CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 15 ottobre 2009 1(1)
Causa C‑408/08 P
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
e CMS Hasche Sigle
«Impugnazione – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario – Interesse all’esercizio dell’azione di annullamento di un marchio – Studio legale – Interesse economico di una parte in tale procedimento – Carattere descrittivo di un marchio denominativo»
I – Introduzione
1. Una nota società di cosmetici e profumi ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 pronunciata nella causa T‑160/07, con cui era stata confermata la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»).
2. Il presente ricorso focalizza il dibattito su due questioni fondamentali; il primo motivo dedotto dalla ricorrente verte sulla legittimazione ad agire per l’annullamento di un marchio comunitario, e si suddivide a sua volta in due capi: da un lato, l’esistenza di un interesse specifico a chiedere la cancellazione di un determinato marchio e, dall’altro, il potere di uno studio di avvocati di esercitare tale azione motu proprio, senza il mandato esplicito di un cliente.
3. Per contro, il secondo motivo d’impugnazione si discosta dai problemi di ordine procedurale, spostandosi sulla categoria dei requisiti sostanziali per la registrazione dei segni e, in concreto, sugli impedimenti assoluti. Infatti, la ricorrente nel presente ricorso difende, in contrasto con la sentenza impugnata, la sufficiente caratterizzazione di un neologismo, ossia del sintagma composto dai termini inglesi «COLOR» e «EDITION», che essa rivendica per i propri prodotti per il trucco.
II – Contesto normativo
4. A far data dal 13 aprile 2009 il marchio comunitario è disciplinato fondamentalmente dal regolamento n. 207/2009 (2), ma, al fine di decidere sulla presente impugnazione, continuano ad essere applicabili ratione temporis le disposizioni del regolamento n. 40/94 (3), divenuto, si può dire, familiare.
5. Tra le disposizioni del regolamento n. 40/94, merita di essere ricordato l’art. 4, a termini del quale:
«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
6. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del citato regolamento:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)».
7. Le cause di nullità di un marchio comunitario registrato sono indicate, rispettivamente, all’art. 51, laddove si tratti di impedimenti assoluti, e all’art. 52, nel caso di impedimenti relativi. L’avvio del procedimento diretto a far dichiarare la nullità di un marchio comunitario è disciplinato dall’art. 55, n. 1, del medesimo regolamento, nei seguenti termini:
«1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
(…)».
III – Fatti
A – Fatti all’origine della causa decisa in primo grado
8. Il 9 dicembre 2002 la ricorrente, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, presentava all’UAMI una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo COLOR EDITION per prodotti compresi nella classe 3 dell’Accordo di Nizza (4), «Cosmetici e prodotti per il trucco». Il marchio richiesto veniva registrato l’11 febbraio 2004 e pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari del 19 aprile 2004.
9. Il successivo 12 maggio, lo studio legale Norton Rose Vieregge presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio appena registrato sulla base degli artt. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e 7, n. 1, lett. b) e c), del medesimo regolamento. Tale domanda veniva respinta dalla divisione di annullamento con decisione 21 dicembre 2005. Il 9 febbraio 2006, lo studio legale CMS Hasche Sigle, succeduto al Norton Rose Vieregge, proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla seconda commissione ricorso dell’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94. Tale ricorso veniva accolto con decisione 26 febbraio 2007.
10. In primo luogo, la commissione di ricorso ha dichiarato detto ricorso ricevibile ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, sulla base del rilievo che la distinzione operata dalla ricorrente tra la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire non risulta dal regolamento n. 40/94, e che l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 persegue un obiettivo di interesse generale che giustificherebbe il fatto che le domande di nullità fondate su tale articolo possano essere presentate da un ventaglio di soggetti assai ampio.
11. In secondo luogo, riguardo al merito della causa, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio denominativo COLOR EDITION fosse descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto, da un lato, la combinazione dei termini «color» e «edition» esprimeva un messaggio compreso immediatamente e direttamente dal pubblico interessato come riferito ad una gamma di cosmetici o di prodotti per il trucco aventi diverse tonalità di colore e, dall’altro, tali termini potevano essere utilizzati da concorrenti per descrivere talune qualità dei loro prodotti e, di conseguenza, dovevano restare di dominio pubblico. Infine, la commissione di ricorso ha affermato che il marchio denominativo in questione era descrittivo, essendo altresì privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
B – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
12. La Lancôme si è rivolta al Tribunale di primo grado chiedendo l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2007. La ricorrente ha dedotto tre violazioni del regolamento n. 40/94, segnatamente degli art. 55, n. 1, lett. a); 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo. Il Tribunale di primo grado ha esaminato solamente i primi due motivi, giacché la soluzione del secondo rendeva prescindibile l’ultimo.
Sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94
13. Nel contesto di tale violazione, il Tribunale di primo grado ha esaminato se la ricevibilità di una domanda di nullità fosse subordinata alla dimostrazione dell’interesse ad agire da parte di chi la propone. A tal fine, il Tribunale ha analizzato il tenore letterale, l’impianto sistematico e la finalità della detta disposizione.
14. In primo luogo, il Tribunale ha dedotto dalla lettera dell’art. 55, n. 1, lett. a), che la domanda di nullità di un marchio comunitario nei casi di cui agli artt. 50 e 51 non implica la dimostrazione di un interesse da parte di una persona fisica o giuridica o di un qualsiasi gruppo che, secondo la legge applicabile, possieda capacità di agire in giudizio.
15. Nell’ambito dell’analisi dell’impianto sistematico, il Tribunale ha posto a raffronto l’ampiezza di tale legittimazione in relazione ad una domanda fondata sui motivi assoluti di nullità e le sue limitazioni nei casi di nullità relativa, alla luce dell’art. 55, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l’art. 51, n. 1, entrambi del regolamento n. 40/94, concludendo nel senso che tale differenza è stata voluta dal legislatore.
