CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 9 settembre 2010 1(1)
Causa C‑507/08
Commissione europea
contro
Repubblica slovacca
«Ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica slovacca»
«Aiuto di Stato – Cancellazione del debito fiscale da parte dell’amministrazione tributaria nell’ambito di un concordato con i creditori – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune e ne ordina il recupero – Mancata esecuzione – Autorità di cosa giudicata – Motivi di revisione di sentenze definitive»
1. In virtù del procedimento per inadempimento di cui all’art. 108, n. 2, TFUE, la Commissione addebita alla Repubblica slovacca il fatto di non aver proceduto al recupero di un aiuto di Stato che la ricorrente aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune, concesso sotto forma di cancellazione del debito fiscale della società Frucona Košice a.s. (in prosieguo: la «Frucona») nell’ambito di un concordato con i creditori e confermato da una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Ancora una volta si pone pertanto il problema della portata dell’obbligo che incombe agli Stati membri al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione. Più specificamente, nel presente caso si discute della possibilità di giustificare l’inadempimento di tale obbligo invocando l’esistenza di decisioni dei giudici nazionali aventi autorità di cosa giudicata, che renderebbero impossibile una restituzione degli aiuti in base al diritto interno.
I – Fatti
2. Con decisione 7 giugno 2006 relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05) concesso dall’amministrazione tributaria della Repubblica slovacca a favore della Frucona (2), la Commissione ha dichiarato che le misure adottate dalla Repubblica slovacca a favore della società Frucona costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
3. Dalla citata decisione emerge che la Frucona, società operante nel settore della produzione di alcolici, liquori, bevande analcoliche, conserve di frutta e verdura, e di aceto, aveva beneficiato di un aiuto di Stato costituito dalla cancellazione da parte dell’ufficio delle imposte di Košice (in prosieguo: l’«ufficio delle imposte») di un debito fiscale di importo pari a SKK 416 515 990 (EUR 11 milioni) nell’ambito di un «concordato» concluso tra tale impresa ed i suoi creditori, conformemente alla procedura stabilita dalla legge 328/91, relativa ai fallimenti e ai concordati, diretto, come nel caso della procedura di fallimento, a regolare la situazione finanziaria della società in bancarotta. Tale procedura, avviata dalla società in bancarotta, è finalizzata a giungere ad un accordo con i creditori in base al quale la società medesima paga una parte dei propri debiti e il rimanente viene cancellato. L’accordo in parola deve in ogni caso essere approvato dall’organo giurisdizionale di controllo del procedimento.
4. L’8 marzo 2004 la Frucona ha presentato al Krajský súd di Košice, tribunale regionale competente, una proposta di concordato relativa ad una serie di debiti, tra i quali era compreso anche un debito fiscale a titolo di tasse sugli alcolici. Il concordato è stato autorizzato dal detto tribunale, con l’approvazione dell’ufficio delle imposte, il 14 luglio 2004. L’autorizzazione del tribunale regionale sarebbe stata poi confermata dal Najvyšší súd della Repubblica slovacca (3) con decisione 25 ottobre 2004.
5. In base al concordato la Frucona doveva rimborsare il 35% del debito entro il termine di un mese, mentre i creditori avrebbero rinunciato al restante 65% del debito. Per quanto riguarda il debito fiscale della Frucona, l’importo di tale debito ammontava in totale a SKK 640 793 831 (EUR 16,86 milioni). In virtù del detto concordato, l’ufficio delle imposte ha potuto recuperare la somma di SKK 224 277 841 (EUR 5,86 milioni), sicché il condono fiscale è stato calcolato nell’importo di SKK 416 515 990 (EUR 11 milioni). Si deve precisare che, dopo aver restituito le somme concordate, la Frucona ha continuato a svolgere la propria attività imprenditoriale.
6. Dopo aver esaminato il condono in questione, la Commissione ha concluso che (a) l’ufficio delle imposte si trovava in una situazione giuridica ed economica più favorevole rispetto ai creditori privati e, (b) la Repubblica slovacca aveva concesso illegalmente la cancellazione del debito fiscale della Frucona. In particolare, nella decisione 7 giugno 2006, la Commissione ha disposto come segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore di Frucona Košice, a. s., per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per Frucona Košice, a. s. fino alla data del recupero.
4. Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (…). Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi utilizzando l’apposito questionario allegato alla presente decisione (allegato I)».
7. Il 12 gennaio 2007 la Frucona ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione, senza domandare provvedimenti provvisori. La Repubblica slovacca, da parte sua, non ha proposto ricorso. Finora detto ricorso è rimasto pendente, essendosi tenuta un’udienza nel dicembre 2009.
8. Per quanto riguarda le misure di esecuzione adottate dallo Stato richiesto, in data 4 luglio 2006 l’ufficio delle imposte ha ordinato alla Frucona di restituire entro otto giorni l’aiuto illegittimo, con gli interessi. Poiché la società interessata non ha assolto tale obbligo, l’ufficio delle imposte ha proposto un ricorso dinanzi al tribunale del distretto di Košice II il 21 luglio 2006.
9. Con decisione 11 giugno 2007 il tribunale distrettuale di Košice II ha respinto il ricorso dell’ufficio delle imposte, ritenendo che la Frucona non fosse obbligata a restituire l’aiuto. Secondo detto tribunale: (a) il debito della Frucona nei confronti dell’amministrazione tributaria era estinto ex lege, in quanto la società interessata aveva pagato l’importo dovuto conformemente alle condizioni previste dal concordato con i creditori; (b) ancorché la Commissione obbligasse la Repubblica slovacca ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto, tale circostanza non conferiva all’amministrazione tributaria il diritto di reclamare il proprio credito presso il beneficiario dell’aiuto, e (c) non si può ritenere che il beneficiario dell’aiuto sia direttamente obbligato dalla legge a restituire l’aiuto, in quanto l’art. 26, n. 1, della legge 231/1999 Rec., relativa agli aiuti di Stato, presuppone che il beneficiario sia consapevole del fatto che gli è stato concesso un aiuto, e pertanto, poiché l’amministrazione tributaria ha agito nei limiti della legalità, il beneficiario non poteva supporre che gli era stato concesso un aiuto illegittimo.
