CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 15 aprile 2010 1(1)
Causa C‑334/08
Commissione europea
contro
Repubblica italiana
«Ricorso per inadempimento – Risorse proprie – Rifiuto di mettere a disposizione delle Comunità europee i dazi derivanti dall’importazione di merci effettuata sulla base di autorizzazioni illegittime delle autorità doganali – Art. 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Forza maggiore – Effetti dell’iscrizione dell’obbligazione doganale nella contabilità separata»
I – Introduzione
1. Nella presente procedura di infrazione, la Commissione addebita alla Repubblica italiana di aver violato l’art. 10 CE, l’art. 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom (2), nonché varie disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (3), in quanto il detto Stato membro non avrebbe messo a disposizione della Commissione determinate risorse proprie. Le risorse proprie in questione consistono in dazi sull’importazione di pani di alluminio, per i quali i funzionari doganali competenti avrebbero concesso un’esenzione doganale palesemente illegittima.
2. Nella presente causa si rende necessario esaminare la nozione di «forza maggiore», cui l’Italia si appella per giustificare il proprio comportamento. Si pone altresì la questione del momento in cui devono essere messe a disposizione le risorse proprie iscritte nella contabilità B.
3. Poiché a quest’ultimo aspetto ha fatto riferimento soltanto la Repubblica federale di Germania, nella veste di parte intervenuta nel procedimento a sostegno della Repubblica italiana, occorre pure chiarire se un interveniente possa dedurre motivi differenti da quelli della parte principale.
II – Contesto normativo
4. L’art. 8 della decisione 2000/597 affida agli Stati membri il compito di riscuotere le risorse proprie e di metterle a disposizione della Commissione.
5. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie è accertato «non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo». Il medesimo art. 2 stabilisce, al n. 2, che la data da considerare per l’accertamento di cui al precedente paragrafo è quella della registrazione prevista dalla normativa doganale.
6. L’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1150/2000 così recita:
«3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
(...)».
7. L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 stabilisce quanto segue:
«1. Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo [2], paragrafo 3, della decisione 94/728/CE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
8. L’art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000 è così formulato:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili».
9. Il regolamento n. 1150/2000 è stato modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 novembre 2004, n. 2028 (4), che è entrato in vigore il 28 novembre 2004. Esso ha sostituito l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 con il testo seguente:
«2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:
a) o per cause di forza maggiore;
b) o per altri motivi che non sono loro imputabili.
Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell’autorità amministrativa competente che constata l’impossibilità del recupero.
Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l’importo è stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia, dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.
(...)
Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell’allegato dell’estratto trimestrale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell’estratto trimestrale di cui all’articolo 6, paragrafo 5».
III – Situazione di fatto
10. Da una relazione di audit interno delle autorità italiane risulta che la Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata aveva rilasciato a due imprese, tramite la Circoscrizione doganale di Taranto, il 27 febbraio 1997 ed il 14 marzo 2002, una serie di autorizzazioni finalizzate alla creazione di due magazzini doganali privati di tipo C ed alla trasformazione di pani di alluminio (voce 7601 - dazio doganale 6%) in cascami di alluminio (voce 7602 - esenzione doganale), utilizzando la procedura di trasformazione sotto controllo doganale.
11. Secondo la relazione di audit, le suddette autorizzazioni erano state rilasciate dall’amministrazione in palese violazione della legislazione doganale dell’Unione (in precedenza: legislazione doganale comunitaria) ed avevano dato luogo al mancato accertamento e alla mancata riscossione di corrispondenti dazi nel periodo 1997‑2002. Sulla base di informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha concluso che le entrate mancanti ammontavano ad EUR 22 730 818,35.
12. Il 4 dicembre 2002 le autorità competenti hanno revocato le autorizzazioni rilasciate, ciò che ha portato al successivo accertamento dell’obbligazione doganale. Nel periodo da marzo a luglio 2003 le autorità competenti hanno iscritto i relativi importi nella contabilità B. Contro i responsabili delle imprese e i funzionari degli uffici doganali che avevano rilasciato le autorizzazioni sono in corso procedimenti penali. Gli importi oggetto delle obbligazioni doganali non sono stati sino ad oggi pagati e la Repubblica italiana non ha versato le corrispondenti risorse proprie all’Unione.
IV – Procedimento precontenzioso e ricorso
13. Nell’ambito del procedimento precontenzioso, regolarmente svoltosi, la Commissione ha contestato alla Repubblica italiana il fatto di essersi rifiutata di mettere a sua disposizione le risorse proprie maturate nel contesto sopra descritto. Essendo rimasta insoddisfatta delle risposte della Repubblica italiana, la Commissione ha proposto, in data 21 luglio 2008, il presente ricorso, con il quale chiede che la Corte voglia:
– constatare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 10 CE, dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, per aver rifiutato di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002;
– condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
14. La Repubblica italiana chiede il rigetto del ricorso.
15. Con ordinanza 3 dicembre 2008, la Corte ha ammesso la Repubblica federale di Germania ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
V – Analisi giuridica
16. Tra le parti non è controverso che le esenzioni doganali in questione sono state concesse in violazione delle norme doganali e che pertanto è stata indebitamente omessa l’applicazione di dazi nella misura lamentata dalla Commissione. Di conseguenza, il presente procedimento verte unicamente sulla questione se e, eventualmente, quando la Repubblica italiana fosse tenuta a mettere tali importi a disposizione della Commissione.
17. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie non appena le loro autorità doganali dispongano degli elementi necessari e siano dunque in grado di calcolare il relativo ammontare e di determinare il soggetto passivo (5). Da ciò consegue, in linea di principio, l’obbligo, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1150/2000, di versare all’Unione le corrispondenti risorse proprie.
18. La Commissione ritiene che a questo riguardo occorra fare riferimento alle singole importazioni di alluminio nel periodo 1997‑2002 e che la Repubblica italiana avrebbe dovuto da tempo versare all’Unione gli importi relativi ai dazi dovuti a tale titolo.
19. Per contro, la Repubblica italiana non si ritiene gravata dall’obbligo di mettere a disposizione l’importo dei dazi, in quanto questi non avrebbero potuto essere riscossi per cause di forza maggiore. A tal fine, essa si richiama all’art. 17 del regolamento n. 1150/2000 (6).
A – L’argomento relativo alla forza maggiore
20. Per dimostrare l’esistenza di una forza maggiore e dunque di una causa di esenzione dall’obbligo di versare all’Unione le risorse proprie, la Repubblica italiana si fonda su due argomenti. Da un lato, i funzionari doganali competenti avrebbero operato collusivamente con le imprese importatrici e, dall’altro, le autorizzazioni concesse dai funzionari doganali avrebbero ostacolato la scoperta delle irregolarità, sicché queste non hanno potuto essere rilevate in occasione di controlli ordinari.
1. Quanto alla nozione di forza maggiore
21. La Corte non ha fino ad oggi precisato la nozione di forza maggiore ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1150/2000. Tuttavia, esiste giurisprudenza in merito all’interpretazione di tale nozione formatasi riguardo ad altre norme. In più occasioni la Corte ha fatto presente che la nozione di forza maggiore non assume necessariamente identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto dell’Unione e che il suo significato deve dunque essere determinato alla luce del contesto giuridico nel cui ambito essa è destinata a produrre i suoi effetti (7). Nondimeno, la Corte assume una definizione generale quale punto di partenza per qualsiasi disamina, la quale è destinata a valere indipendentemente dalle peculiarità dei settori specifici in cui viene impiegata (8).
22. Pertanto, procederò qui di seguito a illustrare anzitutto la giurisprudenza della Corte formatasi con riguardo ad altri settori giuridici, per poi verificare se essa possa essere trasposta senza modifiche al regolamento n. 1150/2000 o se siano invece necessari degli adattamenti.
a) Giurisprudenza della Corte attinente ad altri settori
23. La maggior parte della giurisprudenza in materia di forza maggiore riguarda disposizioni disciplinanti l’organizzazione comune di mercato nel settore agricolo. Tuttavia, la Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi sull’interpretazione di tale nozione anche nell’ambito di sentenze vertenti sull’art. 45 del suo Statuto.
24. Secondo tale giurisprudenza, nella nozione di forza maggiore e/o di caso fortuito ai sensi del diritto dell’Unione ricadono, in linea di principio, soltanto circostanze esterne a chi l’invoca, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni diligenza impiegata (9). Ne consegue che la nozione di forza maggiore comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee al soggetto che l’invoca, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (10).
b) Trasposizione al caso di specie
25. Stanti tali premesse, va negata l’esistenza di una forza maggiore nel caso di specie. Alla Repubblica italiana è preclusa la possibilità di far valere nel presente caso una situazione di forza maggiore già per il fatto che sono stati i suoi stessi funzionari a impedire la riscossione dei dazi mediante la concessione di autorizzazioni illegittime e che dunque la causa della mancata riscossione non si colloca al di fuori della sua sfera di intervento. Oltre a ciò, la Repubblica italiana avrebbe senza dubbio potuto impedire le manovre fraudolente mediante efficaci meccanismi di controllo.
26. Il requisito dell’origine esterna dell’evento nel quale si deve essere concretizzata la forza maggiore non risulta soddisfatto nel caso di specie. È incontestato che le autorizzazioni per la creazione dei magazzini doganali privati e per la trasformazione di pani di alluminio soggetti a dazio in rottami di alluminio esenti da imposizione sono state rilasciate dall’autorità a tal fine competente, vale a dire la Direzione Compartimentale delle dogane per le Regioni Puglia e Basilicata.
27. I funzionari doganali agivano nell’esercizio delle loro funzioni, sicché la Repubblica italiana deve sopportare le conseguenze giuridiche dei loro atti. Poiché dunque la causa della mancata riscossione dei dazi si colloca nella sfera di intervento della Repubblica italiana, quest’ultima non può invocare una forza maggiore.