16. Il Tribunale di primo grado si è poi soffermato sull’art. 55, n. 1, confrontando la lett. a) con le lett. b) e c). Applicando un’interpretazione teleologica, esso ha chiarito che la lett. a) attiene unicamente alle cause di nullità assoluta, coerentemente con la propria finalità di tutela degli interessi generali, per cui richiede solamente che la domanda sia proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio. Per contro, le lett. b) e c) riguardano i casi di nullità relativa, in cui entrano in gioco interessi privati, ragion per cui il regolamento n. 40/94 richiede la dimostrazione di un interesse specifico ai fini dell’esercizio dell’azione di annullamento.
17. Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della ricorrente fondato sull’art. 79 del regolamento n. 40/94, negando l’applicazione di tale disposizione nella fattispecie, in quanto non era riscontrabile alcuna ambiguità nell’interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), non essendo quindi necessario ispirarsi ai principi di diritto generalmente riconosciuti dagli Stati membri, come stabilisce l’art. 79.
18. Il Tribunale ha altresì considerato non pertinenti i riferimenti della Lancôme alla giurisprudenza riguardante gli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE, poiché i primi due disciplinano i ricorsi di annullamento e i ricorsi per carenza contro gli atti o le omissioni delle istituzioni tassativamente elencati in tali disposizioni, che non citano l’UAMI, e l’art. 236 CE concerne il contenzioso della funzione pubblica.
19. Il Tribunale ha inoltre posto l’accento sul carattere giurisdizionale di tali ricorsi a differenza della domanda di nullità di cui all’art. 55, n. 1, lett. a), che apre un procedimento di natura amministrativa. Il Tribunale ha parimenti sottolineato che le decisioni dell’UAMI derivano dall’esercizio di una competenza vincolata e, pertanto, devono essere valutate unicamente alla luce del regolamento n. 40/94 e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’UAMI.
Sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c)
20. La seconda violazione contestata ha indotto il Tribunale ad esaminare se il segno COLOR EDITION rientrasse nell’ambito di applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di un marchio di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, tenuto conto del suo nesso sufficientemente concreto e diretto con i prodotti designati dal marchio controverso. In tale contesto, il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso che ha respinto la registrazione del sintagma COLOR EDITION a causa del suo carattere descrittivo.
21. Prima di emettere tale verdetto, il Tribunale ha analizzato dettagliatamente la citata disposizione, osservando che essa comprende le indicazioni che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire per designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è stata chiesta la registrazione.
22. Richiamandosi alla propria giurisprudenza recente, il Tribunale ha dichiarato che, perché il divieto enunciato dalla detta disposizione sia applicabile, deve esistere un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione di tali prodotti o servizi ovvero di una delle loro caratteristiche.
23. Dopo aver analizzato l’art. 7, il Tribunale ha concentrato la propria attenzione sulle caratteristiche proprie del marchio COLOR EDITION, allo scopo di determinarne il carattere descrittivo con riferimento tanto alla percezione del simbolo da parte del pubblico, quanto ai prodotti ai prodotti o ai servizi da esso designati.
24. Riguardo ai consumatori, il Tribunale ha precisato che si trattava di un pubblico generico, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, poiché l’espressione COLOR EDITION si riferisce a cosmetici e prodotti per il trucco. Dopo aver analizzato in maniera più approfondita la nozione di pubblico destinatario, il Tribunale l’ha circoscritta al pubblico angolofono o almeno con una comprensione sufficiente della lingua inglese, giacché il marchio è composto da due parole inglesi.
25. Muovendo da tale premessa, il Tribunale ha esaminato se i termini «color» e «edition» evocassero immediatamente e concretamente i prodotti per i quali era chiesta la registrazione. Considerato che si trattava di termini comunemente usati per indicare i prodotti designati dal marchio e che alludevano a determinate caratteristiche dei cosmetici e dei prodotti per il trucco, il Tribunale ha dedotto che entrambi i termini presentavano una forte componente descrittiva.
26. Esso ha altresì ritenuto che l’accostamento dei due termini non creasse nel consumatore un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi che lo compongono, di natura tale da modificare il senso o la portata del marchio, senza richiedere alcuno sforzo intellettivo per comprenderne il messaggio.
27. In definitiva, il segno controverso presentava un nesso diretto con i prodotti cui si riferiva, ragion per cui il Tribunale ha avallato la conclusione della commissione di ricorso sul carattere descrittivo del segno COLOR EDITION confermando, in conclusione, la nullità della registrazione, ai sensi dell’art. 51, n. 1, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
28. Il ricorso della Lancôme è pervenuto alla cancelleria della Corte di giustizia il 22 settembre 2008 e il successivo 18 novembre l’UAMI ha presentato la propria comparsa di risposta. Non sono state presentate né una replica né una controreplica.
29. La Lancôme chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza impugnata e di respingere, in quanto infondato, il ricorso proposto dallo Studio CMS Hasche Sigle avverso la decisione di nullità dell’UAMI, condannando lo studio legale medesimo alle spese di entrambi i gradi di giudizio. La ricorrente chiede altresì che il detto studio legale sia condannato a sopportare le spese inerenti al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, qualora la Corte di giustizia decidesse la causa nel merito.
30. L’UAMI chiede che l’impugnazione sia respinta e che le spese siano poste a carico della ricorrente dinanzi alla Corte.
31. All’udienza, tenutasi il 9 settembre 2009, i rappresentanti di entrambe le parti hanno svolto osservazioni orali.
V – Analisi dell’impugnazione
32. La ricorrente dinanzi alla Corte deduce due motivi fondati, l’uno, sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, e l’altro, sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.
A – Sulla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a)
33. Tale censura della sentenza impugnata si articola in due capi: il primo, in cui la Lancôme sostiene che una corretta interpretazione della disposizione controversa richiede agli studi legali di vantare un interesse economico nell’annullamento del marchio registrato per poter chiedere la nullità di un marchio comunitario. Il secondo capo, invece, si incentra sul rilievo che lo status professionale dell’avvocato, in quanto «collaboratore della giustizia», è incompatibile con la proposizione motu proprio di una domanda di nullità di un marchio registrato.