10. La decisione del tribunale distrettuale è stata confermata con decisione del tribunale regionale di Košice 21 aprile 2008 in cui, oltre a ribadire le motivazioni addotte in primo grado, è stato aggiunto che: (a) la decisione relativa al concordato con i creditori non poteva essere riesaminata in quanto godeva dell’autorità di cosa giudicata; (b) la Commissione non aveva rispettato le disposizioni del diritto interno che disciplinano i conflitti tra le procedure di concordato e i procedimenti di esecuzione; e, (c) il principio di autonomia degli organi giurisdizionali è alla base, tra gli altri, del principio della valutazione insindacabile dei fatti, in virtù del quale i giudici nazionali – basandosi su una perizia che la Commissione asserisce non essere stata posta a sua disposizione – hanno concluso che l’importo del credito dell’amministrazione tributaria stabilito nel concordato con i creditori fosse congruo.
11. Con lettera del 2 luglio 2008 l’amministrazione tributaria ha sollecitato presso il Procuratore generale della Repubblica slovacca l’introduzione di un ricorso straordinario. Nell’atto introduttivo del presente ricorso, la Commissione dichiara di non disporre di informazioni più precise al riguardo.
12. Nel corso del procedimento la Commissione ha ripetutamente menzionato l’esecuzione immediata ed effettiva della sua decisione, censurando le autorità slovacche per il fatto che, invece di dare direttamente esecuzione alla decisione in forza del diritto nazionale, avevano considerato necessario l’intervento di un organo giurisdizionale.
13. A fronte di tali addebiti le autorità slovacche hanno invocato, sostanzialmente, due argomenti principali: (A) il procedimento giurisdizionale era inevitabile al fine di recuperare l’aiuto, in quanto il diritto tributario slovacco non offre una base legale per recuperare un credito dell’amministrazione tributaria che sia stato oggetto di condono in virtù di un concordato con i creditori, ragione per cui era indispensabile ottenere un titolo di esecuzione. Secondo il diritto slovacco una decisione amministrativa dell’ufficio delle imposte non può «annullare» la decisione del giudice competente a controllare l’accordo tra la Frucona e i suoi creditori; (B) la decisione della Commissione non vincolava direttamente la Frucona, ma, piuttosto, essendo indirizzata alla Repubblica slovacca, obbligava quest’ultima ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto concesso illegittimamente. Pertanto, la decisione della Commissione, in quanto decisione amministrativa «straniera», non comportava un obbligo della Frucona di rimborsare l’aiuto, e quindi non era possibile procedere, sul piano nazionale, all’esecuzione della decisione della Commissione.
14. Dopo una serie di scambi di corrispondenza e di richiami successivi alla scadenza del termine di due mesi previsto dalla decisione per la comunicazione delle misure adottate e previste per la sua esecuzione, la Commissione, ritenendo che la Repubblica slovacca non avesse proceduto a tale esecuzione in maniera immediata ed effettiva, ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento.
II – Argomenti delle parti
15. La Commissione comincia col ricordare la giurisprudenza in base alla quale la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (sentenze 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (4), punto 66, e 21 marzo 1991, Italia/Commissione (5), punto 41). Tale istituzione invoca altresì la giurisprudenza secondo cui l’obbligo che incombe allo Stato membro in ordine alla soppressione di un aiuto che la Commissione giudica incompatibile con il mercato comune mira a ristabilire la situazione anteriore, poiché, fintantoché non restituisce l’aiuto, il benificiario può giovarsi dell’indebito vantaggio che ne deriva (sentenza 5 ottobre 2006 Commissione/Francia (6), punto 47).
16. Invocando l’art. 288 TFUE, la Commissione ricorda il carattere obbligatorio della decisione e le conseguenze che ne derivano per lo Stato destinatario (sentenza 26 giugno 2003, Commissione/Spagna (7), punto 21) e rileva che, pur essendo trascorsi più di 29 mesi dalla ricezione della decisione da parte delle autorità slovacche, l’aiuto concesso alla Frucona non è stato ancora recuperato, con la conseguenza che tale società continua a beneficiare di un vantaggio che la decisione intendeva, giustamente, sopprimere.
17. La Commissione ritiene pertanto che la Repubblica slovacca sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della decisione nonché dell’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, non risultando sufficiente, come asseriscono le autorità nazionali, l’aver adottato tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione della decisione, poiché il detto obbligo impone che i mezzi utilizzati producano come risultato l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. In ogni caso, l’applicazione delle procedure nazionali è soggetta alla condizione che queste ultime consentano l’esecuzione della decisione in tali termini (Sentenze 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, cit. punto 49) e 12 maggio 2005, Commissione/Grecia (8), punti 35 e 44).
18. La Commissione ricorda che, non essendo intervenuta una decisione del Tribunale che, conformemente all’art. 278 TFUE ordini la sospensione della decisione impugnata (il che non è avvenuto, poiché né la Frucona né le autorità slovacche hanno richiesto un simile provvedimento), il ricorso di annullamento pendente dinanzi al detto Tribunale non incide sull’efficacia esecutiva della decisione non eseguita. Nel caso presente, la Commissione sostiene che le ragioni addotte dai giudici nazionali presuppongono l’esistenza di un ostacolo che impedisca l’effettiva ed immediata esecuzione della decisione medesima, e critica, in particolare, l’argomento secondo cui la Frucona non poteva sapere che il condono di una parte del suo debito fiscale costituiva un aiuto di Stato, poiché, a prescindere dalla pertinenza dell’argomento relativo a tale forma di ignoranza nell’ambito degli aiuti di Stato (sentenza 20 settembre 1990, Germania/Commissione (9), punto 14), la stessa legge 231/1999 invocata dalle autorità slovacche, nella versione vigente all’epoca dei fatti, assimila la concessione di uno sgravio fiscale ad una forma indiretta di aiuto di Stato.
19. La Commissione respinge altresì l’argomento relativo all’estinzione ex lege del debito fiscale, poiché, con l’inadempimento, le autorità slovacche hanno anche privato la decisione dell’effetto diretto, ciò che è contrario ad una giurisprudenza consolidata (sentenze 19 giugno 1973, Carmine Capolongo/Azienda Agricola Maya (10)), e 22 marzo 1977, Steinike & Weinling/Repubblica Federale di Germania (11)).
20. La Commissione considera inoltre irrilevante la circostanza che i giudici nazionali, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano valutato la summenzionata perizia in termini che hanno consentito loro di concludere, quali soggetti dotati di competenza esclusiva per la valutazione dei fatti, che l’importo del debito fiscale regolato dal concordato con i creditori era proporzionato. A giudizio della Commissione, al contrario, una volta che un aiuto di stato sia stato dichiarato illegittimo, il ruolo delle autorità nazionali si limita all’esecuzione della decisione che lo ha dichiarato tale, senza disporre di alcun potere discrezionale (sentenza 20 marzo 1997, Alcan Deutschland (12), punto 34).