28. Lo Stato convenuto reputa di non essere tenuto a sopportare le conseguenze finanziarie degli atti di natura amministrativa compiuti dai suoi funzionari nel caso in cui questi ultimi si rendano colpevoli di comportamenti penalmente sanzionabili. Per tale motivo, occorrerebbe attendere l’esito del giudizio penale e dell’azione civile di recupero instaurata, affinché possa essere accertata la responsabilità dei funzionari pubblici.
29. Tuttavia, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, uno Stato membro non può eccepire di non essere tenuto a sopportare le conseguenze del comportamento dei propri funzionari. A questo proposito, occorre anzitutto sottolineare che nel presente caso non è stata ancora constatata con sentenza definitiva la commissione di reati da parte dei funzionari coinvolti, essendo pendenti i relativi giudizi. Tuttavia, anche qualora risultasse che costoro hanno commesso dei reati, ciò non fa venir meno l’imputabilità dei loro comportamenti allo Stato.
30. Tale imputabilità corrisponde a quanto previsto dal progetto della Commissione del diritto internazionale in materia di codificazione della responsabilità degli Stati per atti contrari al diritto internazionale (11); allo stesso modo, anche la Commissione europea per i diritti umani e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno affermato che lo Stato è responsabile per le violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali commesse dai suoi funzionari di qualsiasi livello, anche nel caso in cui costoro abbiano agito senza averne il potere o, addirittura, in assenza o in violazione di istruzioni ricevute (12).
31. In definitiva, per dimostrare l’esistenza di una causa di forza maggiore la Repubblica italiana non può invocare neppure il fatto che non sono stati i controlli ordinari a portare alla scoperta delle irregolarità, bensì la denuncia di un’impresa concorrente. Poiché la causa della mancata riscossione dei dazi nel caso di specie ricade nella sfera di responsabilità della Repubblica italiana, non assume più alcun rilievo la questione di quali misure concrete avrebbero potuto o no portare a prevenire gli atti fraudolenti di cui qui si discute.
32. Inoltre, neppure si capisce per quale motivo gli episodi in questione non avrebbero potuto essere impediti, o almeno chiariti a ridosso del loro accadimento, mediante efficaci controlli interni. Il fatto che soltanto una denuncia esterna di un’altra impresa abbia portato alla scoperta non presenta alcuna rilevanza al riguardo. Infatti, tale denuncia forniva soltanto l’occasione per procedere ad indagini che comunque spettava allo Stato effettuare, nell’ambito degli obblighi di vigilanza impostigli dalle norme dell’Unione.
33. Pertanto, nel caso di specie non risultano soddisfatti i presupposti caratterizzanti la definizione generale di forza maggiore enunciata dalla Corte.
c) Sulla necessità di un adeguamento della definizione suddetta ai fini della norma qui controversa
34. Il regolamento n. 1150/2000 non offre alcuno spunto per ritenere che, nel suo ambito, la nozione di forza maggiore abbia una portata precettiva particolare, divergente da quella propria della definizione generale. Al contrario, la ratio e lo scopo delle norme in materia di riscossione delle risorse proprie dell’Unione inducono a ritenere applicabile senza modifiche la definizione generale di cui sopra.
35. La stabilità del sistema di finanziamento dell’Unione esige che le regole disciplinanti l’accertamento, la riscossione e la messa a disposizione delle risorse proprie vengano rispettate scrupolosamente. Infatti, lo Stato membro che non segua tali regole danneggia gli altri Stati membri – i quali debbono attivarsi per compensare tale perdita – e agisce in contrasto con l’obbligo di solidale finanziamento dell’Unione che gli incombe.
36. Nell’ottica di garantire un’effettiva stabilità al sistema di finanziamento dell’Unione, l’accezione generale della nozione di forza maggiore traccia il necessario limite per le possibilità di uno Stato membro di giustificare il mancato versamento di dazi doganali. Pertanto, nel presente caso, non residua alcuno spazio per considerazioni intese a interpretare tale nozione in senso più ampio.
B – Sugli effetti dell’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità separata
37. La Repubblica federale di Germania, nella veste di interveniente a sostegno della Repubblica italiana, adduce la tesi secondo cui comunque, alla data rilevante ai fini della presente procedura di inadempimento (ossia il termine indicato nel parere motivato), la Commissione non vantava (ancora) alcun diritto alla messa a disposizione delle risorse proprie. La Repubblica italiana non ha dal canto suo dedotto tale argomento nel proprio controricorso.
38. A parere del governo tedesco, l’art. 17 del regolamento n. 1150/2000, nel testo introdotto dal regolamento n. 2028/2004, legittimava l’Italia a mantenere nell’ambito della «contabilità B» gli importi controversi contabilizzati nel 2003 per il periodo di cinque anni previsto dalla norma suddetta, e dunque almeno fino al luglio 2008. Pertanto, il diritto della Commissione alle risorse proprie sarebbe divenuto esigibile soltanto alla scadenza di tale termine nell’anno 2008. Secondo il governo tedesco, poiché il termine fissato nel parere motivato per la constatazione dell’inadempimento era scaduto già nel dicembre 2007 (13), alla data di riferimento non esisteva ancora una violazione del Trattato.
