CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 25 marzo 2010 1(1)
Causa C‑442/08
Commissione europea
contro
Repubblica federale di Germania
«Art. 226 CE – Procedura di infrazione – Accordo europeo con la Repubblica d’Ungheria – Protocollo n. 4 – Sistema di cooperazione – Certificato di circolazione delle merci EUR.1 – Controllo a posteriori – Ricorso – Art. 220, n. 1, del codice doganale – Contabilizzazione a posteriori – Art. 221 del codice doganale – Comunicazione al debitore – Prescrizione – Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 – Risorse proprie – Art. 10, n. 1, primo comma – Ritardo nell’iscrizione in conto – Art. 11 – Interessi di mora»
Indice
I – Contesto normativo
A – L’accordo europeo con la Repubblica d’Ungheria
B – Il regolamento n. 515/97
C – La normativa doganale
D – La normativa sulle risorse proprie
II – Fatti e fase precontenziosa
III – Procedimento davanti alla Corte
IV – Sulle censure della Commissione
A – Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 220, n. 1, prima frase, e 221, n. 1, del codice doganale
1. Sulla rilevanza della pendenza di un ricorso giurisdizionale volto a contestare i risultati del controllo a posteriori
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione
i) Sulla sentenza Sfakianakis
ii) Sugli effetti del controllo a posteriori
iii) Sugli effetti della proposizione del ricorso
iv) Conclusione
2. Sull’estensione dei presupposti di applicazione dell’art. 220 del codice doganale
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione
3. Sulla mancanza di valutazione da parte dell’OLAF e sulla necessità di una relazione finale
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione
4. Sulla comunicazione a titolo di mutua assistenza del 27 ottobre 1999
a) Argomenti delle parti
b) Valutazione
5. Conclusione
B – Sul momento in cui l’importo controverso delle risorse proprie avrebbe dovuto essere iscritto in conto
1. Argomenti delle parti
2. Valutazione
C – Sul rifiuto di versare gli interessi di mora
1. Argomenti delle parti
2. Valutazione
V – Spese
VI – Conclusione
1. L’odierna procedura di infrazione si presenta esteriormente come un caso riguardante la normativa sulle risorse proprie. Nella sostanza si tratta invece di questioni giuridiche concernenti i metodi di cooperazione tra le amministrazioni doganali nell’ambito di un accordo europeo che garantisce un trattamento doganale preferenziale alle merci originarie del paese terzo associato.
2. Si tratta di autoveicoli che sono stati importati dall’Ungheria nell’Unione europea in un periodo in cui tale Stato era ancora un paese terzo associato all’Unione. In base all’Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra (2) (in prosieguo: l’«accordo europeo»), le merci con origine ungherese venivano trattate in maniera preferenziale al momento dell’importazione nella Comunità. Nel presente caso, le autorità doganali ungheresi avevano rilasciato, per determinati autoveicoli, prove dell’origine sotto forma di certificati di circolazione delle merci EUR.1. Dopo che questi autoveicoli erano stati importati in Germania in regime preferenziale, le autorità doganali tedesche erano venute a conoscenza, attraverso la Commissione, degli esiti di un controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 eseguito dalle autorità doganali ungheresi. Da tale controllo risultava però che gli autoveicoli non potevano essere considerati come prodotti originari dell’Ungheria e che quindi i certificati di circolazione EUR.1 erano stati rilasciati illegittimamente. La questione centrale nel presente caso è se a partire da questo momento le autorità doganali tedesche fossero obbligate ad effettuare una contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (3) (in prosieguo: il «codice doganale»), ed una comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, ai sensi dell’art. 221, n. 1, del medesimo regolamento, qualora esse fossero state al tempo stesso informate che era stato presentato un ricorso innanzi ad un giudice ungherese contro il risultato del controllo a posteriori.
3. La presente procedura consente alla Corte di chiarire, in seguito alla sua sentenza nella causa Sfakianakis (4), alcune questioni relative al metodo di cooperazione tra le amministrazioni doganali previsto nel protocollo n. 4 dell’accordo europeo.
I – Contesto normativo
A – L’accordo europeo con la Repubblica d’Ungheria
4. Il protocollo n. 4 dell’accordo europeo definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
5. Ai fatti oggetto di questa causa sono applicabili ratione temporis la versione del protocollo n. 4 di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, del 17 luglio 1995, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra (5), nonché quella di cui alla decisione n. 3/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, del 28 dicembre 1996, recante modifica del protocollo n. 4 dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra (6). Laddove al presente caso dovessero applicarsi ratione temporis le disposizioni del protocollo n. 4 nella versione di cui alla decisione n. 1/95, esse coincidono ampiamente nella sostanza con le corrispondenti disposizioni del protocollo n. 4 nella versione di cui alla decisione n. 3/96. In seguito mi riferirò pertanto solo alla versione del protocollo contenuta nella decisione n. 3/96 (in prosieguo: il «protocollo»).
6. A norma dell’art. 16, n. 1, lett. a), del protocollo, i prodotti originari dell’Ungheria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo europeo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 (7).
7. Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato (8). In base all’art. 17, n. 5, del medesimo protocollo, le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti previsti da tale protocollo (9). A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
8. A norma dell’art. 31, n. 2, del protocollo, al fine di garantire la corretta applicazione di quest’ultimo, la Comunità e la Repubblica d’Ungheria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
9. L’art. 32 del protocollo disciplina il controllo a posteriori delle prove dell’origine. Esso dispone:
«1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 (…) ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell’Ungheria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali».
10. In base all’art. 33, n. 1, del protocollo, le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’art. 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del protocollo medesimo, vengono sottoposti al Comitato di associazione.
B – Il regolamento n. 515/97
11. Il titolo III del regolamento (CE) del Consiglio 13 marzo 1997, n. 515, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (10), disciplina le relazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione. In base all’art. 17, n. 2, contenuto in questo titolo, la Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro qualsiasi informazione idonea a consentire loro di assicurare l’osservanza della normativa doganale.
C – La normativa doganale
12. Il codice doganale è stato più volte modificato dopo la sua emanazione. Poiché però le disposizioni applicabili ratione temporis non sono state modificate, si farà in seguito riferimento al codice doganale tout court.
13. In base all’art. 201, n. 1, lett. a), del codice doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione.
14. L’art. 217, n. 1, primo comma, del codice doganale disciplina la contabilizzazione. In base ad esso, ogni importo di dazi risultante da un’obbligazione doganale deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.
15. Ai sensi dell’art. 220, n. 1, prima frase, del codice doganale, quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (in prosieguo: la «contabilizzazione a posteriori»).
16. A norma dell’art. 221, n. 1, del codice doganale, l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato. In base all’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale, la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
D – La normativa sulle risorse proprie
17. In base all’art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (11), devono essere iscritti nel bilancio delle Comunità diversi tipi di risorse. Tra queste in particolare rientrano, a norma della lett. b) della citata disposizione, i dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi terzi.
18. A norma dell’art. 8, n. 1, prima frase, della decisione suddetta, i dazi sono riscossi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. In base all’art. 8, n. 1, terza frase, della decisione 94/728, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all’art. 2, n. 1, lett. b), della medesima decisione. Ai sensi dell’art. 2, n. 3, di quest’ultima, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi da versare a norma dell’art. 2, n. 1, lett. b), della decisione stessa.
19. Nel regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom [decisione 94/728] (12) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (13), come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, che modifica il regolamento n. 1552/89 (14) (in prosieguo: il «regolamento modificato»), sono fissate le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità.
20. In base all’art. 2, n. 1, del regolamento modificato, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 88/376 [decisione 94/728] (dazi doganali) è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la contabilizzazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
21. In base all’art. 2, n. 1 bis, del regolamento modificato, la data da considerare per l’accertamento è quella della contabilizzazione prevista dalla normativa doganale.
22. L’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento modificato dispone che, salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo paragrafo, i diritti accertati conformemente all’art. 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
23. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), di questo regolamento, i diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
24. In base all’art. 9, n. 1, primo comma, del regolamento modificato, le risorse proprie vengono iscritte da ogni Stato membro, secondo le modalità definite dall’art. 10, sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
25. Ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento modificato, l’iscrizione in conto delle risorse proprie di cui all’art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 88/376 [decisione 94/728] (dazi doganali) ha luogo – previa deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’art. 2, n. 3, della medesima decisione – entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’art. 2 del citato regolamento. A norma del secondo comma del citato art. 10, n. 1, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all’art. 6, n. 2, lett. b), l’iscrizione in conto deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti medesimi.
26. In base all’art. 11 del regolamento modificato, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dà luogo al versamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo.
27. A norma dell’art. 17, n. 1, del regolamento modificato, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’art. 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal citato regolamento. Secondo l’art. 17, n. 2, prima e seconda frase, del regolamento modificato, gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore, oppure quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere imputabili agli Stati stessi.
28. Il regolamento n. 1552/89, come modificato, è stato codificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie comunitarie (15). L’art. 11 del regolamento n. 1150/2000 corrisponde all’art. 11 del regolamento modificato n. 1552/89.
II – Fatti e fase precontenziosa
29. A partire dal 1994, nel quadro dell’accordo europeo sono stati importati in Germania autoveicoli dall’Ungheria, i quali, su presentazione di certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità ungheresi, beneficiavano di preferenze doganali.
