CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 4 marzo 2010 1(1)
Causa C‑583/08 P
Christos Gogos
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Statuto dei funzionari – Inquadramento nel grado – Grado iniziale o grado superiore della carriera A 7/A 6 – Perdita della possibilità di ottenere la nomina in un momento precedente – Ristoro in termini di ricostruzione della carriera o di natura patrimoniale – Presupposti per il riconoscimento d’ufficio di un indennizzo – Controversia di carattere pecuniario – Competenza giurisdizionale anche di merito – Durata eccessiva del procedimento di primo grado»
I – Introduzione
1. Il presente caso verte su una delle ultime controversie in materia di pubblico impiego che verranno decise dalla Corte nella veste di giudice dell’impugnazione. Esso solleva questioni fondamentali, di notevole rilevanza non solo per la futura giurisprudenza sul pubblico impiego comunitario, ma anche per altre materie. In particolare, il secondo motivo di impugnazione offre alla Corte la possibilità di analizzare in modo dettagliato il tema della competenza anche di merito dei giudici dell’Unione.
2. Gli antefatti di questo caso si possono così riassumere: il sig. Gogos, funzionario della Commissione europea, ha partecipato ad un concorso interno al fine di passare dalla categoria B («categoria media superiore»), in cui era inquadrato, alla più elevata categoria A («categoria superiore»), secondo l’organizzazione delle carriere di quel tempo. A seguito di un errore procedimentale il suo esame orale è stato successivamente ripetuto per due volte; ciò ha comportato che il sig. Gogos superasse detto esame solo al terzo tentativo e venisse iscritto nell’elenco dei candidati idonei circa cinque anni dopo rispetto agli altri candidati selezionati. A causa di tale ritardo, il sig. Gogos è stato privato della possibilità di venire assegnato ad un posto della categoria A e di essere promosso all’interno della nuova carriera molto prima rispetto a quanto effettivamente avvenuto. A titolo di risarcimento per tale ritardo, secondo il sig. Gogos, la Commissione avrebbe dovuto collocarlo direttamente nel grado A 6. La Commissione lo ha invece collocato nel più basso grado iniziale A 7.
3. Il ricorso, a mezzo del quale il sig. Gogos ha impugnato la decisione dell’autorità avente il potere di nomina che lo aveva inquadrato nel grado A 7, è stato rigettato dal Tribunale di primo grado con sentenza 15 ottobre 2008 (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con la sua odierna impugnazione, il sig. Gogos rimprovera al Tribunale un errore di diritto, dolendosi che tale giudice non gli abbia accordato d’ufficio un indennizzo. Il ricorrente, inoltre, reclama un autonomo risarcimento per la durata – a suo dire eccessivamente lunga – del procedimento di primo grado.
4. Al caso di specie trova ancora applicazione la «vecchia» normativa, quale vigente fino al 30 aprile 2004, che ha preceduto la «grande riforma» del pubblico impiego comunitario operata con il regolamento (CE) n. 723/2004 (3). Tuttavia, le questioni giuridiche che la Corte è chiamata a dirimere in relazione ai temi della competenza anche di merito e del risarcimento per perdita di chance, non hanno perso nulla della loro rilevanza neppure a seguito della nuova normativa entrata in vigore il 1º maggio 2004.
II – Contesto normativo
5. Il quadro normativo in cui si colloca il caso di specie è rappresentato dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari») nella versione vigente fino al 30 aprile 2004 (4). A quel tempo, l’art. 5, n. 1, di tale Statuto definiva la struttura delle carriere del pubblico impiego comunitario come segue:
«Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C e D.
La categoria A comprende otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di direzione, di concetto e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un’esperienza professionale di livello equivalente [categoria superiore].
La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un’esperienza professionale di livello equivalente [categoria media superiore].
(…)».
6. L’art. 45, n. 2, dello Statuto dei funzionari stabiliva inoltre quanto segue:
«Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».
7. L’art. 31 dello Statuto dei funzionari conteneva la seguente norma:
«1. I candidati (…) sono nominati:
– funzionari della categoria A (…): nel grado iniziale della loro categoria (…);
(…).
2. Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:
a) per i gradi A 1, A 2, A 3 e LA 3:
(…)
b) per gli altri gradi:
– di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili;
– della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.
Salvo per il grado LA 3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado».
8. Va inoltre richiamato l’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari, che – sia nella versione vigente sino al 30 aprile 2004, sia nella versione vigente dal 1º maggio 2004 – così recita:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona (...). Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito, incluso il potere di annullare o modificare i provvedimenti in questione».