39. Tale obiezione dell’interveniente esige il previo esame di due questioni: in primo luogo, se un interveniente possa introdurre nella discussione un profilo di diritto non sollevato dalla parte principale beneficiaria dell’intervento e, in secondo luogo, se il regolamento n. 2028/2004 sia applicabile anche ad obbligazioni doganali contabilizzate prima della sua entrata in vigore.
1. Sui limiti consentiti per l’intervento in giudizio
40. Occorre anzitutto chiarire entro quali limiti una parte interveniente possa, attraverso il suo ingresso in giudizio, spostare il centro della discussione su nuovi aspetti di una controversia.
41. Ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Pertanto, un interveniente non può presentare conclusioni che si differenzino da quelle della parte che egli sostiene. Nel presente caso, la Repubblica federale di Germania chiede, al pari della Repubblica italiana, il rigetto del ricorso, sicché la parte principale e la parte interveniente presentano conclusioni di uguale tenore.
42. Non vi è dubbio che un interveniente può addurre nuovi argomenti, differenti da quelli della parte che sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte (14). Infatti, qualora un interveniente potesse soltanto ripetere gli argomenti della parte principale, senza poterli integrare con i propri, l’intervento non avrebbe alcun senso se non quello di una semplice manifestazione di solidarietà.
43. Tuttavia, attraverso le proprie argomentazioni, la Repubblica federale di Germania ha introdotto nel procedimento non soltanto nuovi argomenti, bensì anche un nuovo motivo defensionale. Essa ha operato un rinvio al nuovo testo del regolamento n. 1150/2000 introdotto dal regolamento n. 2028/2004, testo che non aveva costituito sinora oggetto del procedimento e dal quale lo Stato suddetto inferisce che il diritto della Commissione sulle risorse proprie non era ancora divenuto esigibile alla data di riferimento coincidente con la scadenza del termine fissato col parere motivato. Diversamente dal governo italiano, il governo tedesco non affronta la questione relativa all’effettiva esistenza di tale diritto, bensì sposta per la prima volta l’accento sul momento dell’esigibilità di tale diritto.
44. A differenza del tema della deduzione di nuovi argomenti, la giurisprudenza non ha sino ad oggi ancora chiarito univocamente entro quali limiti un interveniente possa dedurre motivi nuovi non dedotti dalla parte principale sostenuta con l’intervento. Da una parte, si trovano sentenze nelle quali la deduzione di motivi nuovi da parte dell’interveniente è stata ritenuta ammissibile (15). In altre sentenze, invece, la Corte ha giudicato che tale deduzione di motivi nuovi da parte dell’interveniente era inammissibile (16). Tuttavia, tale pronunce riguardavano soprattutto il caso particolare in cui l’interveniente aveva sollevato per la prima volta un’eccezione di irricevibilità.
45. Che l’interveniente sia legittimato, in linea di principio, a dedurre motivi nuovi, senza vedersi limitato alla proposizione di semplici argomenti, discende già dal disposto dell’art. 93, n. 5, del regolamento di procedura della Corte. In base a tale norma, l’interveniente deve indicare nella sua memoria d’intervento i motivi che deduce. Ove egli dovesse mantenersi nell’ambito dei motivi dedotti dalla parte principale, la norma suddetta sarebbe priva di significato.
46. Tuttavia, resta da chiarire entro quali limiti di tempo l’interveniente possa dedurre motivi che non vengono fatti valere anche dalla parte che egli sostiene.
47. Per la soluzione di tale questione occorre prendere le mosse dagli artt. 42, n. 2, e 93, n. 4, del regolamento di procedura della Corte.
48. Ai sensi dell’art. 93, n. 4, di tale regolamento, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.
49. Dall’art. 42, n. 2, del medesimo regolamento risulta che la parte principale non può più dedurre motivi nuovi nel corso del procedimento, bensì è tenuta, in via di principio, a presentarli in via definitiva nell’ambito del ricorso o del controricorso.
50. Sulla scorta di tali norme, si potrebbe inferire che un interveniente non può proporre motivi la cui deduzione sia preclusa anche alla parte sostenuta con l’intervento (17).
51. Qualora invece si ammettesse la deduzione di autonomi motivi da parte di un interveniente, ciò porterebbe necessariamente al risultato che, per il tramite di quest’ultimo, sarebbe possibile introdurre in un procedimento dinanzi alla Corte profili nuovi, la cui prospettazione era ormai preclusa alla parte principale al momento di tale intervento. Infatti, l’intervento, segnatamente quello a sostegno della parte ricorrente, può sempre aver luogo unicamente dopo il ricorso, sicché esso si verifica necessariamente in un momento in cui la parte principale non potrebbe più far valere motivi nuovi.
