CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate l’11 febbraio 2010 (1)
Causa C‑413/08 P
Lafarge SA
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato del cartongesso – Violazione dell’art. 81 CE – Snaturamento degli elementi di fatto – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Principio di parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Calcolo dell’ammontare iniziale dell’ammenda – Recidiva – Aumento dell’ammenda – Effetto dissuasivo»
I – Introduzione
1. Con la sua impugnazione, la Lafarge SA (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Lafarge») chiede alla Corte, in particolare, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge SA/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nonché l’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE (2) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto impone un’ammenda alla ricorrente o, in subordine, l’annullamento parziale della sentenza impugnata e la riduzione dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla Commissione nella decisione controversa.
II – Ambito dell’impugnazione
A – Il contesto normativo
2. L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (3), dispone quanto segue:
«(…)
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 unità di conto ad un massimo di 1 000 000, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10% del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], [n.] 1, [CE] o dell’articolo [82 CE], (…)
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(…)».
B – La decisione controversa
3. Il 27 novembre 2002, la Commissione ha adottato la decisione controversa in cui affermava che la BPB plc (in prosieguo: la «BPB»), il Gruppo Knauf (in prosieguo: la «Knauf»), la Lafarge e la Gyproc Benelux NV (in prosieguo: la «Gyproc») avevano violato l’art. 81, n. 1, CE, avendo partecipato ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso (4). La Commissione sosteneva che la BPB, la Knauf, la Lafarge e la Gyproc avevano stipulato un accordo complesso e continuo contrario all’art. 81, n. 1, CE, cui avevano partecipato senza interruzione e che era stato rilevato dai comportamenti seguenti, costituenti accordi o pratiche concordate:
– i rappresentanti della BPB e della Knauf si erano incontrati a Londra nel 1992 ed avevano espresso la volontà comune di stabilizzare i mercati nei territori della Germania (in prosieguo: il «mercato tedesco»), del Regno Unito (in prosieguo: il «mercato britannico»), della Francia (in prosieguo: il «mercato francese»), dei Paesi Bassi, del Belgio e del Lussemburgo (in prosieguo: il «mercato del Benelux»);
– i rappresentanti della BPB e della Knauf avevano organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali avevano aderito la Lafarge e in seguito la Gyproc, relativamente ai loro volumi di vendite sui mercati tedesco, francese, britannico e del Benelux del cartongesso;
– i rappresentanti della BPB, della Knauf e della Lafarge, in svariate occasioni, si erano scambiati informazioni in anticipo sugli aumenti di prezzo nel mercato britannico;
– in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si erano incontrati a Versailles nel 1996, a Bruxelles nel 1997 e all’Aia nel 1998 al fine di ripartirsi o almeno di stabilizzare il mercato tedesco;
– i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si erano scambiati informazioni in svariate occasioni e si erano accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998.
4. L’infrazione ha avuto la seguente durata:
– «BPB PLC: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– Knauf: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– Société Lafarge SA: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– Gyproc Benelux N.V.: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998» (5).
5. In considerazione della natura dei comportamenti in questione, del loro impatto concreto sul mercato del cartongesso – altamente concentrato ed essenzialmente oligopolistico – e del fatto che essi interessavano i quattro principali mercati nella Comunità europea, la Commissione ha ritenuto che le imprese destinatarie della decisione controversa avessero commesso un’infrazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha differenziato il trattamento da applicare alle imprese interessate in considerazione della loro capacità economica effettiva di causare un danno significativo alla concorrenza, e al fine di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che ne garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. In particolare, tenuto conto delle considerevoli differenze nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, la Commissione ha determinato gli importi di base delle ammende come segue, sulla base della gravità:
– «BPB: EUR 80 milioni,
– Knauf Westdeutsche Gipswerke: EUR 52 milioni,
– Lafarge: EUR 52 milioni,
– Gyproc: EUR 8 milioni» (6).
6. Inoltre, per garantire un sufficiente effetto dissuasivo delle ammende inflitte, e in considerazione delle notevoli dimensioni e delle risorse complessive della Lafarge, l’importo iniziale dell’ammenda di tale impresa è stato aumentato del 100% tramite un coefficiente moltiplicatore, arrivando così a EUR 104 milioni. La Commissione ha ritenuto che l’infrazione fosse di una lunga durata (oltre cinque anni) per la Knauf, la BPB e la Lafarge, e di durata media (da uno a cinque anni) per la Gyproc, ed ha aumentato quindi del 65% l’importo iniziale dell’ammenda inflitta alla BPB e alla Knauf Westdeutsche Gipswerke, del 60% per la Lafarge e del 20% per la Gyproc. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, la Commissione ha affermato che la BPB e la Lafarge erano già state oggetto di precedenti misure della Commissione in casi di intesa, rispettivamente, nelle decisioni della Commissione 94/601/CE (7) e 94/815/CE (8).
7. La Commissione ha rilevato, in particolare, di avere già adottato una decisione infliggente un’ammenda alla Lafarge (allora denominata Lafarge Coppée SA) per avere partecipato ad un accordo illecito nel settore del cemento. La Lafarge ha continuato a partecipare attivamente ad un accordo nel settore del cartongesso dopo che era stata ad essa notificata la decisione sopra citata. Il fatto che la Lafarge avesse ripetuto lo stesso tipo di comportamento in un settore diverso da quello relativo alla prima decisione indicava, secondo la Commissione, che le sanzioni imposte nella prima decisione non avevano indotto l’impresa a modificare il suo comportamento e ciò costituiva dunque una circostanza aggravante.
8. La Commissione ha aumentato quindi del 50% l’importo iniziale dell’ammenda imposta alla BPB e alla Lafarge.
9. Alla Gyproc è stata accordata una riduzione del 25% dell’importo di base dell’ammenda per l’applicazione di circostanze attenuanti. La Commissione ha accordato una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda per la BPB e del 40% per la Gyproc, conformemente alla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o riduzione delle ammende nel caso di accordi («Comunicazione sul trattamento favorevole») (9). Alle seguenti imprese sono state quindi inflitte le ammende indicate qui di seguito:
– «BPB PLC: 138,6 milioni di EUR;
– Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG: 85,8 milioni di EUR;
– Société Lafarge SA: 249,6 milioni di EUR;
– Gyproc Benelux NV: 4,32 milioni di EUR». (10)
C – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
10. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2003, la Lafarge ha proposto un ricorso diretto, inter alia, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta da tale decisione. A sostegno del suo ricorso la Lafarge ha dedotto sei motivi. In primo luogo, la violazione del diritto della difesa. In secondo luogo, la Lafarge ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 81, n. 1, CE e, dall’altro, un errore manifesto di valutazione. In terzo luogo, la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, nella parte in cui la decisione controversa affermava l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e la partecipazione della Lafarge ad essa. In quarto luogo, la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella parte in cui il fatturato veniva usato ai fini del calcolo dell’ammontare dell’ammenda. In quinto luogo, l’illegittimità della decisione controversa per imposizione alla Lafarge di un’ammenda globale per infrazioni distinte. In sesto luogo, la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi generali in materia di calcolo dell’ammenda.
11. Il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza in data 8 luglio 2008, respingendo il ricorso della Lafarge. La Lafarge è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione. Con la presente impugnazione, la Lafarge si oppone alle parti della sentenza impugnata relative ai motivi secondo, terzo e sesto da essa dedotti in primo grado.
III – Procedimento d’impugnazione
12. Il 22 settembre 2008, la Lafarge ha proposto un ricorso contro la sentenza impugnata. La Lafarge chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e
– accogliere le conclusioni presentate dalla Lafarge in primo grado e, quindi, annullare la decisione controversa nella parte in cui applica un’ammenda alla Lafarge;
– in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate dalla Lafarge in primo grado e, quindi, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta dalla Commissione nella decisione controversa, e
– condannare la Commissione alle spese.
13. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso d’impugnazione;
– condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
14. Un’udienza ha avuto luogo in data 22 ottobre 2009.
15. La ricorrente deduce sei motivi di ricorso. Con il suo primo e principale motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti facendo sistematicamente riferimento ad un contesto globale caratterizzato da una serie di infrazioni per stabilire che la Commissione aveva provato a sufficienza l’esistenza stessa di tali infrazioni. In subordine, con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere la violazione delle regole in materia di onere della prova, del principio della presunzione d’innocenza e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. Con il suo terzo e subordinato motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ed il principio di parità di trattamento, avendo dichiarato che la Commissione aveva validamente provato che la ricorrente aveva commesso un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. In subordine, con il suo quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione da parte del Tribunale dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare l’ammontare iniziale dell’ammenda inflitta. In subordine, con il suo quinto motivo di ricorso, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in una serie di errori di diritto e di essere venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente, in quanto avrebbe statuito che la Commissione era legittimata a maggiorare l’ammenda inflitta alla ricorrente a titolo di recidiva. Infine, con il suo sesto e subordinato motivo di ricorso, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione era legittimata a maggiorare l’importo di base dell’ammenda a titolo di dissuasione.
IV – Primo motivo di ricorso: snaturamento dei fatti da parte del Tribunale
A – La sentenza impugnata
16. Con il suo secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, intitolato «violazione dell’art. 81, n. 1, CE, ed errori manifesti di valutazione», la Lafarge ha sostenuto che la riunione di Londra nel 1992, lo scambio di informazioni, lo scambio di informazioni specifiche al Regno Unito, l’aumento dei prezzi nel Regno Unito, la stabilizzazione del mercato tedesco e l’aumento dei prezzi in Germania non costituiscono una violazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Con il presente ricorso d’impugnazione, la ricorrente non intende mettere in discussione le conclusioni del Tribunale in merito alla riunione di Londra. Al riguardo è sufficiente rilevare, come emerge dal punto 212 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha dichiarato che la Lafarge non aveva partecipato a tale riunione.
17. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Tribunale ha stabilito che il fatto che la Lafarge sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che lo scopo dello scambio di informazioni sul volume delle vendite era di monitorare il mercato al fine di essere informati qualora la guerra sui prezzi fosse giunta a termine e le quote di mercato fossero rimaste relativamente stabili, era dimostrato, in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico, da un insieme di prove obiettive e coerenti (11).
18. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni specifiche al Regno Unito, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva fornito una prova sufficiente della partecipazione della Lafarge ad uno scambio di informazioni sul volume di vendite nel mercato britannico (12). Inoltre, per quanto riguarda l’aumento dei prezzi nel Regno Unito, nel periodo precedente al 7 settembre 1996, il Tribunale ha stabilito, al punto 316 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva trovato alcuna prova documentaria dei contatti intercorsi tra le imprese in questione. Inoltre, relativamente a tale periodo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 319-323 della sentenza impugnata, che gli annunci di aumento dei prezzi erano virtualmente contemporanei in quattro casi. Il Tribunale ha concluso quindi, inter alia, che, «[n]el caso di specie, anche se gli intervalli tra i vari annunci degli aumenti dei prezzi hanno eventualmente consentito alle imprese di venirne a conoscenza attraverso informazioni provenienti dal mercato, e anche se questi rialzi non sono sempre stati esattamente del medesimo livello, la quasi simultaneità degli annunci degli aumenti dei prezzi, nonché il parallelismo dei prezzi annunciati, costituiscono indizi forti di una concertazione a monte degli annunci stessi, dal momento che i rialzi rientravano in un contesto caratterizzato dal fatto che, come la Commissione ha rilevato nella decisione controversa, la Knauf e la BPB avevano concordato, durante la riunione di Londra agli inizi del 1992, di porre fine alla guerra dei prezzi sui quattro mercati europei, e la Lafarge aderì a tale sistema al più tardi alla fine dell’agosto del 1992» (13). Per quanto riguarda il periodo successivo al 7 settembre 1996, il Tribunale ha messo in luce che l’esistenza di contatti tra i concorrenti relativamente agli aumenti di prezzo nel Regno Unito era dimostrata da prove documentali (14).
19. Quanto alla stabilizzazione del mercato tedesco, il Tribunale ha affermato, al punto 402 della sentenza impugnata, che, «tenuto conto del contesto complessivo della causa» e sulla base dei fatti non contestati, la Commissione aveva debitamente dimostrato che le imprese in questione, pur non essendo giunte a concludere un accordo specifico riguardante la ripartizione tra di esse del mercato tedesco, avevano espresso la volontà comune di comportarsi su detto mercato in una determinata maniera, ossia di limitare la concorrenza attraverso la stabilizzazione di tale mercato.
20. Relativamente agli aumenti dei prezzi in Germania, il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova riguardanti l’esistenza di contatti e di un’azione concordata tra i concorrenti. Tale giudice ha affermato, al punto 426 della sentenza impugnata, che i contatti tra le imprese in questione andavano esaminati nel contesto dell’epoca, caratterizzato da una serie di manifestazioni anticoncorrenziali che attestavano la volontà comune dei concorrenti di stabilizzare il mercato del cartongesso sui quattro maggiori mercati europei, tra cui il mercato tedesco. Il Tribunale ha sottolineato anche che, se il contenuto di un documento isolato reperito dalla Commissione può non essere indice univoco dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tale circostanza non può tuttavia escludere che lo stesso documento possa essere interpretato come prova dell’esistenza di una siffatta volontà qualora rientri in una serie di altri documenti che forniscono indizi probatori dell’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali contemporanei e analoghi. A tale proposito, il Tribunale ha tenuto conto di una serie di documenti nell’affermare che la Lafarge aveva contatti diretti con i suoi concorrenti relativamente agli aumenti dei prezzi sul mercato tedesco e che esistesse un’azione concordata circa l’applicazione degli aumenti dei prezzi.
B – Argumentazione e valutazione
21. La ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale nella misura in cui questo ha fatto sistematicamente riferimento ad un contesto globale caratterizzato da una serie di infrazioni, per concludere che la Commissione aveva validamente provato l’esistenza di tali infrazioni. La ricorrente sostiene quindi che nella sentenza impugnata il Tribunale ha adottato un ragionamento circolare, riferendosi ad un contesto globale d’infrazioni al fine di concludere per l’esistenza di infrazioni su cui si fondava l’asserito contesto globale d’infrazioni. Inoltre, il Tribunale ha sistematicamente affermato che un’interpretazione anticoncorrenziale dei fatti era più plausibile rispetto alle spiegazioni alternative fornite dalla Lafarge. Il Tribunale ha concluso quindi che lo scopo anticoncorrenziale dello scambio di informazioni (punti 270 e 271 della sentenza impugnata), insieme allo scambio di informazioni specifiche al Regno Unito (punto 303 della sentenza impugnata) e all’esistenza di un’azione concordata relativamente agli aumenti di prezzo nel Regno Unito (punto 324 della sentenza impugnata) e in Germania (punto 402 della sentenza impugnata), e l’esistenza di un accordo diretto a stabilizzare il mercato tedesco (punto 430 della sentenza impugnata) erano provati, alla luce del contesto globale d’infrazioni, mentre l’esistenza di tale contesto era fondata non sulla base di prove, ma sulla base di un comportamento illegittimo qualificato come tale esclusivamente sulla base di detto contesto globale. In tale maniera il Tribunale ha snaturato i fatti ad esso sottoposti.
22. Occorre ricordare che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce quindi una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (15).
23. Uno snaturamento dei fatti e delle prove sottoposti al Tribunale deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione di tali elementi (16). Inoltre, al ricorrente che alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale è imposto di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (17).
24. A mio giudizio, la ricorrente con il presente motivo di ricorso ha dedotto in termini generali uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale e ha indicato con precisione gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati.
25. Tuttavia, ad eccezione della nota interna dell’ottobre 1994 scoperta nei locali della Rigips e menzionata al punto 430 della sentenza impugnata in relazione alle conclusioni del Tribunale in merito agli aumenti di prezzo in Germania, la ricorrente ha omesso di indicare precisamente gli errori di valutazione che, a suo parere, avrebbero portato allo snaturamento degli elementi di prova. Pertanto, a parte alcuni elementi di cui al punto 430 della sentenza impugnata, la ricorrente non ha indicato alcuna inesattezza materiale commessa dal Tribunale nell’interpretare i documenti ad esso sottoposti. Dunque, a mio parere, la ricorrente, benché deduca uno snaturamento dei fatti, intende in realtà chiedere una nuova valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. Ciò è chiaramente al di fuori della competenza della Corte nell’ambito di un procedimento d’impugnazione.
26. Per quanto riguarda la nota dell’ottobre 1994, la ricorrente sostiene che nulla in tale nota suffraga la conclusione che le imprese concorrenti avessero contatti tra di esse. In primo grado, la Lafarge ha contestato che la nota mettesse in evidenza l’esistenza di scambi tra produttori in merito all’aumento di prezzi del febbraio 1995. Secondo la Lafarge, l’autore della nota era stato informato dal mercato circa il progetto della Knauf di annunciare un aumento di prezzi (18).
27. Al punto 430 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, benché la Lafarge affermasse che l’autore della nota era informato dal mercato circa l’aumento di prezzi pianificato dalla Knauf, «l’interpretazione di detta nota da parte della Commissione è più convincente, tenuto conto degli altri elementi del fascicolo che dimostrano l’esistenza, all’epoca, di un accordo tra le imprese di cui trattasi. Giustamente la Commissione ritiene che la nota riveli una conoscenza della strategia dei concorrenti ed attesti i contatti avvenuti tra di essi. Difatti, l’autore della nota, dopo aver sintetizzato la situazione esistente sul mercato, spiega che il direttore delle vendite della Gyproc si era lamentato del fatto che l’impresa aveva perduto quote di mercato e che doveva riconquistarle. Inoltre, nella nota era previsto un congelamento dei prezzi ad un determinato livello e si annunciava un aumento dei prezzi a partire dal 1° febbraio 1995. Quest’ultimo dato è particolarmente significativo. Infatti, se l’invio degli annunci degli aumenti dei prezzi è stato unilaterale e se gli altri produttori si sono limitati a seguire tale aumento, è anche vero che la BPB non avrebbe potuto sapere, nell’ottobre 1994, che era previsto un aumento per il 1° febbraio 1995, dal momento che la Knauf aveva annunciato tale aumento soltanto nel novembre 1994».
28. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la nota in questione non è stata esaminata dal Tribunale di per se stessa. Piuttosto, la nota è stata esaminata congiuntamente agli altri elementi del fascicolo. Quindi, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che la reale portata della nota dell’ottobre 1994 era delucidata da altri elementi del fascicolo. Sotto tale aspetto, gli altri elementi che sono stati considerati per provare l’esistenza di un’azione concordata tra le imprese in questione nel periodo rilevante erano, in primo luogo, una dichiarazione della Knauf secondo cui era stata iniziata da lungo tempo una pratica di inviare annunci di aumento di prezzo con i listini dei prezzi direttamente alle imprese concorrenti allo stesso tempo che ai clienti (punto 430 della sentenza impugnata); in secondo luogo, numerose copie di annunci di aumento dei prezzi dei concorrenti scoperti durante l’indagine della Commissione nei locali della BPB e della Lafarge (punto 430 della sentenza impugnata) e, in terzo luogo, il fatto che un aumento di prezzo ha avuto luogo il 1° febbraio 1995 (punto 430 della sentenza impugnata).
29. Tali ulteriori elementi non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
30. Alla luce di tali pacifici elementi ulteriori e della sentenza della Corte nel caso Aalborg Portland e a./Commissione (19), concludo che la ricorrente ha omesso di provare che il Tribunale ha chiaramente errato nell’interpretare la nota dell’ottobre 1994.