30. Con una comunicazione a titolo di mutua assistenza, trasmessa alle autorità tedesche in versione inglese il 13 giugno 1996 ed in versione tedesca il 28 novembre 1996, l’Unità per il coordinamento della lotta antifrode della Commissione (UCLAF; in prosieguo sarà utilizzata la denominazione «OLAF» per designare unitariamente tanto l’UCLAF, quanto l’OLAF che le è subentrato) allertava gli Stati membri riguardo alle importazioni di un determinato produttore. Il detto organo di controllo dubitava che gli autoveicoli soddisfacessero i requisiti per beneficiare dello status di prodotti di origine ungherese ai sensi del protocollo. In questa comunicazione l’OLAF invitava gli Stati membri, tra l’altro, a chiedere alle autorità ungheresi un controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1. Inoltre, l’OLAF esortava gli Stati membri, in particolare, a pretendere sistematicamente una garanzia di pagamento dei dazi o un deposito cauzionale prima dello svincolo dei veicoli interessati ed a promuovere l’attività legale necessaria per interrompere i termini di prescrizione e garantire la possibilità di un recupero a posteriori. In seguito, la stessa Commissione conduceva ulteriori indagini, tra cui anche una missione di controllo in Ungheria.
31. Con una comunicazione a titolo di mutua assistenza in data 26 giugno 1998, redatta anche in tedesco, l’OLAF informava le autorità tedesche sul risultato del controllo a posteriori delle autorità doganali ungheresi. In base ad esso determinati veicoli non erano da considerare prodotti di origine ungherese e il relativo certificato di circolazione EUR.1 era stato pertanto concesso illegittimamente. Dalla comunicazione risultava che erano interessati 19 123 veicoli importati in Germania. Nella comunicazione l’OLAF annunciava che avrebbe trasmesso ulteriore documentazione, la traduzione della corrispondenza intercorsa con le autorità doganali ungheresi, nonché supporti di dati informatici, nei quali esso, sulla base delle indicazioni delle autorità doganali ungheresi, avrebbe descritto le operazioni effettuate divise per paese.
32. Con lettera ricevuta dalle autorità tedesche in versione inglese il 13 luglio 1998 e in versione tedesca il 18 agosto 1998 (in prosieguo: la «lettera ricevuta il 18 agosto 1998»), l’OLAF trasmetteva i documenti e i fascicoli di dati informatici annunciati. Tra questi era compresa, in particolare, la traduzione in tedesco di una lettera delle autorità doganali ungheresi del 26 maggio 1998, nella quale queste illustravano la realizzazione del controllo a posteriori e informavano l’OLAF dei risultati di tale controllo. Venivano trasmessi anche gli allegati e i documenti informatici in base ai quali erano stati identificati i veicoli che, dal punto di vista delle autorità doganali ungheresi, contrariamente all’originaria valutazione, non potevano essere considerati come prodotti ungheresi e per i quali pertanto i certificati di circolazione EUR.1 erano stati illegittimamente rilasciati. Nella lettera del 26 maggio 1998 le autorità ungheresi facevano però notare che contro i risultati del controllo a posteriori era stato presentato un ricorso ed era così pendente un procedimento giurisdizionale.
33. Dopo aver ricevuto questa lettera, la Repubblica federale di Germania richiedeva ripetutamente la relazione finale della missione di controllo della Commissione in Ungheria. Il 23 febbraio 1999 l’OLAF inviava al detto Stato membro la relazione finale ufficiale della missione della Comunità, la quale perveniva alle autorità competenti il 2 marzo 1999.
34. Il 15 aprile 1999 le autorità doganali tedesche cominciavano ad effettuare una contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per quegli autoveicoli che, in base ai risultati del controllo a posteriori svolto dalle autorità doganali ungheresi, non costituivano prodotti di origine ungherese. A causa del termine di tre anni previsto per la comunicazione ai debitori dall’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale, non potevano essere applicati dazi all’importazione per gli autoveicoli importati prima del 15 aprile 1996. Per questo periodo non venivano neppure accertate né iscritte in conto risorse proprie.
35. Con una comunicazione a titolo di mutua assistenza in data 27 ottobre 1999, l’OLAF informava gli Stati membri che il procedimento innanzi al tribunale ungherese era terminato e che le autorità doganali ungheresi avevano corrispondentemente modificato i risultati del loro controllo a posteriori. Secondo i risultati modificati, una parte dei veicoli ai quali le autorità doganali ungheresi, ancora nella loro lettera del 26 maggio 1998, avevano negato la qualità di prodotto di origine, doveva invece essere considerata come prodotto ungherese. Con riguardo alla parte residua, le autorità doganali ungheresi confermavano invece che non si trattava di prodotti ungheresi e che il certificato di circolazione era stato rilasciato illegittimamente. Di conseguenza, le autorità doganali tedesche disponevano lo sgravio o il rimborso dei dazi all’importazione per quegli autoveicoli dei quali le autorità doganali ungheresi ora riconoscevano l’origine ungherese.
36. Nel maggio 2000 la Commissione intraprendeva una missione in Germania vertente sul controllo delle risorse proprie. In quell’occasione risultava che, relativamente agli autoveicoli
– per i quali il controllo a posteriori compiuto dalle autorità doganali ungheresi aveva inizialmente provato che non erano di origine ungherese e che dunque avevano illegittimamente beneficiato dei certificati di circolazione EUR.1,
– per i quali tale conclusione non era stata modificata dalla sentenza emessa dal tribunale ungherese,
– che erano stati importati in Germania a partire dal 18 novembre 1995, e
– per i quali, a causa della scadenza del termine di prescrizione di tre anni previsto dall’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale, le autorità doganali tedesche, nell’ambito del recupero a posteriori a partire dal 15 aprile 1999, non avevano effettuato alcuna contabilizzazione a posteriori né alcuna comunicazione degli importi dei dazi ai debitori,
le autorità doganali tedesche avevano omesso di iscrivere in conto le corrispondenti risorse proprie. In prosieguo questi autoveicoli saranno indicati come gli «autoveicoli controversi» e i corrispondenti dazi all’importazione come i «dazi in oggetto».
37. In seguito, la Commissione chiedeva alla Repubblica federale di Germania il pagamento delle corrispondenti risorse proprie. Nel corso di una riunione, il cui svolgimento veniva riportato nel verbale di seduta del 12 giugno 2003, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche di comunicarle maggiori informazioni circa i dazi in oggetto. Essa annunciava che avrebbe fatto seguire una richiesta ufficiale. Infine, ricordava che un pagamento entro il termine previsto avrebbe potuto evitare il calcolo degli interessi di mora.
38. Con lettera del 30 marzo 2005 le autorità tedesche comunicavano alla Commissione che i dazi in oggetto ammontavano a EUR 408 735,53. Con lettera del 4 maggio 2005 la Commissione, minacciando un procedimento di infrazione, ingiungeva alle autorità tedesche di mettere a disposizione entro due mesi i dazi in oggetto, ammontanti, al netto della trattenuta del 10%, ad EUR 367 861,98 (in prosieguo: l’«importo controverso delle risorse proprie»). Essa sottolineava che dopo il ricevimento di questa somma avrebbe calcolato gli interessi di mora dovuti.
39. Con lettera dell’8 novembre 2005 le autorità tedesche informavano la Commissione che avevano effettuato in data 31 ottobre 2005 un pagamento di EUR 408 735,53, tuttavia con riserva dell’emanazione di una decisione della Corte di giustizia che confermasse la posizione giuridica della Commissione. Le autorità tedesche sottolineavano in questa lettera che il pagamento non comportava riconoscimento dell’interpretazione giuridica della Commissione e che esso era funzionale solo alla limitazione del rischio degli interessi di mora eventualmente derivanti nel caso di soccombenza davanti alla Corte di giustizia.
40. Con lettere del 16 dicembre 2005 e del 30 marzo 2006, la Commissione segnalava che le autorità tedesche avevano tralasciato di effettuare la trattenuta del 10% (EUR 40 873,55) a titolo di spese di riscossione e che questa sarebbe stata pertanto rimborsata. Oltre a ciò, la Commissione illustrava i criteri per il calcolo degli interessi di mora e addebitava a tale titolo una somma di EUR 571 011,21 (in prosieguo: la «somma controversa degli interessi di mora»).
41. Con lettera del 13 giugno 2006 le autorità tedesche si rifiutavano di versare la somma controversa degli interessi di mora e ribadivano che il pagamento dell’importo principale era stato fatto solo con riserva.
42. A seguito di ciò, la Commissione avviava la procedura di infrazione prevista dall’art. 226 CE. La Commissione, dopo aver sollecitato la Repubblica federale di Germania, con lettera 18 ottobre 2006, ad una presa di posizione, e dopo che tale Stato ebbe risposto con lettera del 19 febbraio 2007, inviava il 29 giugno 2007 un parere motivato. In esso invitava la Repubblica federale di Germania ad adottare le misure necessarie per ottemperare a questo parere entro due mesi dalla sua notifica.
III – Procedimento davanti alla Corte
43. Poiché la risposta in data 24 agosto 2007 della Repubblica federale di Germania al parere motivato non ha soddisfatto la Commissione, questa ha proposto, il 6 ottobre 2008, un ricorso per inadempimento a norma dell’art. 226 CE.
44. Il 4 febbraio 2009 si è svolta un’udienza cui hanno partecipato i rappresentanti della Commissione e del governo tedesco, i quali hanno precisato le loro posizioni e risposto ai quesiti.
45. La Commissione chiede che la Corte voglia così decidere:
1. La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento modificato n. 1552/89 ovvero del regolamento n. 1150/2000, in quanto essa:
– nonostante il ricevimento della comunicazione a titolo di mutua assistenza, ha lasciato prescrivere crediti doganali e ha versato tardivamente le risorse proprie dovute a tale titolo, e
– si è rifiutata di corrispondere gli interessi di mora maturati.
2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento.
46. La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
1. respingere il ricorso e
2. condannare la Commissione alle spese del procedimento.
