CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 17 dicembre 2009 1(1)
Causa C‑471/08
Sanna Maria Parviainen
contro
Finnair Oyj
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin käräjäoikeus (Finlandia)]
«Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento − Direttiva 92/85/CEE – Artt. 5 e 11, punto 1 − Mantenimento di una retribuzione e/o versamento di un’indennità adeguata – Lavoratrice adibita ad altre mansioni durante la gravidanza – Destinazione a causa di un rischio per la sua salute e quella del bambino – Retribuzione inferiore rispetto alla retribuzione media percepita prima della destinazione temporanea ad altre mansioni – Retribuzione anteriore composta dello stipendio mensile e di integrazioni salariali»
I – Introduzione
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata in una decisione 30 ottobre 2008, lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) chiede l’interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, n. 1 della direttiva 89/391/CEE) (2). Tale domanda trova origine in una controversia tra la sig.ra Parviainen, hostess e responsabile di cabina, che, a causa del suo stato di gravidanza, è stata destinata ad un lavoro a terra, meno remunerato, e la Finnair Oyj, e verte sul versamento di una retribuzione almeno uguale a quella che la ricorrente nel giudizio principale percepiva in qualità di responsabile di cabina prima di essere adibita al lavoro a terra.
2. Il presente procedimento offre per la prima volta alla Corte la possibilità di interpretare le disposizioni dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 nel contesto in cui una lavoratrice incinta continua ad esercitare funzioni dopo essere stata temporaneamente adibita a nuove mansioni.
II – Contesto giuridico
A – Il diritto comunitario
3. Il nono ‘considerando’ della direttiva 92/85 prevede che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.
4. Dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva 92/85 emerge che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute.
5. L’art. 4, n. 1, della direttiva 92/85, intitolato «Valutazione e informazione», prevede quanto segue:
«Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva [del Consiglio 12 giugno 1989], 89/391/CEE, [concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, p. 1)], al fine di poter:
– valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2;
– definire le misure da adottare».
6. L’art. 5 di questa stessa direttiva, intitolato «Conseguenze dei risultati della valutazione», è formulato come segue:
«1. Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, qualora i risultati della valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui all'articolo 2, nonché ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'esposizione di detta lavoratrice al rischio sia evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo orario di lavoro.
2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni.
3. Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
(…)».
7. In virtù dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/85, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, di cui all'art. 2 di quest’ultima, fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
8. L’art. 11 della direttiva 92/85, intitolato « Diritti connessi con il contratto di lavoro», così dispone:
«Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1) nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;
2) nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:
a) i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;
b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata alle lavoratrici di cui all'articolo 2;
3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali;
(…)».
9. L’allegato I della direttiva 92/85, a cui rinvia l’art. 4 della stessa, menziona, come agenti fisici che possono comportare lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, segnatamente, la radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
B – Il regime nazionale
10. La legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne [naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986)] disciplina il divieto di discriminazione fondata sul sesso.
11. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne, come modificata dalla legge 232/2005, è vietata ogni discriminazione diretta e indiretta per motivi di sesso. In conformità del n. 2 della medesima disposizione, si intende altresì per discriminazione diretta una disparità di trattamento dovuta allo stato di gravidanza o al parto.
12. In conformità dell’art. 8, n. 1, secondo comma, della legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne, come modificata dalla legge 232/2005, si considera che un datore di lavoro attua una discriminazione contraria alla legge quando, fissando le condizioni di lavoro, agisce in modo da ledere gli interessi della persona di cui trattasi, a causa dello stato di gravidanza o del parto o per qualsiasi altro motivo collegato al sesso.
13. Ai sensi dell’art. 2 del titolo 2 della legge sul contratto di lavoro [työsopimuslaki (55/2001)], un datore di lavoro non può, senza un ragionevole motivo, trattare in modo discriminatorio un lavoratore a causa di età, stato di salute, handicap, provenienza o razza, cittadinanza, orientamento sessuale, lingua, religione, ideologia, opinioni personali, vincoli di parentela, attività sindacali o politiche o qualsiasi altro motivo analogo.
14. Ai sensi dell’art. 3 del titolo 2 della legge sul contratto di lavoro, qualora le mansioni o le condizioni di lavoro della lavoratrice incinta mettano in pericolo la sua salute o la salute del feto, senza che sia possibile eliminare dal lavoro o dalle condizioni di lavoro la causa del pericolo, se ve ne è la possibilità, si trasferirà la lavoratrice in modo che, durante la gravidanza, sia adibita ad altre mansioni adeguate alla sua qualifica lavorativa e alla sua formazione.
15. L’art. 11, n. 2, che figura al titolo 2 della legge sulla sicurezza sul lavoro [työturvallisuuslaki (738/2002)], contiene una norma analoga.