31. Concludo quindi che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
V – Secondo motivo di ricorso: violazione delle regole in materia di onere della prova, del principio di presunzione d’innocenza e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992
A – La sentenza impugnata
32. Nella decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che la Lafarge avesse partecipato all’infrazione in questione dal 31 agosto 1992 al 25 novembre 1998. In primo grado, la Lafarge ha sostenuto che la sua partecipazione agli accordi diretti allo scambio di informazioni era necessariamente posteriore al giugno 1993, e probabilmente addirittura all’inizio del 1994 (20). Il Tribunale, confermando la durata della partecipazione della Lafarge all’infrazione, quale indicata nella decisione controversa, ha tenuto conto di varie dichiarazioni della BPB. Al riguardo, la BPB ha affermato che, in seguito alla riunione, il processo di scambio di informazioni è stato esteso alla Lafarge (21). Il Tribunale ha concluso che l’espressione «in seguito a tale riunione» usata dalla BPB indicava che l’inizio della partecipazione della Lafarge non poteva aver avuto luogo molto tempo dopo la riunione di Londra (22). Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti la BPB ha dichiarato di aver disposto uno scambio di informazioni con la Lafarge a metà del 1992 (23). Il Tribunale ha concluso che le dichiarazioni della BPB erano più precise di quelle della Lafarge. La Lafarge si basava sulla dichiarazione del signor N della Lafarge secondo cui, data la seria mancanza di dati relativi ai mercati interessati in Europa, i concorrenti della Lafarge le avevano suggerito di scambiare alcune informazioni generali sul volume delle vendite (24). Al punto 508 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Lafarge non avevo fornito né la data esatta né i dettagli delle circostanze che l’avevano indotta a partecipare a tale scambio, né, in particolare, i dettagli dei contatti che dovevano aver avuto luogo prima dello scambio al fine di determinarne le modalità fondamentali, ossia il suo scopo, le parti coinvolte e la frequenza (25). Il Tribunale ha dichiarato anche che la veridicità delle dichiarazioni della BPB era supportata dal fatto che la quota di mercato della Lafarge sui principali mercati europei era indicata nelle tabelle del signor [D della BPB] in valori assoluti e in percentuali a partire dal 1991 in poi (26).
B – Argomenti delle parti
33. La ricorrente deduce che il Tribunale ha violato le regole in materia di onere della prova, il principio della presunzione di innocenza ed il suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. La ricorrente ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (27). La ricorrente ha affermato anche che ai sensi della giurisprudenza consolidata spetta alla Commissione fornire la prova dell’infrazione alle regole di concorrenza e della durata dell’infrazione (28). A parere della ricorrente, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva validamente provato la sua partecipazione all’infrazione a partire dal 31 agosto 1992, nonostante le dichiarazioni contraddittorie ed imprecise della BPB, considerato che la ricorrente non ha indicato la data esatta in cui è iniziata la sua partecipazione né le circostanze che l’hanno indotta a partecipare allo scambio di informazioni anticoncorrenziale.
34. La Commissione ritiene che il presente motivo di ricorso debba essere respinto.
C – Valutazione
35. Secondo quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di provarne l’esistenza e all’impresa o all’associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l’esistenza di un’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova. Anche se, secondo tali principi, l’onere legale della prova grava tanto sulla Commissione quanto sull’impresa o sull’associazione interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (29).
36. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che, secondo il Tribunale, la Commissione aveva validamente provato che la BPB aveva informato la Lafarge al più tardi alla fine dell’agosto 1992 dell’accordo tra la BPB e la Knauf sullo scambio di informazioni e che, in tale occasione, la Lafarge aveva aderito a tale scambio (30). Il Tribunale aveva fondato tale conclusione, in particolare, su una serie di dichiarazioni della BPB e sul fatto che la quota di mercato della Lafarge sui principali mercati europei era indicata in alcune tabelle in mano alla BPB. Inoltre, secondo tale giudice, le spiegazioni della Lafarge in merito non erano convincenti.
37. Il Tribunale, dichiarando che la Lafarge non avevo fornito, inter alia, la data esatta in cui aveva avuto inizio la sua partecipazione e che questa era il soggetto più indicato per farlo (31), non ha violato l’onere della prova, né il principio della presunzione di innocenza ed il suo corollario «in dubio pro reo». Il Tribunale si limitò a dichiarare che, nonostante quanto dedotto dalla Lafarge al punto 494 della sentenza impugnata, secondo cui la sua adesione allo scambio era necessariamente posteriore al giugno 1993 e probabilmente all’inizio del 1994, essa aveva omesso di addurre alcuna prova a sostegno di tale tesi.
38. Ne consegue che, a mio parere, il secondo motivo di ricorso è infondato e dev’essere respinto.
VI – Terzo motivo di ricorso: violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento, in quanto ha dichiarato che la Commissione aveva validamente provato che la ricorrente aveva commesso un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992
A – Argomenti delle parti
39. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione, nemmeno implicitamente, l’argomento da essa sollevato in primo grado relativamente alla disparità di trattamento della Lafarge rispetto alla Gyproc. La ricorrente ritiene quindi che la sentenza impugnata sia insufficientemente motivata. Secondo la ricorrente, l’argomento in questione è stato sollevato al fine di dimostrare la sua mancata partecipazione ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992.
40. Ai punti 500‑518 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che le prove fatte valere dalla Commissione, ossia il riferimento alla quota di mercato della Lafarge nelle tabelle del Signor [D] nonché alcune dichiarazioni della BPB, provavano in maniera sufficiente la partecipazione della Lafarge in un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. Secondo la ricorrente, la Commissione stessa considerava tali elementi di prova insufficienti relativamente alla Gyproc. La ricorrente ritiene quindi che il Tribunale abbia violato il principio di parità di trattamento avendo concluso che gli elementi di prova fatti valere dalla Commissione provavano validamente la partecipazione della Lafarge ad un’infrazione unica, complessa continuata a partire dal 31 agosto 1992, mentre quegli stessi elementi erano stati considerati insufficienti nel caso della Gyproc.
41. Nella replica, la ricorrente sostiene l’ammissibilità del presente motivo in quanto, nel ricorso in primo grado, essa faceva valere in varie occasioni la violazione del principio di parità di trattamento da parte della Commissione.
42. La Commissione ritiene che la Lafarge non abbia dedotto un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento dinanzi al Tribunale. Nella parte rilevante del suo ricorso in primo grado, la Lafarge ha rilevato semplicemente, inter alia, che «la Commissione ha considerato la partecipazione della Gyproc a quelle stesse "manifestazioni" come insufficiente per provare un’adesione ad un’infrazione unica, complessa e continuata». La Commissione sostiene quindi che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata. Inoltre, secondo la Commissione, la Gyproc non si trova nella medesima situazione della Lafarge.
43. Inoltre, la Commissione sostiene che la ricorrente non può dedurre in fase d’impugnazione un motivo fondato su una violazione del divieto di discriminazione che non è stato dedotto in primo grado. Tale motivo è quindi irrecevibile.
44. Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla ricorrente nella replica, secondo cui nel ricorso in primo grado essa ha fatto riferimento in varie occasioni alla violazione del principio della parità di trattamento, la Commissione dichiara che tali riferimenti erano contenuti in parti molto diverse del ricorso, a sostegno di altri motivi non indicati dalla ricorrente come lasciati inattesi della sentenza impugnata. L’argomento sollevato dalla ricorrente nella replica costituisce quindi un motivo nuovo che è irricevibile, in quanto la ricorrente non ha contestato nel suo ricorso d’impugnazione il fatto che altre parti del suo ricorso in primo grado erano state lasciate inattese.
B – Valutazione
45. Nel suo ricorso, la ricorrente ha indicato che la parte della sentenza impugnata (32) a cui si riferisce il presente motivo di ricorso è relativa al terzo motivo esaminato in primo grado, con cui la ricorrente invocava la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, nella misura in cui la decisione controversa concludeva per un’infrazione unica, complessa e continuata e per la partecipazione della Lafarge ad essa. Tale parte del motivo concerne specificamente la durata della partecipazione della Lagarge all’infrazione.
46. A mio parere, tale motivo di ricorso va diviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente deduce una violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di fornire una motivazione sufficiente. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento, in quanto ha dichiarato che la Commissione aveva validamente provato la partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992.
47. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale ha violato l’obbligo ad esso incombente di fornire una motivazione sufficiente, la questione se la motivazione di una sentenza sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (33).
48. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso (34).
49. Occorre anche ricordare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente ed uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi, ed alla Corte di giustizia di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (35).
50. A mio parere, la ricorrente, deducendo nel suo ricorso in primo grado che «la Commissione ha considerato la partecipazione della Gyproc a quelle stesse “manifestazioni” [(36)] insufficiente per provare un’adesione ad un’infrazione unica, complessa e continuata» (37), ha fatto un chiaro riferimento ad una discriminazione, su cui il Tribunale era tenuto a pronunciarsi. Ancorché i termini «discriminazione» e «disparità di trattamento» non sono stati usati dalla Lafarge in primo grado nell’ambito del terzo motivo di ricorso, ritengo che la formulazione usata dalla Lafarge relativamente a tale motivo fosse sufficientemente chiara e precisa da permettere al Tribunale di comprenderne la portata.
51. Ritengo che non vi sia alcun dubbio che un motivo relativo alla discriminazione è stato sollevato nell’ambito del terzo motivo esaminato in primo grado. Pertanto l’argomento della Commissione secondo cui la Lafarge non avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento non può essere accolto.
52. A mio parere, il Tribunale non ha affrontato nemmeno implicitamente la questione della discriminazione nell’ambito del terzo motivo dedotto in primo grado, benché dal punto 496 della sentenza impugnata emerga chiaramente che il Tribunale stesso considerava la questione della discriminazione come parte integrante delle richieste della Lafarge in primo grado. A mio parere, la questione della discriminazione è stata fatta valere dalla Lafarge al fine di mettere in discussione il valore probatorio della prova su cui la Commissione ha fondato nella decisione controversa la conclusione che la Lafarge avesse partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992, considerato che pareva che tale stessa prova venisse considerata dalla Commissione come insufficiente per trarre la stessa conclusione in relazione alla Gyproc. Inoltre, il divieto di discriminazione è un principio generale del diritto comunitario e pertanto l’argomento fatto valere dalla Lafarge in merito, in riferimento alla prova invocata dalla Commissione nella decisione controversa per stabilire che la Lafarge aveva partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata dal 31 agosto 1992, doveva, a mio parere, essere preso in considerazione dal Tribunale (38).
53. Da quanto precede risulta che la sentenza impugnata non si pronuncia adeguatamente sull’argomento sollevato dalla ricorrente in primo grado e relativo alla discriminazione e alla durata dell’infrazione. In particolare, la sentenza impugnata non permette alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, cosicché, a mio parere, la prima parte di tale motivo dev’essere accolta.
54. Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo di ricorso, relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento, ritengo che, affinché la Corte possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime devono essere sufficientemente motivate. Nella presente causa, il fatto che il Tribunale non si sia in alcun modo pronunciato sulla questione della discriminazione nell’ambito del terzo motivo da esso esaminato preclude alla Corte di giustizia la possibilità di decidere se la decisione controversa violi il principio della parità di trattamento in merito.