IV – Sulle censure della Commissione
47. La Commissione fonda il proprio ricorso su tre censure interdipendenti riguardanti la violazione del diritto comunitario. Anzitutto, essa sostiene che le autorità doganali tedesche hanno violato gli artt. 220, n. 1, prima frase, e 221, n. 1, del codice doganale. Secondo la Commissione, le autorità doganali tedesche, il 18 agosto 1998, avevano a disposizione tutte le informazioni necessarie per effettuare una contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi in oggetto e comunicarli ai debitori. Tuttavia, le autorità doganali tedesche non avrebbero cominciato ad agire al più tardi entro il 18 novembre 1998, ma solo il 1° aprile 1999. In tal modo, i dazi in oggetto si sarebbero prescritti (v. infra, parte A). Basandosi su questo, la Commissione deduce una violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 17 del regolamento modificato n. 1552/89. L’importo controverso delle risorse proprie sarebbe divenuto esigibile al più tardi a partire dal 20 gennaio 1999. La Repubblica federale di Germania, tuttavia, l’avrebbe iscritto a credito della Commissione solo il 31 ottobre 2005 (v. infra, parte B). Infine, la Commissione deduce una violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89 ovvero del regolamento n. 1150/2000. La Repubblica federale di Germania non avrebbe versato gli interessi di mora maturati sull’importo controverso delle risorse proprie (v. infra, parte C).
A – Sulla censura relativa alla violazione degli artt. 220, n. 1, prima frase, e 221, n. 1, del codice doganale
48. In linea di principio, l’obbligazione doganale all’importazione, che ai sensi dell’art. 201, n. 1, lett. a), del codice doganale sorge in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, deve, a norma dell’art. 217, n. 1, del medesimo codice, essere liquidata e registrata dall’autorità doganale non appena siano disponibili le necessarie informazioni. Qualora però dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che nell’importazione delle merci si sono utilizzati elementi inesatti o incompleti, le autorità doganali devono, a norma dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione sulla base dei nuovi elementi appresi. Tra questi provvedimenti rientra, in particolare, la contabilizzazione a posteriori dell’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale legalmente accertata. In forza dell’art. 220, n. 1, prima frase, del codice doganale, tale contabilizzazione deve avvenire in linea di principio entro due giorni dalla data in cui le autorità doganali si sono rese conto della situazione e sono in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinare il debitore. Ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice doganale, l’importo corrispondente deve essere comunicato secondo modalità appropriate.
49. La Commissione deduce anzitutto che le autorità doganali tedesche hanno violato gli artt. 220, n. 1, prima frase, e 221, n. 1, del codice doganale, perché, nonostante la lettera ricevuta il 18 agosto 1998, non avrebbero adottato i necessari provvedimenti per regolarizzare la situazione tenendo conto delle nuove circostanze apprese. A suo parere, le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto recuperare gli importi dei dazi entro tre mesi dal ricevimento di questa lettera, dunque entro il 18 novembre 1998, il che avrebbe presupposto la contabilizzazione a posteriori di tali dazi e la relativa comunicazione ai debitori.
50. Invece, ad avviso del governo tedesco, a partire dal 18 agosto 1998 non esisteva ancora alcun obbligo delle autorità doganali tedesche di procedere alla contabilizzazione a posteriori e alla comunicazione ai debitori. A causa della presentazione di un ricorso giurisdizionale contro i risultati del controllo a posteriori delle autorità doganali ungheresi, non sarebbe stato consentito procedere ad una contabilizzazione a posteriori e alla comunicazione ai debitori (v. infra, punto 1). Dunque, sarebbe mancato qualsiasi fondamento giuridico per questi provvedimenti. L’art. 220 del codice doganale non potrebbe peraltro essere esteso ad un caso in cui sussistano incertezze ex ante circa l’effettiva debenza dei dazi (v. infra, punto 2). Inoltre, il governo tedesco lamenta che gli accertamenti svolti dalle autorità doganali ungheresi relativamente ai risultati del controllo a posteriori non sono stati valutati dall’OLAF. Le autorità doganali tedesche per di più avrebbero potuto attivarsi solo sulla base di una relazione conclusiva dell’OLAF (v. infra, punto 3). Infine, il governo tedesco eccepisce che la Commissione si sarebbe posta in contraddizione con la sua comunicazione a titolo di mutua assistenza del 27 ottobre 1999 (v. infra, punto 4).
1. Sulla rilevanza della pendenza di un ricorso giurisdizionale volto a contestare i risultati del controllo a posteriori
a) Argomenti delle parti
51. Il governo tedesco si richiama anzitutto alla sentenza Sfakianakis (16). Dai punti 32 e 43 di questa sentenza risulterebbe che le autorità doganali tedesche, dopo il ricevimento della lettera del 18 agosto 1998, non erano ancora legittimate a procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione. A suo avviso, la revoca dei certificati di circolazione EUR.1 non era in questo caso ancora divenuta definitiva. Pertanto, i certificati EUR.1 in questione sarebbero stati ancora «in vita» e quindi avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalle autorità doganali tedesche. Una contabilizzazione a posteriori avrebbe inammissibilmente anticipato l’esito del giudizio pendente.
52. La Commissione sostiene che dalla sentenza Sfakianakis non si può dedurre che le autorità doganali degli Stati membri debbano rimanere inerti durante la pendenza di una procedura di ricorso contro la revoca dei certificati di circolazione EUR.1. Inoltre, il protocollo non osterebbe ad un obbligo di contabilizzazione a posteriori delle obbligazioni doganali da parte delle autorità doganali tedesche, qualora la revoca non sia ancora divenuta definitiva. Questo caso non sarebbe, infatti, disciplinato nel protocollo. Del resto, le disposizioni del codice doganale offrirebbero ai debitori sufficienti possibilità di tutela.
b) Valutazione
53. Bisogna anzitutto verificare se le considerazioni espresse nei punti 32 e 43 della sentenza Sfakianakis possano essere trasposte al presente caso [infra, sub i)]. Io sono per la soluzione negativa. Pertanto, esaminerò qui di seguito quali effetti giuridici abbia avuto la comunicazione alle autorità doganali tedesche del risultato del controllo a posteriori dei certificati EUR.1 svolto dalle autorità doganali ungheresi [infra, sub ii)], e se al riguardo influisca in qualche modo la pendenza di un ricorso contro il risultato del controllo a posteriori [infra, sub iii)].
i) Sulla sentenza Sfakianakis
54. Contrariamente all’opinione del governo tedesco, la Corte non ha deciso, nella sentenza Sfakianakis, che una contabilizzazione a posteriori e la relativa comunicazione ai debitori siano inammissibili in un caso come quello presente.
55. Come lo stesso governo tedesco afferma, il punto 32 di questa sentenza da esso citato riguarda l’ipotesi in cui le autorità dello Stato di importazione vengano informate di decisioni dei giudici dello Stato di esportazione già emanate. Non è questo il caso. Infatti, le autorità doganali tedesche hanno avuto conoscenza della decisione dei giudici ungheresi soltanto dopo il 18 agosto 1998, e anche dopo il 18 novembre 1998, e più precisamente soltanto con la comunicazione a titolo di mutua assistenza del 27 ottobre 1999.
56. Del pari poco convincente si rivela il rinvio al punto 43 della sentenza Sfakianakis effettuato dal governo tedesco per sostenere le proprie tesi in diritto. Al punto 43 della sentenza Sfakianakis la Corte ha stabilito che l’effetto utile della soppressione dei dazi doganali sancita dall’accordo di associazione si oppone alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali le quali vengano assunte dalle autorità doganali dello Stato di importazione prima che sia loro comunicato l’esito definitivo dei ricorsi proposti contro i risultati del controllo a posteriori e malgrado che le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non siano state revocate o annullate. Da questa soluzione della Corte non si può trarre, a mio parere, la conclusione che una contabilizzazione a posteriori sia inammissibile anche in un caso come quello presente. La Corte ha infatti analizzato soltanto una situazione in cui le autorità doganali di uno Stato membro, sulla base delle informazioni di cui disponevano, non potevano in definitiva concludere con sicurezza di essere in presenza di una comunicazione delle autorità doganali ungheresi attestante che i certificati di circolazione EUR.1 erano stati rilasciati illegittimamente.
57. Ciò può essere dedotto in primo luogo dalla frase «e [malgrado che] le decisioni [delle autorità] dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non [siano] state revocate o annullate». In secondo luogo, come la Corte ha constatato al punto 40 di quella sentenza, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio in quella causa non risultava che le autorità ungheresi avessero effettuato tale revoca, la quale avrebbe consentito alle autorità greche di sospendere l’applicazione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione. Tale constatazione va letta in combinazione con il punto 11 della medesima pronuncia. Da questo risulta che le autorità doganali dello Stato membro, dopo la trasmissione delle informazioni relative ai risultati del controllo a posteriori svolto dalla Commissione, avevano ricevuto ulteriori informazioni direttamente dalle autorità doganali ungheresi. Queste avevano inviato alle autorità doganali dello Stato membro, con lettera del 3 novembre 1998, un elenco suddiviso in tre parti. La prima parte conteneva gli elementi identificativi di tutti i veicoli la cui origine ungherese era stata riconosciuta, sia dal produttore sia dalle autorità ungheresi di controllo; la seconda elencava i veicoli ai quali le citate autorità avevano attribuito un’origine straniera, formalmente riconosciuta dal produttore; la terza enumerava i veicoli il cui regime era stato oggetto di una procedura giurisdizionale. Quanto a questa terza parte, nel cui ambito rientravano i veicoli la cui tassazione supplementare era in questione dinanzi al giudice del rinvio, le autorità ungheresi di controllo avevano dichiarato di non poter fornire informazioni relative ai risultati delle procedure giurisdizionali intraprese fino alla conclusione delle stesse; queste stesse autorità avevano chiesto alle competenti autorità greche di pazientare prima di procedere al recupero dei dazi doganali in questione nelle cause principali. In questo contesto la Corte ha rimarcato, al punto 41 della citata sentenza, che spettava al giudice nazionale valutare se le autorità doganali greche disponessero di informazioni sufficienti per ritenere che i certificati EUR.1 in questione non fossero stati revocati e rimanessero pertanto in vigore.
