CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JAN MAZÁK
presentate il 4 febbraio 2010 1(1)
Causa C‑434/08
Arnold e Johann Harms, in veste di società di diritto civile tedesco
contro
Freerk Heidinga
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania)]
[Politica agricola comune – Regime di pagamento unico – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Trasferimento di diritti all’aiuto]
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Oldenburg (Corte d’appello regionale di Oldenburg, Germania) riguarda l’interpretazione dell’art. 46, n. 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 (2).
2. Il giudice del rinvio desidera sapere se tale disposizione osti i) ad accordi contrattuali in forza dei quali, pur procedendo all’esterno ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all’aiuto, tali diritti devono tuttavia continuare a spettare, sotto il profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al venditore, mentre l’acquirente, quale titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti unici percepiti, oppure ii) ad accordi contrattuali in forza dei quali all’acquirente vengono trasferiti pagamenti legati ai terreni in maniera tale che in ogni caso esso è tenuto a versarne in modo continuativo una parte (la parte differenziata per azienda) al venditore. In caso di risposta affermativa della Corte, il giudice del rinvio chiede se tali accordi contrattuali siano inefficaci.
I – Contesto normativo comunitario
3. Il regolamento prevede un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, denominato regime di pagamento unico (in prosieguo: l’«RPU»).
4. Per quanto concerne l’ammissibilità, l’art. 33, n. 1, del regolamento (nella versione applicabile ai fatti della causa principale), dispone che «[p]ossono beneficiare dell’[RPU] gli agricoltori che:
a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure
b) abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure
c) abbiano ricevuto un diritto all’aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento».
5. Per quanto concerne il trasferimento di diritti all’aiuto, l’art. 46 del regolamento dispone:
«1. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.
Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all’aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.
Uno Stato membro può decidere che i diritti all’aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.
2. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell’articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell’articolo 44, almeno l’80% dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione dell’[RPU].
3. In caso di vendita dei diritti all’aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all’aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».
II – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
6. Amkeline Gertha Harms e Johann Harms, socio della ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: i «venditori»), vendevano a Freerk Heidinga, convenuto nella causa principale (in prosieguo: l’«acquirente»), mediante atto notarile di vendita firmato l’8 novembre 2005, una proprietà fondiaria ad uso agricolo situata a Schirum e Wiesen (Germania) dotata di fabbricati abitativi e aziendali. Essi vendevano, inoltre, le scorte di foraggio presenti nell’azienda agricola, i quantitativi di riferimento del latte e i diritti all’aiuto, per i quali era stata presentata domanda. Il prezzo di compravendita complessivo ammontava a EUR 690 000 (3). Quanto ai diritti all’aiuto, il contratto di compravendita conteneva, all’art. 9, la seguente previsione:
«Dalla prassi costante instauratasi in [Germania] a seguito della riforma politica agricola comune (la riforma della PAC), risulta che (…), a partire dal 1° gennaio 2005, vengono assegnati diritti all’aiuto sotto forma di premi regionali uniformi per seminativi e pascoli permanenti, maggiorati con supplementi differenziati per azienda. In tale contesto le parti contraenti prevedono quanto segue:
I venditori assumono la veste di richiedenti nella presentazione della domanda PAC per il 2005. Con il presente contratto di compravendita i venditori trasferiscono all’acquirente tutti i diritti all’aiuto di cui saranno destinatari in forza dello sfruttamento dell’oggetto contrattuale e dei terreni presi in affitto o comunque rientranti nella loro disponibilità e rilevati dall’acquirente. Il trasferimento dei diritti all’aiuto avviene a titolo gratuito.
I diritti all’aiuto, fatta eccezione per quelli relativi al ritiro dei seminativi dalla produzione, contengono supplementi differenziati per azienda. (…)
Dopo che i diritti all’aiuto sono stati fissati e assegnati in via definitiva, i venditori ne comunicano il valore all’acquirente entro due settimane dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza, in ogni caso entro il 15 gennaio 2006.
Le parti contraenti si obbligano, sulla base delle condizioni sopra concordate, a stipulare, entro il 15 febbraio 2006, un contratto avente ad oggetto il trasferimento dei diritti all’aiuto effettivi, indicandone i corrispondenti dati di identificazione e il valore.
Entro un mese dalla conclusione del summenzionato contratto le parti contraenti devono registrare il trasferimento presso l’autorità regionale competente ovvero avviare la procedura prevista presso la banca dati centrale del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo.