21. La Commissione nega altresì che l’autorità di cosa giudicata acquistata dalle decisioni giurisdizionali pronunciate nel caso in esame costituisca un motivo idoneo al fine di giustificare l’inadempimento denunciato, e, al riguardo, cita la giurisprudenza stabilita nella sentenza 18 luglio 2007, Lucchini (13), punto 63, facendo notare che tale dottrina non è stata neppure oggetto di commento da parte dei giudici slovacchi.
22. Infine, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, non sia stato rispettato il principio di equivalenza, in quanto la sua decisione non ha potuto godere dell’efficacia esecutiva che si può considerare caratteristica intrinseca agli atti dell’amministrazione tributaria slovacca. La necessità di ottenere un titolo esecutivo per via giudiziaria ha pertanto mostrato che la decisione in questione non poteva essere eseguita in termini equivalenti a quelli delle decisioni nazionali.
23. La Repubblica slovacca ha contestato il ricorso, facendo valere che l’interpretazione letterale dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione della Commissione, con particolare riferimento all’utilizzo del termine «vymáhanie» («récuperation» nella versione francese) al posto di «vymoženie» («recouvrement» nella versione francese), non consente di dedurre, al contrario di quanto sostiene la Commissione, che la Repubblica slovacca fosse obbligata a recuperare effettivamente l’aiuto entro il termine stabilito, ma solo che essa fosse tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per recuperarlo, ciò che effettivamente ha fatto utilizzando i mezzi fiscali e giudiziari adeguati, compresa una richiesta di ricorso di appello straordinario al Procuratore generale della Repubblica, presentato dall’ufficio delle imposte il 2 luglio 2008 e dal quale sembra dedursi che il Procuratore sarebbe stato all’opera al momento del deposito del controricorso della Repubblica slovacca presso questa Corte (8 gennaio 2009).
24. La Repubblica slovacca sostiene che il caso in esame presenta alcune circostanze che lo distinguono notevolmente dai casi abituali riguardanti gli aiuti di Stato: (A) l’aiuto è stato conferito sulla base di una decisione dell’autorità giudiziaria, non amministrativa, che è passata in giudicato, circostanza che osterebbe all’applicazione della dottrina stabilita nella causa Lucchini, sentenza in ogni caso pronunciata successivamente al periodo in cui la Repubblica slovacca ha avviato le procedure necessarie per il recupero degli aiuti; (B) poiché, secondo la decisione, è competente a recuperare l’aiuto l’organo amministrativo che lo ha concesso, non si può pretendere (né lo chiede il diritto dell’Unione) che il detto organo annulli una decisione giurisdizionale definitiva. Tale annullamento non è possibile neppure quando una sentenza della Corte di giustizia deve essere applicata con effetto retroattivo (salvo i casi in cui sussistano circostanze eccezionali che giustificano una deviazione da un principio tanto importante per la certezza del diritto quale il principio dell’inalterabilità della cosa giudicata; sentenze 13 gennaio 2004, Kühne e Heitz (14), punto 28, e 16 marzo 2006, Kapferer(15), punti 20 e 21), sicché la Commissione pretendeva per la sua decisione degli effetti che non sono attribuiti, per principio, neppure alle sentenze della Corte di giustizia.
25. Pertanto, secondo la Repubblica slovacca, non esisteva una via diversa da quella seguita, ossia, la proposizione di un ricorso giurisdizionale nei confronti della Frucona. Infatti, tale modalità di recupero dell’aiuto non avrebbe comportato alcuna violazione del principio di equivalenza, in quanto, secondo la Repubblica slovacca [tale censura], oltre a basarsi su affermazioni generali ed inesatte, deve essere respinta considerando che il recupero dell’aiuto deve conciliarsi con il principio dell’autonomia processuale degli Stati. Infine, la decisione non poteva costituire un titolo esecutivo, giacché (a) non è diretta ad un singolo, ma ad uno Stato membro; (b) non obbliga il beneficiario dell’aiuto, bensì lo Stato che lo ha concesso; e, (c) non presenta la precisione necessaria per poter costituire un titolo esecutivo. Le autorità slovacche fanno altresì notare che l’ambito proprio del principio di equivalenza è quello della tutela dei diritti dei singoli, e non quello degli obblighi degli Stati nei confronti della Commissione.
26. Nella replica la Commissione respinge l’argomento relativo all’interpretazione letterale della decisione invocato dalle autorità slovacche, poiché non vi era alcun dubbio sul fatto che il loro obbligo consisteva nell’ottenere effettivamente il recupero dell’aiuto entro il termine indicato, salvo che sussistessero circostanze eccezionali che rendessero tale recupero impossibile, e che il governo slovacco non ha invocato in nessun caso.
27. La Commissione ammette che, in assenza di disposizioni comunitarie in ordine alla procedura di recupero degli aiuti, spetta agli Stati membri stabilire le modalità di recupero, ma a condizione che l’aiuto sia effettivamente recuperato, e, senz’altro, assicurando che le disposizioni nazionali siano applicate in modo tale da non rendere praticamente impossibile il recupero degli aiuti richiesto dal diritto comunitario. Del resto, la Commissione non avrebbe avuto l’intenzione di imporre alle autorità slovacche la forma in cui doveva essere recuperato l’aiuto; in particolare, non avrebbe preteso che l’ufficio delle imposte annullasse una decisione giurisdizionale, ma avrebbe unicamente proposto come un possibile modus procedendi la revoca della concessione dell’aiuto da parte dell’autorità competente.
28. Richiamando il principio del primato del diritto dell’Unione e la dottrina contenuta nella causa Lucchini (che, limitandosi ad interpretare il diritto vigente, sarebbe perfettamente applicabile al caso presente, contrariamente a quanto affermato dalle autorità slovacche), la Commissione sostiene che detto principio impone la disapplicazione di ogni disposizione nazionale che osti all’esecuzione effettiva e immediata della decisione. A tal fine, non si può fare un’eccezione quando la menzionata disposizione sia una decisione giurisdizionale passata in giudicato; in ogni caso, l’importanza del carattere definitivo di una decisione giurisdizionale dovrebbe essere modulata a seconda dell’ambito in cui si è formata, e, in particolare, in funzione dell’entità del potere dispositivo delle parti sull’oggetto del procedimento giurisdizionale. Nel caso presente tale potere era minimo, data l’implicazione di competenze comunitarie che i giudici nazionali non potevano omettere di riconoscere e far valere. Tutto ciò, in fine, senza contare il fatto che lo stesso diritto slovacco contempla i casi di annullamento di una decisione passata in giudicato (art. 228 del codice di procedura civile).
