CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 29 ottobre 2009 1(1)
Causa C‑462/08
Ümit Bekleyen
contro
Land Berlin
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania)]
«Accordo di associazione CEE – Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale – Situazione del figlio che inizia la sua formazione a una data in cui i suoi genitori, che per oltre tre anni hanno regolarmente svolto un’attività lavorativa nello Stato ospitante, hanno lasciato tale Stato da dieci anni – Art. 59 del protocollo addizionale – Trattamento più favorevole di quello accordato ai cittadini degli Stati membri»
I – Introduzione
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con decisione 6 ottobre 2008, l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Germania) chiede l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio d’associazione (2) 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») (3). La questione è stata sollevata nell’ambito di un ricorso intentato dalla sig.ra Ümit Bekleyen, cittadina turca, in merito alla decisione del Land Berlin di negarle un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
2. Il presente procedimento fornisce alla Corte l’opportunità di chiarire la natura dei diritti conferiti dalla summenzionata disposizione al figlio di un lavoratore turco nonché di precisare le condizioni di acquisizione di siffatti diritti.
II – Contesto normativo
3. La decisione n. 1/80 è stata adottata in applicazione dell’art. 36 del protocollo addizionale (4) dell’accordo di associazione. Tale articolo prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sia realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’art. 12 dell’accordo di associazione, ai sensi del quale le parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità.
4. Ai sensi delle «Disposizioni sociali», il capitolo II della decisione n. 1/80 affronta, in una sezione 1, vari «Problemi relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori», tra cui quello dell’accesso dei cittadini turchi al mercato del lavoro di uno Stato membro. Due disposizioni, in particolare, sono tali da conferire loro un diritto di tal genere, talvolta nella loro qualità di lavoratori inseriti nel regolare mercato del lavoro (art. 6), tal’altra nella loro qualità di familiari di un lavoratore turco che soddisfi siffatta condizione (art. 7).
5. L’art. 6 della decisione n. 1/80, che conferisce un diritto di accesso all’occupazione al lavoratore turco, in modo graduale, in funzione della durata di svolgimento di un regolare impiego nello Stato membro, è redatto nei seguenti termini:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di sua scelta, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.
(…)».
6. Quanto all’art. 7 della decisione n. 1/80, esso distingue tra i familiari autorizzati a raggiungere il lavoratore nello Stato membro ospitante e che vi abbiano risieduto regolarmente per un certo periodo, da un lato (primo comma), e i figli di un lavoratore in tale posizione, i quali abbiano conseguito una formazione professionale nello Stato membro interessato, dall’altro (secondo comma). L’art. 7 dispone quanto segue:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
– hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori eserciti legalmente un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
III – Controversia principale e questione pregiudiziale
7. La sig.ra Bekleyen, nata a Berlino nel 1975, ha vissuto nel territorio tedesco fino all’età di quattordici anni insieme alla sua famiglia. I suoi genitori, cittadini turchi, dal 1971 svolgevano entrambi un’attività lavorativa subordinata nella Repubblica federale di Germania. Nel 1989, la sig.ra Bekleyen, con tutta la sua famiglia, ha fatto ritorno in Turchia, dove ha portato a termine la sua formazione scolastica ed effettuato studi in architettura del paesaggio.
8. Nel gennaio 1999 la sig.ra Bekleyen, con il consenso del Land Berlin, è tornata nella Repubblica federale di Germania senza la sua famiglia per proseguire i suoi studi. Nel marzo 1999, essa ha ottenuto un titolo di soggiorno, prorogato più volte, da ultimo sotto forma di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2005. Nell’estate 2005, la sig.ra Bekleyen ha portato a termine i suoi studi presso il Politecnico di Berlino e ha conseguito il titolo di ingegnere in paesaggistica.
9. Il 19 dicembre 2005 la sig.ra Bekleyen ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno, in base agli studi superiori da essa compiuti nella Repubblica federale di Germania, invocando l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. Con decisione 21 settembre 2006, il Land Berlin ha respinto tale istanza adducendo il mancato soddisfacimento dei presupposti relativi al diritto di soggiorno fondato sull’accordo di associazione. Il convenuto nella causa principale sostiene che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, richiede un nesso temporale fra il soggiorno dei genitori e quello del figlio, presupposto che non ricorreva nel caso di specie. Il tenore letterale e l’obiettivo di questa disposizione della decisione n. 1/80 presupporrebbero, ai fini dell’acquisizione del diritto di occupazione e di soggiorno, che almeno uno dei due genitori risieda ancora nello Stato membro ospitante quando il figlio incomincia la sua formazione professionale.
10. Nel maggio 2007, la sig.ra Bekleyen ha ottenuto, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, un permesso di soggiorno con validità fino al 13 maggio 2009, tenuto conto del fatto che essa era impiegata presso una società tedesca.
11. Con un ricorso in carenza interposto dapprima nel luglio 2006 e trasformato successivamente in un ricorso contro la decisione 21 settembre 2006, la sig.ra Bekleyen ha chiesto conferma del suo diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
12. Il Verwaltungsgericht Berlin ha respinto tale ricorso con sentenza 9 agosto 2007. Tale giudice ha affermato che il ricorso era certamente ricevibile, poiché, nonostante il diritto di soggiorno riconosciuto alla sig.ra Bekleyen ex art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, essa aveva un interesse ad agire. Infatti, qualora le venisse riconosciuto il diritto di invocare l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, nella Repubblica federale di Germania essa godrebbe del libero accesso al mercato del lavoro. Il ricorso sarebbe tuttavia privo di fondamento in quanto il soggiorno prolungato della sig.ra Bekleyen in Turchia avrebbe avuto come conseguenza la perdita del diritto di beneficiare del regime privilegiato di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
13. La sig.ra Bekleyen ha quindi interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
14. Considerando che, atteso quanto precede, la soluzione della controversia richiede l’interpretazione del diritto comunitario, l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 (...) debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso al mercato del lavoro ed il correlato diritto di soggiorno dopo il conseguimento di una formazione professionale nello Stato membro ospitante sorgono anche nel caso in cui il figlio nato in tale Stato, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nel paese d’origine, torni da solo nello Stato membro suddetto, una volta raggiunta la maggiore età, per cominciare una formazione professionale, quando già siano passati dieci anni dalla data in cui i suoi genitori di nazionalità turca, precedentemente occupati come lavoratori dipendenti, avevano lasciato a tempo indefinito lo Stato membro in questione».