Le parti contraenti concordano, sotto il profilo dei rapporti interni, che all’acquirente spettino 40 diritti all’aiuto per seminativi e 40 diritti all’aiuto per pascoli nonché solo la quota dei diritti all’aiuto differenziati per azienda (“Top Ups”) che, nell’ambito dell’acquisto dell’azienda, è assegnata per i quantitativi di riferimento del latte (circa 622 000 kg) trasferiti in affitto all’acquirente.
L’acquirente si obbliga a trasferire ai venditori – a seguito della liquidazione annuale – i pagamenti di diritti all’aiuto eccedenti i quantitativi sopra specificati ricevuti in relazione alla superficie o differenziati per azienda (circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite a seminativi, circa 15 diritti all’aiuto connessi alle superfici investite a pascolo e pagamenti compensativi nel settore lattiero per circa 1 000 000 kg di quantitativi di riferimento del latte)».
7. Il contratto di compravendita veniva eseguito e i terreni agricoli venivano trasferiti all’acquirente. Il 1° aprile 2006 gli venivano altresì trasferiti 111,79 diritti all’aiuto. L’acquirente gestisce adesso, insieme ad un altro socio, in veste di società di diritto civile, l’azienda agricola acquistata.
8. La ricorrente nella causa principale, in relazione al contratto di compravendita del terreno e ad un accordo ad esso connesso, datato 6 gennaio 2006, concernente il subentro nei pagamenti dei canoni d’affitto, ha sollevato pretese aventi ad oggetto il pagamento dell’affitto residuo per un quantitativo di riferimento del latte pari a EUR 4 378,16 ed ha altresì fatto valere i diritti che le erano stati ceduti in ordine al versamento di pagamenti unici relativi al 2006, per un ammontare complessivo pari a EUR 40 823,05, percepiti e spettanti ai venditori nei rapporti interni. La pretesa menzionata da ultimo, ancora parzialmente oggetto del procedimento d’appello, è stata fatta valere dalla ricorrente nella causa principale in base alla summenzionata previsione di cui all’art. 9 del contratto di compravendita, che prevede il versamento dei pagamenti unici ai venditori nei rapporti interni fra le parti di tale contratto.
9. Il Landgericht Aurich (Tribunale di primo grado di Aurich) ha accolto la domanda di pagamento dei diritti relativi ai canoni d’affitto, ma ha respinto il resto della domanda, in particolare laddove erano state fatte valere pretese aventi ad oggetto il versamento di pagamenti unici. Esso ha ritenuto, al riguardo, che i diritti derivanti dall’art. 9 del contratto di compravendita fossero stati compensati mediante il ritrasferimento di diritti all’aiuto per 29,79 ettari nei confronti dei venditori, ovvero della ricorrente nella causa principale.
10. La ricorrente nella causa principale propone appello avverso tale sentenza, chiedendo all’Oberlandesgericht Oldenburg la modifica della decisione del Landgericht e la condanna del convenuto a versare agli acquirenti ulteriori EUR 23 113,73 più interessi pari al tasso d’interesse di base maggiorato del 5% a decorrere dal 2 febbraio 2007. L’acquirente chiede il rigetto del ricorso.
11. Secondo il giudice del rinvio, l’esito del procedimento d’appello dipende dall’efficacia o meno della previsione contrattuale contenuta nell’art. 9 del contratto di compravendita dell’8 novembre 2005.
12. Nutrendo notevoli perplessità in ordine all’efficacia di tale previsione contrattuale in relazione all’art. 46 del regolamento, in particolare riguardo alle limitate possibilità di trasferimento di diritti all’aiuto da esso previste e all’obiettivo sovvenzionatorio evidentemente perseguito con i regimi di sostegno, probabilmente frustrato nel caso di specie, l’Oberlandesgericht Oldenburg ha ritenuto necessario sottoporre la seguente questione pregiudiziale alla Corte:
«Se l’art. 46, n. 2, del [regolamento n. 1782/2003] debba essere interpretato nel senso che sono incompatibili con tale disposizione, e quindi inefficaci, accordi contrattuali in forza dei quali, pur procedendo apparentemente ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all’aiuto, tali diritti continuano tuttavia a spettare, sotto il profilo economico, in base ad un accordo stipulato fra le parti, al venditore, mentre l’acquirente, quale titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti percepiti, oppure accordi contrattuali in forza dei quali al venditore vengono trasferiti pagamenti legati alle superfici imponendo all’acquirente, almeno dopo l’attivazione dei diritti e la liquidazione dei pagamenti, di versare periodicamente al venditore una parte dei pagamenti erogati (la parte differenziata per azienda)».