29. Infine, la Commissione contesta che il principio di equivalenza sia stato rispettato, respingendo l’argomento secondo cui, come ha affermato la Repubblica slovacca, l’ambito di applicazione proprio di tale principio sarebbe quello della tutela dei diritti dei singoli, poiché precisamente in merito agli aiuti di Stato la Corte si è pronunciata in termini diversi, nelle sentenze 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontrol (16), e 20 marzo 1997, Alcan Deutschland, cit., punto 24. D’altra parte, la Commissione ritiene sufficiente l’aver invocato il diritto tributario slovacco al fine di dimostrare che la decisione in questione aveva ricevuto un trattamento meno favorevole.
30. Nella controreplica le autorità slovacche ribadiscono di aver fatto tutto il possibile per recuperare l’aiuto, conformandosi in tal modo al tenore letterale della versione autentica della decisione. Esse affermano nuovamente l’impossibilità di ignorare l’esistenza di una decisione giurisdizionale definitiva e, in fine, puntualizzano di non aver mai preteso di invocare tale circostanza per addurre l’impossibilità di recuperare l’aiuto o per sottrarsi al loro obbligo di recuperarlo, ma solo allo scopo di dimostrare la difficoltà di procedere al recupero entro un termine di due mesi.
III – Ambito normativo
31. Tredicesimo ‘considerando’ del regolamento CE del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (17):
«[C]onsiderando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
32. Art. 14, n. 3, del regolamento CE n. 659/1999:
«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
33. Art. 23 del regolamento n. 659/1999:
«1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato.
2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 171 del trattato».
IV – Valutazione
34. Il fatto che la decisione di cui viene contestato l’inadempimento nel presente procedimento sia stata oggetto di un ricorso tuttora pendente dinanzi al Tribunale (causa T‑11/07), senza che, in tale contesto, siano stati adottati provvedimenti provvisori, non impedisce alla Corte di giustizia di pronunciarsi sul detto inadempimento, non essendo necessario attendere una pronuncia nel detto ricorso (sentenza 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, cit., punto 60).
35. L’unico oggetto di discussione nel presente procedimento è costituito dal comportamento delle autorità slovacche in ordine alla decisione 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/05, in quanto la Commissione contesta che la Repubblica slovacca è venuta meno al proprio obbligo di eseguire la detta decisione nei termini richiesti dall’art. 288 TFUE e dall’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659. Deve pertanto prescindere da qualsiasi considerazione, secondo una dottrina reiterata, la questione relativa alla validità della detta decisione (18), presupposto per me indiscutibile dell’obbligo di esecuzione, che costituisce il vero ed unico oggetto del presente procedimento.
36. La prima questione da risolvere riguarda l’identificazione dell’obbligo inadempiuto. La Repubblica slovacca sostiene che, visti i termini della decisione, essa non era esattamente obbligata a recuperare in ogni caso l’aiuto, ma solo a tentare di recuperarlo. Ammesso che la versione della decisione in lingua slovacca possa dar luogo a siffatta interpretazione (19), è pur certo che, alla luce della normativa applicabile e della giurisprudenza costante in materia, le autorità slovacche non potevano ignorare cosa venisse loro effettivamente richiesto. Pertanto, non dobbiamo esaminare in questa sede se sia stato o meno adempiuto l’obbligo di fare tutto quanto fosse necessario per recuperare l’aiuto, bensì se l’aiuto sia stato effettivamente recuperato, poiché questo era il contenuto dell’obbligo richiesto. Diversa è la questione relativa a se, nel caso in cui l’aiuto illegittimo non fosse stato alla fine recuperato, la circostanza che lo Stato membro interessato abbia adottato tutte le misure necessarie a tale scopo, possa esonerare tale Stato dalla responsabilità per inadempimento, qualora venga dimostrata l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione (per tutte, v., sentenza 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, cit., punti 45-47), purché, tuttavia, rimanga chiaro che l’obbligo principale è sempre stato costituito dal recupero effettivo dell’aiuto e non soltanto dalla predisposizione dei mezzi per il recupero. Si tratta, in definitiva, di un tipico obbligo di risultato, che non è altro se non il ripristino dell’equilibrio delle condizioni di mercato alterate con l’aiuto illegalmente concesso ad uno dei suoi operatori (sentenza 5 giugno 2006, Commissione/Francia, cit., punto 47). Vedremo poi che, in ogni caso, lo scopo prefisso non è un qualcosa da realizzare a qualunque costo, in particolare, anche sacrificando principi che sono inerenti allo Stato di diritto e che, come tali, sono stati assunti a livello costitutivo dall’Unione.
37. Anzitutto, è evidente che l’obbligo di cui trattasi è rimasto inadempiuto, poiché è un dato di fatto che l’aiuto non è stato recuperato. E, muovendo da tale premessa, ciò che occorre esaminare è se tale inadempimento possa o meno essere giustificato, non essendo accoglibile l’osservazione della Repubblica slovacca sulla ristrettezza del termine concesso per il recupero dell’aiuto. Tale obiezione doveva eventualmente essere fatta valere, come tutti i rilievi riguardanti il contenuto della decisione, nei confronti della decisione stessa e nell’ambito di un procedimento d’impugnazione specifico, non già nella fase di esecuzione. Del resto, le autorità slovacche cadono piuttosto in contraddizione nel sostenere, da un lato, che le circostanze del caso rendevano impossibile il recupero dell’aiuto e, dall’altro che, in realtà, si trattava soltanto di notevoli difficoltà (il che giustificherebbe l’esigenza di disporre di un termine più ampio). Ad ogni modo, il dato certo e determinante è che, come afferma la Commissione, il presente ricorso è stato proposto dopo che erano trascorsi 29 mesi dalla data in cui le autorità slovacche avevano ricevuto la decisione e dopo ripetute richieste da parte della detta istituzione.
38. Secondo una giurisprudenza consolidata, in mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione delle somme indebitamente versate da parte delle autorità nazionali interessate, si applicano, in via di principio, le modalità previste dal diritto nazionale (principio di autonomia processuale; in tal senso, v. sentenza 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, cit., punto 22), che devono essere sempre interpretate dalle dette autorità nazionali, compresi i giudici, quanto più possibile in modo da favorire l’esecuzione del diritto comunitario (sentenza Lucchini, cit., punto 60). Tale regola è formulata nell’art. 14, n. 3, del regolamento CE n. 659/1999, che rinvia alle «procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato», ma a condizione che esse «consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione». Ciò nondimeno, si osserva immediatamente che, ai sensi del n. 1 della medesima disposizione, non si può esigere il recupero dell’aiuto «qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».