34. Entrambi i capi di tale motivo sollevano la questione della ricevibilità di una domanda di nullità presentata da uno studio legale. Tuttavia, il secondo capo, in realtà, pone un dubbio tale che, qualora venisse risolto in senso favorevole alla ricorrente, renderebbe superfluo l’esame del primo capo, ragion per cui occorre esaminare anzitutto il secondo capo del primo motivo d’impugnazione, poiché, qualora il diritto comunitario consentisse agli studi legali di agire in giudizio nei confronti dell’amministrazione unicamente in nome e per conto di terzi, verrebbe a cadere qualsiasi argomento relativo alla dimostrazione di un interesse economico.
1. Sul secondo capo del primo motivo d’impugnazione
a) Delineazione delle opposte tesi
35. La Lancôme sostiene che il diritto di chiedere la declaratoria di nullità di un marchio comunitario sia incompatibile con i tratti essenziali della professione di avvocato che si fonda, da una parte, sull’idea che «da sempre», nel diritto comunitario, il ruolo dell’avvocato si profila come quello di un «collaboratore della giustizia» (5), e, dall’altro, sul fatto che all’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia è sottesa una concezione del tutto simile della funzione associata a tale professione, allorché impone alle parti l’obbligo di essere rappresentate da un avvocato.
36. La ricorrente menziona, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamandosi, in particolare, alla sentenza AM & S/Commissione (6), che, al punto 24, definisce l’avvocato un «collaboratore della giustizia», e afferma di poter citare molte altre sentenze che hanno utilizzato tale definizione per sintetizzare la funzione svolta dall’avvocato.
37. Da tale peculiare figura dell’avvocato nel contenzioso comunitario la ricorrente deduce che questi non può chiedere l’annullamento di un marchio in nome proprio, neppure qualora agisca per conto di un terzo, per esempio di un cliente, poiché, in tal caso, abuserebbe dei suoi poteri, e questo anche se si ritenesse che le domande di nullità costituiscano un caso di «actio popularis», rispetto alle quali la legittimazione attiva debba essere interpretata secondo l’accezione più ampia possibile.
38. L’UAMI sostiene che il secondo capo del primo motivo sia irricevibile, dato che, in primo grado, la ricorrente nel presente procedimento non aveva eccepito l’incompatibilità della funzione di avvocato con la presentazione di una domanda di nullità presso l’UAMI, ampliando in tal modo l’oggetto della controversia, in contrasto con l’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Quanto al resto, l’UAMI ritiene che gli avvocati agiscano in qualità di collaboratori di giustizia solo quando intervengono dinanzi ai giudici comunitari in rappresentanza di un terzo, ossia di un loro cliente.
b) Sulla ricevibilità di questo capo del primo motivo
39. Anzitutto, desidero esprimere il mio dissenso circa l’opinione dell’UAMI in merito alla ricevibilità.
40. Sebbene l’argomento della Lancôme riguardo all’incompatibilità della figura professionale dell’avvocato con la proposizione di una domanda di declaratoria di nullità di un marchio non sia stato discusso dinanzi al Tribunale, si deve riconoscere che esso non amplia l’oggetto del contendere. Semplicemente, la società ricorrente rafforza la propria censura relativa alla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
41. Si profila, quindi, la questione relativa alla distinzione tra i motivi e gli argomenti nuovi, sulla quale la Corte di giustizia si è sempre pronunciata nel senso dell’irricevibilità dei primi, ma ammettendo i secondi. Infatti, non esiste alcun obbligo che ogni argomento fatto valere in sede di impugnazione sia stato preliminarmente oggetto di una discussione in primo grado (7); inoltre, da una consolidata giurisprudenza risulta che un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, esplicitamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile (8).
42. La Lancôme ha dedotto questo secondo capo a sostegno del primo motivo, per cui nulla impedisce di accettarne la formulazione nel presente ricorso, con la conseguenza che l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI deve essere respinta. L’argomento in questione è pertanto ricevibile e deve essere esaminato nel merito.
c) Nel merito
43. Non condivido la tesi che afferma l’incompatibilità della professione di avvocato con la proposizione della domanda di annullamento di un marchio comunitario.
44. In primo luogo, la sentenza menzionata dalla ricorrente, AM & S/Commissione, si inserisce in un contesto completamente diverso da quello oggetto della presente controversia, in quanto riguardava la riservatezza della corrispondenza di avvocati indipendenti che assistono le imprese nei procedimenti per infrazione del diritto comunitario della concorrenza.
45. In secondo luogo, benché la detta sentenza menzioni il ruolo dell’avvocato quale «collaboratore della giustizia», in nessun momento si indica che tale qualifica obblighi un avvocato a comportarsi in un determinato modo; inoltre, pur supponendo che i codici deontologici sottopongano gli avvocati a tali restrizioni, la Lancôme, tuttavia, non ha addebitato agli avvocati alcuna violazione delle regole di etica professionale.
46. In terzo luogo, neppure l’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia si riferisce agli avvocati in questi termini. In realtà, la funzione primaria di tale disposizione consiste nel disciplinare la rappresentanza in giudizio, tra gli altri, dei singoli, obbligandoli ad avvalersi dei servizi di tali giuristi, sempreché siano iscritti all’albo professionale in un paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che siano abilitati all’esercizio della professione in tale paese (9).
47. Alla luce di tali precedenti, il riferimento al «collaboratore della giustizia» dev’essere inteso nel senso suggerito in passato dall’avvocato Roemer, con l’obiettivo di garantire che la Corte di giustizia ascolti solamente opinioni giuridiche e spiegazioni sui fatti esaminate da un avvocato e considerate meritevoli di essere esposte (10). Si tratta indubbiamente di instaurare un dialogo sereno nell’ambito di un dibattito giuridico, obiettivo che le parti, da sole, difficilmente riuscirebbero ad ottenere senza farsi rappresentare in giudizio.
48. In quarto luogo, e oltre a tutte le altre ragioni esposte finora, non ritengo che l’art. 19, nn. 3 e 4, dello Statuto della Corte di giustizia possa essere assunto a parametro per valutare la legittimazione ai fini dell’annullamento di un marchio comunitario. Infatti, la citata disposizione, stabilendo l’obbligo per le parti di farsi rappresentare da un avvocato, mira ad assicurare il rispetto del diritto ad un equo processo (11) ed alla tutela effettiva dei loro clienti. Tale disposizione appare, quindi, come una norma di organizzazione del procedimento comunitario applicabile a tutte le controversie dinanzi alla Corte di giustizia.