13. Nel corso dell’udienza del 3 dicembre 2009 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti.
III – Valutazione
A – Principali argomenti delle parti
14. La ricorrente nella causa principale, una società di diritto civile tedesco costituita da Arnold e Johann Harms, contesta i fatti esposti nella decisione di rinvio e ritiene che la questione pregiudiziale non corrisponda al contesto fattuale della causa principale.
15. Secondo la ricorrente nella causa principale, il diritto comunitario prevede espressamente all’art. 46, n. 2, del regolamento, la possibilità di trasferire i diritti all’aiuto a titolo oneroso ad un altro agricoltore. L’efficacia di tale previsione contrattuale non deve essere assoggettata a condizioni supplementari di diritto pubblico, né soggetta ad un obbligo di previa autorizzazione amministrativa. Essa sostiene che il diritto comunitario non contiene disposizioni che stabiliscono in quale modo si debba determinare un pagamento nel quadro di un contratto di vendita del tipo di cui trattasi nella causa principale. La vendita di diritti all’aiuto deve essere effettuata esclusivamente in conformità ai principi del diritto civile, ai sensi del quale la libertà contrattuale prevale e le parti di un contratto devono essere libere di determinare il tipo di corrispettivo. Di conseguenza, tali parti devono poter scegliere di pattuire non un pagamento unico, ma un pagamento sotto forma di rate successive. Ciò non inficia l’obiettivo dell’art. 46, n. 2, del regolamento e, in ogni caso, l’acquirente conserva la possibilità di rescindere tali accordi.
16. La ricorrente nella causa principale afferma, inoltre, che non si configura alcuna violazione del requisito giuridico per cui i diritti all’aiuto non possono essere trasferiti se non quando al loro trasferimento si accompagni il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili a beneficiare dell’aiuto. Essa sostiene che l’obiettivo di tale disposizione è di evitare una situazione in cui il diritto di ricevere i diritti all’aiuto viene trasferito in forza di un accordo permanente o di lunga durata, di carattere meramente economico. In effetti, alla scadenza dell’affitto, il diritto di ricevere i diritti all’aiuto tornerebbe al proprietario del terreno, che potrebbe quindi trasferirli ad un’altra persona. Questo, tuttavia, è esattamente ciò che i venditori nella causa in esame non possono fare. I diritti all’aiuto sono stati trasferiti all’acquirente a titolo definitivo. Quest’ultimo può trasferire tali diritti ad altre persone. In ogni caso, nella causa principale i diritti all’aiuto sono stati trasferiti all’acquirente insieme all’intera azienda, compresi i terreni agricoli.
17. Pertanto, la ricorrente nella causa principale chiede alla Corte di dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale. In subordine, essa fa valere che l’art. 46, n. 2, del regolamento non osta ad una previsione contrattuale come quella di cui alla causa principale, in forza della quale il corrispettivo per il trasferimento dei diritti all’aiuto all’acquirente è l’obbligo dell’acquirente di corrispondere al venditore una parte dei pagamenti unici da assegnare all’acquirente in futuro.
18. Il governo tedesco sostiene che l’art. 46, n. 2, del regolamento non osta ad un accordo di trasferimento come quello di cui alla causa principale, poiché tale accordo ha efficacia come «qualsiasi altro trasferimento definitivo», ai sensi del primo comma, prima frase, dell’art. 46, n. 2, del regolamento. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano la libertà contrattuale, l’acquirente e il venditore hanno il diritto di adottare condizioni di diritto civile per il trasferimento di diritti all’aiuto; tali accordi non vengono scalfiti dalle norme che disciplinano l’RPU, in quanto non contravvengono alle disposizioni di diritto comunitario e non sono in contrasto con gli obiettivi della sovvenzione RPU. La disciplina stabilisce che ad un agricoltore, in questo caso l’acquirente, sia concesso un pagamento unico per azienda, in forma retroattiva, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti necessari con riferimento alla propria azienda agricola. A norma del diritto comunitario, il beneficiario del sostegno è libero di decidere come deve essere utilizzato il pagamento. Ne consegue che tale pagamento può essere utilizzato anche per pagare la persona che gli ha venduto i diritti all’aiuto. Il governo tedesco conclude che l’art. 46, n. 2, del regolamento non osta ad accordi come quelli di cui alla causa principale.