58. Nel presente caso la situazione è diversa. Come il governo tedesco ha chiarito nel corso dell’udienza, le autorità doganali tedesche hanno ricevuto solo la comunicazione della Commissione relativa al risultato del controllo a posteriori. Diversamente che nel caso oggetto della sentenza Sfakianakis, esse non hanno ricevuto alcun’altra informazione direttamente dalle autorità doganali ungheresi, che avrebbe potuto rimettere in discussione quelle di cui alla lettera ricevuta il 18 agosto 1998. Il presente caso non corrisponde quindi alla situazione esaminata dalla Corte al punto 43 della sentenza Sfakianakis.
59. Le eccezioni del governo tedesco fondate sui punti 32 e 43 della sentenza Sfakianakis sono pertanto da respingere.
ii) Sugli effetti del controllo a posteriori
60. Esaminerò ora anzitutto quali effetti giuridici abbia avuto la comunicazione del risultato del controllo a posteriori alle autorità doganali tedesche. Poiché le disposizioni del protocollo, in quanto accordo di diritto internazionale, prevalgono sulle norme a carattere derivato del codice doganale, occorre anzitutto verificare se una risposta a tale questione possa essere desunta dalle disposizioni del protocollo stesso.
61. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione (17), mi sembra che il protocollo ben stabilisca quali effetti giuridici abbia la comunicazione del risultato del controllo a posteriori, qualora tale risultato sia che gli autoveicoli controversi non si devono considerare come prodotti ungheresi e che i certificati di circolazione EUR.1 sono stati pertanto rilasciati illegittimamente. Questo emerge dal sistema di cooperazione tra amministrazioni quale delineato in particolare negli artt. 16, n. 1, 17, n. 1, e 32 del protocollo.
62. Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del protocollo, i prodotti originari dell’Ungheria importati nella Comunità beneficiano di un regime preferenziale su presentazione di un certificato di origine. L’art. 17, n. 1, del protocollo stabilisce che le autorità doganali ungheresi sono competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1. In tale contesto, esse devono prendere, a norma dell’art. 17, nn. 4 e 5, del protocollo, le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti. Esse sono altresì competenti, ai sensi dell’art. 32, nn. 3 e 5, del protocollo, ad effettuare il controllo a posteriori relativo a tali prodotti.
63. Questo sistema di cooperazione amministrativa obbliga le autorità doganali dello Stato di importazione anzitutto a riconoscere, in linea di principio, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità dello Stato di esportazione e le impegna inoltre a riconoscere, sempre in linea di principio, il risultato di un controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione (18). Il sistema di cooperazione si fonda, infatti, su una ripartizione di compiti e su una reciproca fiducia tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione. La ripartizione dei compiti è giustificata dal fatto che le autorità dello Stato di esportazione si trovano nella migliore posizione per accertare direttamente i fatti da cui dipende il carattere originario del prodotto interessato. Questo sistema può funzionare solo se le autorità doganali dello Stato di importazione riconoscono le valutazioni che le autorità dello Stato di esportazione hanno effettuato, in particolare, non solo in sede di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, ma anche in occasione del controllo a posteriori degli stessi.
64. Nel presente caso, le autorità doganali tedesche erano quindi tenute a riconoscere il risultato del controllo a posteriori svolto dalle autorità doganali ungheresi, secondo cui gli autoveicoli controversi non erano prodotti ungheresi ed i certificati di circolazione EUR.1 relativi a questi autoveicoli erano stati rilasciati illegittimamente.
65. Contro tale soluzione non è possibile obiettare che il controllo a posteriori, nel caso di specie, ha avuto luogo in collegamento con una missione di controllo della Commissione. Invero, l’art. 32, n. 1, del protocollo prevede che il controllo a posteriori è effettuato per sondaggio ovvero sulla base di ragionevoli dubbi delle autorità doganali dello Stato di importazione. Questa non può però essere ritenuta una elencazione esaustiva. Un’interpretazione di questa disposizione quale elenco tassativo dei casi nei quali è ammissibile un controllo a posteriori porterebbe infatti a conseguenze palesemente assurde, poiché allora sarebbero esclusi anche i controlli a posteriori effettuati d’ufficio dalle autorità doganali ungheresi in seguito a una segnalazione o sulla base di un sospetto.
66. Non può ostare inoltre alla conclusione suddetta il fatto che la comunicazione non sia avvenuta direttamente tra le autorità doganali ungheresi e quelle tedesche. L’art. 32, n. 5, del protocollo prevede che i risultati del controllo a posteriori debbano essere comunicati alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Anche se la nozione «autorità doganali» viene di norma utilizzata nel protocollo per le autorità doganali degli Stati membri e dell’Ungheria, è lecito ritenere che questa disposizione possa applicarsi, quanto meno in via analogica, alla Commissione, alla cui iniziativa era riconducibile il completo controllo a posteriori. A favore di questa conclusione depone in primo luogo il fatto che, a norma dell’art. 31, n. 2, del protocollo, la Comunità e l’Ungheria si prestano reciproca assistenza, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1. Mi sembra che la nozione di «amministrazione doganale della Comunità» comprenda, ai sensi di questa disposizione, anche la Commissione. In secondo luogo, dovrebbe essere preso in considerazione, nei rapporti interni tra la Commissione e gli Stati membri, anche l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 515/97, a norma del quale la Commissione è autorizzata a comunicare alle autorità competenti di ciascuno Stato membro ogni informazione idonea a consentire loro di assicurare l’osservanza delle regolamentazioni doganali.
67. Infine, va del pari respinta l’obiezione del governo tedesco secondo cui le informazioni comunicate dalla Commissione non costituivano un risultato definitivo, in quanto le autorità doganali ungheresi avevano annunciato che avrebbero comunicato alle autorità doganali degli Stati membri i risultati definitivi del controllo. È infatti evidente che con queste ultime si intendevano soltanto le autorità doganali degli Stati membri che avevano rispettato l’invito della Commissione contenuto nelle comunicazioni a titolo di mutua assistenza del 13 giugno e del 28 novembre 1996 e che avevano subito sollecitato in prima persona le autorità ungheresi ad effettuare un controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1. Non avendo ottemperato a tale invito, il governo tedesco neppure può far valere il fatto che attendeva una risposta diretta da parte delle autorità doganali ungheresi. Inoltre, si deduceva con sufficiente chiarezza dalla lettera delle autorità doganali ungheresi del 26 maggio 1998 che si trattava già dei risultati definitivi. Le autorità doganali degli Stati membri, da informare immediatamente, dovevano infatti essere avvisate che avrebbero potuto ottenere dalla Commissione indicazioni più dettagliate. Si trattava nello specifico di dati che la Commissione aveva già comunicato alle autorità doganali tedesche con la lettera ricevuta il 18 agosto 1998.
68. In base ai dati della lettera ricevuta il 18 agosto 1998, le autorità doganali tedesche dovevano concludere che gli autoveicoli controversi non erano prodotti ungheresi e che pertanto non si sarebbe dovuto garantire loro in sede di importazione alcun trattamento preferenziale a norma dell’art. 16, n. 1, del protocollo. Le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto conseguentemente effettuare una contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi dovuto e comunicarlo ai debitori.
iii) Sugli effetti della proposizione del ricorso
69. Nel presente caso si pone la questione se la circostanza che le autorità doganali tedesche fossero state altresì informate della pendenza di un ricorso contro i risultati del controllo a posteriori, cambi qualcosa nella situazione di diritto. La risposta deve essere negativa.
70. Anzitutto, occorre notare che nel protocollo non esiste alcuna norma espressa la quale esiga che il risultato del controllo a posteriori abbia carattere definitivo. Mi sembra piuttosto che l’art. 32, n. 5, del protocollo, secondo cui i risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, deponga in senso contrario a tale tesi.
71. Inoltre, la Corte ha certo chiarito che le autorità doganali degli Stati membri devono tenere in considerazione le decisioni già emanate dai giudici ungheresi, che siano state originate da un ricorso proposto contro i risultati del controllo a posteriori (19). Questo obbligo deriva, da un lato, dalla ripartizione di compiti prevista dal protocollo e dalla fiducia reciproca tra le autorità doganali ungheresi e le autorità doganali degli Stati membri, che in definitiva si estende anche ai giudici (20), e, dall’altro, dalla necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva (21). Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal governo tedesco, ciò non significa che le autorità doganali tedesche, anche prima della pronuncia di una simile decisione giurisdizionale, dovessero astenersi dalla contabilizzazione a posteriori.
72. In primo luogo, questa impostazione risulta contraddetta dal sistema di cooperazione previsto dal protocollo, che si fonda sui principi della ripartizione dei compiti e della fiducia reciproca tra le autorità doganali. Come già osservato sopra (22), le autorità doganali dello Stato di esportazione sono competenti per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1, e le autorità doganali dello Stato di importazione devono in linea di principio riporre fiducia nella correttezza dei risultati. La circostanza che sia stato proposto un ricorso avverso il risultato del controllo a posteriori non dice ancora nulla sulle sue prospettive di successo. Esso non è pertanto idoneo, come tale, ad incrinare la fiducia che le autorità doganali degli Stati membri sono tenute ad avere verso i risultati del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali ungheresi.