52. Le considerazioni di cui sopra mostrano come l’art. 93, n. 4, del regolamento di procedura della Corte non possa essere inteso troppo restrittivamente. Lo «stato del procedimento» al momento dell’intervento non impone che i motivi deducibili dall’interveniente siano limitati a quelli che la parte principale sostenuta aveva già proposto al momento dell’intervento. Infatti, in caso contrario, l’interveniente si vedrebbe sempre costretto a proporre esclusivamente motivi già fatti valere dalla parte principale, i quali però non potrebbero essere qualificati come motivi «suoi» nel senso previsto dall’art. 93, n. 5, del regolamento di procedura della Corte. Ne consegue che deve ritenersi consentita anche la deduzione di motivi nuovi da parte dell’interveniente (18).
53. Tale interpretazione non ha peraltro l’effetto di vanificare il limite imposto all’intervento dall’art. 93, n. 4, del regolamento di procedura. Stante che l’interveniente è obbligato ad accettare il procedimento nello stato in cui questo si trova al momento del suo intervento, le domande delle parti, così come attualmente formulate, e di conseguenza l’oggetto del procedimento, quale definito da tali domande, costituiscono la cornice dalla quale l’interveniente non può esorbitare. Oltre a ciò, attraverso la norma procedurale suddetta, si garantisce che l’eventuale intervento non porti ad un ritardo nella procedura. Infatti, attraverso il vincolo di accettazione dello stato del procedimento, risulta esclusa la necessità di ripetere atti procedurali in conseguenza dell’intervento. Pertanto, in una fattispecie quale quella presente, il rischio di un rallentamento della procedura non sussiste.
54. Alla luce delle suesposte considerazioni, non vedo ostacoli a che la Corte esamini nel merito le deduzioni proposte dalla Repubblica federale di Germania.
2. L’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 2028/2004
55. La Repubblica federale di Germania ritiene che il presente ricorso per inadempimento debba essere respinto già a motivo del fatto che la Commissione non ha atteso il decorso del termine quinquennale che il regolamento n. 2028/2004 ha introdotto all’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000.
56. Qui di seguito occorre anzitutto verificare se il regolamento n. 2028/2004, cui la Repubblica federale di Germania fa riferimento, sia applicabile ratione temporis. Infatti, i diritti di riscossione dei dazi in questione nel presente procedimento sono maturati nel periodo 1997‑2002 e sono stati registrati nella contabilità B nel luglio 2003, mentre il nuovo regolamento è entrato in vigore soltanto nell’anno 2004.
57. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 17, n. 2, introdotto dal regolamento n. 2028/2004, gli importi iscritti nella contabilità B sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni.
58. A mio avviso, l’applicazione di tale norma agli importi registrati nella contabilità B prima della sua entrata in vigore non presenta un carattere veramente retroattivo. Infatti, l’iscrizione nella contabilità B non ha determinato il sorgere di una situazione definitiva, sulla quale interviene poi una modifica. Piuttosto, la norma come modificata disciplina le conseguenze derivanti dall’iscrizione di un importo nella contabilità B.
59. Anche qualora all’applicazione del nuovo regolamento si volesse attribuire carattere retroattivo, ciò sarebbe ammissibile nel caso di specie.
60. Secondo una costante giurisprudenza, la possibilità di un’applicazione retroattiva differisce in misura decisiva a seconda che la norma in questione abbia carattere procedurale o sostanziale. Le norme a carattere procedurale sono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore, mentre le norme sostanziali vengono abitualmente interpretate nel senso che non valgono per situazioni sorte antecedentemente alla loro entrata in vigore (19). Tuttavia, in via eccezionale, anche norme di diritto sostanziale possono essere interpretate nel senso che si applicano a situazioni sorte prima della loro entrata in vigore, e ciò precisamente «in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita efficacia retroattiva» (20). In tale contesto, è essenziale che non vengano pregiudicati i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sui quali si basa il divieto di applicazione retroattiva delle norme sostanziali.
61. Anche qualora si volesse considerare la modifica di cui qui si discute quale disciplina a carattere sostanziale, e non quale semplice norma procedurale, essa potrebbe ugualmente risultare applicabile.
62. Infatti, da un lato, corrisponde alla finalità del regolamento recante modifica della norma il fatto che quest’ultima venga applicata a situazioni che hanno avuto inizio prima della sua entrata in vigore.
63. Come indicato al sesto ‘considerando’ del regolamento n. 2028/2004, «[il precedente] sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al meccanismo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno evidenziato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la situazione reale in materia di recupero. Occorrerebbe eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta improbabile al termine di un determinato periodo ed il cui mantenimento falsa il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative collegate con il monitoraggio di tali importi».
64. La finalità dell’introduzione del termine quinquennale è dunque quella di eliminare gli inconvenienti del vecchio sistema. Tale obiettivo può essere raggiunto in maniera completa soltanto qualora la nuova disciplina dei termini venga applicata anche ad importi che sono stati iscritti nella contabilità B prima dell’entrata in vigore del regolamento di modifica.
65. L’applicazione del nuovo art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 a situazioni sorte già prima della sua entrata in vigore neppure viola un legittimo affidamento dello Stato membro quanto al mantenimento in vita della norma precedentemente applicabile. In definitiva, come si desume dal citato sesto ‘considerando’, l’intenzione è unicamente quella di eliminare le irregolarità e di sgravare inoltre gli Stati membri dai costi connessi con il monitoraggio a tempo indeterminato degli importi inseriti nella contabilità B.