49. Al contrario, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 si inquadra nell’ambito della funzione di «pulizia» (12) del registro dei marchi che il legislatore non ha voluto affidare all’UAMI, avendo preferito delegarla a «qualsiasi altra persona fisica o giuridica», con l’obiettivo di ripulire il registro dei segni che siano caduti in disuso o, in caso di nullità assoluta, che debbano essere cancellati per violazione dell’art. 7 (impedimenti assoluti alla registrazione/motivi di nullità assoluta) o per mala fede.
50. Benché i paragoni siano sempre odiosi (13), come dice il noto proverbio popolare, la domanda di nullità di un marchio comunitario va paragonata, ad esempio, alla denuncia relativa ad un comportamento costitutivo di un’intesa ai sensi dell’art. 81 CE, procedura parimenti accessibile a qualsiasi cittadino o impresa. Una volta ricevuta la denuncia, l’organismo comunitario competente, in questo caso l’UAMI, ha l’obbligo di accertare d’ufficio i fatti. Dall’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 si deduce, invero, che l’Ufficio di Alicante deve accertare il contesto di fatto dei procedimenti che riguardano motivi di nullità assoluta, mentre, nei casi di nullità relativa, vige il principio del contraddittorio tra le parti (14). Posto che, in tal modo, si intende proteggere il mercato e tutti i suoi operatori dalla registrazione di segni che, per motivi di pubblico interesse, non devono essere registrati, come ha giustamente rilevato il Tribunale nella sentenza impugnata, appare logico pensare che la legittimazione a proporre una domanda di annullamento di tali marchi sia stata concessa ad un ventaglio di persone il più ampio possibile.
51. Ad ogni modo, la logica sottesa all’art. 55 del regolamento n. 40/94 non ha nulla a che vedere con l’obbligo di rappresentanza processuale nei procedimenti giudiziari comunitari né con il comportamento o il profilo professionale degli avvocati nell’ambito di tali giudizi, ragion per cui si discosta completamente dalla logica dell’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, laddove quest’ultima disposizione non costituisce un criterio di interpretazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Le disposizioni di tale normativa comunitaria che riguardano la rappresentanza tramite un professionista sono contenute negli artt. 88 e 89, dai quali discende il carattere facoltativo dell’assistenza legale nei procedimenti dinanzi all’UAMI.
52. Di conseguenza, suggerisco di respingere il secondo capo del primo motivo d’impugnazione, in quanto infondato.
2. Sul primo capo del primo motivo d’impugnazione
53. Avendo quindi escluso l’asserita incompatibilità tra la domanda di annullamento di un marchio comunitario e lo status dell’avvocato quale collaboratore della giustizia, passiamo ora ad esaminare il primo capo del primo motivo d’impugnazione, con cui la Lancôme sostiene che, a tenore della disposizione controversa, gli studi legali devono poter vantare un interesse economico alla cancellazione del marchio registrato che li legittimi ad esercitare l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
a) Delineazione delle opposte tesi
54. In sostanza, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver applicato i principi generali del diritto comunitario e comparato in materia di ricorsi, che lo avrebbero dovuto indurre ad esigere dal detto studio legale, unitamente allo status di parte in una controversia, la sussistenza di un interesse economico effettivo o potenziale che ne giustificasse la richiesta di cancellare il marchio comunitario nullo.
55. Inoltre, la ricorrente respinge, in quanto irrilevanti, le distinzioni operate dalla sentenza impugnata tra procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché tra le cause di nullità assoluta e relativa, negando, in particolare, che da quest’ultima distinzione si possa dedurre l’impossibilità di esigere legittimamente la sussistenza di un interesse per attivare il meccanismo di annullamento.
56. Basandosi sul punto 25 della cosiddetta sentenza «Chiemsee» (15), la ricorrente asserisce che, nella specie, l’interesse generale di cui si dovrebbe tenere conto coincide con l’interesse dei concorrenti del richiedente o del titolare del marchio, i quali dovrebbero essere tutelati contro tale appropriazione indebita. Tale argomento discende dall’analisi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, riguardante i marchi descrittivi e le cause di nullità, invocato dinanzi all’UAMI nel caso di specie.
57. Secondo la Lancôme, dal citato punto 25 della sentenza richiamato supra e dalla suddetta causa di nullità si evince che sono legittimati a richiedere la nullità del marchio a causa del suo carattere descrittivo i concorrenti che comprovino l’esistenza di un pregiudizio effettivo o potenziale; per contro, i terzi che non dimostrino la sussistenza di tale interesse economico, reale o futuro, non subiscono alcun danno, ragion per cui sarebbe erroneo riconoscere loro il diritto di richiedere la nullità di un marchio, invocandone il carattere descrittivo.
58. Infine, la ricorrente aggiunge che tale interpretazione risulta avvalorata dalla possibilità concessa ai gruppi che rappresentano gli interessi dei fabbricanti e dei produttori. La menzione esplicita di questo tipo di associazioni di imprese confermerebbe l’opinione della Lancôme secondo cui l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 ha come obiettivo principale la tutela delle categorie di persone cui la registrazione irregolare di un marchio potrebbe recare pregiudizio.
59. L’UAMI replica all’argomento della società ricorrente, cui contesta un’erronea interpretazione della giurisprudenza e dell’art. 55 del regolamento n. 40/94.
b) Analisi
60. Con la censura mossa nel primo capo del primo motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene l’esigenza di una legittimazione attiva particolare per richiedere eventualmente la nullità di un marchio comunitario, requisito che il Tribunale di primo grado e la commissione di ricorso dell’UAMI hanno negato.
61. Ciononostante, anticipo fin d’ora che condivido pienamente l’opinione dei giudici di merito.
62. Da un canto, come si legge nella sentenza impugnata, l’interpretazione letterale dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 40/94 rivela la volontà del legislatore comunitario di ampliare notevolmente la cerchia delle persone fisiche e giuridiche autorizzate ad avviare il procedimento di nullità previsto da tale disposizione. Inoltre, l’esegesi teleologica contenuta nella sentenza impugnata, che pone in risalto le differenze tra le lett. a), b) e c) della medesima disposizione, mi sembra corretta.