55. Ritengo quindi che, alla luce delle suddette circostanze, la sentenza impugnata debba essere annullata relativamente alle sue conclusioni in merito alla durata della partecipazione della ricorrente ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992. In assenza di una pronuncia in primo grado sull’argomento sollevato avente ad oggetto una discriminazione e la durata della partecipazione della Lafarge ad un’infrazione unica, complessa e continuata, ritengo che la Corte non sia in grado di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte e che debba rinviare la causa al Tribunale (39).
VII – Quarto motivo di ricorso: violazione da parte del Tribunale dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda inflitta
A – Argomenti delle parti
56. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola i principi di proporzionalità e di parità di trattamento in quanto conferma l’importo iniziale dell’ammenda quale fissato dalla Commissione, che è sproporzionato rispetto all’importo iniziale fissato per le altre destinatarie della decisione controversa. La ricorrente contesta quanto dichiarato dal Tribunale al punto 634 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo dell’ammenda può essere calcolato indipendentemente dal volume d’affari delle imprese. Pur essendo tale dichiarazione corretta, la Commissione stessa nella decisione controversa ha scelto di dividere le imprese interessate in categorie in funzione della loro quota di mercato. Quindi, conformemente alla sentenza Tokai Carbon e a./Commissione (40), una volta che la Commissione ha deciso di creare categorie basate sulle quote di mercato, essa e, quindi, il Tribunale nell’ambito del suo controllo giurisdizionale devono assicurare che vi sia un rapporto proporzionale tra, da un lato, le soglie delle diverse categorie e, dall’altro, la quota di mercato di un’impresa e la sua classificazione in una categoria piuttosto che in un’altra.
57. Pertanto, l’ammontare iniziale fissato per la Lafarge era di 6,5 volte superiore a quello fissato per la Gyproc, benché la quota di mercato della Lafarge (24% – classificata nella seconda categoria) fosse solo 3,4 volte superiore a quella della Gyproc (7% – classificata nella terza categoria). Inoltre, mentre la quota di mercato della Lafarge nel 1997 era inferiore all’81% di quella detenuta dalla Knauf, dette imprese erano classificate nella medesima categoria e l’ammontare iniziale dell’ammenda era fissato a EUR 52 milioni.
58. Nella replica, la ricorrente sostiene che il presente motivo di ricorso è ricevibile in quanto gli argomenti in questione erano stati sollevati in primo grado.
59. La Commissione sostiene che il Tribunale, al punto 634 della sentenza impugnata, non ha dichiarato che l’ammontare dell’ammenda poteva essere calcolato indipendentemente dal fatturato delle imprese. La Commissione sostiene che l’argomento dedotto dalla ricorrente, diretto a contestare la possibilità di classificare le imprese o quantomeno il metodo adottato dalla Commissione, è irricevibile in quanto non fatto valere in primo grado.
60. Secondo la Commissione, in ogni caso tale motivo è manifestamente infondato. Nella sentenza SGL Carbon/Commissione (41), la Corte ha confermato che i partecipanti ad un’intesa possono essere divisi in diverse categorie al fine di determinare l’importo iniziale dell’ammenda. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Lafarge, la Commissione, quando decide di dividere le imprese in categorie in funzione della loro quota di mercato, non deve assicurare che l’importo iniziale dell’ammenda per ciascuna impresa sia strettamente proporzionale alla sua quota di mercato. Poiché le quote di mercato delle imprese sono necessariamente diverse, ciò obbligherebbe la Commissione a creare un numero di categorie pari al numero di imprese soggette ad ammenda, frustrando così lo scopo della divisione in categorie. La Commissione evidenzia anche di avere deciso di dividere le imprese in questione in tre categorie in funzione della loro quota di mercato nel 1997. Quindi, la BPB fu classificata nella prima categoria a causa della sua quota di mercato pari al 42% ed alla sua posizione in qualità di grande produttore. La Knauf e la Lafarge, a cui corrispondevano rispettivamente quote di mercato pari al 28% e al 24%, erano inserite nella seconda categoria. La Gyproc, con una quota di mercato del 7% ed essendo un operatore molto piccolo, era inserita nella terza categoria.
B – Valutazione
61. A mio parere, il presente motivo di ricorso è irricevibile e dev’essere respinto. Ancorché sia vero che la ricorrente ha contestato in primo grado il fatto che l’importo iniziale dell’ammenda ad essa inflitta fosse stata fissata a EUR 52 milioni, essa ha sostenuto di non avere la capacità economica di influenzare i mercati britannico e tedesco. Nell’ambito del procedimento di primo grado la Lafarge non ha messo in discussione, come invece fa con il presente motivo di ricorso, la possibilità di classificare le imprese o, quantomeno, il metodo adottato dalla Commissione. Inoltre, in primo grado, la ricorrente non ha fatto valere che la Commissione, una volta deciso di dividere le imprese in categorie in funzione della loro quota di mercato al fine di determinare l’importo iniziale dell’ammenda, fosse obbligata ad assicurare che per ogni un’impresa tale importo fosse strettamente proporzionato alla sua quota di mercato.
62. Ad ogni modo, alla luce di quanto statuito dalla Corte nella sentenza SGL Carbon/Commissione (42), ritengo che il presente motivo di ricorso vada respinto. Dalla suddetta sentenza risulta chiaramente che ogni differenza tra le imprese in termini di volume d’affari o di quota di mercato non deve necessariamente essere presa in considerazione nel dividere le imprese partecipanti a un’intesa in categorie ai fini della determinazione dell’importo di base.
63. Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che la Commissione beneficia di un ampio margine discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende e che può, in tale contesto, tener conto di diversi elementi, sempre nel rispetto del tetto relativo al volume d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. La Corte ha anche statuito che il metodo di calcolo delineato dagli Orientamenti del 1998 (43) prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15 del regolamento n. 17, come interpretato dalla Corte (44).
64. A mio parere, nonostante appaia chiaro che non vi è alcuna stretta proporzionalità tra le quote di mercato della Lafarge e delle altre imprese partecipanti all’infrazione e l’importo iniziale dell’ammenda determinata in relazione ad esse, alla luce dell’argomento della Commissione quale esposto al precedente punto 60, non ritengo che la ricorrente abbia provato che il metodo di classificazione impiegato dalla Commissione ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda violi i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
VIII – Quinto motivo di ricorso: errori di diritto e violazione dell’obbligo di motivazione in riferimento all’aumento dell’ammenda a titolo di recidiva
65. Tale motivo di ricorso è stato diviso in due parti.
A – Prima parte
1. La sentenza impugnata
66. In primo grado la Lafarge ha sostenuto, in particolare, che, poiché non vi è alcun fondamento normativo che determini le condizioni per l’aumento dell’ammenda a titolo di recidiva, e considerato che non è stato fissato alcun termine di prescrizione relativamente al periodo intercorrente tra due infrazioni, un aumento dell’ammenda in tali circostanze violerebbe il principio di legittimità delle ammende ed il principio della certezza del diritto (45).
67. Alla luce della citata sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (46), il Tribunale ha statuito che la recidiva è uno degli elementi che possono essere tenuti in considerazione nel valutare la gravità di un’infrazione (47). Per quanto riguarda la questione di un termine di prescrizione, il Tribunale ha ricordato, al punto 724 della sentenza impugnata, che la Commissione dispone di un potere discrezionale nella scelta degli elementi da tenere in considerazione ai fini della quantificazione dell’ammenda, quali le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che occorra far riferimento ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. Al punto 725 della sentenza impugnata, si dichiara che la Commissione, nel considerare una recidiva, non può essere vincolata da alcun termine di prescrizione. Il Tribunale ha statuito che la recidiva è un elemento importante di cui la Commissione deve tenere conto e che, in ogni caso di specie, essa può prendere in considerazione gli indizi che confermano una tendenza ad infrangere le norme sulla concorrenza, incluso il periodo intercorrente tra le infrazioni in questione. Il Tribunale ha ritenuto che un lasso di tempo tra due accertamenti di infrazione inferiore a dieci anni indica una propensione da parte dell’impresa in questione a non trarre le debite conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza (48). Il Tribunale ha dichiarato che la Lafarge aveva mostrato una tale propensione, poiché, pur essendo stata la destinataria della decisione 94/815, una controllata della Lafarge ha continuato a partecipare attivamente all’intesa in questione nei quattro anni successivi alla notifica nei suoi confronti di tale decisione (49).
2. Argomenti delle parti
68. La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata violi il principio generale del diritto «nulla poena sine lege» e i principi giuridici generali comuni agli Stati membri, in quanto il Tribunale ha concluso che la decisione della Commissione di aumentare l’importo dell’ammenda a titolo di recidiva era giuridicamente fondata. Il regolamento n. 17 non autorizza la Commissione ad aumentare la pena a titolo di recidiva.
69. La ricorrente sostiene anche che la sentenza impugnata viola il principio generale della certezza del diritto comune agli Stati membri, in quanto nella stessa si statuisce che la Commissione poteva constatare una recidiva senza alcun periodo di prescrizione. Nessuno può essere punito indefinitamente per atti commessi nel passato. In materia di recidiva, nella maggior parte degli Stati membri la legge determina un periodo massimo tra l’infrazione in esame ed un possibile previo accertamento d’infrazione, trascorso il quale quest’ultimo non può più essere preso in considerazione. La ricorrente invita quindi la Corte a riesaminare la sua posizione espressa nella sentenza Groupe Danone/Commissione (50).
70. Secondo la Commissione, analoghi argomenti erano stati respinti dalla Corte nella sentenza Groupe Danone/Commissione. Un’ammenda può essere aumentata a titolo di recidiva sulla base del regolamento n. 17. Per quanto riguarda il termine di prescrizione, nella fattispecie, non occorre valutare se gli accertamenti del Tribunale possano portare alla possibilità di imporre indefinitamente una sanzione a titolo di recidiva, poiché il Tribunale ha constatato che una controllata della ricorrente aveva continuato a partecipare attivamente all’intesa nei quattro anni successivi alla notifica nei suoi confronti della decisione 94/815, mentre nella sentenza Groupe Danone/Commissione la Corte ha tenuto conto di un lasso di tempo tra le infrazioni inferiore ai dieci anni al fine di dimostrare la propensione a non trarre le debite conseguenze da un accertamento di una violazione delle regole di concorrenza.