73. In secondo luogo, neppure il principio della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva impone, nel presente caso, di astenersi dalla contabilizzazione a posteriori a norma dell’art. 220, n. 1, prima frase, del codice doganale e dalla comunicazione ai debitori a norma dell’art. 221, n. 1, di tale codice. Tale soluzione si imporrebbe infatti soltanto nel caso in cui le decisioni dei giudici ungheresi, emesse a seguito di un ricorso proposto contro i risultati del controllo a posteriori, non potessero più essere utilmente prese in considerazione dopo la loro pronuncia. Tuttavia, nel presente caso non poteva ritenersi sussistente una situazione siffatta neppure qualora le autorità doganali ungheresi, dopo la pronuncia della sentenza, avessero comunicato che gli autoveicoli controversi dovevano ben essere considerati come prodotti ungheresi (cosa che non hanno fatto) (23). Infatti, come correttamente rilevato dalla Commissione, ai dazi che si rivelano successivamente non dovuti viene accordato, a norma dell’art. 236, n. 1, del codice doganale, un rimborso o uno sgravio. Quando vengono informate del fatto che le autorità doganali dello Stato di esportazione hanno modificato i risultati del loro controllo a posteriori sulla base di una pronuncia giurisdizionale e che esse concludono di nuovo per un’origine ungherese dei prodotti in questione, le autorità doganali degli Stati membri sono obbligate a tenere conto di tale circostanza (24). Anche per il caso in cui non fosse sostenibile attendere il rimborso, sussistono sufficienti possibilità di tutela in base al codice doganale. Ad esempio, al debitore interessato può essere concessa una facilitazione di pagamento in presenza delle condizioni previste dall’art. 229 del codice doganale. Questa è essenzialmente subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa garanzia può non essere richiesta quando potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali.
74. Pertanto, la semplice circostanza che sia stato proposto un ricorso contro i risultati del controllo a posteriori non rappresenta un motivo per soprassedere alla contabilizzazione a posteriori.
75. Una soluzione un po’ diversa si impone nel caso in cui dalla comunicazione delle autorità doganali non emerga chiaramente quale sia il risultato del controllo a posteriori. Ciò si verifica, ad esempio, quando le autorità doganali dello Stato di esportazione comunichino alle autorità doganali dello Stato di importazione che non possono fornire informazioni più precise fino alla conclusione di una procedura di ricorso, e chiedano loro di pazientare prima di procedere al recupero dei dazi controversi nelle cause principali. Nel presente caso non si prospetta però una situazione siffatta.
iv) Conclusione
76. Le autorità doganali tedesche, sulla base delle informazioni di cui disponevano in virtù della lettera ricevuta il 18 agosto 1998, avrebbero dovuto effettuare una contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi all’importazione esigibile e comunicare la somma corrispondente al debitore.
2. Sull’estensione dei presupposti di applicazione dell’art. 220 del codice doganale
a) Argomenti delle parti
77. Il governo tedesco sostiene altresì che un’applicazione estensiva dell’art. 220 del codice doganale, al fine di includervi la contabilizzazione di dazi all’importazione in ordine alla cui effettiva debenza sussistano dubbi ex ante, non potrebbe essere giustificata adducendo il fatto che il codice doganale prevede meccanismi di protezione per le imprese. Piuttosto, in simili casi sarebbe necessario, nell’interesse delle imprese coinvolte, soprassedere alla contabilizzazione a posteriori ed accettare, come conseguenza di ciò, la prescrizione delle obbligazioni doganali. La soluzione di tale inconveniente andrebbe eventualmente ricercata in un adeguamento del codice doganale.
b) Valutazione
78. Anche tale obiezione non merita accoglimento. Come sopra esposto, le autorità doganali tedesche dovevano, in base alle disposizioni del protocollo, presupporre, a seguito del ricevimento della lettera del 18 agosto 1998, che non sussistesse alcun fondamento per un trattamento preferenziale degli autoveicoli controversi. L’art. 220, n. 1, prima frase, del codice doganale non sarebbe stato interpretato estensivamente nel presente caso. L’obiezione del governo tedesco fondata primariamente sul fatto che non vi sarebbe stato alcun fondamento giuridico per la contabilizzazione a posteriori, deve dunque essere respinta.
79. Solo per completezza vorrei sottolineare che l’interpretazione del governo tedesco non è solo inappropriata, ma anche suscettibile di esporre il bilancio comunitario a significativi rischi. Infatti, a norma dell’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale, la comunicazione ai debitori può essere effettuata soltanto entro il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. La proposizione dinanzi ai giudici ungheresi di un ricorso contro i risultati del controllo a posteriori non ha alcun effetto su questo termine. Pertanto, se le autorità doganali degli Stati membri, in caso di proposizione di un tale ricorso, dovessero sempre attendere la decisione dei giudici ungheresi prima di poter effettuare una contabilizzazione a posteriori e di poterla comunicare al debitore, in una molteplicità di casi si prospetterebbe la minaccia di una prescrizione dell’accertamento a norma dell’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale. In questo contesto bisogna considerare che una procedura giurisdizionale non è necessariamente limitata ad un solo grado di giudizio e dunque può trascorrere un considerevole periodo di tempo prima che intervenga una pronuncia con valore di giudicato e dunque esista un risultato definitivo. Oltre a ciò, in caso di accoglimento della tesi del governo tedesco, sussiste un evidente interesse del debitore a che la procedura davanti ai giudici ungheresi si prolunghi, per giungere a beneficiare nella misura più ampia possibile degli effetti di una prescrizione del potere di accertamento.
3. Sulla mancanza di valutazione da parte dell’OLAF e sulla necessità di una relazione finale
a) Argomenti delle parti
80. Il governo tedesco eccepisce che è mancata una valutazione, da parte dell’OLAF, del risultato del controllo a posteriori compiuto dalle autorità doganali ungheresi. Inoltre, le autorità doganali tedesche avrebbero potuto attivarsi solo sulla base di una relazione finale dell’OLAF. A sostegno di tale tesi il detto governo fa valere, in primo luogo, l’efficacia probatoria di cui godono le relazioni finali e, in secondo luogo, il punto 4.5 delle linee guida della Commissione per la realizzazione delle missioni della Comunità di cui al regolamento n. 515/97 (25) (in prosieguo: il «vademecum»).
81. La Commissione sostiene che non erano necessarie né una valutazione né una relazione finale. Nel presente caso non sarebbero più esistiti certificati di circolazione EUR.1, in quanto essi erano stati revocati dalle autorità doganali ungheresi. La Commissione non sarebbe inoltre tenuta ad effettuare missioni di controllo sul posto. Infine, gli argomenti del governo tedesco sarebbero contraddittori. Infatti, neppure l’esistenza di una relazione finale avrebbe l’effetto di conferire ad una decisione delle autorità doganali ungheresi carattere definitivo e dunque non più contestabile, come richiede il governo tedesco.
b) Valutazione
82. Anche queste obiezioni del governo tedesco non sono convincenti. Anzitutto, occorre nuovamente ricordare che il sistema di cooperazione può funzionare solo se le autorità doganali dello Stato di importazione riconoscono le valutazioni compiute dalle autorità dello Stato di esportazione, e precisamente non solo quelle effettuate in sede di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, ma anche quelle che intervengono in occasione del controllo a posteriori (26). Quest’obbligo fondamentale di riconoscimento non è subordinato al fatto che l’OLAF o la Commissione si pronunci sulla valutazione compiuta dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
83. Si fonda a mio avviso su una premessa errata l’obiezione con la quale il governo tedesco fa valere, in primo luogo, che solo una relazione finale ai sensi del regolamento n. 515/97 conferirebbe alle autorità doganali tedesche quel minimo di sicurezza necessario per non tener conto dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali ungheresi. Le autorità doganali tedesche erano state informate circa il risultato del controllo a posteriori delle autorità doganali ungheresi, a mente del quale gli autoveicoli controversi non erano merci di origine ungherese e pertanto i certificati di circolazione EUR.1 erano stati rilasciati illegittimamente. Perciò esse dovevano partire dal presupposto che gli autoveicoli controversi non erano prodotti ungheresi. Si rivela così errata già la premessa secondo cui sarebbe stato qui necessario tenere in non cale le prove dell’origine.
84. In secondo luogo, è da respingere l’obiezione secondo cui le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto attendere una valutazione da parte della Commissione o la relazione finale di quest’ultima riguardante la sua missione di controllo in Ungheria. In effetti, la Commissione ha provveduto, in stretto collegamento con il controllo a posteriori svolto dalle autorità doganali ungheresi, ad effettuare essa stessa una missione di controllo in Ungheria. Ciò nonostante è necessario distinguere i risultati della missione di controllo della Commissione e quelli del controllo a posteriori delle autorità doganali ungheresi. Le autorità doganali tedesche erano state informate del risultato del controllo a posteriori delle autorità doganali ungheresi nella lettera ricevuta il 18 agosto 1998. In linea di principio, questo doveva essere riconosciuto dalle autorità doganali tedesche come risultato del controllo a posteriori a norma dell’art. 32, n. 5, del protocollo, senza necessità che intervenisse in aggiunta una valutazione o una relazione finale della Commissione.
85. In terzo luogo, si deve respingere anche l’obiezione basata sul punto 4.5 del vademecum, secondo il quale gli Stati membri dovrebbero attendere la relazione finale della Commissione prima di prendere provvedimenti. Anzitutto, il vademecum è un documento dell’aprile 2009 che, secondo quanto affermato dalla Commissione all’udienza, è stato approvato dal comitato ex art. 43 del regolamento n. 515/97 solo nel dicembre 2009, quindi significativamente dopo la fase qui di interesse intercorrente tra il 18 agosto 1998 e il 15 aprile 1999. Inoltre il vademecum, come chiaramente espresso nella sua introduzione, non ha efficacia vincolante, né funge da strumento di interpretazione del regolamento n. 515/97.
86. Comunque, non mi sembra che il punto 4.5 del vademecum possa essere inteso nel senso che riguardi il caso in cui siano le stesse autorità doganali ungheresi ad accertare, a titolo di risultato del controllo a posteriori, che le merci interessate non sono di origine ungherese. Infatti, in tal caso, risulta dal protocollo che le autorità doganali degli Stati membri devono riconoscere questo risultato a prescindere da una relazione finale della Commissione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il controllo a posteriori sia stato iniziato sulla base delle perplessità della Commissione oppure sia stato eseguito in connessione con la missione di controllo della Commissione.