63. Pertanto, la domanda di declaratoria di nullità fondata sui criteri assoluti di cui all’art. 7 del regolamento n. 40/94, perseguendo la difesa di interessi generali, deve essere accessibile ad ogni individuo o società civile o commerciale, nonché ai gruppi di imprese, purché in possesso del requisito minimo indispensabile per intraprendere qualunque iniziativa che comporti conseguenza giuridiche, vale a dire la legittimazione ad agire in giudizio, definita come la legittimazione a compiere efficacemente atti procedurali di parte, parallelamente alla capacità di agire nel diritto civile (16).
64. Per contro, quando la domanda di declaratoria di nullità si fonda sui criteri relativi, indicati, rispettivamente, all’art. 8 o all’art. 52, n. 2, entrambi del regolamento n. 40/94, che tutelano soltanto i diritti soggettivi dei singoli, la logica suggerisce di riconoscere l’esercizio di tali diritti esclusivamente al titolare, come traspare chiaramente dall’art. 55, n. 1, lett. b) e c), del regolamento medesimo.
65. Di conseguenza, non si ravvisa alcun errore di diritto in tale ragionamento della sentenza impugnata.
66. Non appare tantomeno corretta l’idea della ricorrente secondo cui l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, interpretato alla luce del punto 25 della sentenza Chiemsee e del riferimento ai gruppi di produttori e di fabbricanti di cui all’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento, evidenzierebbe la volontà del legislatore di subordinare la legittimazione a richiedere la nullità di un marchio comunitario alla dimostrazione di un interesse economico reale o potenziale.
67. Si deve ricordare nuovamente il citato passo della giurisprudenza secondo cui «[c]osì facendo, l’art. 3, n. 1, lett. c) [(17)], della direttiva [(18)] persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all’interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi» (19).
68. Alla luce di tale passo, appare necessario aggiungere talune osservazioni in ordine alla tesi della Lancôme, che appare insostenibile.
69. In primo luogo, la sentenza Chiemsee utilizza la parola «tutti» nella sua accezione più genuina, ossia quella di un termine indefinito riferito ad un gruppo numeroso di soggetti. Se avesse voluto limitare la cerchia di tali soggetti, la Corte di giustizia avrebbe ulteriormente precisato la categoria delle persone selezionate, aggiungendo al pronome un sostantivo, per esempio «tutti i concorrenti», e quindi trasformando il pronome in aggettivo. Invece, mantenendo il pronome «tutti», la Corte ha confermato che tale imprecisione era voluta e che i segni descrittivi delle categorie dei prodotti o servizi dovevano rimanere liberi da qualsiasi proprietario, non potendo essere oggetto di appropriazione.
70. In secondo luogo, come segnala la ricorrente, l’esperienza insegna che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono le imprese concorrenti a chiedere la nullità dei marchi registrati. Tuttavia, questo semplice dato sociologico risulta irrilevante laddove si tratti di ricercare il significato dell’art. 55, oggetto della presente impugnazione. Sebbene i concorrenti siano più attenti e si preoccupino maggiormente rispetto, ad esempio, ai consumatori, di evitare che la concorrenza si appropri di segni assoggettati all’imperativo della disponibilità, esiste un altro elemento decisivo da non trascurare.
71. Così, ai sensi del citato art. 55, n. 1, lett. a), la legittimazione processuale di qualsiasi persona costituisce solo il primo requisito. Chiunque voglia ottenere la nullità di un marchio comunitario registrato deve osservare altre formalità, indicate al n. 2 di tale disposizione: si richiede che la domanda sia motivata e che venga versata la tassa corrispondente. Per il consumatore e utente normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tale motivazione implica una spesa, un consumo di tempo eccessivo rispetto al guadagno che l’interessato possa ottenere dalla cancellazione del marchio; ma è soprattutto il pagamento della tassa di EUR 700 (20) che, di regola, lo dissuade, anche qualora sia disposto a cimentarsi in tale impresa in termini di tempo e di sforzo.
72. Non deve sorprendere, quindi, che le imprese e i gruppi di produttori e di fabbricanti, al pari dei consumatori, si incarichino di vigilare sul registro dei marchi e di salvaguardarlo dall’introduzione di segni descrittivi o contrari agli interessi generali tutelati dall’art. 7 del regolamento n. 40/94. La ratio di tale tecnica legislativa si giustifica alla luce dell’intento di evitare le azioni di nullità temerarie, ossia prive di fondamento, che implicherebbero ogni volta l’avvio di un procedimento, con tutti gli inconvenienti che esso implica per il titolare del marchio impugnato, tuttavia essa non consente di proporre un’interpretazione contra legem per la presentazione di una domanda di nullità, ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, obbligando il richiedente a dimostrare di possedere un interesse economico – o di qualsivoglia altro genere – concreto, potenziale o reale.
73. In terzo luogo, l’art. 55, interpretato alla luce dell’art. 3 dello stesso regolamento n. 40/94, che assimila alle persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di concludere contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio. La volontà di comprendere, a tutti gli effetti, il maggior numero di soggetti possibile appare quindi come una costante della legislazione comunitaria in materia di marchi.
74. In quarto e ultimo luogo, con riferimento all’applicazione dei principi del diritto comunitario invocata dalla Lancôme, quando sostiene la necessità di una legittimazione attiva come quella richiesta per i ricorsi di annullamento a norma dell’art. 230 CE, ritengo che le spiegazioni fornite dalla sentenza impugnata riguardo alla necessità di differenziare i procedimenti amministrativi dai procedimenti giurisdizionali siano pienamente valide.