39. Come si è avuto modo di constatare, la procedura interna seguita dalle autorità slovacche ha avuto come risultato che, a tutt’oggi, l’aiuto illegittimo non è stato recuperato. È vero che, la Repubblica slovacca non esclude in alcun modo che, alla fine, detto aiuto possa essere recuperato, avendo infatti affermato, all’udienza, che non è esclusa l’eventualità di un ricorso di revisione ex art. 228.1 del codice di procedura civile – cui farò riferimento nei successivi paragrafi – e per effetto del quale potrebbe essere revocata la sentenza definitiva che ha finora impedito il recupero dell’aiuto in questione. Tuttavia, anche in tale caso la Repubblica slovacca avrebbe già commesso un inadempimento censurabile, dal momento che la mancanza che le viene addebitata attiene all’obbligo di eseguire entro un termine stabilito quanto previsto dalla decisione 7 giugno 2006.
40. A mio giudizio, la vera questione di fondo sollevata nel presente procedimento consiste nello stabilire non tanto se la procedura interna seguita dalla Repubblica slovacca fosse o meno pertinente ai fini del recupero dell’aiuto indebitamente concesso, quanto, piuttosto, ancora una volta, se l’esistenza, nel caso di specie, di una decisione del giudice nazionale avente autorità di cosa giudicata costituisca una ragione sufficiente – detto in poche parole – per non dover ricorrere ad alcuna procedura. E questo nei limiti in cui, per principio, l’autorità della res judicata comporta, precisamente, l’impraticabilità di ogni tentativo di revisione del contenuto delle decisioni passate in giudicato, o, quanto meno, la straordinaria difficoltà di tale operazione che, sempre per principio, risulta incompatibile con il carattere perentorio dei termini abitualmente concessi agli Stati membri per il recupero effettivo degli aiuti dichiarati illegittimi.
41. Si vuol dire che, nel caso di specie, la presenza di una decisione giurisdizionale passata in giudicato implica la messa in questione del presupposto dal quale prendono comunemente le mosse i procedimenti di inadempimento: ossia, che gli atti e le disposizioni nazionali che impediscono di assolvere l’obbligo richiesto possono venire rimossi senza grandi difficoltà osservando la necessaria procedura. Dal momento che la Repubblica slovacca invoca una sentenza passata in giudicato che, pur non eliminando affatto la possibilità di recuperare l’aiuto indebitamente concesso, tuttavia rende estremamente difficile il conseguimento di tale obiettivo, e dato che la Commissione ha replicato, al riguardo, che l’autorità della res judicata non può essere opposta validamente all’obbligo di adempiere, nei modi richiesti ed entro il termine impartito, quanto disposto nella sua decisione, è evidente che il problema giuridico di fondo si incentra, ancora una volta, nella questione attinente alla rilevanza dell’autorità del giudicato nella definizione dei termini della responsabilità degli Stati per l’adempimento degli obblighi contratti con l’Unione. Si tratta di una questione che, in ultima analisi, per l’importanza, si riallaccia al problema della definizione del regime di articolazione tra i diritti nazionali ed il diritto comunitario.
42. In presenza di una decisione passata in giudicato, si prospettano dunque le seguenti possibilità: se, da una parte, prescindiamo dall’autorità della cosa giudicata come elemento determinante di una qualità delle decisioni giurisdizionali definitive, che giustifica l’attribuzione a queste ultime di un trattamento specifico, diverso da quello che ricevono altri atti e disposizioni statali, dovremmo concludere che il presente caso deve essere risolto applicando la nota giurisprudenza in materia di inadempimenti che derivano dal comportamento delle autorità amministrative e legislative degli Stati. Se, al contrario, concludiamo nel senso che l’autorità di cosa giudicata costituisce una circostanza particolarmente rilevante al fine di determinare la responsabilità degli Stati, la questione sarà allora stabilire fino a che punto. Tale circostanza, infatti, potrebbe essere importante al punto tale da giustificare, di per sé, l’inadempimento, oppure, in modo meno radicale, da consentire che, pur sussistendo l’obbligo dello Stato, quest’ultimo possa avviare eventuali procedure di invalidamento della forza di cosa giudicata che, a causa della loro complessità, richiedono termini più lunghi di quelli comunemente impartiti.
43. La presente causa offre pertanto l’opportunità di precisare ulteriormente, esaminandola da una determinata prospettiva, la definizione del regime di articolazione tra il diritto dell’Unione ed il diritto degli Stati membri. Difatti, se il primato del diritto dell’Unione è stato affermato con sufficiente determinazione sia come principio in sé e per sé, sia in relazione ad i suoi effetti (20), non sono altrettanto incisivi gli argomenti che è stato possibile avanzare in ordine alla portata del detto principio quando l’autorità implicata in un eventuale conflitto tra diritto nazionale e diritto comunitario è il potere giudiziario di uno Stato.
44. È senz’altro vero che il potere giudiziario forma parte integrante dello Stato membro agli effetti della responsabilità di quest’ultimo nei confronti dei cittadini per violazione dei diritti dei singoli riconosciuti dal diritto dell’Unione (per tutte, sentenza 30 settembre 2003, Köbler (21)), nonché nei confronti dell’Unione stessa, ex art. 258 TFUE (in tal senso, sentenza 9 dicembre 2003, Commissione/Italia (22), punto 29), sicché, coerentemente con la logica di tali principi strutturali, una decisione giurisdizionale, anche qualora si tratti di una sentenza passata in giudicato (come dimostra la causa risolta con sentenza 12 novembre 2009, Commissione/Spagna (23)), non potrebbe mai prevalere su una norma, disposizione o atto comunitario, come del resto non sarebbe opponibile una legge o, se del caso, un precetto costituzionale.
45. La semplicità del suddetto principio è, tuttavia, ingannevole, e ciò per varie ragioni: a) in primo luogo, poiché il potere giudiziario di uno Stato membro è anche, da un punto di vista funzionale, il potere giudiziario dell’Unione, ragione per cui l’articolazione cui rispondono i suddetti principi non opera più rispetto a sistemi normativi ed amministrativi separati e distinti, ma in relazione ad un potere in virtù dei cui atti le norme di quei sistemi concorrenti si riconducono all’unità; b) in secondo luogo, e in modo più rilevante, poiché, a motivo della loro indipendenza istituzionale e funzionale, i giudici sfuggono ad ogni tentativo di intervento e di influenza da parte dei governi, ossia, dei soggetti che rappresentano lo Stato nell’ambito delle relazioni con l’Unione e che sono immediatamente responsabili dinanzi a quest’ultima rispetto all’adozione delle misure nazionali necessarie per adempiere i loro obblighi comunitari nel modo richiesto. Si tratta di un impegno che, potendo includere indirettamente anche il potere legislativo – nei limiti in cui i sistemi parlamentari democratici degli Stati membri assicurano sempre la coincidenza della volontà del governo con la volontà della maggioranza parlamentare –, rimane assolutamente estraneo, per principio, alla volontà dei giudici e degli organi giurisdizionali. E, infine, c) perché i principi della sicurezza e della certezza cui risponde l’autorità della res judicata non sono completamente estranei al diritto dell’Unione, ma costituiscono, al contrario, principi fondamentali ed irrinunciabili di quest’ultimo.