III – Fatti all’origine della controversia e svolgimento del procedimento
9. Il sig. Christos Gogos presta servizio presso le Comunità europee (ora: Unione europea) dal 1981. Il 1º ottobre 1986 egli veniva nominato funzionario di grado B 5.
10. Nel 1997 il sig. Gogos partecipava al concorso interno COM/A/17/96, indetto dalla Commissione al fine di consentire ai funzionari dell’allora categoria B un avanzamento nella categoria A, più precisamente nella carriera A 7/A 6. Quale condizione di partecipazione a tale concorso veniva richiesta, inter alia, un’anzianità di servizio di almeno sette anni nella categoria B. Il bando conteneva inoltre un riferimento al fatto che i vincitori sarebbero stati di regola nominati nel grado iniziale della carriera A 7/A 6.
11. Il sig. Gogos, nell’ambito dell’esame orale in cui si articolava il concorso, non raggiungeva il punteggio richiesto e, pertanto, non veniva inserito nella lista dei candidati idonei. La circostanza gli veniva comunicata dalla commissione esaminatrice con lettera 15 dicembre 1997.
12. In seguito al ricorso del sig. Gogos, il Tribunale di primo grado, con sentenza 23 marzo 2000 (5), annullava tale decisione della commissione esaminatrice, segnatamente perché quest’ultima non sarebbe stata in grado di garantire ai candidati parità di trattamento in sede di esame orale.
13. A seguito di ciò, la Commissione invitava il sig. Gogos a sostenere, in data 25 settembre 2000, un secondo esame orale, che egli però ancora una volta non superava.
14. Anche la seconda decisione della commissione esaminatrice veniva impugnata dal sig. Gogos dinanzi al Tribunale di primo grado. Nel corso del procedimento giudiziario il sig. Gogos e la Commissione pervenivano ad una composizione amichevole della controversia: il sig. Gogos rinunciava alla sua domanda di annullamento della decisione della commissione esaminatrice ed al risarcimento richiesto e la Commissione, in compenso, si impegnava ad organizzargli un terzo esame orale e a sostenere le spese da lui ripetibili (6).
15. Il terzo esame orale, svoltosi l’8 novembre 2002, veniva infine superato dal sig. Gogos. La Commissione gli comunicava quindi, con lettera 15 novembre 2002, che il suo nominativo da quel momento era inserito nell’elenco dei candidati risultati idonei nel concorso COM/A/17/96.
16. A decorrere dal 1° aprile 2003, il sig. Gogos veniva quindi nominato funzionario di categoria A. Il 31 marzo 2003 gli veniva comunicata la decisione con la quale l’autorità avente il potere di nomina lo inquadrava nel terzo scatto del grado A 7 (in prosieguo: la «decisione di inquadramento»).
17. Avverso la decisione di inquadramento il sig. Gogos proponeva, il 30 giugno 2003, un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari, lamentando una violazione degli artt. 31 e 45 del detto Statuto, nonché dell’art. 233 CE, e il mancato rispetto dei termini dell’accordo amichevole raggiunto nell’ambito del precedente procedimento giudiziario (7). In sostanza, il sig. Gogos faceva valere che egli avrebbe dovuto essere inquadrato come se avesse superato il concorso già nel dicembre 1997. A suo avviso, poiché la maggior parte dei vincitori di quel concorso erano stati nel frattempo già promossi al grado A 6 immediatamente superiore, l’autorità avente il potere di nomina avrebbe a quel punto dovuto inquadrarlo direttamente nel grado A 6 – e non nel grado A 7 – al fine di compensare il ritardo della sua posizione rispetto a quella di tali colleghi.
18. Il reclamo amministrativo del sig. Gogos veniva respinto dall’autorità avente il potere di nomina con decisione 24 novembre 2003 (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»). Avverso tale decisione il sig. Gogos, il 18 febbraio 2004, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. Più di quattro anni dopo, il 15 ottobre 2008, il Tribunale, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso, ma condannava la Commissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, n. 3, e 88 del suo regolamento di procedura, a sostenere tutte le spese.
19. Con la sua impugnazione, presentata il 22 dicembre 2008 (8), il sig. Gogos chiede ora che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
– annullare la decisione riguardante il suo inquadramento nel grado A 7 nonché la decisione 24 novembre 2003 di rigetto del suo reclamo;
– esercitare la propria competenza anche di merito e concedergli un risarcimento per un importo complessivo di EUR 538 121,79 per il danno economico derivante dal comportamento illegittimo della Commissione costituito dalla decisione illegittima contestata, danno i cui effetti, a motivo della riforma statutaria, si ripercuoteranno per l’intera vita del ricorrente;
– concedergli un risarcimento danni di EUR 50 000 per il grave ritardo nell’adozione della sentenza di primo grado;
– condannare la convenuta alle spese da lui sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nel presente procedimento.