IV – Analisi
15. In via di principio, il giudice del rinvio si interroga sul fatto se l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso al mercato del lavoro e il correlato diritto di soggiorno di cui gode il figlio di un lavoratore turco al termine della formazione professionale nello Stato membro ospitante possono essere invocati se il genitore del figlio di cui trattasi ha lasciato definitivamente lo Stato membro ospitante prima dell’ingresso di suo figlio nel territorio e dell’inizio della formazione professionale di quest’ultimo.
16. Per fornire una soluzione utile alla questione posta, occorre anzitutto ricordare la giurisprudenza relativa all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
17. Va notato, in primo luogo, che la Corte ha già statuito che tale disposizione ha efficacia diretta negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che soddisfano le condizioni per la sua applicazione possano far valere direttamente i diritti che essa conferisce loro (5).
18. Va rammentato, in secondo luogo, che i diritti che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 concede al figlio di un lavoratore turco, sul piano lavorativo, nello Stato membro interessato implicano necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia il diritto di accedere al mercato del lavoro e di svolgere effettivamente un’attività lavorativa subordinata, l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all’interessato (6).
19. Va rilevato, in terzo luogo, che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non può essere interpretato nel senso che esso contempla soltanto la situazione di un minore, figlio di un lavoratore turco il quale è o era inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, ma si applica altresì alla situazione di un maggiorenne, figlio di un tale lavoratore (7).
20. Nell’ambito della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, al quale il giudice del rinvio fa espressamente riferimento nell’ordinanza di rinvio, assume particolare importanza la citata sentenza Akman.
21. Nel caso oggetto di tale sentenza, il sig. Akman era stato autorizzato, nel 1980, a fare ingresso nella Repubblica federale di Germania, dove suo padre svolgeva una regolare attività lavorativa, per seguirvi studi di ingegneria. Dopo aver terminato i suoi studi con successo, nel 1993, egli aveva richiesto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Tale permesso gli era stato negato perché suo padre era tornato in Turchia nel 1986.
22. Nella sentenza Akman, la Corte ha dichiarato che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 subordina il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d’impiego nello Stato membro ospitante, da esso sancito a favore del figlio di un lavoratore turco, al soddisfacimento di due condizioni, vale a dire, da una parte, che il figlio del lavoratore interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi e, dall’altra, che uno dei suoi genitori abbia legalmente svolto un’attività lavorativa in tale Stato da almeno tre anni (8).
23. Ritenendo che il primo requisito relativo al conseguimento di una formazione professionale fosse soddisfatto, nella causa di cui trattasi la Corte si è dedicata all’esame del secondo requisito afferente all’esigenza di occupazione del genitore della durata di tre anni.
24. Per quanto riguarda questo secondo requisito, la Corte ha considerato che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non può essere interpretato nel senso che esso subordina il diritto del figlio di rispondere a qualsiasi offerta di impiego al requisito della residenza del genitore nello Stato membro interessato nel momento in cui il figlio intende accedervi ad un impiego al termine della sua formazione professionale (9). Per avvalorare tale tesi, la Corte ha sottolineato che il figlio di un emigrante turco, che abbia svolto una regolare attività lavorativa per almeno tre anni in uno Stato membro, che risieda legalmente nel territorio di quest’ultimo, vi abbia conseguito una formazione e si veda poi offrire la possibilità di esercitare un’attività professionale in tale Stato, a questo punto non deve più essere considerato come vincolato alla presenza di uno dei suoi genitori poiché, facendo ingresso nel mercato del lavoro, l’interessato non è più a loro carico, bensì è in grado di provvedere esso stesso ai propri bisogni (10).
25. Di conseguenza, la Corte è giunta alla conclusione che, in considerazione dello spirito e della finalità della disposizione di cui trattasi nonché del contesto in cui essa s’inserisce, il secondo requisito di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che esso si limita a richiedere che il genitore abbia svolto legalmente, per almeno tre anni, un’attività lavorativa subordinata nello Stato membro ospitante in un qualsiasi momento anteriore alla data in cui suo figlio ha ivi completato la sua formazione professionale (11).
26. Per quanto riguarda la presente causa, va notato che l’essenza della questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio è se suddetta giurisprudenza, sancita nella citata sentenza Akman, sia altresì applicabile in una situazione in cui il lavoratore turco che abbia svolto un’attività lavorativa, da dieci anni non risieda più nello Stato membro interessato nel momento in cui suo figlio vi inizi la sua formazione professionale.
27. In tale ottica, al fine di fornire una soluzione utile alla questione sollevata, mi sembra importante individuare gli elementi atti a contraddistinguere la situazione di fatto della causa principale da quella della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Akman.
28. Giova, anzitutto, ricordare che nel momento in cui il sig. Akman, essendo stato autorizzato a fare ingresso nella Repubblica federale di Germania al fine di raggiungere suo padre, ha iniziato i suoi studi, suo padre possedeva ancora la qualità di lavoratore turco ai sensi dell’art. 7, n. 1, della decisione n. 1/80 poiché, in tale data, faceva ancora parte del mercato regolare del lavoro di tale Stato membro. Solo nel momento in cui il sig. Akman ha concluso la sua formazione professionale e inteso accedere liberamente a un’occupazione pretendendo di fare valere un diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego in base all’art. 7, secondo comma, di detta decisione, suo padre non faceva più parte del mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
29. Orbene, nella presente causa i genitori della sig.ra Bekleyen non svolgevano un’attività lavorativa e non risiedevano neppure nella Repubblica federale di Germania, né all’inizio della sua formazione professionale, né nel momento in cui essa ha terminato i suoi studi universitari.
30. Ciò che, sul piano giuridico, contraddistingue la presente causa dalla citata sentenza Akman è strettamente connesso a tale elemento di fatto.
31. Come già evidenziato al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, va ricordato che, nella citata causa Akman, la Corte ha dichiarato che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 subordina il diritto, da esso riconosciuto al figlio di un lavoratore turco, di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante, a due condizioni, ossia che il figlio del lavoratore interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi e che uno dei suoi genitori abbia legalmente svolto un’attività lavorativa in tale Stato da almeno tre anni.