46. Per quanto la decisione pronunciata nella causa Lucchini, sulla quale tornerò in seguito, possa essersi prestata ad una diversa interpretazione, certo è che questa Corte di giustizia non ha mai smesso di mettere in risalto il rispetto che è dovuto all’autorità del giudicato come principio caratteristico dello Stato di diritto, e, in quanto tale fatto proprio anche dall’Unione, quale comunità di Stati che si fondano sui principi che ne caratterizzano l’essenza. Valga come esempio la recente sentenza 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub (24), al punto 22 (che richiama le sentenze Köbler, cit., punto 38, e Kapferer, cit., punto 20), in cui si rammenta «l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali», poiché «al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione».
47. In tale direzione, la Corte è giunta persino ad ammettere che gli Stati non sono obbligati, in via di principio, a disattendere le decisioni giurisdizionali definitive, neppure nel caso in cui tale inosservanza renda possibile riparare ad una violazione del diritto dell’Unione (in tal senso, sentenze 1º giugno 1999, Eco Swiss (25), e Kapferer, cit.). Ai fini di tale riparazione, pertanto, si impone il ricorso alle procedure interne di revisione della res judicata eventualmente previste dal rispettivo ordinamento nazionale (Kühne & Heitz, cit.). E, infine, quando ciò si sia rivelato impossibile, si è preferito considerare la decisione giurisdizionale definitiva come il presupposto di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dello Stato (per tutte, Köbler, cit.), prima di disattendere la res judicata. E anche in tali casi, non senza sfumature, poiché «considerate la specificità della funzione giurisdizionale nonché le legittime esigenze della certezza del diritto, la responsabilità dello Stato, in un caso del genere, non è illimitata» e «può sussistere solo nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che ha statuito in ultimo grado abbia violato in modo manifesto il diritto vigente» (Sentenza 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (26), punto 32). Perciò, in definitiva, si è optato per la via della riparazione condizionale risarcitoria piuttosto che per il ripristino ad ogni costo dell’integrità dell’ordinamento comunitario attraverso la rimozione pura e semplice di una decisione definitiva.
48. Quanto appena esposto è una conseguenza della circostanza di considerare la certezza del diritto come uno dei principi generali riconosciuti dal diritto dell’Unione (v., per tutte, sentenza 12 febbraio 2008, Kempter (27), punto 37) e, in quanto tale, compreso tra i limiti che l’art. 14, n. 1 del regolamento CE n. 659/1999 oppone all’esigenza di recuperare un aiuto di Stato da parte della Commissione. E non si tratta, come ho già accennato, di una dottrina che ha trovato nella causa Lucchini l’occasione di rivedere le sue posizioni di principio. Come ha osservato a suo tempo l’avvocato generale Geelhoed nelle conclusioni presentate il 14 settembre 2006 (paragrafo 16), la causa Lucchini, per l’insieme delle circostanze giuridiche e fattuali, si presentava come un caso «molto particolare» (28). E senza dubbio lo era, poiché, a differenza di quanto era accaduto nei casi precedenti sottoposti a questa Corte, la decisione giurisdizionale definitiva in questione era posteriore rispetto all’atto comunitario con il quale confliggeva. Non ci si trovava, quindi, dinanzi ad un atto o ad una disposizione comunitari la cui esecuzione nel diritto interno venisse ostacolata a causa di una decisione nazionale già esistente e definitiva, ma, al contrario, dinanzi ad una decisione della Commissione che, essendo stata adottata nell’esercizio di una competenza esclusiva dell’Unione europea, veniva ostacolata da una sentenza definitiva, dettata ex post da un giudice incompetente. In tali circostanze, il conflitto da dirimere non opponeva la certezza e l’autorità del giudicato, da un lato, al primato e all’efficacia del diritto dell’Unione, dall’altro. Il contrasto riguardava la certezza e l’autorità del giudicato nei termini in cui è strutturato il rapporto tra il diritto dell’Unione ed il diritto degli Stati membri, da un lato, e l’illegittima pretesa di consolidare nell’ordinamento interno una decisione nazionale adottata in totale carenza di potere, dall’altro. È per tale motivo che la Corte ha, all’epoca, incentrato la propria analisi sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, prescindendo, in larga misura, da una valutazione della causa dalla prospettiva della res judicata.
49. Ciononostante, se volessimo insistere su questa seconda prospettiva, dovremmo ammettere che, in definitiva, e a rigor di termini, la sentenza passata in giudicato alla base della causa Lucchini si inseriva in un processo che trascendeva i limiti formali di un procedimento giurisdizionale strettamente nazionale. Infatti, si può dire che, in quanto tale procedimento aveva ad oggetto una materia attribuita alla competenza esclusiva dell’Unione, tutte le decisioni del potere giudiziario riguardanti l’esecuzione della decisione della Commissione si inserivano in un processo che, sotto il profilo funzionale, aveva carattere comunitario. In conseguenza di ciò si potrebbe dire che il giudice nazionale, autore delle dette decisioni, era legittimato ad adottare queste ultime solo in quanto giudice dell’Unione e, pertanto, rimanendo rigorosamente assoggettato all’ordinamento comunitario. Ne discende che, in ultima analisi, nell’ambito di tali decisioni non potrebbe mai formarsi validamente una sentenza come quella che, in tale caso, contraddiceva in maniera tanto palese le disposizioni della Commissione. Quindi, nell’ambito di tale procedimento giurisdizionale, di carattere formalmente interno ma con una dimensione comunitaria sotto il profilo funzionale e materiale, poteva formarsi una sentenza senza dubbio definitiva dal punto di vista del diritto nazionale, ma tuttavia priva di una qualsiasi validità giuridica nell’ambito del procedimento materialmente comunitario. In quest’ultimo caso, ed in casi analoghi, di conseguenza, l’ultima parola (definitiva e inalterabile) spetta sempre alla Corte di giustizia (è opportuno ricordare nuovamente la recente sentenza 12 novembre 2009, Commissione/Spagna).