20. La Commissione chiede per parte sua che la Corte voglia:
– respingere integralmente l’impugnazione;
– rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente in relazione alla durata del procedimento;
─ condannare il ricorrente a tutte le spese.
21. Dinanzi alla Corte si è svolta prima la fase scritta e poi, il 28 gennaio 2008, quella orale.
IV – Valutazione
22. Il sig. Gogos contesta la sentenza impugnata con due motivi di gravame (al riguardo, v. infra, parte A) e rivendica altresì, con un’autonoma domanda, un risarcimento per la durata del procedimento di primo grado (al riguardo, v. infra, parte B).
A – Sui due motivi di impugnazione
23. In primo luogo mi soffermerò sui due motivi di gravame che il sig. Gogos pone a fondamento della sua istanza di annullamento della sentenza impugnata.
1. Sulla censura relativa all’omesso esame, nell’ambito della sentenza impugnata, di diversi motivi di ricorso (primo motivo di impugnazione)
24. Il primo motivo di impugnazione concerne quei passaggi della motivazione della sentenza nei quali si discute se il sig. Gogos sia stato a ragione inquadrato nell’inferiore grado iniziale A 7 o se, piuttosto, egli avrebbe dovuto essere collocato direttamente nel più elevato grado A 6. Il sig. Gogos contesta al Tribunale di aver omesso di esaminare cinque dei suoi sei motivi di ricorso e di aver quindi rigettato con insufficiente motivazione il ricorso da lui proposto avverso la decisione di inquadramento e la decisione sul reclamo.
25. La ragione di tale motivo di impugnazione riposa nel fatto che il sig. Gogos, nell’ambito del procedimento di primo grado, ha lamentato la violazione delle seguenti norme e dei seguenti principi di diritto: art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari, art. 233 CE, principio di parità di trattamento, principio di equità, principio di buona amministrazione e principio di legittima aspettativa di carriera (9). Il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è però soffermato in modo dettagliato solo sull’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari (10), dedicando all’art. 233 CE e agli altri principi menzionati dal ricorrente solo tre succinti punti (11).
a) Ricevibilità
26. La ricevibilità di questo primo motivo di impugnazione, invero, non pare problematica.
27. Come noto, la censura di omesso esame di un motivo di ricorso da parte del Tribunale può essere interpretata come una doglianza di difetto di motivazione (12). L’obbligo di motivazione incombente al Tribunale deriva dal combinato disposto degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte. La questione se la motivazione di una sentenza di primo grado sia insufficiente costituisce, secondo una giurisprudenza consolidata, una questione di diritto che può essere, in quanto tale, dedotta nell’ambito di un’impugnazione (13).
28. La Commissione, nondimeno, contesta con forza la ricevibilità del primo motivo di impugnazione. Essa ritiene che il sig. Gogos, in primo grado, abbia avanzato un unico motivo di annullamento, fondato esclusivamente sulla violazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari, e abbia richiamato le ulteriori norme e gli ulteriori principi menzionati semplicemente ad abundantiam. Secondo la Commissione, un eventuale tentativo da parte del sig. Gogos di tardiva conversione degli argomenti svolti ad abundantiam in autonomi motivi di annullamento si porrebbe in contraddizione con il contegno da lui tenuto nel procedimento di primo grado e, in realtà, equivarrebbe alla deduzione di motivi nuovi, inammissibile in un procedimento di impugnazione.
29. Tale obiezione non è convincente.
30. A differenza della Commissione, negli atti di causa non rinvengo alcun elemento che porti necessariamente a considerare le argomentazioni svolte dal ricorrente dinanzi al Tribunale quale espressione di un unico e unitario motivo di ricorso. Infatti, se si esamina l’atto di ricorso presentato in prima istanza dal sig. Gogos, si vede come all’art. 233 CE, al principio di parità di trattamento, così come ai principi di equità, di buona amministrazione e di legittima aspettativa di carriera, siano dedicati specifici punti. Ciò fa propendere più per l’esistenza di una pluralità di motivi di ricorso che per la tesi contraria.