19. La Commissione è del parere che, nella causa in esame, il trasferimento e l’attivazione dei diritti all’aiuto abbiano avuto come conseguenza la mancata osservanza dei principi dell’RPU. Essa afferma che le parti nella causa principale hanno stipulato un atto giuridico mediante il quale hanno eluso le disposizioni del regolamento. La Commissione propone che la Corte risolva la questione pregiudiziale nel senso che l’art. 46, nn. 1 e 2, letto in combinato disposto con gli artt. 2, lett. a) e c), e 33, n. 1, lett. c), del regolamento, deve essere interpretato nel senso che previsioni contrattuali come quelle di cui alla causa principale sono incompatibili con le disposizioni di cui sopra.
B – Valutazione
20. Il giudice del rinvio desidera sapere se l’art. 46, n. 2, del regolamento osti a previsioni contrattuali come quelle di cui alla causa principale e, in caso affermativo, se esse siano inefficaci.
21. In particolare, nella questione posta, il giudice del rinvio distingue due tipi di accordi: i) quelli in forza dei quali, pur procedendo apparentemente ad un trasferimento integrale e definitivo dei diritti all’aiuto, tali diritti devono tuttavia continuare a spettare, sotto il profilo economico – in base ad un accordo stipulato tra le parti – al venditore, mentre l’acquirente, quale titolare formale dei diritti all’aiuto, deve attivare gli stessi mediante lo sfruttamento dei corrispondenti terreni e versare integralmente al venditore i pagamenti unici percepiti; e ii) accordi contrattuali in forza dei quali all’acquirente vengono trasferiti pagamenti legati ai terreni in maniera tale che in ogni caso esso è tenuto a versarne in modo continuativo una parte (la parte differenziata per azienda) al venditore. Ritengo tuttavia che, ai fini della presente causa, i due tipi di accordi citati nella questione pregiudiziale non differiscano sotto il profilo giuridico.
22. In primo luogo tratterò l’argomento della ricorrente nella causa principale, secondo cui la questione pregiudiziale è irricevibile a motivo del fatto che non corrisponde al contesto fattuale della causa principale.
23. A questo proposito è sufficiente rilevare che non spetta alla Corte di giustizia accertare i fatti rilevanti per la soluzione della controversia nella causa principale. La Corte ha osservato che essa è «tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto fattuale (…) nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio» (4). La Corte non può tenere conto, ai sensi dell’art. 23 del proprio Statuto, delle osservazioni delle parti interessate che dissentano dalla definizione di tale contesto (5). Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità non può essere accolta e occorre che la Corte prenda in esame le questioni pregiudiziali tenendo conto del contesto fattuale quale definito dall’Oberlandesgericht Oldenburg nella sua decisione di rinvio.
1. Osservazione preliminare sul regime di pagamento unico
24. Innanzitutto, possono beneficiare dell’RPU solo gli agricoltori che abbiano ricevuto diritti all’aiuto per trasferimento o dalla riserva nazionale (6). Solo tali persone sono considerate «agricoltori» che svolgono un’«attività agricola» ai sensi del regolamento (7). Tuttavia, il mero fatto che un agricoltore abbia ricevuto diritti all’aiuto non implica automaticamente che questi possa beneficiare di un sostegno effettivo in connessione a siffatti diritti. Per beneficiare dei pagamenti unici l’agricoltore deve non solo essere titolare dei diritti all’aiuto, ma deve anche attivarli mediante la disponibilità di un numero equivalente di ettari di terreno e rispettare gli ulteriori requisiti legati alla gestione aziendale, quali per esempio le norme in materia di protezione ambientale, di salute degli animali e di sicurezza alimentare (cosiddetta «cross compliance») (8).
2. La questione fondamentale: l’interpretazione dell’art. 46, n. 2, del regolamento
25. Nonostante il tenore testuale della questione pregiudiziale e il suo nesso con le previsioni contrattuali (9) stipulate dai venditori e dall’acquirente, ritengo che la Corte si debba concentrare interamente solo sull’interpretazione dell’art. 46, n. 2, del regolamento. Sebbene debba tenere conto del contesto fattuale della causa principale, la Corte dovrebbe farlo solo nella misura necessaria per interpretare correttamente la disposizione di cui sopra.