16. In virtù dell’art. 4, n. 3, della legge sul contratto collettivo [työehtosopimuslaki (436/1946)], siffatto contratto obbliga i datori di lavoro e i lavoratori che sono o sono stati membri di un’associazione vincolata dal contratto collettivo quando questo era in vigore. Questi datori di lavori e questi lavoratori devono rispettare, nel contratto di lavoro che stipulano tra loro, le disposizioni del contratto collettivo in questione.
17. L’art. 4 del titolo 9 della legge sull’assicurazione malattie [sairausvakuutuslaki (1224/2004)] dispone che una lavoratrice incinta che svolge un lavoro retribuito ha il diritto di percepire integrazioni di maternità speciali («erityisäitiysraha») se una sostanza chimica, una radiazione, una malattia infettiva connessa alle sue mansioni professionali o alle sue condizioni di lavoro, o un altro elemento analogo, mette in pericolo la sua salute o quella del feto. Il versamento di queste integrazioni speciali è subordinato alla condizione che l’iscritta sia in grado di lavorare e al fatto che non sia possibile organizzare un lavoro diverso a suo beneficio, ai sensi dell’art. 3, n. 2, che figura al titolo 2 della legge sul contratto di lavoro, e che l’iscritta, per questo motivo, sia tenuta ad assentarsi dal suo posto di lavoro.
18. La retribuzione del congedo per maternità e del congedo per maternità speciale è disciplinata dall’art. 16, parte B, del contratto collettivo del personale di volo (matkustamohenkilökunnan työehtosopimus) concluso tra il sindacato delle hostess di volo e degli steward della Finlandia e l’unione dei datori di lavoro dei settori dei servizi, in vigore tra il 1º aprile 2005 e il 30 settembre 2007.
19. Ai sensi di detto art. 16, parte B, punto 2, una hostess può cessare le attività di volo subito dopo la constatazione dello stato di gravidanza. Senza pregiudizio dei motivi legati alla salute, il lavoro in volo è autorizzato al massimo sino alla 18esima settimana di gravidanza.
20. Conformemente all’art. 16, parte B, punto 3, una hostess nel periodo di gravidanza può essere destinata, su sua richiesta, a svolgere un lavoro diverso a lei attribuito dal datore di lavoro. Dietro sua richiesta, il datore di lavoro le attribuisce un lavoro diverso sino alla data dell’inizio dell’indennità di maternità («äitiyspäiväraha») prevista dalla legge sull’assicurazione malattie.
21. La legislazione finlandese non comporta disposizioni esplicite vertenti sulla determinazione dello stipendio nel caso in cui una lavoratrice incinta sia destinata a svolgere mansioni diverse.
22. Ai sensi dell’art. 16, parte B, punto 4, del contratto collettivo del personale di volo, gli stipendi di cui ai punti 1 e 3 dell’art. 16, parte B, della medesima disposizione sono versati sino al livello della retribuzione delle ferie annuali. La hostess che rifiuta il lavoro a lei attribuito perde il diritto alla retribuzione di cui sopra.
III – La controversia nel giudizio principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte
23. La sig.ra Parviainen ha lavorato al servizio della Finnair Oyj in qualità di hostess con decorrenza dall’8 aprile 1998. Nell’ottobre 2005 la ricorrente ha assunto le funzioni di responsabile di cabina.
24. All’inizio del 2007 la ricorrente nel giudizio principale è rimasta incinta. La data prevista per il parto era il 16 ottobre 2007.
25. Il 30 aprile 2007 la ricorrente nel giudizio principale, a causa della sua gravidanza, è stata destinata ad un lavoro a terra, segnatamente un lavoro amministrativo. Ella ha svolto queste mansioni sino al 15 settembre 2007, data di inizio del suo congedo per maternità. Questo trasferimento ha avuto luogo ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/85, delle disposizioni pertinenti del diritto finlandese relative al contratto di lavoro e alla sicurezza sul lavoro, nonché del contratto collettivo per il personale di volo. Dal fascicolo emerge che esso era stato motivato dal fatto che il lavoro della ricorrente nel giudizio principale la esponeva ad agenti fisici, come radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, che potevano provocare lesioni del feto.