32. A tal proposito, occorre anzitutto fare un’osservazione riguardante l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione in parola, operata della Corte nella citata causa Akman, in merito alle due condizioni che deve soddisfare il cittadino turco che intenda avvalersi dei diritti in materia di occupazione sulla base di tale disposizione.
33. Appare importante sottolineare che si tratta non di due, bensì di tre condizioni cumulative da soddisfare per poter beneficiare del diritto di libero accesso all’occupazione in base all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. L’interessato deve 1) aver conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante, 2) dimostrare che uno dei suoi genitori «[abbia] legalmente esercit[ato] un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni» e 3) essere figlio di un lavoratore turco (12).
34. Nel caso di specie, la prima condizione è indubitabilmente soddisfatta, in quanto la sig.ra Bekleyen ha terminato nello Stato membro ospitante i suoi studi universitari e conseguito il titolo di ingegnere in paesaggistica.
35. Per quanto riguarda la seconda condizione enunciata dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, non viene contestato dalle parti che anch’essa è soddisfatta nella presente causa, poiché entrambi i genitori della sig.ra Bekleyen, cittadini turchi, avevano svolto una regolare attività lavorativa nella Repubblica federale di Germania per oltre tre anni.
36. Di conseguenza, a trovarsi al centro del dibattito è la terza condizione riguardante la qualità di figlio di un lavoratore turco.
37. L’individuazione di tale elemento come elemento che contraddistingue la presente causa dalla sentenza Akman sopra citata, ci consente di definirne meglio l’oggetto. Infatti, il giudice nazionale si interroga sostanzialmente sulla necessità che sussista un rapporto di simultaneità tra l’esistenza dello status di lavoratore turco del genitore, a norma della decisione n. 1/80, e l’inizio nonché la durata della formazione professionale del figlio ai fini dell’acquisizione, da parte di quest’ultimo, dei diritti derivanti dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
38. I governi danese e olandese sostengono che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non si applica al figlio dei lavoratori turchi allorquando egli inizia i suoi studi nello Stato membro ospitante soltanto a una data in cui entrambi i suoi genitori hanno già definitivamente lasciato il territorio di tale Stato. Tali governi sono dell’avviso che l’art. 7, secondo comma, di detta decisione subordini il diritto di libero accesso al mercato del lavoro – e il diritto di soggiorno che ne deriva – alla condizione che sussista una certa concomitanza nel tempo tra il soggiorno e l’attività lavorativa dei genitori nello Stato membro ospitante e la possibilità per il figlio di avere accesso all’occupazione dopo avervi seguito una formazione professionale.
39. Da tale posizione, che sottolinea l’importanza della terza condizione relativa alla qualità di «figlio di un lavoratore turco» si può desumere che uno dei genitori del cittadino turco deve avere lo status di lavoratore turco, ai sensi della decisione n. 1/80, all’inizio e durante gli studi del figlio di cui trattasi affinché quest’ultimo possa beneficiare, dopo il conseguimento della sua formazione professionale, del diritto di libero accesso all’occupazione sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
40. Per quanto riguarda la qualità di «figlio di un lavoratore turco» ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 che il cittadino turco deve possedere per poter ottenere, al termine della sua formazione professionale, il diritto di libero accesso all’occupazione, va osservato che tale comma, contrariamente a quanto espressamente ripreso agli artt. 6 e 7, primo comma, della medesima decisione, non esige che il lavoratore turco, il cui figlio intenda fare valere un diritto di soggiorno, debba essere inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, condizione supplementare invece prevista da queste due ultime disposizioni.
41. Il problema sollevato da summenzionata peculiarità nella formulazione dell’art. 7, secondo comma, consiste nello stabilire se essa sia dovuta alla volontà del legislatore comunitario di effettuare un richiamo sintetico della nozione di lavoratore turco di cui alle altre due disposizioni – ossia gli artt. 6 e 7, primo comma – oppure se si tratti della scelta di differenziare le condizioni di applicazione della disposizione in parola rispetto a quelle relative alle altre.
42. Per chiarire il significato della formulazione in esame in riferimento al caso di specie, occorre partire da un’attenta valutazione delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause Bozkurt (13) e Tetik (14). Nella causa che ha dato luogo alla prima di suddette sentenze la Corte ha esaminato le condizioni previste dall’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80, che equipara taluni periodi di assenza a un impiego regolare e a tenore del quale «[l]e ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore». La Corte è stata invitata a precisare se, in base a questa disposizione, un lavoratore turco, quale il sig. Bozkurt, potrebbe conservare il suo diritto di rimanere sul territorio dello Stato ospitante dopo essere stato vittima di un infortunio sul lavoro che ha comportato un’inabilità permanente al lavoro.
43. La Corte ha statuito che, vista la finalità della decisione n. 1/80, volta a consolidare la situazione dei lavoratori turchi già occupati, il diritto di soggiorno deve rimanere il corollario dell’occupazione del lavoratore in modo che, in caso di interruzione di quest’ultima, esso possa sussistere solo se l’interruzione è limitata nel tempo. Essa ha considerato questa interpretazione conforme alla lettera dell’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80, che prenderebbe in considerazione solo assenze provvisorie che, in linea di principio, non rimettono in discussione la successiva partecipazione del lavoratore alla vita attiva. Viceversa, in caso di inabilità al lavoro permanente, il lavoratore non sarebbe più disponibile sul mercato del lavoro e non sussisterebbe nessun interesse oggettivamente giustificato a garantirgli un diritto di accesso al mercato del lavoro e un diritto di soggiorno accessorio (15).
44. Secondo la Corte, l’art. 6 della decisione n. 1/80 «non riguarda la situazione del cittadino turco che abbia definitivamente abbandonato il mercato del lavoro di uno Stato» (16). Essa ne deduce che «in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca ai lavoratori turchi il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un’attività lavorativa, il diritto di soggiorno del cittadino turco (...) viene meno qualora l’interessato sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro» (17).
45. Nella citata sentenza Tetik, la Corte, confermando quanto affermato nella citata sentenza Bozkurt, ha ulteriormente precisato «che il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro e decida di sua iniziativa di cessare l’attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non riesca ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro fruisce in tale Stato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore in questo Stato, ad esempio iscrivendosi all’ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest’ultimo» (18).