26. Dal tenore stesso dell’art 249 CE, secondo comma, risulta evidente che i regolamenti comunitari hanno efficacia diretta in tutti gli Stati membri. A motivo della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto comunitario, le disposizioni dei regolamenti producono in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione. È vero che la Corte ha riconosciuto che, in casi eccezionali, «talune loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro applicazione, l’adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri» (10). Tuttavia, non ritengo che questo sia il caso dell’art. 46, n. 2, del regolamento. Di conseguenza, è sufficiente concentrarsi sull’art. 46, n. 2, del regolamento, senza che sia necessario prendere in considerazione eventuali misure nazionali di attuazione.
27. L’art. 46, n. 2, del regolamento prevede che i diritti all’aiuto possano essere trasferiti «a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo» con o senza terra. Tuttavia, i trasferimenti non definitivi – affitto o altri tipi di cessione – sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
28. A mio parere non è necessario, ai fini della presente causa, prendere in considerazione altri requisiti per il trasferimento dei diritti all’aiuto previsti nel regolamento, poiché il giudice del rinvio non ha chiesto la loro interpretazione. In ogni caso, ritengo che il loro esame non sia necessario per l’interpretazione dell’art. 46, n. 2, del regolamento.
29. Ne consegue che la questione fondamentale nella presente causa è l’interpretazione dell’espressione «[trasferimento] a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo [di diritti all’aiuto]» contenuta nell’art. 46, n. 2, del regolamento.
30. Ai fini di tale interpretazione è necessario tenere pienamente conto della finalità della disciplina dei diritti all’aiuto e delle norme che disciplinano il trasferimento degli stessi.
31. In primo luogo, lo scopo dei diritti all’aiuto, ove abbinati ad un ettaro ammissibile, è di conferire il diritto al pagamento dell’importo fissato (11). Come menzionato al punto 24 di cui sopra, l’RPU è destinato agli agricoltori e, in particolare, agli agricoltori in attività (12). A questo riguardo va rilevato che – diversamente dai diritti di produzione (droits à produire) e dai diritti al premio (droits à prime), introdotti dalle riforme della politica agricola comune del 1992 e del 1999 – i pagamenti unici per azienda costituiscono unicamente «un regime di sostegno al reddito degli agricoltori»(13).
32. In secondo luogo, per quanto concerne il loro trasferimento, è chiaro che nell’intenzione del legislatore comunitario i diritti all’aiuto devono essere trasferibili e oggetto di scambi. Il pagamento unico per azienda è stato suddiviso in diritti all’aiuto proprio per facilitarne il trasferimento (14). In effetti, contrariamente, ad esempio, alle quote latte, i diritti all’aiuto possono essere, in linea di principio, liberamente trasferiti e non sono legati ad un terreno agricolo specifico. Tuttavia, il regolamento stabilisce norme chiare che disciplinano e limitano tale trasferimento; in particolare, essi possono essere trasferiti unicamente ad altri agricoltori (15).
33. Dietro l’opzione di trasferire i diritti all’aiuto e farne oggetto di scambi commerciali si cela, tuttavia, la possibilità di tentare di raggiungere uno scopo diverso da quello voluto dal legislatore comunitario; in sostanza, uno scopo che quest’ultimo ha chiaramente inteso evitare.
34. A tale riguardo, il trentesimo ‘considerando’ del regolamento dispone che «(…) per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all’accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all’atto di concedere l’aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell’ambito di una regione (…)».
35. Ne consegue che lo scopo fondamentale alla base delle disposizioni dettagliate sui trasferimenti dei diritti all’aiuto è di evitare trasferimenti di natura speculativa. Come si è visto, la finalità perseguita dall’RPU è di fornire un sostegno al reddito ad agricoltori in attività (16) e non a persone che, svolgendo affari aventi ad oggetto diritti all’aiuto, perseguono altri interessi patrimoniali al di fuori dell’agricoltura (17). Di fatto, il regolamento intende evitare che i pagamenti unici siano concessi a persone che non svolgono un’attività agricola ai sensi del regolamento e che non dovrebbero, pertanto, fruire di finanziamenti comunitari in questo settore (18).
36. Sembra che il legislatore comunitario fosse preoccupato delle manovre dirette a eludere le disposizioni del regolamento e che vi sia stata una reale volontà di evitare e reprimere le frodi (19), non da ultimo poiché il rischio di speculazione è onnipresente in un sistema svincolato dalla produzione (20).