66. Pertanto, in linea di principio, il nuovo testo dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 risulta applicabile alla presente fattispecie.
3. Ammissibilità dell’iscrizione degli importi nella contabilità B
67. Prima di interpretare l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, occorre però anzitutto stabilire se la Repubblica italiana fosse legittimata a registrare nella contabilità B gli importi di cui si discute. La Commissione reputa che lo Stato membro convenuto abbia indebitamente proceduto all’iscrizione di tali importi nella contabilità suddetta.
68. Infatti, soltanto per gli importi che siano stati legittimamente iscritti nella contabilità B si prospetta un’applicazione dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 (21) e si pone la questione se risorse proprie di fatto non riscosse debbano o no essere accreditate all’Unione.
69. La Repubblica italiana ritiene di avere correttamente iscritto le risorse proprie controverse nella contabilità B, in quanto essa non avrebbe fino ad oggi riscosso i diritti accertati nel 2003 e per questi non sarebbe stata prestata alcuna garanzia.
70. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, un diritto dell’Unione sulle risorse proprie è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la contabilizzazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
71. Sulla scia di tale norma, l’art. 6 del regolamento n. 1150/2000 contiene disposizioni in materia di registrazione contabile delle risorse proprie e, al n. 3, distingue due tipi di contabilità: i diritti accertati ai sensi dell’art. 2 devono, in linea di principio, essere iscritti nella contabilità A; soltanto quei diritti accertati che non siano stati ancora riscossi e per i quali non sia stata prestata una garanzia vengono iscritti in una contabilità B separata.
72. La distinzione tra queste due contabilità influisce, in particolare, sul momento nel quale lo Stato membro è tenuto a mettere le risorse proprie a disposizione dell’Unione. Mentre le risorse proprie riportate nella contabilità A devono essere accreditate all’Unione, ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1150/2000, entro un preciso periodo di tempo dopo il loro accertamento, le risorse proprie iscritte nella contabilità B devono essere accreditate soltanto entro uno specifico lasso di tempo successivo alla loro riscossione.
73. Tuttavia, nel presente caso non è possibile operare un collegamento puramente formale. Infatti, così facendo, si finirebbe per dimenticare – in contrasto con la ratio delle norme – che la Repubblica italiana già in precedenza, nel periodo 1997‑2002, non aveva adempiuto all’obbligo ad essa incombente di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie.
74. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le loro autorità doganali dispongano degli elementi necessari e siano dunque in grado di calcolare l’importo dei dazi risultanti dall’obbligazione doganale e di determinare il soggetto passivo (22).
75. Qualora uno Stato membro, contravvenendo ai propri obblighi, tralasci di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie e in tal modo ometta persino di creare il presupposto per la riscossione dell’importo di cui trattasi e per il suo successivo trasferimento alla Commissione, risulta in partenza esclusa la possibilità di iscrivere tale importo nella contabilità B.
76. L’iscrizione nella contabilità B non è infatti possibile qualora sia lo stesso Stato membro a determinare l’insorgere dei presupposti per tale tipo di registrazione. Tale conclusione corrisponde al principio di diritto secondo cui nessuno può trarre vantaggio da un proprio comportamento contrario a buona fede. La Corte si è già pronunciata in tal senso riguardo ad un caso di omesso accertamento di un’obbligazione doganale a motivo di un errore delle autorità doganali (23). Ciò deve valere a maggior ragione in un caso in cui le autorità doganali abbiano intenzionalmente omesso, in modo illegittimo, di contabilizzare i dazi doganali.
77. Nel caso di specie, ciò comporta che la Repubblica italiana, da un lato, deve accettare di essere trattata, per il periodo 1997‑2002, come se avesse accertato i diritti – ciò che comporta un’iscrizione figurativa nella contabilità A – e, dall’altro, non può invocare l’esistenza dei presupposti per un’iscrizione nella contabilità B. Infatti, avendo omesso di accertare i diritti, è stata essa stessa a creare i presupposti per l’applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, ossia l’impossibilità di riscuotere i diritti e la mancata prestazione di una garanzia.
78. Di conseguenza, occorre in conclusione constatare che la Repubblica italiana non era legittimata a iscrivere nella contabilità B gli importi controversi. Tali importi, in quanto parte integrante della contabilità A, dovevano dunque essere immediatamente messi a disposizione dell’Unione ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1150/2000, indipendentemente dalla loro riscossione effettiva.
4. L’interpretazione dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000 (nel testo introdotto dal regolamento n. 2028/2004)
79. Poiché è mancata una valida registrazione nella contabilità B dei diritti controversi, risulta preclusa un’applicazione dell’art. 17 del regolamento n. 1150/2000. Pertanto, non è necessario stabilire se uno Stato membro sia dispensato dall’obbligo di messa a disposizione delle risorse proprie in caso di irrecuperabilità delle stesse, né occorre determinare quale rilevanza spetti al termine quinquennale introdotto dal regolamento n. 2028/2004 all’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000. Di conseguenza, risulta inconferente il richiamo operato dalla Repubblica federale di Germania, parte interveniente, a tale termine quinquennale.