46. Alla luce di queste due sentenze, i governi danese e olandese propongono di intendere la peculiarità nella formulazione del secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 nel primo dei due sensi indicati al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, vale a dire nel senso che essa è dovuta alla volontà del legislatore comunitario di effettuare un richiamo sintetico della nozione di lavoratore turco utilizzata nel primo comma del medesimo articolo.
47. Di conseguenza, a loro avviso, occorre: a) tenere conto del fatto che i genitori della sig.ra Bekleyen, avendo lasciato il territorio della Repubblica federale di Germania e non risiedendovi più da dieci anni, hanno lasciato definitivamente il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, b) dedurne che, nel momento e durante i periodi in cui la sig.ra Bekleyen ha iniziato, effettuato e completato la sua formazione professionale nella Repubblica federale di Germania, essi non avevano più lo status di lavoratori turchi ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 7, della decisione n. 1/80 e c) risolvere il problema sollevato dal giudice del rinvio dichiarando che una persona, che si trovi nella situazione della sig.ra Bekleyen, al termine della sua formazione professionale, non è in condizione di acquisire il diritto di libero accesso all’occupazione e, pertanto, non può avvalersi dei diritti in materia di occupazione e di soggiorno in base al secondo comma dell’art. 7 di detta decisione.
48. A una siffatta soluzione del problema sottoposto alla Corte ostano tre ordini di ragioni connesse a) agli obiettivi perseguiti dall’accordo di associazione e dalla decisione n. 1/80, b) alla differenza di contenuto del secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 rispetto al primo comma dello stesso articolo c) all’incidenza dell’art. 59 del protocollo addizionale sull’interpretazione da dare al secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80.
A – Gli obiettivi perseguiti dall’accordo di associazione e dalla decisione n. 1/80
49. Come evidenziato con chiarezza dalla Corte a) l’art. 12 dell’accordo di associazione precisa che tale accordo «ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, anche nel settore della manodopera, in particolare mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori» (19) e b) la realizzazione di tale obiettivo deve essere perseguita «nei limiti del possibile» mediante il recepimento, nell’applicazione delle norme dell’accordo di associazione, delle regole e dei principi che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità (20) e «al fine di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare successivamente l’adesione della Turchia alla Comunità (quarto ‘considerando’ del preambolo e art. 28 del medesimo accordo)» (21).
50. Tale obiettivo dell’accordo di associazione deve necessariamente ispirare l’interpretazione da dare alla decisione n. 1/80 che, ai sensi del primo e terzo ‘considerando’ del suo preambolo, è stata adottata tenendo conto «del carattere specifico dei legami d’associazione che uniscono la Comunità e la Turchia» e che mira a «applicare le disposizioni [dell’accordo] (...) relative allo scambio di giovani lavoratori».
51. Avendo bene a mente che, di conseguenza, le disposizioni della decisione in parola da interpretare, ossia gli artt. 6 e 7, primo e secondo comma, si collocano in un contesto in cui la Comunità persegue la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori adoperandosi, in particolare, per l’ammissione al mercato del lavoro comunitario di giovani lavoratori turchi, occorre interpretarle distinguendole in funzione dello scopo generale loro comune nonché della specifica funzione perseguita da ciascuna di esse.
52. Uno scopo generale comune a tutte e tre le disposizioni è costituito dal fatto che esse mirano a promuovere la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori turchi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Turchia.
53. La funzione dell’art. 6 della decisione n. 1/80 è quella di specificare il modo in cui l’integrazione graduale dei lavoratori turchi deve essere realizzata nel mercato del lavoro di uno Stato membro della Comunità.
54. Il primo e il secondo comma dell’art. 7 di detta decisione conservano l’ispirazione generale del sistema cui appartengono prevedendo l’ammissione dei loro familiari al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Tale scopo generale comune dei due commi viene confermato dalla citata sentenza Derin, secondo la quale l’obiettivo dell’art. 7 della decisione n. 1/80 consiste nella «consolidazione progressiva della situazione dei familiari [dei] lavoratori [turchi] nello Stato membro interessato consentendo loro, dopo un certo tempo, di condurvi una vita indipendente» (22).
55. Suddetta ammissione dei familiari del lavoratore turco al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante assume la forma di un diritto di rispondere – fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità – a qualsiasi offerta di impiego se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni, qualora si tratti semplicemente di familiari (primo trattino del primo comma dell’art. 7); quella del libero accesso di questi ultimi a qualsiasi attività subordinata di loro scelta qualora vi risiedano regolarmente da almeno cinque anni (secondo trattino del primo comma); e, qualora si tratti di un figlio (e non soltanto di un familiare), quella della possibilità per quest’ultimo di rispondere nello Stato membro ospitante a qualsiasi offerta di impiego purché uno dei suoi genitori abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa da almeno tre anni e il suddetto figlio abbia conseguito in tale Stato membro una formazione professionale (secondo comma dell’art. 7).
56. Il primo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 ha come scopo specifico la realizzazione di un’integrazione dei lavoratori turchi nel mercato dello Stato membro ospitante mediante la soddisfazione del loro interesse a essere raggiunti dai propri familiari in modo consono al loro desiderio di accesso al mercato del lavoro. Ragione per cui è stato previsto che i diritti dei loro familiari siano subordinati alla condizione che tali lavoratori siano inseriti e continuino ad essere inseriti nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante.
57. Come statuito dalla Corte nella sentenza Kadiman (23), questo primo comma a) ha lo scopo di «favorire l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro garantendovi il mantenimento dei suoi vincoli familiari» (24), b) concede a tali familiari il diritto di esercitare, dopo un determinato periodo di tempo, un’attività lavorativa in tale Stato «allo scopo di rafforzare l’inserimento durevole del nucleo familiare del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante» (25) e c) «intende creare le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante, permettendo innanzi tutto la presenza dei familiari presso il lavoratore migrante e consolidandovi poi la loro posizione con il diritto, loro concesso, di accedere a un’occupazione in tale Stato» (26).