37. A tale riguardo, una delle restrizioni più importanti imposte al trasferimento dei diritti all’aiuto è la condizione che – a meno che si tratti di affitto o altri tipi di cessione non definitiva, che devono essere accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili – i trasferimenti dei diritti all’aiuto siano completi e definitivi.
38. Ne consegue che il titolare originario e venditore dei diritti all’aiuto deve rinunciare incondizionatamente al proprio diritto a ricevere i diritti di aiuto in caso di vendita degli stessi ad un altro agricoltore, con la conseguenza che il trasferimento ha l’effetto di creare un nuovo diritto a ricevere i diritti all’aiuto in capo all’acquirente, che può quindi procedere ad attivarli. Di fatto, è quest’ultimo che deve ottenere le somme corrispondenti (pagamenti unici) a sostegno del suo reddito, poiché è la persona che sfrutta i terreni agricoli in questione (21). Il diritto di ricevere somme in forza dei diritti all’aiuto deve chiaramente essere inseparabile dalla titolarità giuridica dei diritti all’aiuto.
39. Qualora, a causa delle sue conseguenze ed effetti giuridici (22), un trasferimento di diritti all’aiuto non abbia come risultato la rinuncia assoluta al diritto di ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto da parte del venditore e la creazione di un diritto corrispondente a ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto (23) da parte dell’acquirente – ad esempio, in base ad un accordo interno tra essi (accidentalia negotii) –, le condizioni per un legittimo trasferimento di diritti all’aiuto non sono soddisfatte.
40. Questo è esattamente il caso in cui il venditore dei diritti all’aiuto, nel contratto di compravendita, insiste nel conservare il diritto di ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto, poiché il diritto di ricevere somme in forza dei diritti all’aiuto è inseparabile dalla titolarità giuridica dei diritti stessi, indipendentemente dal fatto che il diritto di ricevere tali somme riguardi tutti i diritti all’aiuto in tal modo trasferiti o solo una parte di essi.
41. Di conseguenza, condivido il timore espresso dal giudice del rinvio, secondo cui la previsione contrattuale stipulata nella causa in esame solleva la questione se, mediante il trasferimento formale di diritti all’aiuto che in realtà devono continuare a spettare, nei rapporti interni, al venditore e mediante il concordato sfruttamento dei terreni, corrispondenti ai diritti all’aiuto, nel rispetto da parte dell’acquirente dei requisiti posti dal regolamento (24), venga posto in essere, nella causa in esame, un tipo di trasferimento (un «trasferimento fiduciario») che non rientra più nelle fattispecie disciplinate dall’art. 46, n. 2, del regolamento, vale a dire un trasferimento a titolo oneroso o qualsiasi altro «trasferimento definitivo». In effetti, per quanto è dato vedere, il risultato della transazione è che per le somme corrispondenti (pagamenti unici) viene definitivamente meno l’obiettivo sovvenzionatorio perseguito con i pagamenti unici, vale a dire il sostegno al reddito in favore del gestore effettivo dei terreni cui si riferiscono i diritti all’aiuto. Invece, dal contratto di compravendita risulta che le somme corrispondenti (pagamenti unici), o una parte di esse, devono essere versate ad un’altra persona in via permanente (25).
42. Consegue da quanto esposto che l’art. 46, n. 2, del regolamento deve essere interpretato nel senso che un trasferimento a titolo oneroso, o qualsiasi altro trasferimento definitivo di diritti all’aiuto con o senza terra, deve garantire che il venditore o cedente di tali diritti all’aiuto non possa conservare in alcuna misura, mediante contratto o disposizione contenuta in un contratto, il diritto di ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto (pagamenti unici), dal momento che il diritto di ricevere il pagamento di somme in forza di diritti all’aiuto (pagamenti unici) è inseparabile dalla titolarità giuridica dei diritti all’aiuto.
43. Tuttavia, rientra nell’esclusiva competenza del giudice nazionale appurare quali conseguenze giuridiche – per le previsioni contrattuali di cui trattasi e per la clausola in questione – derivino dall’interpretazione di cui sopra dell’art. 46, n. 2, del regolamento.
IV – Conclusione
44. Pertanto, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dall’Oberlandesgericht come segue:
L’art. 46, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 e diversi altri regolamenti, deve essere interpretato nel senso che un trasferimento a titolo oneroso, o qualsiasi altro trasferimento definitivo di diritti all’aiuto con o senza terra, deve garantire che il venditore o cedente di tali diritti all’aiuto non possa conservare in alcuna misura, mediante contratto o disposizione contenuta in un contratto, il diritto di ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto, dal momento che il diritto di ricevere il pagamento di somme in forza di diritti all’aiuto è inseparabile dalla titolarità giuridica dei diritti all’aiuto.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – Regolamento 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento»).