26. Dalla decisione di rinvio emerge che, in qualità di responsabile di cabina, una notevole parte della retribuzione globale della ricorrente nel giudizio principale era costituita da integrazioni per l’esercizio di una funzione direttiva e da altre integrazioni. Secondo le indicazioni della convenuta nel giudizio principale, fatte pervenire all’udienza dinanzi alla Corte, la ricorrente nel giudizio principale poteva anche percepire un’integrazione per lavoro straordinario quando questo lavoro superava le 95 ore al mese, un’integrazione per il lavoro notturno, per il lavoro di domenica, per i giorni di ferie, un’integrazione per le ore straordinarie se la giornata lavorativa superava le 8 ore, un’integrazione per il volo di lunga durata, per il volo con cambio del fuso orario, ecc. A parere del giudice del rinvio siffatte integrazioni rappresentavano circa il 40% della sua retribuzione totale prima del trasferimento. La retribuzione base mensile della ricorrente nel giudizio principale ammontava ad EUR 1 821,76 e la sua remunerazione media mensile per l’attività in volo arrivava a EUR 3 383,04. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, le integrazioni da corrispondere ai lavoratori possono variare considerevolmente a seconda che vengano pagate ad un lavoratore di una categoria superiore, come il responsabile di cabina, oppure ad una hostess o ad uno steward. Inoltre, le persone incluse in una medesima categoria salariale possono avere orari di diversa durata, il che influisce sull’entità delle integrazioni.
27. Dal fascicolo emerge anche che la convenuta nel giudizio principale, in data 20 giugno 1989, ha adottato una decisione vertente sulla determinazione della retribuzione del lavoro a terra da versare alle hostess di volo nel periodo di gravidanza, in applicazione del contratto aziendale concluso tra i partner sociali, collegato al contratto collettivo del personale di volo. In conformità di siffatta decisione, la convenuta nel giudizio principale versa alle hostess di volo trasferite a mansioni a terra a causa della loro gravidanza, per il periodo in questione, uno stipendio pari alla retribuzione delle ferie annuali retribuite. Siffatto stipendio è costituito dalla retribuzione base mensile e dall’integrazione salariale giornaliera «lisäpäiväpalkka» utilizzata nel calcolo delle indennità per ferie annuali. Tale integrazione giornaliera è calcolata sulla base della media delle integrazioni salariali giornaliere «lisäpäiväpalkka» di tutto il personale di volo appartenente alla medesima categoria salariale. Secondo le indicazioni trasmesse dalla convenuta nel giudizio principale, tutte le integrazioni salariali sono prese in considerazione per il calcolo dell’indennità per ferie annuali «lisäpäiväpalkka», che è attribuita al personale di terra, al fine di ridurre la differenza tra le integrazioni di questa categoria e quelle del personale di volo.
28. Per effetto della sua destinazione temporanea a mansioni di terra, la ricorrente nel giudizio principale ha visto diminuire il suo stipendio mensile totale – incluse le integrazioni che ella riceveva in quanto responsabile di cabina e a causa dei disagi e delle condizioni di lavoro del personale di volo – di EUR 834,56, ossia di circa il 33% rispetto al suo stipendio medio nel 2006.
29. A parere della ricorrente nel giudizio principale, la convenuta non poteva diminuire il suo stipendio per effetto della sua destinazione a mansioni a terra. Il suo comportamento sarebbe stato discriminatorio e contrario alla direttiva 92/85, nonché alla legge finlandese sulla parità di trattamento tra uomini e donne. Nel suo ricorso presentato dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente ha chiesto il pagamento, per il periodo controverso, di uno stipendio per lo meno pari a quello che ella percepiva prima del cambiamento provvisorio di mansioni.
30. La convenuta nel giudizio principale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Durante la gravidanza, la ricorrente avrebbe ricevuto uno stipendio superiore a quello percepito da una persona che svolgesse regolarmente un lavoro a terra equivalente.
31. Ritenendo che, sino ad ora, la Corte non si sia ancora pronunciata sull’interpretazione da dare all’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, lo Helsingin Käräjäoikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 11, [punto] 1, della direttiva [92/85] debba essere interpretato nel senso che, in base alla direttiva stessa, una lavoratrice la quale, a causa della gravidanza, è stata adibita a mansioni a cui corrisponde una retribuzione inferiore deve ricevere una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento; d’altra parte, se, a tal fine, sia rilevante il tipo di integrazione salariale corrisposta alla lavoratrice in aggiunta alla retribuzione base mensile e i motivi per cui veniva versata ».
32. In conformità dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la ricorrente nel giudizio principale, i governi finlandese ed italiano nonché la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte. Queste parti sono state sentite e hanno svolto le loro difese orali nell’udienza tenutasi il 17 settembre 2009, ad eccezione del governo italiano che non si è fatto rappresentare.