58. Il secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80, invece, non ha lo scopo di creare condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante (27), bensì di agevolare l’ingresso dei figli di lavoratori turchi, che hanno conseguito una formazione professionale, sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante al fine di realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori (28). Per tale ragione, l’applicazione del comma in parola non è più strettamente connessa all’obiettivo dell’integrazione nello Stato membro ospitante dei genitori di un figlio turco e tale disposizione non impone il loro inserimento nel mercato regolare di tale Stato membro nel momento in cui tale figlio intende rispondere a un’offerta di lavoro.
59. Peraltro, l’interpretazione proposta dai governi danesi e olandese, che presuppone la presenza effettiva sul territorio dello Stato membro ospitante dei genitori nonché l’inserimento nel mercato regolare di tale Stato, priverebbe di ogni effetto utile il secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80, poiché tale disposizione con apporterebbe nulla di nuovo rispetto al primo comma che riguarda più ampiamente il ricongiungimento familiare dei «familiari».
60. Di conseguenza, poiché il secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 non persegue specificatamente uno scopo di ricongiungimento familiare, esso non può essere letto come contenente il requisito del soggiorno e dell’occupazione dei genitori e, pertanto, della residenza comune dei genitori e del figlio all’inizio e durante la formazione professionale di quest’ultimo.
B – La differenza di contenuto del secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 rispetto al primo comma dello stesso articolo
61. In considerazione delle funzioni specifiche distinte del primo e del secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80, il contenuto del primo comma deve essere interpretato nel senso che esso fa sorgere un diritto in capo ai familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, che sono stati autorizzati a raggiungerlo, quale diritto derivato da quello del lavoratore di cui trattasi; per contro, il contenuto del secondo comma deve essere interpretato nel senso che, in presenza delle condizioni ivi previste, esso fa sorgere un diritto proprio dei suoi figli.
62. La configurazione di un diritto dei figli dei lavoratori turchi di avere libero accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro della Comunità come diritto proprio e non come diritto derivato, che ne discende, non è contraddetta dal fatto che, come evidenziato ai paragrafi 31 e segg. delle presenti conclusioni, il secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 prevede tale diritto proprio per «i figli dei lavoratori turchi (...) purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni».
63. Tale elemento implica, senza dubbio, che il diritto del figlio di lavoratori turchi di avere libero accesso al mercato del lavoro dello Stato ospitante, trovi la sua origine nel lavoro svolto da questi ultimi in passato. Tuttavia, la funzione propria del secondo comma dell’art. 7 di detta decisione, fa sì che l’elemento di cui trattasi non assuma rilevanza nel senso di fare assurgere il mantenimento dello status di lavoratore turco di uno dei suoi genitori, al momento della formazione del figlio in questione, al rango di condizione per l’applicazione di tale articolo. Tale elemento deve essere considerato, assieme al conseguimento da parte del suddetto figlio di un diploma che sancisce la formazione professionale, come elemento di fatto da prendere in considerazione per stabilire il grado mimino di integrazione di tale figlio nella società dello Stato membro ospitante; a causa di un tale livello di integrazione, la decisione n. 1/80, nello spirito dell’accordo di associazione ricordato ai paragrafi 49 e 50 delle presenti conclusioni, ha giudicato necessario accordargli uno status privilegiato rispetto ad ogni altro cittadino di paesi terzi e a ogni altro membro della stessa famiglia.
64. Manifestamente, è in base a suddetta considerazione della qualità di figlio di un lavoratore turco come dato storico avente un valore sociologico che, al punto 30 della citata sentenza Akman, la Corte ha posto l’accento sul fatto che il secondo comma dell’art. 7 della decisione in parola ha utilizzato il verbo «esercitare» al passato – in contrapposizione con l’uso del presente nel primo comma dello stesso articolo (29)– prevedendo il diritto in questione «purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni». La Corte ha quindi messo in valore tale fatto per statuire che tale formulazione «costituisce un indizio del fatto che il requisito di cui trattasi (...) deve essere stato soddisfatto in un qualsiasi momento precedente alla data in cui il figlio ha compiuto la sua formazione professionale» (30).
65. Come già messo in rilievo al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, la decisione n. 1/80 riconosce al figlio un diritto proprio di accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro della Comunità non unicamente in base al fatto che questi sia figlio di un lavoratore che, per almeno tre anni, abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, ma anche in base al fatto che egli abbia conseguito un diploma in seguito a una formazione professionale in questo stesso paese.
66. Tramite queste due condizioni la decisione n. 1/80 ha attuato il principio della «realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori turchi», alla quale si ispira l’accordo di associazione. Da un lato, la decisione n. 1/80 non equipara i figli turchi ai lavoratori comunitari, poiché prevede il loro accesso al mercato del lavoro unicamente del paese in cui uno dei loro genitori ha regolarmente esercitato un’attività lavorativa per almeno tre anni; dall’altro, essa li ammette a tale mercato soltanto se hanno acquisito la capacità di integrarsi nella società di tale paese ad un livello sufficiente, comprovato dal conseguimento di un diploma al termine di una formazione professionale.
67. Dall’insieme delle considerazioni che precedono si evince che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, a meno di non giungere ad una conclusione diversa in base all’applicazione dell’art. 59 del protocollo addizionale, deve essere interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore turco, che abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per tre anni e che abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato membro, può invocare un diritto di libero accesso al mercato del lavoro di questo stesso Stato e un correlato diritto di soggiorno nonostante il fatto che i suoi genitori abbiano definitivamente lasciato tale Stato membro prima che il figlio in questione abbia fatto ingresso sul territorio del medesimo e abbia iniziato la sua formazione professionale.
C – L’incidenza dell’art. 59 del protocollo addizionale sull’interpretazione da dare al secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80
68. Il giudice del rinvio si interroga sul punto se l’interpretazione enunciata al paragrafo precedente sia compatibile con l’art. 59 del protocollo addizionale, a tenore del quale «la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato CE»; si impone quindi un confronto volto a stabilire se la soluzione del problema in esame, esposta al paragrafo precedente, non produrrebbe l’effetto che, in una fattispecie come quella della causa principale, il figlio di un lavoratore turco fruirebbe di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al figlio di un lavoratore comunitario. Un siffatto confronto si impone a fortiori in quanto il giudice del rinvio è del parere che il figlio di un cittadino dell’Unione europea non conserverebbe i diritti derivanti da un soggiorno anteriore nello Stato membro ospitante qualora vi faccia ritorno da solo, dopo averlo lasciato insieme ai suoi genitori, per iniziarvi una formazione professionale.