31. Nulla in senso contrario si evince dalla relazione d’udienza relativa al procedimento di primo grado né dalla sentenza impugnata, sulle quali invece la Commissione tenta di fondare la propria posizione. La relazione d’udienza si limita a riassumere le deduzioni del ricorrente e non le inquadra espressamente né in un motivo di annullamento unitario né in una pluralità di motivi di annullamento (14). Nella sentenza impugnata si dice semplicemente che il ricorrente fa valere «in via principale» una violazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari e «inoltre», quale «conseguenza» di tale trasgressione, una violazione delle ulteriori norme e degli ulteriori principi di diritto da lui richiamati (15); anche ciò non depone necessariamente a favore della sussistenza di un unico motivo di ricorso.
32. A prescindere da ciò, se si volesse poi desumere un ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto al procedimento di primo grado dal semplice fatto che nell’atto di impugnazione viene impiegata per la prima volta la locuzione «ακυρωτικοί λόγοι» (16), ciò rappresenterebbe un approccio esageratamente formalistico ed un’inopportuna svalutazione del ruolo della Corte quale giudice dell’impugnazione.
33. È vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, non è consentito presentare motivi nuovi in sede di impugnazione. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, tali norme mirano semplicemente a prevenire che si addivenga ad un ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto alle deduzioni dibattute dinanzi al giudice di primo grado (17). Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
34. La reale censura mossa dal sig. Gogos riguarda il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe valutato adeguatamente parti cruciali delle argomentazioni da lui svolte in primo grado (18). Il ricorrente, perciò, non sottopone alla Corte motivi nuovi sotto il profilo sostanziale, ma chiede soltanto di verificare se il Tribunale abbia esaminato la materia del processo già dibattuta in primo grado in modo tale da rispettare i requisiti di motivazione delle sentenze. La soluzione di una siffatta questione rientra tra le prerogative più autenticamente proprie della Corte quale giudice dell’impugnazione.
35. Il primo motivo di impugnazione è quindi ricevibile.
b) Fondatezza
36. Qualora il Tribunale nella sentenza impugnata avesse disatteso l’obbligo di motivazione impostogli dal combinato disposto degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte, il primo motivo di impugnazione dovrebbe trovare accoglimento.
37. In base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare la sua funzione di controllo (19).
38. Per contro, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie sentenze non va inteso nel senso che quest’ultimo fosse tenuto a trattare nel dettaglio tutti gli argomenti presentati in primo grado, specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso (20). La motivazione, anzi, può essere addirittura implicita, sempre che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (21). Tuttavia, dalla motivazione della sentenza nel suo complesso deve risultare chiaramente che il Tribunale ha esaminato tutte le censure dedotte in primo grado (22).
39. La sentenza impugnata soddisfa tali requisiti. In essa il Tribunale, dopo aver respinto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari (23), rileva come, «conseguentemente», anche gli ulteriori vizi eccepiti dal sig. Gogos in relazione all’art. 233 CE ed ai principi di parità di trattamento, di equità, di buona amministrazione e di legittima aspettativa di carriera «non possano inficiare la legittimità della decisione di inquadramento» (24).
40. Il Tribunale, pertanto, non ha sorvolato sulle ulteriori norme e sugli ulteriori principi di diritto addotti dal sig. Gogos, ma, al contrario, si è soffermato – seppur in modo estremamente sintetico – su di essi. Dal passaggio della sentenza citato si desume agevolmente che il Tribunale rigetta le corrispondenti doglianze per le stesse ragioni che lo hanno in precedenza indotto a respingere la censura fondata sull’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari.
41. Il sig. Gogos eccepisce che il Tribunale avrebbe dovuto, in particolare, valutare autonomamente la censura concernente il principio di parità di trattamento, senza subordinarla all’esame dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari.
42. In proposito va rilevato come la sentenza impugnata dedichi al principio di parità di trattamento due specifici punti (25), ove – sebbene anche qui in modo estremamente sintetico – vengono esposti specificatamente i motivi per i quali, secondo il Tribunale, il richiamo al principio di parità di trattamento nel caso di specie non poteva condurre all’inquadramento del sig. Gogos nel grado superiore. A giudizio del Tribunale, in primo luogo, il richiamo al principio di uguaglianza è infondato in quanto la copertura di ogni posto postula una decisione da adottarsi caso per caso soppesando le qualificazioni del funzionario da assumere; in secondo luogo, la specifica esperienza professionale è già tenuta in considerazione in funzione del passaggio del funzionario interessato nella categoria superiore.
43. Può darsi che il sig. Gogos non condivida nel merito queste considerazioni del Tribunale, ma ciò non toglie che quest’ultimo abbia esaminato le censure da lui mosse. Il fatto che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa rispetto a quella del ricorrente non vale di per sé solo a configurare un difetto di motivazione della sentenza impugnata (26).