3– Oltre ai terreni di proprietà venduti, corrispondenti ad una superficie pari a 9,6 ettari, i venditori avevano preso in affitto da più locatori, per la loro azienda agricola, 100 ettari circa di terreni agricoli, ovvero avevano stipulato contratti d’usufrutto con i proprietari dei terreni. Obiettivo perseguito dal contratto di compravendita era il rilevamento da parte degli acquirenti di tali ulteriori terreni attraverso un accordo con i proprietari ovvero gli aventi diritto. I venditori si obbligavano a partecipare secondo le loro possibilità.
4 – V. sentenza 13 novembre 2003, causa C‑153/02, Neri (Racc. pag. I‑13555, punti 33‑36).
5 – V., tra l’altro, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger (Racc. pag. 791, punto 4); 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. pag. 1331, punti 10‑12); 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri (Racc. pag. I‑5257, punto 42); 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller (Racc. pag. I‑2529, punti 32‑34); 21 aprile 2005 causa C‑267/03, Lindberg (Racc. pag. I‑3247, punti 41 e 42), e le mie conclusioni nella causa C‑305/08, CoNISMa (non ancora pubblicata nella Raccolta, nota 12).
6 – V. art. 33, n. 1, lett. c), letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. a) e c), del regolamento. Quest’ultimo fornisce la definizione di «agricoltore» e di «attività agricola».
7 – Vale a dire un’attività che riguardi la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.
8– A tale riguardo si rimanda all’art. 1 e segg., letto in combinato disposto con l’allegato III, e agli artt. 33, 36, 43 e segg. del regolamento. Per quanto concerne l’obbligo di sfruttare effettivamente i diritti all’aiuto con riferimento ad un numero equivalente di ettari, si potrebbe tracciare un parallelo con l’analogo obbligo di produzione, inerente all’attribuzione di quote latte. L’indennità per l’abbandono totale e definitivo della produzione lattiera può essere concessa a un imprenditore agricolo solo qualora questi, alla data della domanda, produca latte in qualità di produttore ai sensi dell’art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e disponga al riguardo di un quantitativo di riferimento individuale a titolo di vendite dirette. Per contro, qualora l’imprenditore agricolo abbia cessato spontaneamente l’attività lattiero‑casearia, egli non possiede più la qualità di produttore ai sensi delle menzionate disposizioni. V. sentenza 9 ottobre 1997, causa C‑152/95, Macon e a. (Racc. pag. I‑5429). V. inoltre sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑275/05, Kibler (Racc. pag. I‑10569, punto 24).
9 – Si può in proposito rilevare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la ricorrente nella causa principale è una società a cui entrambi i venditori hanno ceduto i propri diritti derivanti dal contratto di compravendita, con dichiarazione scritta di cessione datata 29 gennaio 2007.
10 – V. sentenza 11 gennaio 2001, causa C‑403/98, Azienda Agricola Monte Arcosu (Racc. pag. I‑103, punto 26).
11 – V. art. 44 del regolamento.
12 – Questo è importante, poiché l’intero sistema e la logica alla base della recente riforma della politica agricola comune era che il precedente principio di sostenere la produzione di prodotti agricoli (specifici) venisse abbandonato e che venisse istituito un sistema per fornire sostegno alla persona che gestisce l’azienda agricola. Pertanto, agli agricoltori viene concessa flessibilità con riferimento alle loro decisioni in materia di produzione, garantendo loro, al contempo, la stabilità del reddito, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune ai sensi dell’art. 33 CE. La riforma era volta a rendere l’agricoltura europea più concorrenziale, sostenibile ed orientata verso il mercato.
13 – V. art. 1 del regolamento. In proposito ritengo che, a titolo di regola generale, i diritti all’aiuto debbano appartenere all’agricoltore e non al proprietario dei terreni o al locatore. Inoltre, è dato constatare che i pagamenti unici sono diventati un elemento essenziale del reddito degli agricoltori. V. «Les 50 ans de la Politique agricole commune et du Comité européen de droit rural – Un droit rural évolué en Europe», European Council for Agricultural Law, L’Harmattan, Parigi, 2008, pag. 416.
14 – V. il trentesimo ‘considerando’ del regolamento.
15 – I quali devono essere stabiliti nello stesso Stato membro. V. art. 46, n. 1, del regolamento.