IV – Analisi
33. Con la prima parte della sua questione pregidiziale, il giudice del rinvio chiede se l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 debba essere interpretato nel senso che una lavoratrice la quale, a causa del suo stato di gravidanza, è stata adibita a mansioni a cui corrisponde una retribuzione inferiore deve ricevere una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento. Con la seconda parte della questione, il giudice del rinvio, seguendo l’argomentazione della convenuta nel giudizio principale secondo la quale occorre tenere conto delle condizioni di lavoro particolari del personale di volo, vuole sapere, in sostanza, se, ai fini dell’interpretazione dell’art. 11, n. 1, della direttiva 92/85, sia rilevante il fatto che la retribuzione precedente della lavoratrice incinta era parzialmente costituita da una serie di integrazioni la cui erogazione dipendeva dall’esercizio di funzioni specifiche, che non sono richieste nelle mansioni a cui la lavoratrice incinta è temporaneamente adibita.
A – La prima parte della questione pregiudiziale: l’interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85
34. A titolo preliminare, occore far notare che il giudice del rinvio non si è interrogato sull’eventuale effetto diretto orizzontale dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, di cui chiede l’interpretazione alla Corte, dovendo dirimere la controversia tra privati di cui è investito.
35. A questo riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, così che anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (3).
36. Tuttavia, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva in oggetto, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, CE (4).
37. Osservo che il giudice del rinvio non ha indicato quale disposizione particolare della normativa interna recepisse l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85. Posto che siffatta disposizione può essere validamente recepita, almeno in parte, per mezzo delle prassi nazionali(5), ossia segnatamente mediante i contratti collettivi stipulati tra le parti sociali – di cui è noto il ruolo che tradizionalmente rivestono in materia di determinazione delle retribuzioni nei paesi nordici (6) –, al giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso una decisione in materia salariale della convenuta nel giudizio principale, adottata nel contesto dell’applicazione del contratto collettivo del personale di volo, spetterà anche applicare il contratto medesimo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 92/85.
38. Ciò detto, il problema centrale posto dalla prima parte della questione pregiudiziale è quello di sapere se, in virtù dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, una lavoratrice incinta, hostess di volo, destinata a mansioni a terra a causa del suo stato di gravidanza, abbia diritto al versamento integrale della retribuzione percepita prima della sua destinazione temporanea o se, per contro, il datore di lavoro possa versarle, per il periodo di destinazione a terra, una retribuzione inferiore ma, per lo meno, equivalente a quella percepita dal personale di terra, in applicazione del contratto collettivo del personale di volo.
39. Ai sensi dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, allorché una lavoratrice incinta è assegnata ad altre mansioni (art. 5, n. 2, di detta direttiva) per evitare il rischio di esposizione ad agenti o condizioni che mettano in pericolo la sua sicurezza o la sua salute (art. 6 di tale direttiva), come il lavoro notturno (art. 7 della stessa direttiva), a questa lavoratrice devono essere garantiti, «conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata (...)».
40. Le parti che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte sono in conflitto con riguardo all’interpretazione della parte di frase dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, riportata al punto precedente.
41. A giudizio della ricorrente nel giudizio principale e della Commissione, questa espressione significa che una lavoratrice incinta, la quale continui ad esercitare un’attività professionale durante la sua gravidanza, ma sia assegnata, temporaneamente, a mansioni diverse, avrebbe diritto al mantenimento integrale della retribuzione che percepiva prima della gravidanza.
42. Per contro, mentre a giudizio della convenuta nel giudizio principale e secondo il governo finlandese, l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 conferirebbe agli Stati membri il compito di determinare il livello della retribuzione che deve essere versata ad una lavoratrice incinta che si trovi nella situazione di cui nel procedimento principale, il governo italiano sembrerebbe sostenere che tale disposizione debba essere interpretata in modo da garantire a tale lavoratrice il versamento di una retribuzione adeguata, conformemente alle normative e/o alle prassi nazionali.
43. A mio avviso, la soluzione da dare alla prima parte della questione pregiudiziale va cercata nell’analisi della lettera e delle finalità della direttiva 92/85.
44. Quanto alla lettera, sebbene la redazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non sia delle migliori, l’uso dell’articolo indeterminativo «una» nell’espressione «una retribuzione » parrebbe escludere a priori che la direttiva 92/85 imponga agli Stati membri di garantire l’intangibilità della retribuzione versata alla lavoratrice incinta anteriormente alla sua destinazione, a titolo temporaneo, ad un nuovo posto di lavoro (7). Questa valutazione sembra essere confortata dal rinvio operato dall’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 «alle normative e/o [alle] prassi nazionali», ossia, segnatamente, ai contratti collettivi. Spetterà allora agli Stati membri precisare la retribuzione esatta garantita alla lavoratrice incinta rientrante nel campo di applicazione dell’art. 5 della direttiva 92/85 e, in particolare, del suo n. 2.