80. Nondimeno, in via subordinata, mostrerò qui di seguito come, anche nel caso in cui si reputasse in via di principio applicabile l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, la Repubblica italiana non possa in definitiva far valere il termine quinquennale previsto da tale norma.
81. Quest’ultima prevede un’esenzione dall’obbligo di messa a disposizione delle risorse proprie per il caso in cui queste siano irrecuperabili, e riguarda – detto in sintesi – la fase finale del procedimento doganale, ossia il versamento all’Unione degli importi accertati.
82. L’art. 17, n. 2, stabilisce che gli Stati membri non sono obbligati ad accreditare gli importi che risultino irrecuperabili per cause di forza maggiore [lett. a)] o per altri motivi che non sono loro imputabili [lett. b)]. Da un lato, gli importi dei diritti accertati possono essere dichiarati irrecuperabili con decisione dell’autorità amministrativa competente. Dall’altro, l’art. 17, n. 2, terzo comma, stabilisce che gli importi sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni (decorrente dalla data dell’accertamento (24)).
83. Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal governo tedesco, il termine previsto all’art. 17, n. 2, non si traduce sempre nella concessione di una dilazione quinquennale. In quei casi nei quali sia assolutamente evidente che non sussistono i presupposti di fatto per l’applicazione di tale norma – ossia manchi la forza maggiore o la non imputabilità – e dunque consti in definitiva l’obbligo dello Stato membro di accreditare gli importi alla Comunità, non può essere consentito di invocare il termine quinquennale.
84. Tale conclusione discende dalla ratio e dallo scopo della norma suddetta. Infatti, il termine quinquennale mira ad impedire, in un intento di economia procedurale, che lo Stato membro e la Commissione si trovino ad affrontare la questione, talvolta assai complessa e difficile, della sussistenza di una forza maggiore o di altri motivi non imputabili allo Stato membro, prima che sia stato chiarito – ad esempio attraverso un procedimento giudiziale – se e, eventualmente, per quali motivi un diritto sia effettivamente irrecuperabile. Infatti, qualora l’importo corrispondente al diritto accertato possa essere riscosso entro il termine quinquennale, esso deve essere comunque versato alla Commissione e il confronto già avuto sul tema si rivelerebbe a posteriori superfluo. Ove però sia chiaro in partenza che lo Stato membro non può invocare le situazioni eccezionali previste dall’art. 17, n. 2, è proprio il principio di economia procedurale ad opporsi alla concessione di un’ulteriore dilazione. Perché lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di ritardare per altri cinque anni l’accredito alla Comunità, malgrado che il relativo obbligo risulti inoppugnabilmente già accertato nell’an e nel quantum?
85. Qualora prima del decorso di cinque anni sia evidente (25), come nel caso di specie, che non sussiste una causa di forza maggiore e che i motivi per il mancato accordo sono imputabili allo Stato membro, quest’ultimo non è più tutelato dal termine previsto dall’art. 17, n. 2, e deve immediatamente mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie. Ritengo quindi che l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000, nel testo introdotto dal regolamento n. 2028/2004, non costituisca un ostacolo per l’accoglimento del ricorso per inadempimento proposto nella specie contro la Repubblica italiana.
C – Conclusione preliminare
86. La Repubblica italiana ha dunque violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, nonché in forza degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
87. Quanto all’art. 10 CE, pure fatto valere dalla Commissione, non è dato constatare alcuna violazione degli obblighi generali scaturenti da tale norma diversa e ulteriore rispetto alla constatata violazione degli specifici obblighi verso l’Unione sopra descritti (26).
VI – Spese
88. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Pertanto, atteso che il ricorso della Commissione merita accoglimento e che l’istituzione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana deve essere condannata al pagamento delle spese.
89. Ai sensi dell’art. 69, n. 4, del citato regolamento, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese.
VII – Conclusione
90. Alla luce di quanto sopra esposto, suggerisco che la Corte voglia:
1) dichiarare che la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, nonché in forza degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale sorta a motivo dell’importazione di pani di alluminio;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese;
3) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è tenuta a sopportare le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Decisione del Consiglio 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
3 – Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
4 – Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 novembre 2004, n. 2028, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352, pag. 1).
5 – Sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑19/05, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑8597, punto 32).
6 – Tale norma, tanto nella sua versione originaria quanto in quella introdotta dal regolamento n. 2028/2004, dispensa gli Stati membri dall’obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti ai diritti accertati nel caso in cui tali risorse non abbiano potuto essere riscosse per cause di forza maggiore o per altri «motivi che non potrebbero essere loro imputabili» (così la formulazione originaria) ovvero «per altri motivi che non sono loro imputabili» (secondo la versione introdotta dal regolamento n. 2028/2004).
7 – Sentenze 7 dicembre 1993, causa C‑12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I‑6381, punto 30), e 29 settembre 1998, causa C‑263/97, First City Trading e a. (Racc. pag. I‑5537, punto 41).