50. È vero che uno Stato membro destinatario di una decisione che gli ordina di recuperare gli aiuti illegittimamente concessi è obbligato, in forza dell’art. 288 TFUE, ad adottare tutte le misure necessarie per eseguire tale decisione al fine di recuperare senza indugio gli aiuti indebiti (v., per tutte, sentenza 5 ottobre 2006, Commissione/Francia, cit., punti 42-43). Tale obbligo, tuttavia, tranne in casi del tutto eccezionali come quello che abbiamo appena descritto, non può spingersi fino all’estremo di comportare il sacrificio dei valori di sicurezza e di certezza garantiti dall’istituto della res judicata, se non con il ricorso a procedure stabilite e nel rispetto delle formalità e delle condizioni tipiche della legalità processuale e, pertanto, coerenti con gli stessi principi di certezza, sicurezza e prevedibilità sui quali si fonda l’intangibilità delle decisioni giurisdizionali definitive. In altre parole, l’Unione non ha mai potuto pretendere che il recupero di un aiuto illegale potesse essere realizzato mediante la violazione del principio della propria legalità processuale da parte dello Stato membro interessato, poiché, altrimenti, essa imporrebbe a quest’ultimo di ledere un principio fondamentale dello stato di diritto. Pertanto l’Unione non ha mai trascurato i valori e i principi costitutivi delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e perciò fatti propri. Diversa è la questione che, come vedremo più avanti, l’Unione possa richiedere agli Stati membri di far sì che le norme procedurali interne, in determinati casi, consentano di riesaminare una pronuncia contraria al diritto comunitario, anche qualora essa sia passata in giudicato. In sintesi, che l’Unione imponga la rimozione disciplinata dal diritto, ma mai la violazione ad casum.
51. Torniamo ora al caso che ci occupa: si può esigere agli Stati il risultato del recupero degli aiuti, ma senza sacrificare le garanzie fondamentali del procedimento che deve essere seguito per realizzare tale obiettivo. E, in linea di principio, senza sacrificare neppure il principio di autonomia processuale degli Stati, sempreché, in ogni caso, le modalità di applicazione delle disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile il recupero dell’aiuto (Alcan Deutschland, cit. punto 24) e purché agli atti ed alle disposizioni comunitarie sia dispensato un trattamento equivalente a quello previsto per gli atti e le disposizioni nazionali (Fallimento Olimpiclub, cit., punto 24).
52. In tale direzione, credo che l’obbligo di risultato incombente agli Stati membri di recuperare gli aiuti illegalmente concessi implichi inevitabilmente, e in ultima analisi, l’obbligo di disporre la legalità processuale in termini tali da rendere possibile il conseguimento di siffatto risultato in via generale e senza la necessità di mettere in questione i principi che caratterizzano lo Stato di diritto. Detto in maniera più diretta, in casi come quello di specie, gli Stati membri dovrebbero annoverare, tra le previsioni di annullamento del giudicato normalmente contemplate dai rispettivi ordinamenti, una ipotesi riferita all’illegittimità, sotto il profilo comunitario, dell’atto o della decisione confermati con sentenza definitiva.
53. Si pone in tale prospettiva, per cominciare, la tendenza ammirevole di alcuni Stati membri che, spinti dalla preoccupazione di rispettare gli impegni assunti sul piano internazionale, hanno adottato alcune misure imposte dalle circostanze per facilitare l’esecuzione e l’efficacia interna delle pronunce giurisdizionali internazionali, nonostante l’esistenza di sentenze interne passate in giudicato. Valga da esempio il caso della sentenza della Corte di cassazione italiana 3 ottobre 2006 (Somogyi), che ha disposto la riapertura di un procedimento penale concluso con sentenza definitiva, al fine di assicurare la corretta applicazione di una pronuncia della Corte europea dei diritti umani. O, sempre in relazione con la Convenzione di Roma, la linea giurisprudenziale aperta dal Tribunal Constitucional español con sentenza 16 dicembre 1991 (Bultó) che ha autorizzato in casi eccezionali la via del «recurso de amparo» (ricorso per la tutela dei diritti fondamentali) come strumento per l’esecuzione interna di determinate sentenze della Corte di Strasburgo, in attesa che il legislatore compia la necessaria riforma delle procedure, affinché, in determinati casi tale esecuzione possa avere luogo dinanzi al giudice ordinario.
54. Ma soprattutto, e precisamente nella direzione che auspico, alcuni ordinamenti come, segnatamente, quello slovacco, hanno optato per la riforma legislativa dei procedimenti giurisdizionali interni. Così, con la recente riforma del 15 ottobre 2008, è stata aggiunta una lett. e) all’art. 228.1 del codice di procedura civile della Repubblica slovacca, ai sensi della quale costituisce motivo di revisione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato il fatto che essa «si ponga in contrasto con una decisione della Corte di giustizia dell’Unione o di un altro organo dell’Unione europea». Una simile previsione era già stata introdotta per le pronunce della Corte europea dei diritti umani con la riforma del 1º settembre 2005. Si tratta di una soluzione ineccepibile, perché rispetta sia gli impegni internazionali degli Stati, sia le garanzie formali di legalità inerenti allo Stato di diritto.
55. In tale prospettiva si può affermare che la Repubblica slovacca ha compiuto un notevole sforzo per adempiere gli obblighi che le incombono in qualità di Stato membro, facilitando l’articolazione strutturale del proprio ordinamento con le esigenze del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Per il futuro, infatti, esiste già una via adeguata e soddisfacente per garantire l’esecuzione delle decisioni della Commissione in tale ambito, che elimina l’ostacolo rappresentato finora dall’esistenza di decisioni giurisdizionali passate in giudicato.
56. La conclusione deve essere diversa se ci atteniamo, come d’uopo in questa sede, alle circostanze del caso di specie, e passiamo ad esaminare l’attività svolta dalle autorità slovacche in merito all’esecuzione della decisione 7 giugno 2006. Il fatto inconfutabile – si deve ripetere – e che senz’altro non viene contestato dalla Repubblica slovacca, è che a tutt’oggi non è stato possibile recuperare l’aiuto indebitamente concesso alla Frucona. Il lasso di tempo trascorso induce inevitabilmente alla conclusione che l’inadempimento denunciato nel presente ricorso è un dato certo. Dinanzi a tale dato non è stata mai addotta, come motivo di giustificazione, l’impossibilità dell’esecuzione derivante da una decisione giurisdizionale definitiva, poiché le autorità slovacche, come abbiamo visto, hanno invocato unicamente le difficoltà inerenti al recupero dell’aiuto, ma non hanno mai sostenuto che il recupero fosse impossibile.