45. A questo riguardo osservo che, nella sentenza Boyle e a. (8), la Corte ha avuto modo di interpretare un’espressione identica a quella contenuta nell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, segnatamente quella contenuta al punto 2, lett. b), dello stesso articolo, ossia nel contesto dei diritti di una donna incinta che fruiva del congedo di maternità (situazione prevista dall’art. 8 della direttiva 92/85).
46. In questa sentenza la Corte ha constatato che, per quanto riguarda il versamento della retribuzione e di un’indennità adeguata ad una donna incinta durante il congedo di maternità, «benché l'art. 11 si riferisca unicamente all'adeguatezza della prestazione, cionondimeno il reddito garantito alle lavoratrici durante il congedo di maternità, qualora sia versato sotto forma di retribuzione, eventualmente anche con un'indennità, deve essere altresì adeguato ai sensi dell'art. 11, punto 3, della direttiva 92/85» (9). Ne consegue che, come precisato dalla Corte, nella sentenza Gillespie e a. (10), in merito al’interpretazione dell’art. 141 CE, queste disposizioni non impongono tuttavia di conservare la retribuzione integrale delle lavoratrici durante il congedo di maternità, sempre che l'importo versato non sia così esiguo da vanificare lo scopo del congedo di maternità.
47. Questa precisazione non significa tuttavia che, a contrario, nell’ipotesi in cui la lavoratrice incinta sia stata assegnata a mansioni diverse, questa abbia senz’altro diritto, alla luce del testo dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, al mantenimento della retribuzione integrale percepita prima dell’assegnazione temporanea a mansioni diverse.
48. A questo riguardo osservo che, nella citata sentenza Boyle e a., la Corte ha considerato che l’aggettivo «adeguato» non si riferiva unicamente all'espressione «una retribuzione», di cui all’art. 11, punto 2, lett. b), della direttiva 92/85, ma anche al «testo dell’art. 11» nella sua totalità, ivi compreso, pertanto, l’art. 11, punto 1, di tale direttiva. Inoltre, in base a tale sentenza l’aggettivo adeguato si riferisce anche al reddito versato in forma di retribuzione. Infatti, l’interpretazione contraria, che porterebbe a garantire alla lavoratrice incinta il mero mantenimento indefinito di «una retribuzione» sarebbe priva di senso.
49. Si può dunque desumere che l’art. 11 della direttiva 92/85 non mira a garantire alla lavoratrice incinta il mantenimento della retribuzione percepita prima della gravidanza, ma a garantirle il mantenimento di una retribuzione adeguata.
50. Tuttavia, mentre l’art. 11, punto 3, della direttiva 92/85 fornisce un’indicazione precisa per definire l’adeguatezza della retribuzione e/o dell’indennità in caso di congedo di maternità laddove stabilisce che essa deve garantire «redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute », assimilando così il congedo di maternità al congedo per malattia, esso non offre alcuna precisazione che consenta di determinare l’adeguatezza della retribuzione e/o dell’indennità in caso di assegnazione della lavoratrice incinta a mansioni diverse da quelle svolte prima della gravidanza.
51. Orbene, in mancanza di una precisazione specifica da parte del legislatore e in considerazione del rinvio operato dall’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 alla legislazione e/o alle prassi nazionali, questa disposizione non può essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri, in tutte le fattispecie che contempla, l’obbligo di garantire alla lavoratrice incinta l’intangibilità della retribuzione da lei percepita prima della gravidanza.
52. Questa valutazione mi sembra confermata dal fatto che l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non contempla unicamente la situazione della lavoratrice incinta assegnata temporaneamente a nuove mansioni, prevista dall’art. 5, n. 2. della stessa direttiva, ma anche la situazione, prevista al n. 3 di questo articolo, della lavoratrice dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute.
53. Orbene, se l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 dovesse essere interpretato come volto a garantire il «mantenimento integrale della retribuzione », siffatta interpretazione imporrebbe agli Stati membri, sulla base della direttiva medesima, di accordare ad una lavoratrice incinta dispensata dal lavoro lo stesso trattamento riservato ad una lavoratrice incinta che continui ad esercitare le sue attività professionali. Dubito che questa sia stata l’intenzione dei redattori della direttiva 92/85.
54. Accogliere l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente nel giudizio principale e dalla Commissione, secondo la quale l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 obbligherebbe gli Stati membri a corrispondere la retribuzione versata in precedenza in caso di cambiamento delle mensioni della lavoratrice incinta, a mio avviso pregiudicherebbe il margine di discrezionalità di cui questi dispongono, che si concretizza nel caso di specie nel rinvio alla normativa e/o alle prassi nazionali operato dall’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85.