3. Valutazione
71. È chiaro che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non fa alcuno specifico riferimento alla recidiva (51). Tuttavia, nella sentenza Groupe Danone/Commissione la Corte ha confermato che tale disposizione costituisce il fondamento normativo rilevante in forza del quale la Commissione può infliggere ammende ad imprese ed associazioni d’imprese per violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per determinare l’importo dell’ammenda devono essere prese in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione (52). La Corte ha confermato quindi la sua giurisprudenza, secondo la quale, mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione, la gravità di quest’ultima va accertata in funzione di altri elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Secondo la Corte, il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della Commissione di garantire la conformità alle norme sulla concorrenza. Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi. Quindi, secondo la Corte nella sentenza Groupe Danone/Commissione, la qualifica di una recidiva come circostanza aggravante non comporta una violazione del principio «nulla poena sine lege» (53).
72. Inoltre, nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, la Corte ha statuito che la recidiva è uno degli elementi che possono essere tenuti in considerazione nel valutare la gravità di un’infrazione (54).
73. A quanto dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze Groupe Danone/Commissione e Aalborg Portland e a./Commissione, aggiungerei che, ai sensi della giurisprudenza consolidata, la Commissione ha il compito di indagare sulle singole infrazioni e di reprimerle, ed il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l’infrazione e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo (55).
74. A mio parere, se nella sua valutazione della gravità di una particolare infrazione la Commissione dovesse limitarsi alle circostanze attenenti a detta infrazione, con esclusione di tutte le altre circostanze proprie alla fattispecie, tra cui, in particolare, la recidiva, la reale gravità dell’infrazione in questione non potrebbe essere correttamente valutata ed il compito della Commissione di assicurare la conformità con le norme sulla concorrenza ne risulterebbe svalutato. Ritengo che un tale approccio sarebbe contrario alla necessità di assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni inflitte per violazioni del diritto comunitario della concorrenza (56).
75. Ritengo quindi che la ricorrente non abbia fornito alcuna valida ragione per cui la Corte debba discostarsi da quanto dichiarato nella citata sentenza Groupe Danone/Commissione, secondo cui la questione della recidiva va considerata alla stregua di una circostanza aggravante in relazione alla gravità di un’infrazione ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Quindi, a mio parere, la sentenza impugnata non violava il principio generale del diritto «nulla poena sine lege», né i principi generali di diritto comuni agli Stati membri, nella parte in cui il Tribunale ha concluso che la decisione della Commissione di aumentare l’importo dell’ammenda a titolo di recidiva aveva un fondamento normativo.
76. Per quanto riguarda la questione dell’assenza di un termine di prescrizione ai fini dell’accertamento della recidiva, nella citata sentenza Groupe Danone/Commissione, la Corte ha confermato che né l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 né gli Orientamenti (57) prevedono un termine massimo per constatare una recidiva (58). Inoltre, al punto 38 della sentenza impugnata, la Corte sottolinea che l’accertamento e la valutazione degli elementi specifici di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della Commissione e che nell’ambito di tale accertamento la Commissione non può essere limitata da alcun periodo di prescrizione. Ciò nondimeno la ricorrente ha invitato la Corte a riconsiderare quanto dichiarato in merito nella citata sentenza Groupe Danone/Commissione.
77. Nella sentenza Groupe Danone/Commissione la Corte ha dichiarato che la recidiva rappresenta un elemento importante che la Commissione è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni (59).
78. A mio parere, il punto 38 della sentenza Groupe Danone/Commissione suggerisce che, secondo la Corte, un termine di prescrizione invariabile ed inflessibile diminuirebbe il potere discrezionale della Commissione nella quantificazione delle ammende. Al riguardo, ritengo che una previa infrazione molto grave possa rientrare nella valutazione della gravità di un’infrazione successiva, nonostante sia trascorso un considerevole lasso di tempo, mentre una previa infrazione di minore gravità non può giustificare una medesima conclusione anche dopo un lasso di tempo molto inferiore.
79. Tuttavia, ritengo che la sentenza Groupe Danone/Commissione non avalli la tesi secondo cui si possa essere puniti indefinitamente per infrazioni di norme sulla concorrenza commesse in passato.
80. Piuttosto, nella suddetta sentenza la Corte ha dichiarato, a mio parere correttamente, che, poiché sulla base delle circostanze di cui alla fattispecie un lasso di tempo relativamente breve, ossia inferiore a dieci anni, era trascorso tra le infrazioni, la ripetizione del comportamento illegittimo da parte del Groupe Danone mostrava una propensione da parte dello stesso a non trarre le debite conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle regole in materia di concorrenza (60).
81. Risulta quindi chiaro che, benché non sia stato imposto uno specifico termine di prescrizione in relazione all’accertamento di una recidiva, la Corte può esaminare, su richiesta, la questione se la Commissione abbia abusato del suo potere discrezionale nel tenere conto di una precedente violazione delle norme sulla concorrenza. Ritengo quindi che la ricorrente non abbia fornito alcun motivo per cui la Corte debba riesaminare le proprie conclusioni nella sentenza Groupe Danone/Commissione in merito all’assenza di un termine di prescrizione relativamente alla recidiva.
82. Inoltre, a titolo di completezza, vorrei sottolineare che nella fattispecie la ricorrente non ha contestato la dichiarazione del Tribunale secondo cui, nonostante la notifica della decisione 94/815, la controllata della Lafarge ha continuato per quattro anni a partecipare attivamente all’infrazione in questione. A mio parere, un tale breve lasso di tempo non può essere considerato eccessivo e la Commissione non ha superato quindi i limiti del suo potere discrezionale in merito.
83. A mio parere, la sentenza impugnata non ha violato il principio generale della certezza del diritto comune agli Stati membri, nella parte in cui nella stessa si statuisce che la Commissione poteva constatare una recidiva senza alcun limite di tempo.
84. Concludo quindi che la Corte debba respingere la prima parte del quinto motivo.
B – Seconda parte
1. La sentenza impugnata
85. La Lafarge ha sostenuto in primo grado che nella maggioranza degli Stati membri la questione della recidiva non può essere presa in considerazione, a meno che la seconda infrazione sia commessa dopo che la sentenza che ha constatato la prima infrazione sia divenuta definitiva (61).
86. Al punto 734 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che è sufficiente che l’impresa sia stata giudicata colpevole di un’infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione è ancora soggetta ad un sindacato giurisdizionale. Il Tribunale ha statuito che le decisioni della Commissione sono presunte legittime fino a che non siano annullate o revocate e che i ricorsi non hanno un effetto sospensivo. Al punto 737 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato anche che «un problema potrebbe sorgere nel caso in cui una decisione anteriore sulla base della quale l’ammenda è stata maggiorata in una decisione successiva venga annullata dopo che l’adozione di quest’ultima sia divenuta definitiva. Infatti, in una siffatta ipotesi la recidiva non sussisterebbe. Tuttavia, se la prima decisione che sanzionava un’infrazione si rivelasse infondata, ciò costituirebbe un fatto nuovo che comporta la riapertura dei termini di ricorso».
2. Argomenti delle parti
87. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed è venuto meno all’obbligo ad esso incombente in quanto ha dichiarato che la Commissione poteva aumentare l’ammenda ad essa inflitta a titolo di recidiva, nonostante la prima infrazione non fosse divenuta definitiva al tempo dei fatti di cui alla decisione controversa.
88. Nei sistemi penali degli Stati membri, un soggetto è generalmente considerato recidivo solo qualora, dopo essere stato condannato in via definitiva per la prima violazione, esso ne commetta un’altra. Uno degli elementi fondamentali della recidiva è l’accertamento in via definitiva della violazione, il che richiede l’esaurimento delle vie legali al tempo in cui è commessa la seconda violazione. Nella presente fattispecie la Commissione ha fatto riferimento alla decisione 94/815 per concludere che la Lafarge era recidiva. Tuttavia, la Lafarge ha introdotto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione ed il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza in data 15 maggio 2000 (62). Tale sentenza è divenuta definitiva solo due mesi dopo la sua notifica alla Lafarge, poiché quest’ultima non ha presentato alcun ricorso di impugnazione. Secondo la Commissione, le pratiche di cui alla decisione controversa sono terminate nel novembre del 1998. Tuttavia, a tale data la Lafarge non era stata condannata in via definitiva per alcuna intesa, in quanto il Tribunale non si era ancora pronunciato nella causa Cimenteries CBR e a./Commissione.
89. Quindi, il Tribunale, consentendo alla Commissione di aumentare arbitrariamente l’importo dell’ammenda, ha violato il principio generale «nulla poena sine lege».
90. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che il termine per presentare un ricorso d’impugnazione avrebbe ripreso a decorrere nel caso in cui, dopo l’adozione della seconda decisione, la prima decisione venisse annullata in via definitiva. Il Trattato e le altre disposizioni di diritto comunitario non prevedono che il termine per presentare un ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione possa riprendere a decorrere. Inoltre, il Tribunale, facendo riferimento ad un procedimento inesistente al fine di giustificare un accertamento di recidiva pur in assenza di una previa pronuncia definitiva in merito all’infrazione, è venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente.
91. Qualora si considerasse una sentenza d’annullamento di una decisione della Commissione alla stregua di un fatto nuovo, idoneo a far decorrere nuovamente i termini di prescrizione per un ricorso d’annullamento contro una seconda decisione della Commissione che sanzionava le imprese erroneamente a titolo di recidiva, tale soluzione imporrebbe un onere anormale ed eccessivo a carico delle imprese in questione, che violerebbe quindi il principio di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale.
92. Nella replica la ricorrente sostiene che, contrariamente alle dichiarazioni della Commissione, la natura e la severità delle sanzioni in materia di concorrenza richiedono che le stesse garanzie applicabili alla recidiva in materia penale debbano applicarsi anche alla recidiva in materia di concorrenza. La Corte ha dichiarato che, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A n. 73, e 25 agosto 1987, Lutz, serie A n. 123-A) (63). Quindi la Corte ha implicitamente riconosciuto che, data la loro natura e la loro severità, le sanzioni in materia di concorrenza sono equiparabili a sanzioni penali.