57. Ammettendo pure che il regime giuridico del concordato con i creditori implichi, nel diritto slovacco, che la conferma di tale accordo in sede giurisdizionale abbia avuto come corollario la cancellazione del debito fiscale condonato e, in quanto tale, secondo la Commissione, costitutivo di un aiuto indebito, certo è che, alla luce della posizione mantenuta dalle autorità slovacche nelle loro varie memorie e all’udienza, non era da scartare il ricorso ad alcuni rimedi processuali che, se diligentemente applicati, molto probabilmente avrebbero consentito di recuperare l’aiuto illegittimo entro un lasso di tempo ragionevole.
58. Non si può pertanto escludere che le decisioni giurisdizionali in questione, benché godessero dell’autorità della cosa giudicata, avrebbero smesso di costituire un ostacolo al recupero dell’aiuto se quest’ultimo fosse stato reclamato invocando come causa petendi, specifica e diversa dalla precedente, il fatto sopravvenuto della decisione della Commissione con cui si richiedeva la restituzione dell’importo dell’aiuto, atteso che l’art. 26 della legge 231/1999, relativa agli aiuti di Stato prevede che «sulla base di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto illegittimo, il donatore è tenuto a richiedere il rimborso dell’aiuto da parte del beneficiario». Non si può neppure escludere che, ancor prima della citata riforma del codice di procedura civile del 2008, la fattispecie sarebbe rientrata tra le cause di riesame contemplate dall’art. 228.1, lett. a), che indica come motivo di riapertura di un procedimento giurisdizionale l’esistenza di «elementi, decisioni e prove» che non si è potuto utilizzare nel procedimento principale e che avrebbero potuto rivelarsi determinanti per l’esito di questo. E, infine, non si può escludere in modo assoluto che la stessa riforma del 2008, con l’inclusione di una causa specifica di revisione dedicata alle decisioni dell’Unione, avrebbe potuto essere utile, fin dal momento della sua entrata in vigore, al fine di recuperare l’aiuto. In realtà, questa sembra essere, d’altronde, la formula presa in considerazione dal procuratore generale della Repubblica nell’ambito della richiesta che gli è stata inoltrata dall’autorità fiscale al fine di intentare un’azione per la revoca della sentenza definitiva.
V – Sintesi
59. Da tutte le precedenti considerazioni emerge che, sebbene la Repubblica slovacca abbia attuato alcune riforme legislative che, considerate nell’insieme, avranno l’effetto di facilitare in futuro la corretta esecuzione delle decisioni della Commissione in casi come quello presente, tuttavia, nelle circostanze del caso di specie e per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, la Repubblica slovacca è venuta meno al proprio obbligo di portare a termine quanto le era stato ordinato nella decisione della Commissione 7 giugno 2006.
VI – Conclusione
60. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di:
1) dichiarare che la Repubblica slovacca non ha eseguito la decisione della Commissione 7 giugno 2006 relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05) ) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s., ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288, n. 4, TFUE nonché dell’art. 2 della citata decisione;
2) condannare la Repubblica slovacca alle spese.
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2– Notificata con il n. C (2006) 2082, e pubblicata nella GU L 112, pag. 14.
3– Tribunale supremo della Repubblica slovacca competente in materia civile.
4– Causa C‑142/87 (Racc. pag. I‑959).
5– Causa C‑305/89 (Racc. pag. I‑1603).
6– Causa C‑232/05 (Racc. pag. I‑1071).
7– Causa C‑404/00 (Racc. pag. I‑6695).
8– Causa C‑415/03 (Racc. pag. I-3875).
9– Causa C‑5/89 (Racc. pag. I‑3437).
10– Causa 77/72 (Racc. pag. 611).
11– Causa 78/76 (Racc. pag. 595).
12– Causa C‑24/95 (Racc. pag. I-1595).
13– Causa C‑119/95 (Racc. pag. I-6199).
14– Causa C‑453/00 (Racc. pag. I‑837).
15– Causa C‑234/04 (Racc. pag. I‑2585).
16– Causa 205/82 (Racc. pag. 2633).
17– GU L 83, pag. 1.
18– Difatti, la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che lo Stato membro interessato non può invocare l’illegittimità di una decisione come mezzo di difesa nell’ambito di un ricorso per inadempimento fondato sulla mancata esecuzione (valga, per tutte, la sentenza 6 marzo 2008, causa C‑196/07, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑0041, punto 34), salvo che si tratti di vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da poter considerare la decisione come un atto inesistente (sentenza 30 giugno 1988, causa C‑226/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3611, punto 16).
19– Benché non sorgano dubbi, come ha indicato la Commissione nella replica (punto 10), qualora si faccia riferimento alle altre versioni linguistiche della medesima decisione. Così, per esempio,: EN: «to recover the aid»; FR: «récupérer l´aide»; DE: «Beihilfe zurückzufordern», laddove è in tale contesto multilinguistico che devono essere interpretate le disposizioni della decisione (v., per tutte, sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. 1997, pag. I‑4411, punto 15).
20– In un lungo processo iniziato con sentenze tanto esemplari come quelle rese nelle cause Costa/Enel [sentenza 15 luglio 1964 (causa 6/64, Racc. pag. 1141)] e Simmenthal [sentenza 9 marzo 1978 (causa 106/77, Racc. pag. 629)]. A partire da tale momento si è riconosciuto che il diritto dell’Unione prevale, in caso di conflitto, sul diritto degli Stati membri, che non possono opporsi al primato neppure invocando norme di rango superiore.
21– Causa C‑224/01 (Racc. pag. I-10239).
22– Causa C‑129/00 (Racc. pag. I-14637).
23– Causa C‑154/08.
24– Causa C‑2/08 (Racc. pag. I‑7501).
25– Causa C‑126/97 (Racc. pag. I-3055).
26– Causa C‑173/03 (Racc. pag. I-5177).
27– Causa C‑2/06 (Racc. pag. I‑411).
28– In tal senso si è espressa anche una buona parte della dottrina accademica; v. Germelmann, C.F., EWS, 9/2007, pag. 392; Kremer, C., EuZW, 23/2007, pag. 726. È peraltro dominante l’opinione che, con tale sentenza, piuttosto che deviare dalla giurisprudenza precedente, la Corte abbia voluto ribadire la logica della sua dottrina tradizionale; v. Peroni, G., in Diritto del commercio internazionale, 22.1, 2008, pag. 221; Biondi, A., in Common Market Law Review, 2008, pag. 1459; Fontana, E., in Diritto del commercio internazionale, 22.1, 2008, pag. 193.
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