87. Mi sembra piuttosto che il punto suddetto riguardi il caso in cui le autorità doganali del paese terzo, nonostante i dubbi avanzati, confermino l’origine delle merci interessate e accertino come risultato del loro controllo a posteriori che i dubbi circa l’origine ungherese dei prodotti non sono fondati e che pertanto i certificati di circolazione EUR.1 sono stati legittimamente rilasciati. Infatti, in un caso come questo le autorità doganali degli Stati membri in linea di principio non possono, nonostante i loro dubbi, ignorare unilateralmente le prove di origine tuttora valide. Solo alle condizioni di cui all’art. 32, n. 6, del protocollo le autorità doganali possono rifiutare la concessione del regime preferenziale, cioè qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o la risposta non contenga informazioni sufficienti. I casi che non sono contemplati dall’art. 32, n. 6, del protocollo devono essere chiariti nell’ambito della procedura di composizione delle controversie di cui all’art. 33 del protocollo. Per le ragioni prima menzionate, in quei casi in cui i dubbi espressi sul carattere originario non siano stati in definitiva presi in considerazione dalle autorità doganali ungheresi, potrebbe risultare opportuno che le autorità doganali degli Stati membri che non hanno partecipato alla missione della Comunità aspettino i risultati di una relazione finale (27).
4. Sulla comunicazione a titolo di mutua assistenza del 27 ottobre 1999
a) Argomenti delle parti
88. Da ultimo, il governo tedesco si richiama alla comunicazione a titolo di mutua assistenza del 27 ottobre 1999. Da questa risulterebbe che la stessa Commissione aveva affermato che le autorità doganali tedesche erano tenute a procedere alla contabilizzazione a posteriori solo sulla base di una relazione finale della detta istituzione. Il governo tedesco si basa in questo contesto primariamente sull’invito dell’OLAF, contenuto nella comunicazione suddetta e rivolto agli Stati membri, di orientare le proprie azioni sulla base delle conclusioni della relazione della Comunità del febbraio 1999 (28).
b) Valutazione
89. Anche questa obiezione non è convincente.
90. Preliminarmente si deve notare che il governo tedesco ha citato in maniera molto sintetica la comunicazione del 27 ottobre 1999. In questa l’OLAF ha invitato le autorità doganali, in primo luogo, a respingere le conclusioni rielaborate dalla dogana ungherese, che erano state inviate nell’estate del 1999 ad ogni Stato membro, e, in secondo luogo, a basare le proprie azioni sulle conclusioni della relazione comunitaria del febbraio 1999. Contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, da tale invito non è possibile desumere che la Commissione considerasse che le autorità doganali tedesche erano obbligate ad agire soltanto dopo la ricezione della relazione finale.
91. Invero, sotto il profilo di fatto, occorre considerare che le autorità doganali ungheresi, dopo l’emanazione della sentenza dei giudici ungheresi, avevano modificato parzialmente il risultato del loro controllo a posteriori ed ora consideravano determinati autoveicoli di nuovo come prodotti ungheresi. In linea di principio, le autorità doganali tedesche erano tenute a riconoscere questa modifica in base al sistema di cooperazione previsto nel protocollo. L’invito dell’OLAF a basarsi sulla relazione finale della Commissione deve essere letto in questo contesto. L’OLAF non intendeva riconoscere i risultati modificati del controllo a posteriori e ha invitato pertanto gli Stati membri a basarsi sulla relazione finale della Commissione per disattendere questi risultati modificati del controllo a posteriori.
92. La questione se tale invito fosse compatibile con il protocollo non necessita di essere risolta in questa sede. Da esso infatti non risultava che la Commissione ritenesse necessario basarsi sulla relazione finale relativamente agli autoveicoli controversi. Infatti, l’invito contenuto nella comunicazione a titolo di mutua assistenza si riferiva solo ad autoveicoli dei quali ora le autorità doganali ungheresi affermavano nuovamente l’origine ungherese. Quanto invece agli autoveicoli controversi, le autorità doganali ungheresi, anche dopo l’emanazione della sentenza, avevano mantenuto ferma la constatazione secondo cui non si trattava di prodotti ungheresi e dunque i certificati di circolazione EUR.1 erano stati rilasciati illegittimamente.
5. Conclusione
93. In conclusione, si deve in primo luogo constatare che le autorità doganali tedesche, sulla base delle informazioni di cui disponevano grazie alla lettera ricevuta il 18 agosto 1998, avrebbero dovuto procedere alla contabilizzazione a posteriori della somma dovuta a titolo dei dazi all’importazione, a norma dell’art. 220, n. 1, prima frase, del codice doganale, nonché effettuare la comunicazione ai debitori, a norma dell’art. 221, n. 1, di tale codice.
B – Sul momento in cui l’importo controverso delle risorse proprie avrebbe dovuto essere iscritto in conto
1. Argomenti delle parti
94. Secondo la Commissione, le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi dovuti ed effettuare la comunicazione ai debitori entro tre mesi dal 18 agosto 1998, dunque entro il 18 novembre 1998. Inoltre, risulta dagli artt. 2, 6, 9, 10 e 17 del regolamento modificato n. 1552/89 ovvero del regolamento n. 1150/2000 e dalla giurisprudenza della Corte nella causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (29), che la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto iscrivere in conto a partire dal 20 gennaio 1999 l’importo controverso delle risorse proprie, corrispondente all’ammontare dei dazi indicati meno il 10% di trattenuta.
95. Il governo tedesco replica che non può essergli addebitata alcuna inosservanza della normativa doganale e che già per questo motivo non è sorto alcun diritto della Comunità nei confronti della Repubblica federale di Germania a titolo di risorse proprie dovute. Inoltre, il governo tedesco ha asserito per la prima volta all’udienza che la contabilizzazione a posteriori e la comunicazione ai debitori entro tre mesi dal 18 agosto 1998 non avrebbe generato necessariamente un diritto a titolo di risorse proprie a partire dal 20 gennaio 1999. A suo avviso, la Commissione prende in considerazione solo il caso di cui all’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento modificato n. 1552/89. Bisognerebbe però tener conto del fatto che, secondo l’art. 6, n. 2, lett. b), di questo regolamento, i crediti che non hanno potuto essere riscossi a causa di insolvenza del debitore vengono iscritti in una contabilità separata. A suo parere, ciò è possibile anche in caso di pendenza di un ricorso. Tuttavia, si sarebbe dovuto presumere, con una probabilità prossima alla certezza, che tali impugnazioni sarebbero state proposte.
2. Valutazione
96. La Commissione sostiene che le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto effettuare la contabilizzazione a posteriori e la comunicazione al debitore entro tre mesi dal 18 agosto 1998. Al riguardo essa evidenzia, da un lato, la complessità del caso e, dall’altro, il fatto che il caso era noto agli Stati membri fin dal 1996. Sotto il profilo fattuale, il governo tedesco non contesta tali asserzioni (30). Considerando le circostanze del presente caso, non mi sembra che il periodo di tre mesi sia inadeguatamente breve. Per le finalità del presente procedimento di infrazione si può dunque assumere a presupposto che le autorità doganali tedesche avrebbero dovuto effettuare la contabilizzazione a posteriori e la comunicazione ai debitori entro tre mesi a partire dal 18 agosto 1998.
97. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento modificato n. 1552/89, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. A norma dell’art. 6, n. 2, lett. a), di questo regolamento, e salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo paragrafo, i diritti accertati conformemente all’art. 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento. In base agli artt. 9 e 10, n. 1, primo comma, lo Stato membro deve accreditare su un conto della Commissione le risorse proprie entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’art. 2.
98. La Corte ha deciso nella causa C‑392/02, Commissione/Danimarca, che sussiste un obbligo dello Stato membro di accertare le risorse proprie, anche quando le autorità doganali degli Stati membri abbiano omesso, in violazione della normativa doganale, di procedere al recupero a posteriori dell’importo presso il debitore. Relativamente all’obbligo di accredito sul conto della Commissione entro il termine fissato, la Corte afferma che non si deve distinguere tra il caso in cui lo Stato membro abbia accertato le risorse proprie senza versarle e quello in cui abbia indebitamente omesso di accertarle (31).
99. In applicazione di questi precetti, nel presente caso si deve constatare che la Repubblica federale di Germania ha evidentemente iscritto in conto tardivamente l’importo controverso delle risorse proprie. La contabilizzazione a posteriori e la comunicazione ai debitori avrebbero dovuto essere effettuate al più tardi entro il 18 novembre 1998. All’iscrizione in conto si sarebbe dovuto procedere entro il 20 gennaio 1999; essa però è stata effettuata soltanto il 31 ottobre 2005.
100. All’udienza, il governo tedesco ha per la prima volta fatto valere che nell’(ipotetico) caso in cui le autorità doganali tedesche avessero effettuato la contabilizzazione a posteriori e comunicato gli importi dei dazi, si sarebbe prospettata anche la possibilità di un’iscrizione in una contabilità separata a norma dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento modificato n. 1552/89. In questo caso l’iscrizione in conto avrebbe dovuto aver luogo, in base all’art. 10, n. 2, secondo comma, di questo regolamento, al più tardi entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui le somme corrispondenti ai diritti fossero state riscosse.