93. Per quanto riguarda gli argomenti della Commissione (64) relativi alla sentenza Queenborough Rolling Mill Company/Commissione (65), la ricorrente sottolinea che tale sentenza della Corte si riferisce all’applicazione specifica della decisione della Commissione 24 giugno 1981, 1831/81/CECA, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell’industria siderurgica (66). La decisione 1831/81, che definiva espressamente le condizioni sulla base delle quali l’importo dell’ammenda per superamento delle quote può essere aumentato in caso di recidiva, non può essere fatta valere nei casi di infrazioni in materia di concorrenza.
94. La Commissione sostiene che le sue decisioni sono presunte legittime fino a che non siano annullate o revocate e che i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno un effetto sospensivo. Secondo la Commissione, nella presente fattispecie andrebbe evitata qualunque analogia con la normativa penale. La Corte ha confermato la natura amministrativa dei procedimenti in materia di concorrenza(67). Inoltre, come riconosce la stessa Lafarge, la decisione 94/815 era definitiva al tempo dell’adozione della decisione controversa.
95. Secondo la Commissione, il fatto che il giudice comunitario applichi taluni principi generali del diritto penale comune agli Stati membri non implica che tutti i principi applicabili in ogni Stato membro siano applicabili o trasponibili. Gli Stati membri hanno deciso, in forza dell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17, che «[l]e decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale». Tale scelta legislativa è stata confermata dal Consiglio tramite l’art. 23, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (68). La Commissione rileva che l’unica giurisdizione di uno Stato membro che si è pronunciata su una simile questione, ossia la Suprema Corte spagnola nel 2005, ha adottato in materia una posizione identica a quella della Commissione.
96. La Commissione sostiene che la natura definitiva della decisione precedente non è intrinseca al concetto di recidiva. La sentenza della Corte nella causa Queenborough Rolling Mill Company/Commissione (69) conferma che un aumento dell’ammenda a titolo di recidiva non esige che siano state esaurite tutte le altre vie di ricorso giurisdizionale. Secondo la Commissione, la politica in materia di concorrenza e gli obiettivi da essa perseguiti risulterebbero indeboliti qualora un ricorso proposto contro una prima decisione della Commissione non consentisse di tenere conto della recidiva in una seconda decisione.
97. Tuttavia, la Commissione è d’accordo con la ricorrente sul fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 737 della sentenza impugnata, nessuna disposizione di diritto comunitario prevede la possibilità di riaprire i termini per proporre un ricorso d’annullamento contro una decisione della Commissione. Data l’importanza della questione in esame, la Commissione ritiene che la Corte debba pronunciarsi in merito, sostituendo il ragionamento del Tribunale. Secondo la Commissione, l’annullamento di una prima decisione che constatava una violazione delle norme sulla concorrenza comporta che l’impresa in questione possa chiedere alla Commissione di riesaminare la seconda decisione. Un rifiuto da parte della Commissione di procedere con un tale riesame potrebbe essere oggetto di un procedimento d’annullamento dinanzi al Tribunale. Tale soluzione è conforme alla logica del sistema creato dal Trattato e convalidato dalla giurisprudenza. Essa è anche conforme ai principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, in quanto evita il rischio di azioni che comportino una mera perdita di tempo. L’art. 233 CE dispone che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Inoltre, per giurisprudenza costante, l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una richiesta di riesame di una previa sentenza divenuta definitiva. Il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza illimitata, può adeguare l’ammenda. Tale soluzione è stata adottata nella sentenza Usinor/Commissione (70). La Commissione ritiene che la soluzione proposta dalla ricorrente svuoterebbe il principio secondo cui gli atti delle istituzioni comunitarie sono presunti legittimi ed i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
C – Valutazione
98. La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando che la Commissione poteva accertare una recidiva nonostante l’accertamento relativo alla prima infrazione non fosse ancora definitivo, ha violato i principi generali di diritto comuni agli Stati membri, il principio «nulla poena sine lege», il principio di buona amministrazione della giustizia, e che esso ha commesso un errore di diritto, avendo fatto riferimento ad un procedimento inesistente, ed è venuta meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente.
99. A mio parere, il Tribunale ha chiaramente commesso un errore di diritto statuendo, al punto 737 della sentenza impugnata, che, se la prima decisione che sanzionava un’infrazione si fosse rivelata infondata, ciò avrebbe costituito un fatto nuovo idoneo a riaprire i termini d’impugnazione. Concordo totalmente con gli argomenti dedotti sia dalla ricorrente che dalla Commissione secondo cui il termine per proporre un ricorso d’annullamento contro una decisione della Commissione, quale fissato dall’art. 230 CE, non può ricominciare a decorrere (71).
100. Poiché tale ragionamento erroneo forma parte integrante della motivazione del Tribunale, a mio parere la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui respinge l’argomento della Lafarge secondo cui la Commissione ha commesso un errore nel concludere che vi fosse recidiva nonostante l’accertamento relativo alla prima infrazione non fosse divenuto definitivo (72).
101. Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può quindi statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
102. Nella fattispecie, ritengo che lo stato degli atti consenta di statuire definitivamente sulla controversia.
103. È pacifico nel caso di specie che al tempo in cui fu adottata la decisione controversa, il 27 novembre 2002, la validità della decisione 94/815, su cui la Commissione fondò le sue conclusioni relativamente ad una recidiva nella decisione controversa, non poteva più essere messa in discussione dalla Lafarge nell’ambito di un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230 CE, a causa della notifica nell’anno 2000 della sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione (73) e della mancata impugnazione entro i termini stabiliti.
104. Ciò nonostante, secondo la ricorrente, la Commissione non doveva aumentare l’ammenda a titolo di recidiva dato che la prima infrazione non era divenuta definitiva (74) al momento dei fatti in questione nella decisione controversa.
105. Occorre ricordare che l’infrazione commessa dalla Lafarge, quale individuata nella decisione controversa, è continuata fino al 25 novembre 1998. Nelle sue memorie presentate in primo grado e in quelle depositate dinanzi alla Corte, la Lafarge ha sostenuto di non poter essere quindi considerata un soggetto recidivo per atti commessi prima del mese di luglio del 2000 (75).
106. Nelle sue memorie presentate dinanzi al Tribunale ed alla Corte, la Lafarge fa numerosi riferimenti ai codici penali ed alla giurisprudenza di vari Stati membri, secondo cui il concetto di recidiva non può essere applicato finché la prima condanna non sia divenuta definitiva. A mio parere, l’argomento della ricorrente, secondo cui la natura e la severità delle sanzioni in materia di concorrenza esigono che le stesse garanzie applicabili alla recidiva ai sensi della normativa penale si applichino alla recidiva nei casi di concorrenza, non può essere accolto.
107. Dalla lettera dell’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 risulta chiaro che le decisioni della Commissione che impongono ammende per pratiche anticoncorrenziali non hanno carattere penale.(76). Ritengo quindi, alla luce della volontà chiara ed esplicita del legislatore comunitario, che qualsiasi stretta analogia tra le sanzioni penali e le sanzioni imposte dalla Commissione per violazioni alle regole del diritto sulla concorrenza debba essere evitata.
108. Tuttavia, per giurisprudenza costante della Corte, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione nei casi di concorrenza, questa deve rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario (77). Occorre quindi esaminare la questione della recidiva da tale prospettiva.
109. Nonostante i numerosi riferimenti ai principi di buona amministrazione della giustizia, dell’economia processuale ed al principio della certezza del diritto operati dalla ricorrente nelle sue memorie, ritengo che questa non sia riuscita in alcun modo a provare come tali principi, che a mio parere rientrano tra i principi fondamentali del diritto comunitario, siano stati violati in relazione alle particolari circostanze proprie alla ricorrente.
110. È pacifico che la ricorrente in effetti non si sia mai trovata in una situazione in cui un’ammenda maggiorata è stata ad essa inflitta a titolo di recidiva da una seconda decisione quando la decisione relativa alla prima infrazione, ossia la decisione 94/815, era ancora passibile di un ricorso d’annullamento e della conseguente impugnazione. Quindi, di fatto, la ricorrente non si è dovuta mai far carico di un «onere eccessivo» o «anormale», per usare le sue stesse parole (78). La ricorrente non si è mai trovata nella situazione, ad esempio, di dover richiedere alla Commissione di rettificare la decisione controversa a causa di un’ammenda eccessiva, oppure di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione contro un eventuale rifiuto della Commissione in tal senso. Pertanto, gli argomenti sollevati dalla ricorrente in merito sono astratti ed ipotetici, in quanto non si inseriscono nelle circostanze ad essa specifiche.
111. Ritengo quindi che la questione sottoposta alla Corte sia di natura alquanto circoscritta e che la Corte debba limitare la propria valutazione ai fatti non controversi di cui dispone.
112. A mio parere, l’approccio restrittivo alla questione della recidiva proposto dalla ricorrente, ossia che un’ammenda non possa essere maggiorata a titolo di recidiva a meno che la prima condanna fosse definitiva al momento dei fatti in questione nella decisione controversa, è eccessivamente restrittivo in riferimento alle sanzioni in materia di concorrenza, che non hanno natura penale.
113. Tale approccio limiterebbe in maniera non necessaria ed artificiale la possibilità per la Commissione di invocare la recidiva come un mezzo per sopprimere attività illegali e prevenire la loro ripetizione. Esso condurrebbe ad una sottovalutazione della reale gravità di talune infrazioni e all’applicazione di sanzioni eccessivamente miti. Inoltre, ritengo che non occorra fare riferimento più del dovuto alla presunzione secondo cui gli atti delle istituzioni dell’Unione sono legittimi e producono effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso d’annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito, inter alia, di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. A mio parere, tale presunzione è uno dei fondamenti del diritto dell’Unione europea ed esiste al fine di garantire la certezza del diritto. Benché tale presunzione possa essere capovolta in procedimenti dinanzi al Tribunale ed alla Corte, ritengo non vi sia alcun motivo apparente nell’ambito del presente procedimento per caratterizzarla ulteriormente.
114. Alla luce dei fatti del caso di specie, ritengo quindi che l’approccio proposto dalla ricorrente non solo riduca irragionevolmente il potere della Commissione di imporre ammende al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ma esso indebolisca anche la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, e ciò in assenza di qualsiasi valida e comprovata finalità.