69. Per procedere utilmente a detto confronto, è importante compiere due osservazioni preliminari.
70. In primo luogo, da una giurisprudenza costante emerge che la decisione n. 1/80 non incide sulla competenza degli Stati membri di disciplinare tanto l’ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione (31).
71. Per quanto riguarda la situazione dei familiari di un lavoratore turco, nella sentenza Ergat la Corte ha statuito che, nonostante l’adozione della decisione n. 1/80, gli Stati membri hanno conservato la competenza a disciplinare sia l’ingresso nel proprio territorio di un familiare di un lavoratore turco sia le condizioni del suo soggiorno per il periodo iniziale di tre anni che precede quello in cui egli ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro (32).
72. Tale competenza degli Stati membri implica altresì il potere di disciplinare il ristabilirsi o la riammissione di un familiare di un lavoratore turco che abbia precedentemente acquisito i diritti previsti dall’art. 7 della decisione n. 1/80, ma che, in linea di principio, ha perso tale status giuridico per il fatto che detto lavoratore ha lasciato il territorio dello Stato membro ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi. Di conseguenza, la Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui il familiare di un lavoratore turco desideri successivamente ristabilirsi in detto Stato, le autorità dello Stato membro interessato sono legittimate ad esigere che egli presenti una nuova domanda sia per essere autorizzato a raggiungere tale lavoratore se è ancora a suo carico, sia per essere ammesso nello stesso Stato membro, per motivi di lavoro, sul fondamento dell’art. 6 della decisione n. 1/80 (33).
73. A tale proposito, va precisato che l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, da me suggerita al paragrafo 67 delle presenti conclusioni, non incide sulla competenza degli Stati membri di subordinare la riammissione del figlio di un lavoratore turco, che abbia lasciato definitivamente lo Stato membro ospitante assieme alla sua famiglia, al rilascio di una nuova autorizzazione all’ingresso, nel caso in cui il figlio di cui trattasi desideri proseguire gli studi in tale Stato membro (34).
74. In secondo luogo, ai fini del confronto tra la situazione del figlio di un lavoratore turco e quella del figlio di un cittadino di uno Stato membro in un caso come quello oggetto della controversia principale, si deve tener conto del fatto che il diritto di soggiorno nella Repubblica federale di Germania, concesso alla sig.ra Bekleyen dopo il suo ritorno in tale Stato membro al fine di proseguire la sua formazione professionale, era fondato sul diritto nazionale e non sulla decisione n. 1/80.
75. Alla luce di tale dato, per operare siffatto confronto, contrariamente a quanto fermamente mantenuto nelle osservazioni del governo danese e all’avviso del giudice del rinvio, occorre tener conto della situazione della sig.ra Bekleyen nel momento in cui ha terminato la sua formazione professionale e ha desiderato accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante pretendendo di fare valere un diritto derivante dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, e non nel momento in cui ha fatto ingresso nel territorio di tale Stato e ha iniziato i suoi studi universitari. La peculiarità della sua situazione deriva dal fatto che i suoi genitori non risiedevano più nel territorio dello Stato membro ospitante né al momento del suo ritorno nel medesimo né durante tutta la sua formazione professionale; pertanto, il suo caso non rientra nella disciplina del ricongiungimento familiare. Si tratta dunque di un figlio maggiorenne che, al termine dei suoi studi universitari, si trova nella situazione di una persona autonoma (35). Di conseguenza, occorre confrontare i suoi diritti derivanti dalla decisione n. 1/80 con quelli di un figlio di un cittadino dell’Unione europea che intenda accedere al mercato del lavoro di un altro Stato membro al termine della sua formazione professionale effettuata in tale Stato senza la presenza dei suoi genitori nel territorio dello Stato membro di cui trattasi (36).
76. Va notato, a tal proposito, che contrariamente al parere espresso dal giudice del rinvio, la situazione del figlio di un cittadino europeo non ricade né nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2004/38») (37), né in quello dell’art. 12, n. 1, di tale direttiva (38).
77. L’art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 2004/38 prevede il diritto di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, per un periodo superiore a tre mesi, per i familiari che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione nel caso in cui quest’ultimo possieda la qualità di lavoratore [lett. a) di tale paragrafo] o disponga di risorse sufficienti [lett. b) di detto paragrafo] o persegua i suoi studi [lett. c) dello stesso paragrafo].
78. Dai termini stessi di «che accompagna o raggiunge», impiegati nella disposizione in parola, emerge che, perseguendo l’obiettivo del ricongiungimento familiare, l’art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 2004/38 presuppone la presenza di almeno uno dei genitori del figlio di cui trattasi nel territorio dello Stato membro ospitante affinché quest’ultimo possa godere del diritto di soggiorno. Tuttavia, l’esame da compiere ai sensi dell’art. 59 del protocollo addizionale deve essere fatto, come evidenziato al paragrafo 75 delle presenti conclusioni, paragonando la situazione di un figlio turco, di cui trattasi nella causa in oggetto, con la situazione di un figlio di un cittadino dell’Unione europea i cui genitori non risiedono più nel territorio dello Stato membro ospitante nel momento in cui pretende di farvi valere un diritto di libero accesso al mercato del lavoro.
79. L’art. 12, n. 1, della direttiva 2004/38, dal canto suo, prevede il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea. Di conseguenza, è giocoforza constatare che lo stesso non deve essere preso in considerazione ai fini del confronto da effettuare sulla base dell’art. 59 del protocollo addizionale, tenuto conto della circostanza che esso va effettuato riguardo a una situazione in cui i genitori del figlio, al momento del ritorno e durante tutto il soggiorno di quest’ultimo nello Stato membro ospitante, non vi risiedevano più.
80. Per contro, per quanto riguarda il figlio di un cittadino dell’Unione europea che sia, a sua volta, in possesso di tale cittadinanza, occorre tener invece conto degli artt. 18 CE e 39 CE, dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/38 nonché della giurisprudenza della Corte riguardante l’art. 39 CE.
81. Ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
82. Dal canto suo, l’art. 39, n. 1, CE sancisce il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, mentre il n. 2 dello stesso articolo prevede che questa libertà comporti l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. In forza del n. 3, lett. a) e b), dello stesso articolo, la libera circolazione dei lavoratori comprende il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive nonché il diritto di spostarsi liberamente a tal fine sul territorio degli Stati membri.
83. All’art. 7, n. 1, lett. a), la direttiva 2004/38 prevede, inoltre, che qualsiasi cittadino dell’Unione abbia il diritto di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi se è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante.
84. Infine, la giurisprudenza della Corte riguardante l’art. 39 CE ha evidenziato che la nozione di «lavoratore» ha portata comunitaria e non deve essere interpretata in senso restrittivo (39); essa ha precisato, tramite le constatazioni che si impongono altresì per l’interpretazione della nozione di «lavoratore» di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/38, che tale nozione comprende non soltanto la persona che si trasferisce in un altro Stato membro per rispondere a un’offerta di lavoro effettiva, bensì parimenti coloro che lo fanno per ricercare un impiego (40).
85. Ne consegue che un cittadino di uno Stato membro, figlio maggiorenne di un cittadino dell’Unione europea, che ha completato i suoi studi universitari in un altro Stato membro, non soltanto gode autonomamente del diritto di soggiornare nel territorio di tale Stato membro ospitante, ma dispone altresì del diritto di libero accesso a un’attività dipendente sul mercato del lavoro di questo stesso Stato membro. Secondo l’art. 39, n. 3, CE, tale diritto può essere limitato soltanto per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
86. Per contro, per quanto riguarda i diritti di un figlio di un lavoratore turco, è giocoforza constatare che i cittadini turchi che godono dei diritti di accesso all’occupazione e di soggiorno, conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80, a differenza dei cittadini dell’Unione europea, non beneficiano della libera circolazione all’interno della Comunità, ma possono avvalersi soltanto di taluni diritti sul territorio del solo Stato membro ospitante (41).
87. Per giunta, come già rilevato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, affinché un figlio di un cittadino turco possa beneficiare del diritto di libero accesso all’occupazione e del correlato diritto di soggiorno in base all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, egli deve soddisfare tre condizioni cumulative: 1) essere figlio di un lavoratore turco, 2) provare che uno dei suoi genitori «[abbia] legalmente [esercitato] un’attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni» e 3) aver conseguito una formazione professionale nello Stato membro ospitante.
88. Ne consegue che il figlio di un cittadino turco, a differenza di un figlio di un cittadino dell’Unione europea, non beneficia di un diritto incondizionato di accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro e di un correlato diritto di soggiorno, poiché deve soddisfare molteplici condizioni per acquisire tali diritti. Inoltre, per quanto riguarda la portata dei diritti conferitigli dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, come constatato ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, tali diritti presentano svantaggi significativi (mancanza di libera circolazione in seno alla Comunità, ingresso sul territorio di uno Stato membro soggetto al diritto interno di quest’ultimo) rispetto a quelli di cui gode un cittadino comunitario in forza delle norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori e degli atti di diritto derivato adottati per la loro attuazione.
89. Ne consegue che l’interpretazione proposta in merito ai diritti derivanti dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non produce l’effetto di fare beneficiare il figlio di un lavoratore turco di un trattamento più favorevole rispetto a quello di cui godrebbe il figlio di un cittadino dell’Unione europea in forza del Trattato.
90. Sulla scorta delle suddette considerazioni, sono dell’avviso che non sia contraria all’art. 59 del protocollo addizionale l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, secondo la quale il figlio di un lavoratore turco – lavoratore che abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per tre anni – qualora abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato membro può invocare un diritto di libero accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro e un correlato diritto di soggiorno nonostante il fatto che i suoi genitori abbiano lasciato definitivamente tale Stato membro prima che il figlio di cui trattasi abbia fatto ingresso sul territorio del medesimo e abbia iniziato la sua formazione professionale.
V – Conclusione
91. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nei seguenti termini:
«L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore turco – lavoratore che abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per tre anni – qualora abbia conseguito una formazione professionale in tale Stato membro può invocare un diritto di libero accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro e un correlato diritto di soggiorno nonostante il fatto che i suoi genitori abbiano lasciato definitivamente tale Stato membro prima che il figlio di cui trattasi abbia fatto ingresso sul territorio del medesimo e abbia iniziato la sua formazione professionale».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Il Consiglio di associazione è stato istituito con l’accordo firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da una parte, e dagli Stati membri della CEE e la Comunità, dall’altra. Tale accordo è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).
3 – La decisione 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, è entrata in vigore il 1° luglio 1980. Essa non ha formato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, può però essere consultata in: Accord d’association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.
4 – Firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles, al fine di stabilire le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72/CEE (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»).
5 – Sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑355/93, Eroglu (Racc. pag. I‑5113, punto 17); 19 novembre 1998, causa C‑210/97, Akman (Racc. pag. I‑7519, punto 23), e 16 febbraio 2006, causa C‑502/04, Torun (Racc. pag. I‑1563, punto 19).
6 – Citate sentenze Eroglu (punti 20 e 23); Akman (punto 24), e Torun (punto 20).
7 – Sentenza Torun, cit. (punti 27 e 28).
8 – Punto 25.
9 – Punto 44.
10 – Punto 45.
11 – Punto 47.
12 – Va notato che, sebbene nella sentenza Akman sopra citata, la Corte abbia brevemente esaminato se il sig. Akman possedesse la qualità di figlio di un lavoratore turco, status contestato dai governi tedesco ed ellenico, essa non ha considerato tale criterio come condizione esplicitamente sancita dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.
13 – Sentenza 6 giugno 1995, causa C‑434/93 (Racc. pag. I‑1475).
14 – Sentenza 23 gennaio 1997, causa C‑171/95 (Racc. pag. I‑329).
15 – Sentenza Bozkurt, cit., punto 36.
16 – Idem, punto 39.
17 – Idem, punto 40.
18 – Idem, punto 48.
19 – Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑325/05, Derin (Racc. pag. I‑6495, punto 3).
20 – V. sentenza Bozkurt, cit. (punto 20).
21 – Sentenza Derin, cit. (punto 3). V., a tal riguardo, O’Leary, S., Employment and residence for Turkish workers and their families: Analogies with the case-law of the Court of justice on Art. 48 EC, in «Festchrift für G.F. Mancini», 1998, pag. 738.