101. Questa eccezione va respinta, senza che occorra chiarire se fosse proceduralmente ammissibile la sua deduzione per la prima volta nella fase orale del procedimento. È da sottolineare, in primo luogo, che, in forza del principio reus in excipiendo fit actor, l’onere di allegazione e di prova relativamente alla sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento modificato n. 1552/89 gravava sulla Repubblica federale di Germania. Tuttavia, da un lato, essa non ha chiarito per quali ragioni nel caso di specie si sarebbe dovuta presupporre un’insolvenza del debitore (32). Dall’altro lato, non sono convincenti i suoi argomenti relativi alla possibilità per gli Stati membri di iscrivere i diritti in una contabilità separata in caso di contestazione. Il governo tedesco fa valere che i debitori avrebbero contestato i diritti con una probabilità prossima alla certezza. Quest’asserzione in punto di fatto suscita rilevanti dubbi. Infatti, fintanto che le autorità doganali ungheresi fossero rimaste ferme alla conclusione che gli autoveicoli controversi non erano di origine ungherese, una contestazione dei crediti accertati proposta dinanzi alle autorità doganali tedesche non poteva avere alcuna prospettiva di successo. In linea di principio, i giudici tedeschi, proprio come le autorità doganali tedesche, erano tenuti a rispettare la conclusione suddetta. Un debitore ragionevole avrebbe dunque prima tentato di agire in Ungheria impugnando il risultato del controllo a posteriori. Pertanto, contrariamente all’opinione del governo tedesco, non si può presupporre che sarebbe stata immediatamente promossa una contestazione dei crediti doganali accertati dalle autorità doganali tedesche. In ultima analisi si rimane dunque in una situazione di non liquet, la quale rimane a carico della Repubblica federale di Germania, su cui grava l’onere della prova. Questo risultato mi sembra giustificato nel presente caso anche perché l’impossibilità di verifica è qui riconducibile al fatto che le autorità doganali tedesche, in violazione della normativa doganale, non hanno effettuato alcuna contabilizzazione a posteriori e non hanno comunicato gli importi dei dazi ai debitori. Inoltre, bisogna osservare che condizione per un’iscrizione in una contabilità separata ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento modificato n. 1552/89 è non soltanto che i crediti accertati vengano contestati, ma pure che sia fornita una garanzia. La Repubblica federale non ha dedotto argomenti sul punto.
102. Pertanto, in conclusione, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania, iscrivendo in conto tardivamente le risorse proprie, ha violato gli artt. 2, 6, n. 2, lett. b), 9, 10, n. 1, primo comma, e 17 del regolamento modificato n. 1552/89.
C – Sul rifiuto di versare gli interessi di mora
1. Argomenti delle parti
103. Da ultimo la Commissione lamenta una violazione dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89 ovvero del regolamento n. 1150/2000, a motivo del fatto che la Repubblica federale di Germania non ha versato gli interessi di mora per l’importo controverso delle risorse proprie. Ad un obbligo di pagamento degli interessi non osterebbe neppure l’indicazione fornita dalla detta istituzione nel verbale della riunione del 12 giugno 2003, secondo la quale un pagamento entro il termine da essa proposto avrebbe potuto evitare il calcolo degli interessi di mora. La Commissione sostiene di non aver voluto dire in tal modo che gli interessi di mora sarebbero maturati soltanto a partire da questo momento. Sul punto, la Repubblica federale di Germania non potrebbe invocare un legittimo affidamento meritevole di tutela.
104. Il governo tedesco asserisce anzitutto che, ove non sussista un accredito tardivo, neppure sussiste un diritto agli interessi. A suo avviso, anche a supporre esistente un’inosservanza della normativa doganale, il ritardo si sarebbe concretizzato soltanto a seguito della fissazione di un termine da parte della Commissione. Il detto governo eccepisce inoltre che il diritto agli interessi non può cominciare a maturare con l’inizio di un termine di tre mesi fissato ex post dalla Commissione. Esso si richiama poi alla frase contenuta nel verbale di riunione del 12 giugno 2003, secondo la quale un pagamento entro il termine proposto dalla Commissione avrebbe potuto evitare il calcolo degli interessi di mora. Poiché la Repubblica federale di Germania ha pagato entro il termine indicato, essa beneficerebbe della tutela dell’affidamento.
2. Valutazione
105. In base all’art. 11 del regolamento modificato n. 1552/89 o all’art. 11 del regolamento n. 1150/2000 che gli è succeduto, gli Stati membri, in caso di ritardo nelle iscrizioni sul conto, sono tenuti a versare interessi di mora. Nel presente caso la Repubblica federale di Germania è incorsa in un ritardo. Come sopra esposto, l’iscrizione in conto avrebbe dovuto aver luogo al più tardi entro il 20 gennaio 1999, ma è stata effettuata soltanto il 31 ottobre 2005.
106. Le eccezioni sollevate dalla Repubblica federale contro l’esistenza di un ritardo non sono convincenti.
107. In primo luogo, il verificarsi di un ritardo non esige come presupposto che la Commissione fissi un termine e che questo scada infruttuosamente. Dall’art. 11 del regolamento modificato n. 1552/89 e del successivo regolamento n. 1150/2000 risulta che, in caso di ritardo nelle iscrizioni sul conto, devono essere corrisposti gli interessi. Nel testo di questa norma non si parla di una fissazione di termini. Inoltre, dall’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento modificato n. 1552/89 nonché del successivo regolamento n. 1150/2000 risulta che l’iscrizione sul conto deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato. Anche secondo questa norma, l’esigibilità delle somme dovute si determina in base ad una data fissata dalla legge. Perciò, neppure in questo contesto è necessaria una fissazione di termini.
108. L’eccezione del governo tedesco, secondo cui in un caso come quello presente sarebbe inammissibile che la Commissione determini ex post, a propria discrezione, il momento a partire dal quale l’accredito doveva essere effettuato, è priva di pregio. Come sopra esposto, il momento della scadenza non dipende da un termine fissato dalla Commissione. Ciò vale anche nel presente caso. Tuttavia, da ciò occorre tenere distinta la questione del comportamento processuale della Commissione. Nel presente caso è obiettivamente difficile accertare il momento preciso in cui le autorità doganali tedesche dovevano essere in grado di effettuare la contabilizzazione a posteriori e la comunicazione ai debitori. Perciò, nel suo ricorso la Commissione è partita dal presupposto che tre mesi sarebbero stati un periodo sufficientemente lungo per l’effettuazione da parte delle autorità doganali tedesche della contabilizzazione a posteriori e della comunicazione ai debitori. Il comportamento processuale della Commissione si deve dunque intendere nel senso che al più tardi a quella data si configurava una violazione. Ciò non significa però che la Commissione, sotto il profilo giuridico sostanziale, abbia fissato un termine per l’accredito e per l’inizio della mora.
109. Il governo tedesco non può trovare sostegno della propria tesi neanche nella sentenza Commissione/Danimarca (33). Questa sentenza non contiene alcun elemento interpretabile nel senso che l’obbligo di versare gli interessi dipenda, in contrasto col tenore letterale degli artt. 10 e 11 del regolamento modificato n. 1552/89 e del successivo regolamento n. 1150/2000, dalla fissazione di un termine. Nella misura in cui il governo tedesco fa riferimento al punto 27 della sentenza sopra citata, bisogna rilevare come ivi la Corte abbia esclusivamente riportato i fatti di causa. Al contrario di quanto asserito dal governo tedesco, neppure dal dispositivo è possibile desumere una conclusione nel senso da esso auspicato o altro che valga quale approvazione di una prassi amministrativa. In quella causa la Commissione aveva infatti chiesto solo l’accertamento di una violazione a causa del mancato versamento degli interessi di mora dopo la scadenza del termine da essa impartito allo Stato membro per l’iscrizione in conto degli importi dovuti (34). Il fatto che la Corte abbia deciso nel suo dispositivo conformemente a questa richiesta, trova fondamento nel principio ne ultra petita. Da ciò non possono dunque trarsi elementi per un’interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento modificato n. 1522/89 e del successivo regolamento n. 1150/2000 che sia incompatibile con il testo di queste norme. Piuttosto, dalla motivazione fornita dalla Corte al punto 67 di quella sentenza e dalla giurisprudenza ivi citata risulta che sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle in conto entro il termine fissato (dal regolamento) e quello di versare gli interessi di mora. Alla base di ciò si trova l’idea, del pari espressa al punto 67 della citata sentenza, secondo cui, dal punto di vista delle norme sulle risorse proprie, non può farsi differenza tra il caso in cui uno Stato membro accerti le risorse proprie senza versarle e quello in cui ometta finanche di accertarle. Uno Stato membro non deve dunque poter trarre alcun vantaggio dal fatto di non aver accreditato le risorse proprie nel momento previsto dal regolamento modificato n. 1552/89 e dal successivo regolamento n. 1150/2000.
110. In secondo luogo, il governo tedesco asserisce di non essere tenuto a versare gli interessi di mora a motivo dell’esistenza di un suo legittimo affidamento meritevole di tutela. Nel verbale della riunione del 12 giugno 2003, la Commissione avrebbe indicato che un pagamento entro il termine da essa proposto avrebbe potuto evitare il calcolo di interessi di mora. Il governo tedesco sostiene che, avendo pagato l’importo controverso delle risorse proprie nel termine fissato dalla Commissione, esso godrebbe di un legittimo affidamento meritevole di tutela.
111. Anche questa eccezione va respinta. Nel presente caso, un legittimo affidamento meritevole di tutela della Repubblica federale di Germania quanto al fatto di non essere tenuta assolutamente al versamento di interessi di mora non può essere ammesso. Infatti, ciò presuppone, anzitutto, che siano state fornite garanzie precise, incondizionate e concordanti da una parte competente ed affidabile. Inoltre, queste garanzie devono essere tali da far sorgere nel destinatario fondate aspettative. Infine, le garanzie fornite devono essere conformi alle norme applicabili (35).
112. Qui mancano già le prime due condizioni. Dal contenuto del verbale di riunione del 12 giugno 2003 il governo tedesco non poteva infatti dedurre alcuna garanzia sufficientemente precisa e idonea a suscitare fondate aspettative da parte sua. Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la frase contenuta nel verbale di riunione non può essere intesa soltanto nel senso che essa mirasse unicamente ad evocare la possibilità di una riduzione del periodo di mora. Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto dal governo tedesco, tale frase neppure deve essere necessariamente intesa nel senso che, in caso di accredito dell’importo controverso delle risorse proprie entro il termine indicato, non sarebbero maturati interessi di mora. Di contro c’è già la circostanza che gli interessi di mora in questione avevano raggiunto un ammontare non irrilevante per effetto del decorso del tempo (EUR 571 011,21), il quale superava l’importo controverso delle risorse proprie (EUR 367 861,98). Inoltre, la frase della Commissione poteva essere intesa anche nel senso che l’istituzione voleva fissare non solo una data d’inizio unitaria, ma anche una data finale unitaria per il calcolo degli interessi di mora di tutti gli Stati membri che in violazione della normativa doganale non avevano proceduto al recupero a posteriori e al versamento a suo favore delle corrispondenti risorse proprie (36). Un simile modo di procedere avrebbe agevolato il calcolo degli interessi di mora, in quanto in tal modo non sarebbe stato necessario operare una distinzione per ogni singolo Stato membro riguardo al periodo del ritardo. In conclusione, si può in questa sede rinunciare a stabilire come debba intendersi il passaggio in questione. Si può infatti senz’altro affermare che la frase mancava della precisione necessaria per fondare un legittimo affidamento meritevole di tutela.