75. Non si possono nemmeno trasferire all’ambito del procedimento di nullità previsto dal regolamento sul marchio comunitario i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di giustizia in ordine all’incidenza diretta e individuale di un atto normativo comunitario sul cittadino che intenda impugnarlo in forza dell’art. 230 CE, poiché l’impugnazione consentita da tale disposizione del Trattato CE si riferisce a misure legislative di carattere generale che, per principio, sono esenti da eventuali contestazioni da parte del cittadino e in relazione alle quali la giurisprudenza ha elaborato criteri che consentono di equiparare la situazione processuale delle persone interessate, nel caso in cui la normativa comunitaria incida in maniera diretta ed individuale sulla loro sfera giuridica soggettiva, a quella dei destinatari di determinati atti normativi, che godono sempre della legittimazione ad agire (21).
76. In risposta ad una domanda da me posta all’udienza, sul modo in cui conciliare il presunto requisito relativo all’esistenza di un interesse economico, al fine di poter richiedere la nullità di un marchio, e la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94, il rappresentante della Lancôme ha indicato l’«intensità variabile» con cui deve essere valutato l’interesse generale in relazione a ciascuno degli impedimenti assoluti alla registrazione.
77. Tuttavia, tale gradazione dell’interesse generale sottesa agli impedimenti alla registrazione/nullità dei marchi è certamente rilevante per ponderare le ragioni per cui un marchio non deve essere iscritto nel registro o deve essere cancellato da quest’ultimo, ma non può essere estesa all’ambito dei requisiti procedurali per la legittimazione ad agire. Infatti, da un lato, la formulazione delle disposizioni relative a tale legittimazione evidenzia l’ampiezza della cerchia potenziale di persone abilitate a richiedere la declaratoria di nullità; dall’altro, risulterebbe più complicato per l’UAMI gestire questo tipo di domande qualora tale legittimazione venisse subordinata all’intensità dell’interesse generale tutelato. In definitiva, l’asserita intensità costituisce una questione di merito, mentre la legittimazione appartiene all’ambito procedurale dei requisiti formali, e non si ravvisano vasi comunicanti tra l’una e l’altra.
78. Orbene, dalle suesposte considerazioni si deduce che i requisiti per la proposizione di una domanda di nullità di un marchio comunitario a norma dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 non rispondono allo stesso tipo di preoccupazioni. Si tratta di condizioni prescritte per avviare un procedimento amministrativo che, come si osserva giustamente nella sentenza impugnata, non ha ad oggetto una misura di carattere generale, bensì un atto vincolato di concessione ad un’impresa di un monopolio registrato del quale, per motivi di interesse generale, viene chiesta la revoca dinanzi alla stessa autorità che ha concesso tale diritto esclusivo e non dinanzi ad un organo giurisdizionale, sebbene la controversia possa arrivare successivamente ai giudici comunitari.
79. I suesposti chiarimenti mi inducono a proporre il rigetto anche del primo capo del primo motivo d’impugnazione. Di conseguenza, non risultando meritevole di accoglimento nessuno dei due capi del primo motivo, propongo di respingere quest’ultimo in toto.
B – Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94
1. Argomenti delle parti
80. Secondo la Lancôme, il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove, al punto 43 della sentenza impugnata, ha dichiarato che un marchio composto da elementi ciascuno dei quali è descrittivo è, a sua volta, descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi designati, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percettibile tra il marchio richiesto e la semplice somma degli elementi che lo compongono; la ricorrente afferma che, conformemente ad una reiterata giurisprudenza avviata con la cosiddetta causa «Baby Dry» (22), il Tribunale era tenuto a verificare se esistesse una differenza apprezzabile tra l’associazione dei termini in parola (COLOR e EDITION) ed il linguaggio corrente della categoria dei consumatori interessati. Non avendo agito in tal modo, il Tribunale avrebbe tacitamente operato un’inversione della giurisprudenza senza essere competente al riguardo.
81. La ricorrente sostiene inoltre che, nella sentenza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale, laddove ha esaminato il significato dell’accostamento dei due termini in parola, non abbia fondato il proprio ragionamento su constatazioni di fatto, basandosi soltanto su mere congetture prive di concretezza allorché ha analizzato tali vocaboli in relazione al linguaggio corrente dei consumatori di cosmetici.
82. Secondo l’UAMI, dichiarando che un marchio denominativo è descrittivo solo quando è conosciuto ed utilizzato abitualmente nel linguaggio corrente del pubblico interessato, la ricorrente ignora la differenza fondamentale esistente tra le lett. c) e d) dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94; l’Ufficio asserisce che, ai fini dell’applicazione della lett. c) della detta disposizione, è irrilevante il grado di conoscenza e di utilizzo nel linguaggio comune del pubblico interessato, giacché dalla stessa formulazione di tale disposizione si deduce che essa vale anche pro futuro, per le indicazioni che «possono servire» in commercio.
83. Per tale ragione, la sentenza BABY‑DRY si è limitata ad accertare che il sintagma composto da tali due parole sarebbe stato utilizzato in futuro, senza richiedere un uso corrente di tale sintagma nel linguaggio comune. Inoltre, l’UAMI sostiene che la giurisprudenza della Corte di giustizia si è evoluta in relazione alla definizione dello «scarto percettibile» tra elementi descrittivi di un sintagma ed il marchio considerato nel suo insieme, per cui l’analisi dei termini COLOR e EDITION effettuata dal Tribunale di primo grado sarebbe conforme alla giurisprudenza più recente.
84. Infine, in merito alla mancanza di una base di fatto per l’esame delle parole che compongono il marchio richiesto, l’UAMI considera gli argomenti della Lancôme parzialmente irricevibili, in quanto metterebbero in discussione determinate deduzioni del Tribunale, e manifestamente infondati nei limiti in cui contestano alla sentenza impugnata il fatto di non aver verificato se i vocaboli COLOR e EDITION costituissero termini di uso comune nel linguaggio del pubblico interessato.
2. Giudizio di merito
85. Il secondo motivo d’impugnazione dedotto dalla ricorrente incide su un aspetto che è stato frequentemente dibattuto in seno alla Corte di giustizia, ma che tuttavia merita di essere ricordato ancora una volta per esigenze di chiarezza: si tratta dell’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
86. La Lancôme contesta la sentenza del Tribunale di primo grado basandosi esclusivamente su determinati passi della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Baby‑Dry. In particolare, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di non essersi attenuto al punto 40 di tale sentenza, secondo il cui tenore «(…) ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto o il servizio o le loro caratteristiche essenziali è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d’essere registrato come marchio».