55. D’altra parte, se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare gli Stati membri a garantire il mantenimento della retribuzione anteriore alla gravidanza nelle situazioni di cui all’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, sarebbe stato agevole indicarlo chiaramente nel testo medesimo di questo articolo, utilizzando semplicemente l’articolo determinativo «la» invece dell’articolo indeterminativo «una» (11).
56. Orbene, il fatto che gli autori della direttiva 92/85 non abbiano voluto formulare in questo modo il testo del’art. 11, punto 1, di tale direttiva si spiega anche con l’obiettivo perseguito dalla medesima.
57. Effettivamente, per quanto riguarda questo punto, conformemente al fondamento giuridico in base al quale è stata adottata(12), la direttiva 92/85 intende stabilire soltanto prescrizioni minime al fine di favorire il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, a causa dei rischi specifici che esse incorrono in generale sul posto di lavoro (13).
58. Con riguardo all’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, questo obiettivo significa che gli Stati membri hanno piena libertà di considerare che la retribuzione adeguata di una lavoratrice incinta, che sia stata temporaneamente assegnata a mansioni diverse da quelle che svolgeva prima della gravidanza, consista nel versamento della retribuzione integrale percepita dalla lavoratrice per le sue mansioni originali.
59. Tale obiettivo significa comunque anche che questa disposizione non obbliga affatto gli Stati membri a garantire l’intangibilità della retribuzione a siffatta lavoratrice.
60. Cionondimeno, in questa seconda ipotesi, il potere discrezionale degli Stati membri mi pare debba essere limitato dalla necessità, già menzionata, di garantire una retribuzione adeguata alla lavoratrice incinta, il che implica, in caso di controversia, una valutazione di fatto effettuata dal giudice nazionale sotto il controllo della Corte.
61. L’adeguatezza della retribuzione in causa, il cui apprezzamento spetta in primo luogo al giudice nazionale, deve tuttavia, a mio avviso, essere subordinata, in linea generale, al rispetto della parità della retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE.
62. Dunque, nella situazione in cui una lavoratrice incinta debba essere adibita, a titolo temporaneo, a mansioni diverse da quelle che svolgeva anteriormente alla gravidanza, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, il giudice nazionale deve poter accertare: a) che siffatta lavoratrice riceva una retribuzione identica o equivalente a quella che sarebbe accordata ad un lavoratore di sesso maschile o femminile il quale, per motivi di salute, dovesse essere adibito a mansioni identiche o equivalenti a quelle a cui la lavoratrice incinta è temporaneamente trasferita, e b) che la lavoratrice incinta adibita, a titolo temporaneo, a mansioni diverse da quelle che svolgeva anteriormente alla gravidanza riceva, per lo meno, una retribuzione identica o equivalente a quella versata ai lavoratori di sesso maschile o a quelli di sesso femminile che svolgano mansioni identiche o equivalenti.
63. Con riguardo al punto a), menzionato al paragrafo precedente, mi sembra utile precisare, nello stesso senso della linea di ragionamento sostenuta dall’avvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni presentate nella causa Gassmayr (14), che la giurisprudenza della Corte consente, senza che si debba assimilare la gravidanza ad una malattia (15), al fine di esaminare l’adeguatezza del livello di protezione, compreso il livello di retribuzione, accordato alle lavoratrici incinte, di assimilare il trattamento loro riservato a quello accordato ad un lavoratore di sesso maschile (o femminile) il cui stato di salute richieda un trasferimento ad altre mansioni. Siffatta assimilazione deve essere attuata, ovviamente, tenendo presente che il trasferimento della lavoratrice incinta è per sua natura temporaneo, il che non sarà necessariamente il caso per i lavoratori di sesso maschile o per quelli di sesso femminile che debbano essere adibiti a mansioni diverse per ragioni mediche.
64. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio non ha informato la Corte su tale questione. Per contro, con riguardo al punto b) menzionato al paragrafo 62 delle presenti conclusioni, dalle osservazioni depositate dalla convenuta nel procedimento principale e dal governo finlandese emerge che, conformemente all’art. 16, parte B, punto 4, del contratto collettivo del personale di volo, una hostess di volo incinta, destinata a mansioni a terra per evitare l’esposizione a rischi di salute, percepisce il suo stipendio di base aumentato di integrazioni (la «lisäpäiväpalkka» delle ferie annuali) determinate in funzione della media delle integrazioni salariali di tutto il personale di volo appartenente alla medesima categoria salariale. Occorre ricordare parimenti che, come indicato in udienza dal governo finlandese a conferma di quanto comunicato dalla convenuta nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente nel procedimento principale beneficerebbe di una retribuzione superiore a quella che viene corrisposta ai lavoratori che svolgono regolarmente un lavoro a terra equivalente. Se spetta al giudice del rinvio verificare questi elementi, mi sembra che le modalità di determinazione della retribuzione della ricorrente nel giudizio principale, trasferita temporaneamente a mansioni diverse, siano conformi al requisito da me indicato al punto b) del paragrafo 62 delle presenti conclusioni.