8 – Ordinanza 5 marzo 1993, causa C‑102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione (Racc. pag. I‑801, punto 20).
9 – Giurisprudenza costante: v. ad esempio sentenze 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit (Racc. pag. 565, punto 11); Huygen e a., cit. alla nota 7 (punto 31); nonché 5 ottobre 2006, causa C‑105/02, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑9659, punto 89), e causa C‑377/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑9733, punto 95).
10 – Sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I‑5619, punto 32); ordinanza 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI (Racc. pag. I‑403, punto 25).
11 – V. art. 7 (Excess of authority or contravention of instructions) del progetto della Commissione del diritto internazionale in materia di codificazione della responsabilità degli Stati per atti contrari al diritto internazionale: «The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions».
12 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha seguito nel merito la posizione espressa dalla Commissione europea per i diritti dell’uomo (v. sentenza Irlanda c. Regno Unito del 18 gennaio 1978, ricorso n. 5310/71, Serie A n. 25, § 159) e nel 1999 ha confermato espressamente la posizione all’epoca assunta da tale commissione (v. sentenza Wille c. Liechtenstein del 28 ottobre 1999, ricorso n. 28396/95, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII, § 46).
13 – Secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro alla scadenza del termine fissato con il parere motivato; eventuali successive modifiche non possono essere prese in considerazione dalla Corte. V., in tal senso, sentenze 7 dicembre 2000, causa C‑69/99, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑10979, punto 22); 17 gennaio 2008, causa C‑152/05, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑39, punto 15), e 10 settembre 2009, causa C‑286/08, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-142, punto 45).
14 – V. sentenze 8 luglio 1999, causa C‑200/92 P, ICI/Commissione (Racc. pag. I‑4399, punti 31 e segg.); 8 luglio 1999, causa C‑245/92 P, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. I‑4643, punto 32), e 19 novembre 1998, causa C‑150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I‑7235, punto 36).
15 – V. sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Racc. pag. 1, in particolare pag. 37), in un caso in cui l’interveniente aveva addotto, a sostegno delle conclusioni della parte principale, addirittura mezzi difensivi che si ponevano in contrasto con le allegazioni di quest’ultima e che erano stati da questa espressamente respinti; v. inoltre sentenza 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑6717, punti 131 e segg.).
16 – Sentenze 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I‑1125, punti 21 e segg.), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203, punti 11 e segg.). V. anche sentenza 10 febbraio 2009, causa C‑301/06, Irlanda/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑593, punto 57), nella quale un motivo nuovo dedotto dall’interveniente non viene considerato quale oggetto del procedimento, senza però che venga affrontata la questione dei limiti consentiti dell’intervento.
17 – In questi termini l’avvocato generale Darmon nelle conclusioni da lui presentate il 22 gennaio 1987 nella causa 233/85, Bonino/Commissione (sentenza 12 febbraio 1987, Racc. pag. 739, paragrafo 7).
18 – In tal senso si esprimono anche l’avvocato generale Slynn nelle conclusioni da lui presentate il 18 settembre 1986 nella causa 253/84, GAEC de la Ségaude/Consiglio e Commissione (sentenza 15 gennaio 1987,Racc. pag. 123), nonché l’avvocato generale Gulmann nelle sue conclusioni in data 1° giugno 1994 nelle cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/Commissione (sentenza 6 aprile 1995, Racc. pag. I‑743, paragrafo 23); segnalo peraltro che nella versione tedesca di queste ultime conclusioni si parla unicamente della deduzione di «nuovi argomenti» [«neue Argumente»], mentre nella versione francese e in quella originale danese si utilizza il termine «motivi».
19 – V., tra le altre, sentenze 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Meridionale Industria Salumi e a., detta «Salumi II» (Racc. pag. 2735, punto 9); 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione (Racc. pag. I‑3873, punto 22); 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003, punto 13); 14 novembre 2002, causa C‑251/00, Ilumitrónica (Racc. pag. I‑10433, punto 29), e 1° luglio 2004, cause riunite C‑361/02 e C‑362/02, Tsapalos e Diamantakis (Racc. pag. I‑6405, punto 19).
20 – Sentenze 15 luglio 1993, causa C‑34/92, GruSa Fleisch (Racc. pag. I‑4147, punto 22); 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e a./Commissione (Racc. pag. I‑7869, punto 119), e, ancor prima, sentenza «Salumi II», cit. alla nota 19 (punto 9).
21 – V., in questo senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑378/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑9805, punto 44).
22 – Sentenza Commissione/Danimarca, cit. alla nota 5 (punto 32).
23 – Sentenza Commissione/Danimarca, cit. alla nota 5 (punti 33 e segg.).
24 – Oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, decorrente dalla data della pronuncia, della notifica o della pubblicazione della decisione definitiva.
25 – Ad esempio in virtù di una pronuncia giurisdizionale o di una decisione amministrativa definitiva, come indicato all’art. 17, n. 2.
26 – V. sentenza Commissione/Danimarca, cit. alla nota 5 (punto 36).
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