115. Inoltre, a titolo di completezza, vorrei far notare che, seguendo l’approccio sostenuto dalla ricorrente, anche qualora esso fosse rilevante per il caso di specie, si potrebbe giungere ad una situazione in cui l’autore dell’infrazione, a causa della durata del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte (79), potrebbe evitare le conseguenze della recidiva, ostacolando così il ruolo della Commissione consistente nell’applicazione della normativa sulla concorrenza. Invece, l’autore di un’infrazione può sempre richiedere alla Commissione, in particolare nel caso di annullamento della decisione che stabiliva la prima infrazione, di riesaminare la sua ultima decisione che constatava la recidiva, e proporre un ricorso d’annullamento contro un eventuale rifiuto da parte della Commissione in tal senso.
116. Da quanto precede consegue che il motivo della Lafarge relativo alla violazione del principio, riconosciuto dagli Stati membri, in forza del quale un soggetto non può essere considerato recidivo a meno che la nuova infrazione sia susseguente ad una prima infrazione divenuta definitiva è, a mio parere, infondato e dev’essere pertanto respinto.
IX – Sesto motivo di ricorso: errore di diritto relativamente all’aumento dell’importo iniziale dell’ammenda a titolo di dissuasione
A – La decisione controversa
117. La Lafarge sostiene, in primo luogo, che la necessità di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda avrebbe dovuto essere presa in considerazione alla fine del calcolo dell’ammenda e che, se la Commissione avesse agito in tal modo, essa sarebbe necessariamente giunta alla conclusione che l’aumento dell’ammenda era un mezzo inappropriato ad assicurare un suo sufficiente effetto dissuasivo. Al punto 683 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato «che la decisione sulla necessità di applicare un fattore di dissuasione in base alle dimensioni ed alle risorse complessive, non vertendo sull’adeguatezza di un dato importo, non è influenzata dalla fase del calcolo dell’ammenda in cui interviene». Al punto 684 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che «l’aumento dell’ammenda a titolo di dissuasione non si fonda su un giudizio di adeguatezza tra l’importo di base di un’ammenda e la finalità dissuasiva della stessa, cosicché nel presente contesto l’importo dell’ammenda è privo di pertinenza».
B – Argomenti delle parti
118. La ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 680‑684 della sentenza impugnata, ha violato l’art. 81 CE e il regolamento n. 17, dichiarando che la Commissione potesse valutare la necessità di aumentare l’importo dell’ammenda a titolo di dissuasione nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda e non alla fine del calcolo della stessa. La ricorrente sostiene che l’effetto dissuasivo consiste nell’aumentare l’importo dell’ammenda, calcolato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione ed alle circostanze aggravanti o attenuanti, nel caso in cui l’importo finale appaia insufficiente a convincere le imprese in questione e gli altri operatori economici della gravità dell’infrazione e della necessità di non ripeterla. Per definizione, per poter valutare se l’importo finale dell’ammenda sia sufficiente ad avere un effetto dissuasivo, tale importo dev’essere conosciuto.
119. La ricorrente rileva che nei suoi Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (80) (in prosieguo: gli «Orientamenti del 2006»), la decisione di applicare un determinato aumento dell’ammenda a titolo dissuasivo è valutata in relazione all’importo finale dell’ammenda e quindi dopo la determinazione del suo importo di base e in seguito al suo adeguamento in forza delle circostanze aggravanti ed attenuanti.
120. Secondo la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione dell’effetto dissuasivo non garantisce un aumento dell’importo dell’ammenda esclusivamente nel caso in cui l’importo finale appaia insufficiente a convincere le imprese in questione e gli altri operatori economici a non ripetere le infrazioni. L’effetto dissuasivo costituisce una parte integrante della politica in materia di concorrenza e mira a guidare il comportamento delle imprese. La Commissione rileva anche che la decisione controversa è stata adottata in base agli Orientamenti del 1998 e non a quelli del 2006. Gli Orientamenti del 1998 dispongono che per valutare la gravità dell’infrazione occorre tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese (punto 1.A) prima della durata dell’infrazione (punto 1.B), ed infine delle circostanze aggravanti o attenuanti. Al riguardo, la Commissione potrebbe modificare la sua politica in materia di ammende nei casi di concorrenza. La formulazione degli Orientamenti del 1998 e del 2006 è simile in quanto entrambi i documenti riconoscono alla Commissione la possibilità di prendere in considerazione le dimensioni e le risorse globali delle imprese ai fini del calcolo delle ammende. Inoltre, la fase in cui la dimensione delle imprese è presa in considerazione è irrilevante, poiché l’aumento dell’ammenda a tale titolo è indipendente dal suo importo finale. La Commissione sostiene anche che la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non può sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte.
C – Valutazione
121. Il presente motivo di ricorso riguarda la valutazione del Tribunale circa l’applicazione da parte della Commissione di un coefficiente moltiplicatore di dissuasione nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente, sulla base delle sue dimensioni e delle sue risorse complessive, e, in particolare, della fase del calcolo in cui tale coefficiente moltiplicatore fu applicato.
122. Si deve ricordare che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, la Commissione dispone di un potere discrezionale particolarmente ampio con riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (81).
123. Nella citata sentenza Showa Denko/Commissione la Corte ha rilevato che la nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda (82). Per costante giurisprudenza, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE e previste dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto comunitario della concorrenza. Ne consegue che la Commissione, per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (83). In tale causa, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva ragionevolmente ritenuto che la Showa Denko KK, dato il suo fatturato «enorme» rispetto a quello degli altri partecipanti all’intesa, avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari per il pagamento dell’ammenda, il che giustificava l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore al fine di ottenere un sufficiente effetto dissuasivo (84). La Corte ha definito tale coefficiente come il «coefficiente moltiplicatore di dissuasione».
124. Dalla citata sentenza Showa Denko/Commissione emerge chiaramente che, secondo la Corte, il coefficiente moltiplicatore di dissuasione poteva essere applicato al fine di tenere conto dell’impatto relativo che un’ammenda può avere sui partecipanti ad un’intesa.
125. Considerato che, in tali circostanze, il coefficiente moltiplicatore di dissuasione fa riferimento alle differenze relative alle dimensioni ed al potere economico delle imprese interessate, ritengo che la Commissione possa, alla luce dell’ampio potere discrezionale ad essa riconosciuto in materia, fissare un coefficiente moltiplicatore di dissuasione sulla base di tali particolari differenze.
126. In tal caso, considerato che il coefficiente moltiplicatore di dissuasione si basa sulla misura relativa delle dimensioni e del potere economico dei partecipanti all’intesa, piuttosto che su una valutazione dell’importo reale e concreto di un’ammenda, ritengo che la fase del calcolo dell’ammenda in cui un siffatto coefficiente moltiplicatore di dissuasione va applicato possa essere considerata come una questione irrilevante. Inoltre, a mio parere, può quindi essere parimenti considerata irrilevante la questione se la Commissione, con l’adozione degli Orientamenti del 2006 (85), abbia modificato la fase del calcolo dell’ammenda in cui un siffatto coefficiente moltiplicatore di dissuasione è applicato, qualora tale coefficiente faccia riferimento alla misura relativa delle dimensioni e del potere economico delle imprese interessate (86).
127. Di conseguenza, a mio parere, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel giudicare irrilevante, nell’ambito del calcolo di un’ammenda da parte della Commissione, la fase in cui il coefficiente moltiplicatore di dissuasione è applicato in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive di un’impresa, in maniera da riflettere l’impatto effettivo dell’ammenda sui partecipanti ad un’intesa.
128. Pertanto, il sesto motivo di ricorso della ricorrente dev’essere respinto.
X – Spese
129. Poiché, a mio parere, parte della causa dev’essere rinviata al Tribunale dell’Unione europea, la Corte dovrebbe riservare la decisione per quanto riguarda le spese del presente procedimento d’impugnazione.
XI – Conclusione
130. Propongo quindi alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge SA/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo della Lafarge secondo cui la Commissione aveva violato il principio di parità di trattamento relativamente alla partecipazione della Lafarge ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992;
– rinviare la causa al Tribunale dell’Unione Europea al fine di stabilire se la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento relativamente alla partecipazione della Lafarge ad un’infrazione unica, complessa e continuata a partire dal 31 agosto 1992;
– per il resto, respingere il ricorso;
– riservare le spese.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) [notificata con il numero C(2002) 4570 def., GU L 166, pag. 8].
3 GU 1962, n. 13, pag. 204.
4 – V. art. 1 della decisione controversa.
5 – Art. 1 della decisione controversa.
6 – V. ‘considerando’ 549 della decisione controversa. La Commissione ha preso come punto di partenza le quote di mercato delle imprese sulla base del fatturato delle vendite del prodotto nei quattro maggiori mercati all’interno della Comunità (‘considerando’ 546 della decisione controversa.
7 – Decisione della Commissione 13 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (Caso IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1), che impose un’ammenda di ECU 1 750 000. Nella sentenza 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB/Commissione (Racc. pag. II‑1129), il Tribunale ridusse l’ammenda a ECU 750 000.
8 – Decisione della Commissione 30 novembre 1994, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo [81 CE] (Casi IV/33.126 e 33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1), che impose un’ammenda di ECU 22 872 000. Con la sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T-42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491), il Tribunale ridusse l’ammenda a EUR 14 248 000 (v. causa T‑43/95).
9 – GU C 207, pag. 4.
10 – V. art. 3 della decisione controversa.
11 – V. punto 282 della sentenza impugnata.
12 – V. punto 301 della sentenza impugnata.
13 – Punto 324 della sentenza impugnata. V. anche il ragionamento svolto al punto 325 della sentenza impugnata.
14 – V. punto 326 della sentenza impugnata.
15 – V., inter alia, sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 52); 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, Evonik Degussa/Commissione (punto 73), e 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et Viande e a./Commissione (Racc. pag. I‑10193, punto 59).
16 – V., inter alia, sentenze Evonik Degussa/Commissione, punto 74, e Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto 60 (citate alla nota 15).
17 – Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 50).
18 – Punto 429 della sentenza impugnata.
19 – Sentenza citata nella nota 17. Ai punti 55-57 la Corte ha dichiarato che, poiché il divieto di partecipare a pratiche ed accordi anticoncorrenziali nonché le sanzioni che possono colpire gli autori della violazione sono noti, è normale che le attività che tali pratiche e tali accordi implicano si svolgano in modo clandestino, che le riunioni si tengano in segreto, più spesso in uno Stato terzo, e che la documentazione relativa ad esse sia ridotta al minimo. Anche se la Commissionee scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.