16 – Vale a dire, quelli che svolgono di fatto un’attività agricola, quale definita dal regolamento. Lo stesso principio è applicabile, ad esempio, alle quote latte. I trasferimenti di queste ultime non possono essere effettuati in favore di soggetti che non siano produttori per evitare speculazioni in siffatti diritti al premio. V., al riguardo, tra l’altro, Barthélemy, D. e David, J. (a cura di), L’agriculture européenne et les droits à produire, INRA, Parigi, 1999, pag. 172.
17 – Ad esempio, in «Vente et droits à paiement unique (visite d’un Huron au royaume des imprimés)», Droit rural, n. 348, dicembre 2006, studio 34, Barbiéri, J.‑J., riferisce che, durante il periodo di transizione, il Ministero francese dell’Agricoltura ha comunicato che i diritti all’aiuto senza terreno agricolo «erano inutili», allo scopo di dissuadere manovre speculative.
18 – Al riguardo, la Commissione rinvia all’art. 33, n. 1, lett. b), del regolamento.
19 – V. Gadbin, D., «Les droits à paiement unique, pour qui, pourquoi?»; Droit rural, n. 334, giugno 2005, colloquio 8. A titolo illustrativo, si può fare riferimento: i) al ventunesimo ‘considerando’ del regolamento [«(…) per evitare un’errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione»]; e ii) all’art. 29 del regolamento [«(…) nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno»]. Tali disposizioni rispecchiano la giurisprudenza della Corte in materia di abuso del diritto. V., tra l’altro, sentenze 22 ottobre 1991, causa C‑44/89, von Deetzen (detta «von Deetzen II») (Racc. pag. I‑5119, punti 24‑29); 20 giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan e a. (Racc. pag. I‑5719, punto 30 e giurisprudenza ivi citata); 21 febbraio 2006, causa C‑255/02, Halifax e a. (Racc. pag. I‑1609, punto 69 e giurisprudenza ivi citata); 11 gennaio 2007, causa C‑279/05, Vonk Dairy Products (Racc. pag. I‑239, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), nonché 7 giugno 2007, causa C‑278/06, Otten (Racc. pag. I‑4513, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
20 – V. Bianchi, D., La politique agricole commune (PAC) – Toute la PAC, rien d’autre que la PAC, Bruylant, 2006, pag. 332.
21 – Per questa ragione l’acquirente deve essere non solo titolare dei diritti all’aiuto da una prospettiva giuridica, ma anche beneficiario del pagamento unico sul piano economico. Non si devono scindere la titolarità giuridica e formale dalla titolarità economica dei diritti all’aiuto ed ammettere che i pagamenti unici vengano, in definitiva, versati a favore di una persona che non sfrutta i terreni di cui trattasi.
22 – Non è importante come tali conseguenze ed effetti giuridici siano sorti, poiché nella fattispecie è in discussione la responsabilità del risultato della transazione, e non la sua forma o i suoi elementi accessori. Ciò è tipico delle situazioni giuridiche in cui le parti affrontano questioni che trovano il loro fondamento giuridico nel diritto pubblico, e questo è chiaramente il caso dei diritti all’aiuto ai sensi del regolamento. In altre parole, qualora il trasferimento non abbia avuto come risultato il trasferimento completo e definitivo dei diritti all’aiuto e pertanto il trasferimento definitivo del diritto di ricevere somme in forza di tali diritti all’aiuto, è giuridicamente irrilevante se le parti abbiano agito con colpa o con dolo. Ciò che rileva è il fatto che, a seguito del loro accordo, non c’è stato un trasferimento definitivo.
23 – A condizione che siano soddisfatte eventuali altre condizioni applicabili.
24 – Vale a dire, nel rispetto dei requisiti di sfruttamento previsti dall’art. 3 del regolamento.
25 – La Commissione può certo giustamente affermare che, essendo i diritti all’aiuto trasferiti a titolo gratuito, l’acquirente e il nuovo titolare dei diritti all’aiuto sembrano rivestire il ruolo di «prestanome» a beneficio del venditore che, sul piano economico, continua a ricevere il pagamento unico – sebbene né il suo ammontare, né la durata siano limitati – anche se dalla decisione di rinvio risulterebbe che non si tratta più di un agricoltore ai sensi dell’art. 33, n. 1, lett. c), letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. a) e c), del regolamento, o, quanto meno, che non lo è sul terreno in questione.
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