65. Per le ragioni sopra esposte, suggerisco alla Corte di risolvere la prima parte della questione pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di garantire ad una lavoratrice incinta, adibita temporaneamente a mansioni diverse, una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se alla lavoratrice incinta in questione sia garantita una retribuzione adeguata, ai sensi dell’art.11, punto 1, della direttiva 92/85, in modo che sia rispettato il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE.
B – Sulla seconda parte della questione pregiudiziale: la rilevanza delle modalità con cui è costituita la retribuzione di una lavoratrice incinta assegnata a mansioni diverse
66. La seconda parte della questione posta dal giudice del rinvio è volta, in sintesi, a stabilire se, al fine dell’interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, siano rilevanti le modalità in base alle quali è costituita la retribuzione della lavoratrice incinta, assegnata temporaneamente a mansioni diverse da quelle svolte prima della gravidanza.
67. Desidero sottolineare che, nel procedimento principale, la questione che deve risolvere il giudice del rinvio è quella di accertare se, oltre alla retribuzione base mensile percepita dalla ricorrente nel procedimento principale, ella abbia diritto al mantenimento delle varie integrazioni, alcune delle quali legate, come sembra, alla sua qualità di responsabile di cabina e altre ai disagi e alle condizioni d’impiego di un equipaggio in volo.
68. A mio avviso, non c’è alcun dubbio che le integrazioni percepite dalla ricorrente nel procedimento principale rientrano nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’art.141, n. 2, CE, a termini del quale «per retribuzione si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
69. Tuttavia, la questione è se, nella determinazione del mantenimento di una retribuzione adeguata, ai sensi dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, gli Stati membri dispongano del più ampio margine di manovra per scegliere gli elementi della retribuzione della lavoratrice incinta, assegnata temporaneamente a mansioni diverse, che saranno mantenuti durante il periodo di trasferimento.
70. A questo riguardo, ritengo che il loro potere discrezionale debba essere limitato non soltanto dal rispetto delle condizioni che ho esposto al precedente paragrafo 62 delle presenti conclusioni, ma anche, più concretamente, dalla natura delle integrazioni che costituiscono la retribuzione della lavoratrice in causa.
71. Infatti, mi sembra che, oltre al trattamento di base, gli elementi della retribuzione che sono propri o inerenti alla condizione professionale del lavoratore, segnatamente alla sua anzianità e/o alle sue qualificazioni professionali, tra cui è possibile includere, nella fattispecie in esame, le integrazioni versate per la qualità di responsabile di cabina della ricorrente nel giudizio principale, debbano essere mantenuti, a prescindere dalle mansioni a cui la lavoratrice incinta viene temporaneamente assegnata.
72. Per contro, gli elementi della retribuzione che mirano, sostanzialmente, a compensare le condizioni particolari e i disagi delle mansioni svolte prima del trasferimento temporaneo della lavoratrice incinta a nuove mansioni e che, segnatamente, sono stati all’origine di questo trasferimento, in linea di principio non dovrebbero essere presi in considerazione per valutare se la retribuzione accordata alla lavoratrice incinta, trasferita a mansioni temporanee, sia adeguata, ai sensi dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 (16). Infatti, questi elementi della retribuzione sono per loro natura inerenti ai disagi ricorrenti riscontrati dalla lavoratrice nello svolgimento delle sue mansioni precedenti, a cui ella temporaneamente non è più assegnata. Per contro, posto che siffatte integrazioni possono variare in funzione di un elevato numero di fattori, il controllo giurisdizionale dell’adeguatezza della retribuzione versata, in applicazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, potrebbe esserne sensibilmente ostacolato.
73. La distinzione che mi sembra appropriato stabilire tra i diversi elementi della retribuzione, a seconda che essi siano versati a motivo della qualificazione professionale della lavoratrice o a causa degli inconvenienti connessi alle mansioni svolte prima della gravidanza, risponde altresì al principio del rispetto del principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Questa distinzione consente, a mio avviso, di evitare eventuali prassi volte a ridurre, in modo sistematico, la retribuzione delle donne incinte assegnate temporaneamente a mansioni diverse da quelle che svolgevano prima della gravidanza, al di là dei motivi oggettivi legati ai vincoli delle loro mansioni precedenti e che sono stati eliminati per evitare di nuocere alla gravidanza, assegnandole provvisoriamente a nuove mansioni.