87. Da tale passo la ricorrente deduce che per «scostamento percettibile» deve intendersi la differenza tra l’associazione dei termini, nel caso presente COLOR e EDITION, ed il gergo abitualmente utilizzato dalla corrispondente categoria di consumatori per distinguere il prodotto, la prestazione o una qualsiasi delle sue caratteristiche essenziali. Tuttavia, poiché il Tribunale avrebbe esaminato soltanto la differenza percettibile tra il marchio richiesto e la somma dei suoi componenti, la ricorrente gli contesta di aver applicato una norma di diritto errata.
88. Secondo quanto osserva l’UAMI nella propria comparsa di risposta, benché la giurisprudenza relativa all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sia stata avviata con la sentenza Baby‑Dry, non se ne può trascurare la successiva evoluzione, nell’ambito della quale ha ricevuto modulazioni assai significative, anche se la Lancôme appare ignorarle.
89. Non ha certamente torto la ricorrente quando pone in evidenza che tale prima sentenza in materia è stata pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di giustizia (23), particolare che dovrebbe pesare di più al momento di ponderare il valore delle sentenze successive, che non furono attribuite alla medesima sezione. Tuttavia, la distribuzione delle cause tra le diverse formazioni in cui si presenta la Corte di giustizia non può essere considerata un indice assoluto dell’importanza di ciascuna controversia, poiché l’assegnazione alle sezioni ha luogo in un momento in cui non sempre è apprezzabile la rilevanza dell’emananda sentenza: spesso l’importanza della controversia si percepisce solamente dopo che sono state lette le conclusioni dell’avvocato generale, se non allo stadio della delibera. In entrambi i casi, una nuova assegnazione alla Grande Sezione creerebbe più inconvenienti di quelli che potrebbero verificarsi lasciando la decisione alla sezione originariamente responsabile. Di conseguenza, l’applicabilità della giurisprudenza della Corte di giustizia non dipende dal tipo di sezione che si sia occupata della causa, ferma restando la maggiore autorità delle sentenze pronunciate dalla Grande Sezione o dal plenum. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile che le sentenze più importanti e le loro relative modifiche venissero sempre pronunciate dalla Grande Sezione. Si deve inoltre ricordare che la sentenza Baby‑Dry è rimasta isolata all’interno della giurisprudenza, mentre le sentenze che hanno riformato i criteri ivi stabiliti sono già numerose, aspetto che conferisce a tali pronunce un maggior peso, nonostante il fatto che esse siano state adottate da un collegio giudicante ridotto.
90. Tale precisazione confuta gli argomenti con cui la Lancôme intendeva giustificare l’applicazione esclusiva della sentenza Baby-Dry nella discussione giuridica del presente ricorso. Nei paragrafi che seguono riprendo la rassegna della giurisprudenza che si è sviluppata successivamente a detta sentenza.
91. In reazione alla sentenza Baby‑Dry, pronunciata nel settembre 2001, già nel gennaio 2002 venivano lette le mie conclusioni relative alla causa nota come «Postkantoor» (24), in cui metto in luce le debolezze della sentenza medesima e, in particolare, del riferimento al criterio ivi proposto per conferire carattere distintivo ad una combinazione di elementi descrittivi (25).
92. Dopo aver sottolineato la mancanza del correttivo derivante dall’applicazione dell’imperativo della disponibilità, ignorato dalla sentenza Baby-Dry (26), nelle conclusioni relative alla causa Postkantoor suggerisco che, in relazione al motivo di impedimento o nullità assoluta di cui trattasi, una differenza venga considerata percettibile qualora riguardi elementi importanti della forma del segno o del suo significato. Aggiungo che, per quanto concerne la forma, tale differenza può esistere sempreché, per il carattere inusuale o fantasioso della combinazione, il neologismo prevalga sulla somma dei suoi termini. Per quanto riguarda il significato, la differenza, per poter essere percettibile, dovrà presupporre che l’evocazione prodotta dal segno composto non coincida esattamente con la somma delle indicazioni degli elementi descrittivi (27).
93. La giurisprudenza ha mosso il primo passo nel senso di una riformulazione della dottrina Baby-Dry con la sentenza pronunciata nella causa conosciuta con il nome di «Doublemint», che ha annullato una sentenza del Tribunale, in quanto aveva applicato un criterio errato interpretando l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel senso che osta alla registrazione di marchi «esclusivamente descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche. Ciononostante, l’errore del giudice di primo grado non sembra poi così grave se si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza Baby-Dry, sembrava orientarsi nella stessa direzione, consentendo la registrazione di un sintagma in cui fosse possibile riconoscere «ogni scostamento percettibile» tra il significato della somma delle parole e la terminologia del linguaggio corrente.
94. Sarebbe pretenzioso ritenere che le mie conclusioni nella causa Postkantoor abbiano influenzato in larga misura la sentenza Doublemint; per contro, credo di non commettere lo stesso errore affermando che esse hanno influito sulla sentenza Postkantoor e sulla sentenza pronunciata nella causa nota con il nome di «Biomild» (28), entrambe adottate in pari data e dalla stessa sezione.
95. A titolo di esempio dell’impronta lasciata dalle mie conclusioni nella sentenza Postkantoor, desidero richiamare il seguente passo, invitando il lettore ad un confronto con il riferimento effettuato nei precedenti paragrafi 91 e 92 alle conclusioni elaborate nell’omonima causa: «un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi [dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94][ (29)], a meno che non esista uno scarto sensibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi (…)» (30).
96. Inoltre, desta particolare attenzione il fatto che, nelle cause Postkantoor e Biomild, la Corte di giustizia abbia omesso qualsiasi rinvio o riferimento alla sentenza Baby‑Dry, confermando in tal modo l’intenzione di discostarsi dall’interpretazione ivi accolta.
97. Infine, come prova dell’affermazione di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, va ricordata la cosiddetta causa «CELLTECH» (31) che, da un lato, suggella l’abbandono della comparazione dei termini con «il linguaggio corrente della categoria dei consumatori interessati» e, dall’altro, alza la soglia di esclusione, non essendo più necessario analizzare ogni «differenza percettibile», bensì unicamente le differenze di una certa importanza.