20 – V. punto 494 della sentenza impugnata.
21 – V. ‘considerando’ 127 della decisione controversa e al punto 503 della sentenza impugnata.
22 – V. punti 503 e 504 della sentenza impugnata.
23 – V. punto 506 della sentenza impugnata.
24 – V. punto 507 della sentenza impugnata.
25 – V. anche punto 510 della sentenza impugnata.
26 – V. punto 512 della sentenza impugnata.
27 – Ordinanza 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 40), e sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 19).
28 – Sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger International/Commissione (Racc. pag. II‑441, punto 79), e sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I‑4125, punto 86).
29 – Sentenza citata alla nota 17, punti 78 e 79.
30 – V. punto 515 della sentenza impugnata.
31 – V. punto 510 della sentenza impugnata.
32 – La ricorrente faceva specifico riferimento al punto 496 della sentenza impugnata.
33 – V., a tal fine, in particolare, sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 53), e 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (punto 90).
34 – Sentenze 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121), e 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 81).
35 – V., in particolare, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (cit. alla nota 17, punto 372), e 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (punto 22).
36 – In particolare il riferimento alla quota di mercato della Lafarge nelle tabelle del signor C e in alcune dichiarazioni della BPB.
37 – Nel suo ricorso in primo grado, la Lafarge ha richiamato anche la nota 413 della decisione controversa secondo cui «la Commissione sostiene che vi siano alcuni elementi che indicano che la Gyproc ha partecipato a comportamenti qualificabili come anticoncorrenziali prima della riunione di Versailles (…). Tuttavia, per quanto riguarda tali comportamenti, la Commissione non è in grado di fornire la prova necessaria che la Gyproc sapesse o avrebbe dovuto sapere che essa aderiva all’accordo di Londra relativo allo scambio di informazioni tra [alti rappresentanti] sui quattro maggiori mercati».
38 – A mio parere, la Lafarge ha dedotto efficacemente in primo grado il principio della parità di trattamento sul piano processuale, ai sensi del quale lo stesso elemento di prova andrebbe valutato allo stesso modo in relazione a diverse parti che si trovano nella medesima posizione processuale.
39– Vedi, analogamente, sentenze 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a. (Racc. pag. I‑11245, punto 89); 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina (Racc. pag. I‑8495, punti 106‑109); 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, Chronopost e a./UFEX e a. (Racc. pag. I‑6993, punto 45), e 11 novembre 1997, cause riunite C‑359/95 P e C‑379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing (Racc. pag. I‑6265, punto 39).
40 – Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01 (Racc. pag. II‑1181).
41 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P (Racc. pag. I‑5977, punti 52 e 53).
42 – Sentenza citata alla nota 41, punti 52 e 53.
43– Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti del 1998»).
44 – Sentenza SGL Carbon/Commissione (cit. alla nota 41), punti 46 e 47.
45 – V. punto 701 della sentenza impugnata.
46 – Citata alla nota 17; v. punto 91.
47 – V. punti 721 e 722 della sentenza impugnata.
48 – V. punti 725 e 726 della sentenza impugnata.
49 – V. punto 727 della sentenza impugnata.
50 – Sentenza 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P (Racc. pag. I‑1331).
51 – L’avvocato generale Poiares Maduro, nelle sue conclusioni rese nella causa Groupe Danone/Commissione (cit. alla nota 50), ha affermato che, «[c]ertamente, l’art. 15, n. 2, mentre fissa un chiaro limite massimo, è formulato in termini ampi per quanto riguarda gli elementi che determinano il livello esatto dell’ammenda. Cionondimeno, nell’ambito del diritto della concorrenza, riterrei che, di regola, è ragionevole e prevedibile che la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, valuti la recidiva quale elemento inerente la gravità dell’infrazione. Questa sembra essere anche l’opinione della Corte che emerge dalla sua giurisprudenza» (v. paragrafo 21).
52 – Idem. V. punto 24.
53 – Idem. V. punti 25, 26 e 30.
54 – Citata alla nota 17; v. punto 91.
55 – Sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 106).
56 – La necessità di assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni in materia di concorrenza è stata sottolineata dalla Corte nella sentenza 7 giungo 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (Racc. pag. I‑4405), e nella sentenza Coop de France bétail et viande e a./Commissione (citata alla nota 15).
57 – Nella fattispecie gli Orientamenti del 1998.
58 – Sentenza citata alla nota 50; v. punti 36 e 37.
59 – Idem. V. punto 39.
60 – Idem. V. punto 40.
61 – V. punto 704 della sentenza impugnata.
62 – Sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata alla nota 8.
63 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C‑235/92 P, Montecatini/Commissione (Racc. pag. I‑4539, punto 176).
64 – V. infra al punto 96.
65 – Sentenza 20 giugno 1985, causa 64/84 (Racc. pag. 1829).
66 – GU L 180, pag. 1.
67 – Aalborg Portland e a./Commissione (citata alla nota 17), punto 200.
68 – GU 2003, L 1, pag. 1.
69 – Sentenza citata alla nota 65.
70 – Sentenza 13 dicembre 1984, causa 78/83 (Racc. pag. 4177, punti 7‑11).
71 – Tuttavia vorrei sottolineare che, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Corte, la revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. Per giurisprudenza costante, la revocazione non è un mezzo d’impugnazione, bensì un rimedio straordinario che consente di superare l’autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l’ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia. V. sentenza 2 aprile 2009, causa C‑255/06 P‑REV, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione (punti 14‑16). Nella parte rilevante della sentenza impugnata il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al procedimento di revocazione.
72 – L’uso del termine «definitivo» da parte del Tribunale e gli argomenti delle parti relativamente ad una decisione della Commissione sono, a mio parere, alquanto fuorvianti in quanto sembrano implicare l’esaurimento, da parte dei destinatari della decisione, della possibilità di proporre un ricorso d’annullamento e di una susseguente impugnazione. Tuttavia, per giurisprudenza costante, gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono legittimi, il che implica che essi producono effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso d’annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. V. sentenze 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑8923, punto 18), e 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, CELF e Ministro della Cultura e della Comunicazione (Racc. pag. I‑469, punto 60). Quindi, a mio parere, gli atti delle istituzioni comunitarie potrebbero essere considerati definitivi al momento dell’adozione, sempre ammettendo la possibilità che essi vengano messi in discussione per mezzo di una serie di ricorsi, inclusi, ma non solo, i ricorsi d’annullamento e la conseguente impugnazione.
73 – Citata alla nota 8.
74 – A mio parere, ciò implica la sussistenza della possibilità di proporre un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230 CE ed un conseguente ricorso d’impugnazione.
75 – V. punto 706 della sentenza impugnata.
76 – V. anche art. 23, n. 5, del regolamento n. 1/2003.
77 – Sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 7); v. anche sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione (citata alla nota 55), punto 8.
78 – V. supra, punto 91.
79 – Il quale è imprevedibile e non determinabile in precedenza.
80 – GU 2006, C 210, pag. 2.
81 – V., in particolare, sentenza 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione (Racc. pag. I‑5859, punto 36); ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 54), e sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411, punto 33). Tuttavia, il potere discrezionale della Commissione non è completamente illimitato in quanto essa deve osservare i principi generali del diritto comunitario nel quantificare le ammende, quali i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.
82 Al punto 15 della sentenza Showa Denko/Commissione (cit. alla nota 81), la Corte rilevò che il fatturato a livello mondiale è stato considerato dalla Commissione esclusivamente ai fini della determinazione del «coefficiente moltiplicatore di dissuasione». Per contro, ai fini della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto solamente del fatturato mondiale per i prodotti oggetto dell’intesa. Per quanto riguarda il presente procedimento, v. punti 5 e 6 supra, congiuntamente alla nota 6.
83 – V. sentenza Showa Denko/Commissione (cit. alla nota 81), punto 16, e sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. alla nota 55, punti 119-121. L’Avvocato generale Bot, nelle sue conclusioni presentate nella causa Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (decisa con sentenza cit. alla nota 56), alla nota 21, ha dichiarato che «[g]ià nella sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661), la Corte ha riconosciuto che le sanzioni previste all’art. 15 del regolamento n. 17 "hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti, come pure di prevenire il loro ripetersi" (punto 173)».
84 – V. sentenza Showa Denko/Commissione (cit. alla nota 81), punto 18.
85 – È pacifico che, al tempo in cui l’ammenda è stata inflitta alla Lafarge sulla base della decisione controversa, gli Orientamenti del 1998 erano applicabili. La Sezione 1.A degli Orientamenti del 1998, ossia la sezione relativa alla gravità, dispone in particolare che «[s]arà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo». Quindi le disposizioni degli Orientamenti del 2006 non erano applicabili al caso di specie dal punto di vista temporale. Inoltre, per giurisprudenza costante, l’efficace applicazione delle regole comunitarie di concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica. V. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione (cit. alla nota 55), punto 109, e sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione (Racc. pag. I‑11005, punto 81). La Commissione può quindi modificare i propri Orientamenti in materia di ammende senza necessariamente mettere in discussione la propria precedente posizione in merito.
86 – Vorrei tuttavia far notare che, nella sentenza Showa Denko/Commissione (cit. alla nota 81), la Corte ha dichiarato che l’ammenda inflitta a un’impresa può essere calcolata includendo un fattore dissuasivo, e tale fattore è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (v. punto 23). Risulta quindi chiaro che le dimensioni ed il potere economico delle imprese in questione possono essere solo uno dei fattori di cui si tiene conto nel determinare il coefficiente moltiplicatore di dissuasione. A tale proposito, gli Orientamenti del 2006, sotto il titolo «Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo», dispongono che, oltre al fatturato delle imprese, in talune circostanze la «Commissione terrà inoltre conto della necessità di aumentare la sanzione per superare l’importo degli utili illeciti realizzati tramite l’infrazione, qualora la stima di tale importo sia possibile» (v. punti 30 e 31 degli Orientamenti del 2006, citati alla nota 80). Ritengo che, quando il coefficiente moltiplicatore di dissuasione è determinato con riferimento, inter alia, all’importo degli utili derivati dall’infrazione, la fase del calcolo dell’ammenda in cui tale coefficiente va applicato possa acquisire rilevanza. La questione dell’esistenza e dell’importo degli utili illegittimamente realizzati tramite l’infrazione non è tuttavia rilevante ai fini del presente procedimento.
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