22 – Punto 71.
23 – Sentenza 17 aprile 1997, causa C‑351/95 (Racc. pag. I‑2133).
24 – Punto 34.
25 – Idem, punto 35.
26 – Idem, punto 36.
27 – V. sentenza Akman, cit. (punto 34).
28 – V. citate sentenze Akman (punto 38) e Torun (punto 23).
29 – Infatti, in questo primo comma, la decisione n. 1/80 stabilisce le condizioni di accesso al mercato del lavoro dello Stato ospitante per un familiare di un lavoratore turco «inserito» in tale mercato.
30 – In base a siffatta interpretazione del secondo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80, contenuta nel punto 30 della sentenza Akman, cit., la Corte è giunta ad affermare, al punto 44 di suddetta sentenza, che il secondo comma non può essere interpretato come se subordinasse il diritto del figlio di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro al requisito della residenza nello Stato membro di cui trattasi del genitore nel momento in cui il figlio intende ivi iniziare un’attività lavorativa al termine della sua formazione professionale. Il carattere più restrittivo di tale affermazione della Corte rispetto a quella contenuta al punto 30 della citata sentenza Akman, ripresa nello stesso paragrafo delle mie conclusioni, è – giustamente – dovuto al fatto che, in tale causa, essa costituiva l’applicazione dell’interpretazione del comma in questione necessaria per risolvere la questione pregiudiziale di cui era stata investita.
31 – V., in particolare, sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑237/91, Kus (Racc. pag. I‑6781, punto 25); Kadiman, cit. (punto 31), e 18 dicembre 2008, causa C‑337/07, Altun (Racc. pag. I‑10323, punto 48).
32 – Sentenza 16 marzo 2000, causa C‑329/97 (Racc. pag. I‑1487, punto 42).
33 – Citate sentenze Ergat (punto 49) e Derin (punto 67).
34 – Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha sostenuto, a tal riguardo, che la sig.ra Bekleyen non avrebbe perso il suo status giuridico acquisito a norma dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, vale a dire che, dal suo ritorno, essa beneficerebbe ancora del libero accesso a qualsiasi attività subordinata nello Stato membro ospitante nonché del diritto di soggiorno. Ad avviso della Commissione, visto che, in quanto minorenne, la sig.ra Bekleyen non avrebbe lasciato lo Stato membro ospitante di propria iniziativa, ma si sarebbe piegata alla decisione dei suoi genitori, non si potrebbe presumere che essa avesse lasciato tale Stato «senza motivi legittimi». Tuttavia, ritengo che non si debba perdere di vista che la questione pregiudiziale riguarda unicamente l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e che la questione relativa ai diritti che potrebbero sorgere in capo alla sig.ra Bekleyen in base all’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 non è stata sollevata né nell’ambito del procedimento amministrativo nazionale né dinanzi ai giudici nazionali, e la ricorrente non ne ha neanche fatto menzione nelle sue osservazioni. Pertanto, non verrà da me esaminata la questione se la sig.ra Bekleyen abbia perso il suo status giuridico eventualmente acquisito, come sostenuto dalla Commissione, in base all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, per il fatto di aver lasciato il territorio della Repubblica federale di Germania.
35 – La Corte ha affermato siffatta indipendenza, che caratterizza il momento del conseguimento degli studi universitari, al punto 45 della citata sentenza Akman, secondo cui «(...) il figlio di un emigrante turco, che abbia svolto una regolare attività lavorativa per almeno tre anni in uno Stato membro, il quale risieda legalmente nel territorio di quest’ultimo, abbia ivi seguito corsi di formazione e si veda poi offerta la possibilità di esercitare un’attività professionale in tale Stato, non deve più essere considerato a questo punto come vincolato alla presenza di uno dei suoi genitori poiché, facendo ingresso nel mercato del lavoro, l’interessato non è più a loro carico, bensì è in grado di provvedere esso stesso ai propri bisogni».
36 – Per effettuare tale confronto, per due ordini di ragioni, ho preso in considerazione soltanto una parte degli argomenti sviluppati nella citata causa Derin. In primo luogo, nella causa in esame, la Corte ha paragonato i diritti del figlio di un lavoratore turco derivanti dal primo comma dell’art. 7 della decisione n. 1/80 e non quelli derivanti dal secondo comma dello stesso articolo. In secondo luogo, sebbene al punto 68 di suddetta sentenza, la Corte avesse rilevato che «la situazione del figlio di un lavoratore migrante turco non può essere utilmente paragonata a quella di un discendente di un cittadino di uno Stato membro, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti fra la loro situazione giuridica rispettiva», resta nondimeno il fatto che ciò è stato affermato nell’ambito della valutazione del carattere esaustivo delle cause di decadenza del diritto di soggiorno di cui godono i familiari dei cittadini turchi in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Di conseguenza, ritengo che gli argomenti che hanno motivato la sentenza Derin non siano applicabili, nel loro insieme, alla situazione che forma oggetto della presente causa.
37 – GU L 158, pag. 77, e rettifica GU L 229, pag. 35.
38 – Tale confronto verrà effettuato tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2004/38 e non quelle dell’art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1). L’art. 11 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato e sostituito dalla direttiva 2004/38 la quale, in forza del suo art. 40, doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006. Benché la ricorrente abbia presentato la sua domanda, relativa al rilascio di un permesso di soggiorno, quando tale art. 11 del regolamento n. 1612/68 era ancora applicabile, ossia il 19 dicembre 2005, va notato, tuttavia, che in tale data la nuova direttiva era già entrata in vigore. Pertanto, il 21 settembre 2006, quando il Land Berlin ha respinto suddetta domanda, l’art. 11 del regolamento n. 1612/68 era già stato abrogato ed era applicabile soltanto la direttiva 2004/38, così come durante tutto il procedimento giurisdizionale. Pertanto, appare utile effettuare tale confronto in base alla direttiva 2004/38.
39 – Sentenza 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins (Racc. pag. I‑2703, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
40 – V., in tal senso, sentenza 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I‑2691, punto 32), secondo cui nell’ambito dell’art. 39 CE «una persona all’effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata lavoratore».
41 – V., in tal senso, in particolare, sentenze citate Tetik (punto 29) e Derin (punto 66).
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