113. Il governo tedesco afferma, in questo contesto, che eventuali ambiguità dovrebbero essere a carico della Commissione. Tale conclusione discenderebbe dal particolare valore da attribuire al principio della certezza del diritto nel campo della ripartizione degli oneri. Indipendentemente dalla questione se al principio della certezza del diritto debba ascriversi un tale significato in materia di costituzione di diritti a titolo delle risorse proprie, l’eccezione suddetta non ha pregio. Infatti, il fondamento giuridico che disciplinava il sorgere del diritto agli interessi, era costituito dal combinato disposto degli artt. 11 e 10 del regolamento modificato n. 1552/89. Queste norme sono chiare e univoche. Nel presente caso si tratta invece della questione se la Repubblica federale di Germania, sulla base del riferimento contenuto nel verbale di riunione del 12 giugno 2003, potesse confidare nel fatto che la Commissione avrebbe rinunciato agli interessi. Valgono qui i principi menzionati al paragrafo 111 di queste conclusioni.
114. In terzo luogo, all’esistenza di un legittimo affidamento del governo tedesco ostano anche le considerazioni che seguono. Anche qualora la frase contenuta nel verbale di riunione del 12 giugno 2003 dovesse essere interpretata nel senso che la Commissione, in caso di iscrizione in conto entro il termine da essa stabilito, non avrebbe preteso gli interessi maturati, non ricorrerebbero i presupposti per un legittimo affidamento meritevole di tutela della Repubblica federale di Germania. Infatti, tenuto conto dell’ammontare non irrilevante degli interessi nonché delle circostanze all’origine della vicenda, una simile offerta avrebbe potuto essere ragionevolmente interpretata soltanto nel senso che la Commissione rinunciava al versamento degli interessi qualora gli Stati membri per parte loro avessero riconosciuto l’obbligo di pagamento delle risorse proprie controverse. Indipendentemente dalla questione se sarebbe stato ammissibile un tale comportamento della Commissione, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania ha pagato l’importo controverso delle risorse proprie solo con riserva esplicita e senza riconoscimento di un diritto sulle risorse proprie.
115. Pertanto, per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 30 ottobre 2005 la Repubblica federale di Germania era tenuta a versare gli interessi di mora. In conclusione, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato l’obbligo ad essa incombente di versare gli interessi di mora a norma dell’art. 11 del regolamento modificato n. 1552/89 ovvero del successivo regolamento n. 1150/2000.
V – Spese
116. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania è risultata soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese.
VI – Conclusione
117. In considerazione di quanto sopra esposto, suggerisco che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1. La Repubblica federale di Germania, avendo iscritto in conto risorse proprie per un ammontare di EUR 367 861,98 non entro il 20 gennaio 1999, bensì soltanto alla data del 31 ottobre 2005, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 9 e, in combinato disposto, 2, 6, n. 2, lett. a), e 10, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, che modifica il regolamento n. 1552/89.
2. La Repubblica federale di Germania, rifiutandosi di versare la somma di EUR 571 011,21 a titolo di interessi di mora maturati a motivo del ritardo nel pagamento dell’importo delle risorse proprie dovuto dal 21 gennaio 1999 al 30 ottobre 2005, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, e dell’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
3. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE, relativa alla conclusione dell’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra (GU L 347, pag. 1).
3 – GU L 302, pag. 1.
4 – Sentenza 9 febbraio 2006, cause riunite da C‑23/04 a C‑25/04, Sfakianakis (Racc. pag. I‑1265).
5 – GU L 201, pag. 39.
6 – GU 1997, L 92, pag. 1.
7 – V. art. 11 del protocollo nella versione di cui alla decisione n. 1/95. Inoltre, l’art. 16, n. 1, lett. b), del protocollo nella versione di cui alla decisione n. 3/96 prevede anche la prova attraverso una dichiarazione su fattura. Questa non ha tuttavia alcuna rilevanza nel presente caso.
8 – V. art. 12, n. 1, del protocollo nella versione di cui alla decisione n. 1/95.
9 – V. art. 12, n. 6, del protocollo nella versione di cui alla decisione n. 1/95.
10 – GU L 82, pag. 1.
11 – GU L 293, pag. 9. La decisione 94/728 ha sostituito la decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), con effetto dal 1° gennaio 1995, ed è stata a sua volta sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2002, dalla decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 253, pag. 42).
12 – La decisione 94/728 ha sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1995, la decisione 88/376.
13 – GU L 155, pag. 1.
14 – GU L 175, pag. 3.
15 – GU L 130, pag. 1.
16 – Cit. alla nota 4.
17 – V. punti 52 e segg. del ricorso della Commissione. La Commissione, invero, ripete letteralmente in tale contesto le argomentazioni dell’avvocato generale Léger di cui ai paragrafi 61 e segg. delle sue conclusioni nella causa Sfakianakis (cit. alla nota 4). Queste argomentazioni non hanno però ad oggetto la questione se nel protocollo sia o no disciplinato il caso in cui le autorità doganali dello Stato di esportazione accertino, nell’ambito di un controllo a posteriori, che le merci interessate non sono prodotti di origine e che pertanto i certificati di circolazione EUR.1 sono stati rilasciati illegittimamente. La questione è stata risolta affermativamente dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, comunque operando un rinvio al sistema di cooperazione e ripartizione di compiti previsto nel protocollo. Le argomentazioni di cui ai paragrafi 61 e segg. riguardano invece la questione se debba tenersi conto della proposizione di un ricorso contro il risultato di un controllo a posteriori ovvero dell’efficacia sospensiva di un ricorso siffatto.
18 – Sentenze della Corte 17 luglio 1997, causa C‑97/95, Pascoal & Filhos (Racc. pag. I‑4209, punto 33); 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I‑2465, punto 20), e Sfakianakis, cit. alla nota 4 (punto 49).
19 – Sentenza Sfakianakis, cit. alla nota 4 (punto 32).
20 – Sentenza Sfakianakis, cit. alla nota 4 (punti 21‑26).
21 – Sentenza Sfakianakis, cit. alla nota 4 (punti 27 e segg.).
22 – Paragrafo 61 di queste conclusioni.
23 – In realtà le autorità doganali ungheresi, dopo la pronuncia della sentenza, hanno modificato i risultati del controllo a posteriori. Ciò non riguardava però gli autoveicoli controversi, riguardo ai quali esse sono rimaste ancorate alla constatazione secondo cui non si trattava di prodotti ungheresi e i certificati di circolazione EUR.1 erano stati pertanto rilasciati illegittimamente (v. paragrafo 36 di queste conclusioni).
24 – Sentenza Sfakianakis, cit. alla nota 4 (punto 32).
25 – Vademecum for the participants in community administrative and investigative cooperation missions in third countries.
26 – V. paragrafo 61 di queste conclusioni.
27 – Tuttavia, contrariamente a quanto ritiene il governo tedesco, ciò non mi sembra dipendere da una maggiore efficacia probatoria di una relazione finale. In senso contrario depone anzitutto il fatto che, ai sensi del punto 4.4 del vademecum, le autorità doganali degli Stati membri che hanno partecipato alla missione della Comunità possono agire già prima di ricevere la relazione finale. Di segno contrario appare anche il fatto che il punto 4.5 del vademecum segnala espressamente che, in linea di principio, non è la relazione finale in sé stessa ad essere determinante, bensì i documenti che sono ad essa allegati. La previsione di cui al punto 4.5 del vademecum riguardante l’attesa della relazione finale potrebbe piuttosto mirare a garantire un comportamento unitario delle autorità doganali degli Stati membri.
28 – V. la sottolineatura nel punto 37 del controricorso.
29 – Sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9811).
30 – Nei limiti in cui il governo tedesco qualifica questo modo di procedere come inammissibile e discrezionale fissazione di termini da parte della Commissione, mi permetto di rinviare ai paragrafi 108 e segg. di queste conclusioni.
31 – Sentenza Commissione/Danimarca, cit. alla nota 29 (punti 67 e 68).
32 – Piuttosto, il rinvio generico ad una possibile insolvenza si pone alquanto in contrasto con l’affermazione del governo tedesco di cui alla pag. 5 della sua controreplica, secondo cui in molti casi non è possibile presupporre l’esistenza di gravi difficoltà economiche per i debitori.
33 – Cit. alla nota 29.
34 – Sentenza Commissione/Danimarca, cit. alla nota 29 (punto 1).
35 – Sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑347/03, Branco/Commissione (Racc. pag. II‑2555, punto 102).
36 – A favore di questa interpretazione depone in particolare il fatto che la Commissione aveva stabilito il 18 novembre 1998 come data d’inizio unitaria per il decorso degli interessi di mora per tutti gli Stati membri interessati, e cioè indipendentemente dalla questione se le autorità doganali degli Stati membri disponessero delle informazioni necessarie per la contabilizzazione a posteriori già alla data del 13 luglio 1998 oppure soltanto a quella del 18 agosto 1998. In questo contesto era allora evidente che la Commissione intendeva stabilire, per il caso di accredito da parte degli Stati membri entro il termine da essa fissato, anche una data finale comune, ciò che avrebbe consentito un calcolo unitario degli interessi di mora.
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