98. Alla luce dei chiarimenti esposti in relazione al secondo motivo d’impugnazione, non rilevo alcun errore di diritto nel modus procedendi del Tribunale, giacché quest’ultimo si è attenuto ai criteri descritti nella giurisprudenza esaminata e non a quelli indicati nella sentenza Baby-Dry.
99. Quanto all’argomento con cui la Lancôme contesta al Tribunale di non aver accettato le sue osservazioni relative al linguaggio del pubblico interessato in base a constatazioni di fatto, si deve convenire con l’UAMI che, alla luce della rassegna della giurisprudenza ricordata nei paragrafi precedenti, l’uso dei due vocaboli che compongono il marchio COLOR EDITION nel linguaggio dei consumatori di prodotti di cosmetica è irrilevante ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Pertanto, tali argomenti devono essere dichiarati inoperanti.
100. Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione invocato dalla ricorrente deve essere respinto. Avendo suggerito analoga soluzione anche riguardo al primo motivo, il ricorso deve essere respinto in toto.
VI – Sulle spese
101. Suggerisco la soluzione di condannare la Lancôme, rimasta interamente soccombente, alle spese derivanti dal presente procedimento, in forza del combinato disposto dell’art. 122, n. 1, e dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
VII – Conclusione
102. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco che la Corte di giustizia voglia:
1) respingere il ricorso d’impugnazione proposto dalla Lancôme parfums et beauté & Cie SNC avverso la sentenza pronunciata l’8 luglio 2008 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T‑160/07;
2) condannare la ricorrente alle spese connesse alla presente impugnazione.
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), in vigore a partire dalla data indicata all’inizio del paragrafo in cui si inserisce questa nota.
3 – Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 83), e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).
4 – Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
5 – La ricorrente nel presente procedimento menziona l’equivalente di tale espressione in tedesco, «Organ der Rechtspflege», in inglese, «officer of the court», e in francese, «collaborateur de la justice».
6 – Sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM& S/Commissione (Racc. pag. 1575).
7 – Sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 66).
8 – Sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9); 22 novembre 2001, causa C‑301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I‑8853, punto 169), e 15 dicembre 2005, causa C‑37/03, BioID/UAMI (Racc. pag. I‑7975, punti 56‑58).
9 – Ordinanze 15 marzo 1984, causa 131/83, Vaupel/Corte di giustizia (punto 8) e 5 dicembre 1996, causa C‑174/96, Lopes/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑6401, punto 10)
10 – Conclusioni pronunciate nella causa 108/63, sfociata nella sentenza 21 gennaio 1965, Merlini/Alta Autorità CECA (Racc. pagg. 2, 18, 19).
11 – C. Stumpff, «Artikel 6 EUV», in J. Schwarze EU Kommentar, 2ª ed., Ed. Nomos, Baden Baden, 2009, pag. 96. V., inoltre, sentenza 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (Racc. pag. I‑5305, punto 31).
12 – Nelle mie conclusioni relative alla causa C‑495/07, sfociata nella sentenza 15 gennaio 2009, Silberquelle (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 45 e 46), menziono tale funzione in relazione alla decadenza; la sentenza ha fatto proprio il mio ragionamento al punto 19.
13 – Tale proverbio è stato ripreso da Cervantes nel DonQuijote de la Mancha, Ed. RBA, edizione a cura di Martín de Riquer, 2ª parte, a pag. 789, nella parte in cui narra l’episodio che si svolge nella grotta di Montesinos, allorché Don Chisciotte risponde a quest’ultimo: «Sapete bene che tutti i paragoni sono odiosi e che non si deve comparare nessuno con nessuno. L’impareggiabile Dulcinea del Toboso è quella che è e la stessa Donna Belerma è quella che è e quella che è stata» [Trad. libera. Per la versione italiana si può consultare Don Chisciotte della Mancia, Mondadori, 1974].
14 – A. Bender, «Nichtigkeit», in K. H. Fezer, (a cura di), Handbuch der Markenpraxis – Band IMarkenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 678.
15 – Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779).
16 – Riprendo la definizione del maestro J. Guasp., Derecho procesal civil, 4ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 1998, Tomo I, pag. 175.
17 – Omologo dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
18 – Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
19 – Sentenza Windsurfing Chiamsee, cit. (punto 25; il corsivo è mio).
20 – Importo stabilito per la domanda di decadenza e di nullità ai sensi dell’art. 2, punto 17, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’[UAMI] (GU L 303, pag. 33), modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) della Commissione 31 marzo 2009, n. 355 (GU L 109, pag. 3) (in vigore dal 1º maggio 2009); si può consultare nella versione consolidata non ufficiale sul sito .
21 – In merito ai requisiti dei ricorrenti individuali nei ricorsi di annullamento, v. K. Lenaerts / D. Arts / I. Maselis, Procedural Law of the European Union, Ed. Thomson Sweet & Maxwell, 2ª ed., Londra 2006, pag. 244 e segg.
22 – Sentenza 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (BABY DRY) (Racc. pag. I‑6251).
23 – In realtà, è stato il cosiddetto «petit plenum», che era formato da tredici giudici, mentre il plenum, in tale data, comprendeva i quindici giudici dai quali all’epoca era costituita la Corte di giustizia.
24 – Sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1619); le mie conclusioni sono datate 31 gennaio 2002.
25 – V., in particolare, i paragrafi 69 e segg. delle mie conclusioni nella causa Postkantoor.
26 – In merito a tale criterio ermeneutico, v. le mie conclusioni relative alla causa C‑102/07, sfociata nella sentenza 10 aprile 2008, adidas e adidas Benelux (Racc. pag. I‑2439); in particolare ai paragrafi 33‑45.
27 – V. le mie conclusioni nella causa Postkantoor, cit. (paragrafo 70).
28 – Sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I‑1699).
29 – La sentenza si riferiva all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104/CE.
30 – Sentenze Koninklijke KPN Nederland, cit. (punto 104), e Campina Melkunie, cit. (punto 43).
31 – Sentenza 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/Celltech (Racc. pag. I‑2883, punti 76‑78).
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