74. Spetta dunque, a mio avviso, al giudice del rinvio verificare se la retribuzione percepita dalla ricorrente nel procedimento principale nelle mansioni a cui era temporaneamente trasferita a causa della gravidanza tenga conto degli elementi della retribuzione propri o inerenti allo status o alle qualificazioni professionali della lavoratrice incinta interessata.
75. Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale ad essa presentata dichiarando che, al fine di valutare l’adeguatezza della retribuzione, prevista all’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, spetta al giudice del rinvio verificare se la retribuzione percepita dalla lavoratrice incinta, nelle mansioni a cui ella è stata temporaneamente assegnata a causa della gravidanza, tenga conto degli elementi della retribuzione propri o inerenti allo status o alle qualificazioni professionali della lavoratrice in questione.
V – Conclusione
76. Con riguardo alle considerazioni che precedono, suggerisco di risolvere la questione pregiudiziale posta dallo Helsingin käräjäoikeus come segue:
«L’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di garantire ad una lavoratrice incinta, assegnata temporaneamente a mansioni diverse, una retribuzione della stessa entità di quella che percepiva in media prima del suo trasferimento. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se alla lavoratrice incinta in questione sia garantita una retribuzione adeguata, ai sensi dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, in modo che sia rispettato il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE.
Al fine di valutare l’adeguatezza della retribuzione, prevista all’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85, spetta parimenti al giudice del rinvio verificare se la retribuzione percepita dalla lavoratrice incinta, nelle mansioni a cui ella è stata temporaneamente assegnata a causa della gravidanza, tenga conto degli elementi della retribuzione propri o inerenti allo status o alle qualificazioni professionali della lavoratrice in questione».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 348, pag. 1.
3 – Sentenza 16 luglio 2009, causa C‑12/08, Mono Car Styling (Racc. pag. I-6653, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
4 – Idem (punto 60).
5 – Per quanto riguarda altre direttive rilevanti per il settore sociale, v. sentenze 30 gennaio 1985, causa 143/83, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 427, punti 8 e 9); 10 luglio 1986, causa 235/84, Commissione/Italia (Racc. pag. 2291, punto 20); 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag. I-4773, punto 19), e 18 dicembre 2008, causa C-306/07, Ruben Andersen (Racc. pag. I-10279, punto 25).
6 – Vedere segnatamente, a questo riguardo, il punto 160 delle conclusioni da me presentate per la sentenza 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval un Partneri (Racc. pag. I‑11767).
7 – Anche le altre versioni linguistiche di questa disposizione, come la versione tedesca («der Fortzahlung eines Arbeitsentgelts»), la versione inglese («the maintenance of a payment»), la versione spagnola («el mantenimiento de una remuneración») e la versione italiana («il mantenimento di una retribuzione») utilizzano l’equivalente dell’articolo indeterminativo «una». A causa del fatto che, in lingua finlandese, non esistono articoli determinativi o indeterminativi, la versione finlandese («palkan maksun jatkuminen») potrebbe implicare una certa ambiguità che potrebbe essere, in parte, all’origine della questione pregiudiziale. Cionondimeno la versione finlandese dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 non precisa che la retribuzione che deve «continuare» ad essere versata alla lavoratrice incinta durante la sua assegnazione temporanea a mansioni diverse debba essere la stessa che percepiva nell’esercizio delle sue mansioni originali.
8 – Sentenza 27 ottobre 1998, causa C-411/96 (Racc. pag. I‑6401).
9 – Sentenza Boyle e a., cit. (punto 34) (il corsivo è mio).
10 – Sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93 (Racc. pag. I‑475, punti 20 e 25)
11 – A questo riguardo aggiungo che, nella proposta iniziale della Commissione in data 17 ottobre 1990 [COM (90) 406 def.], l’art. 3, n. 2, della proposta di direttiva prevedeva che gli Sati membri garantissero alla lavoratrice incinta assegnata ad altre mansioni il mantenimento dellaretribuzione. Gli autori della direttiva hanno dunque scelto espressamente di scartare questa formulazione dando la preferenza, in definitiva, a quella mantenuta dall’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85.
12 – Segnatamente il vecchio art. 118 A del Trattato CE.
13 – Si vedano, a questo riguardo, il primo, il settimo e l’ottavo ‘considerando’ della direttiva 92/85.
14 – Si veda, segnatamente, il paragrafo 18 delle sue conclusioni presentate il 3 settembre 2009 nella causa C‑194/08, attualmente pendente.
15 – Sentenza 14 luglio 1994, causa C-32/93, Webb (Racc. pag. I‑3567, punto 25).
16 – Niente impedisce tuttavia agli Stati membri di tenerne conto se ritengono di includere, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui dispongono, questo tipo di elementi della retribuzione nel mantenimento della retribuzione adeguata che deve essere garantita.
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