ciascuno Stato membro valutare se sia necessaria la collaborazione di un altro Stato membro. V. per analogia, sentenze 27 settembre 2007, causa C‑184/05, Twoh International (Racc. pag. I‑7897, punto 32), che riguardava in particolare l’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (GU L 336, pag. 15). Rilevo ancora una volta che la notifica dell’avviso d’imposta non è stata effettuata ai sensi dell’art. 5 della direttiva 76/308.
15 – Sentenze 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller (Racc. pag. I‑2529, punto33), e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini (Racc. pag. I‑6199, punto 43).
16 – Sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 39); 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607, punto 19), e 11 settembre 2008, causa C‑11/07, Eckelkamp e a. (Racc. pag. I‑6845, punto 28).
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