44. Ne consegue che, nel complesso, il primo motivo di impugnazione va respinto.
2. Sui presupposti per un riconoscimento d’ufficio del risarcimento del danno (secondo motivo di ricorso)
45. Con il secondo motivo di impugnazione il sig. Gogos chiede se il Tribunale avrebbe potuto e, se del caso, dovuto riconoscergli d’ufficio un indennizzo. Il sig. Gogos sostiene che il Tribunale ha omesso di esercitare la competenza giurisdizionale anche di merito che gli spetta nelle controversie di carattere pecuniario. Secondo il sig. Gogos, l’esercizio di tale competenza avrebbe consentito ai giudici di primo grado di riconoscergli, d’ufficio, un indennizzo.
46. Con tale motivo il ricorrente contesta specificatamente il punto 47 della sentenza impugnata; qui il Tribunale ha in sostanza constatato che il sig. Gogos, a causa della necessità di ripetizione dell’esame orale (27), era stato probabilmente privato della possibilità di accedere alla categoria A prima rispetto alla data di effettiva assegnazione e, quindi, era stato privato della possibilità di un altrettanto anticipato avanzamento all’interno della sua nuova carriera, ma che egli dinanzi al Tribunale non aveva reclamato a tale titolo alcun indennizzo.
a) Ricevibilità
47. La Commissione ritiene questo secondo motivo irricevibile. Essa sostiene che, nel corso dell’intero iter procedimentale finora svoltosi, il sig. Gogos si è limitato a chiedere l’annullamento della decisione di inquadramento e della decisione sul reclamo, senza mai sollevare una pretesa risarcitoria, peraltro irricevibile ove invocata per la prima volta in sede di impugnazione.
48. Vero è che il sig. Gogos, per sua stessa ammissione, non ha avanzato dinanzi al Tribunale alcuna formale richiesta di risarcimento danni.
49. Ciononostante, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta. La Commissione fraintende quello che è il vero obiettivo perseguito dal sig. Gogos con il secondo motivo di impugnazione. La questione è se il Tribunale, d’ufficio – quindi senza un’apposita domanda –, avrebbe potuto e dovuto riconoscere al ricorrente un risarcimento.
50. La questione se il Tribunale fosse legittimato ed eventualmente addirittura obbligato a riconoscere al sig. Gogos, d’ufficio, un indennizzo integra una questione di diritto che può essere esaminata nell’ambito di un procedimento di impugnazione. La trattazione di tale questione non può essere fatta dipendere dal fatto che, in primo grado, l’interessato abbia sollevato una specifica pretesa risarcitoria. Al contrario, tale questione sorge naturalmente proprio nei casi in cui il ricorrente, nel procedimento di primo grado, non abbia avanzato una simile richiesta.
51. Il sig. Gogos, riferendosi nell’atto di impugnazione al suddetto problema, non opera un ampliamento dell’oggetto della controversia, bensì chiede alla Corte di verificare se il Tribunale abbia esaminato le deduzioni allegate in primo grado rispettando i dettami normativi e prendendo in merito tutti i provvedimenti giuridicamente leciti e necessari.
52. Qualora la presentazione di una richiesta di risarcimento danni in sede di primo grado fosse elevata a indefettibile presupposto di ricevibilità dell’impugnazione, verrebbe in tal modo vanificata la possibilità di affermare i propri diritti al riguardo, ciò che sarebbe inconciliabile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva.
53. Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è ricevibile.
b) Fondatezza
54. Affinché il secondo motivo di impugnazione possa trovare accoglimento, sarebbe necessario che il Tribunale fosse legittimato nella fattispecie ad accordare d’ufficio al sig. Gogos un risarcimento e che esso abbia omesso di esercitare tale potere (28).
i) Competenza anche di merito in presenza di una controversia di carattere pecuniario ai sensi dello Statuto dei funzionari
55. L’art. 91, n. 1, secondo periodo, dello Statuto dei funzionari riconosce alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito nelle controversie di carattere pecuniario che insorgano tra i funzionari dell’Unione e i loro datori di lavoro.
56. La nozione di «controversia di carattere pecuniario» non va intesa in termini restrittivi.
57. Invero, una controversia di natura pecuniaria si configura, in primo luogo, qualora il funzionario interessato sollevi, ex art. 270 TFUE, una pretesa pecuniaria, agendo ad esempio per il risarcimento di un danno o per il pagamento di importi che ritiene gli siano dovuti in forza dello Statuto dei funzionari o di un altro atto che disciplina il suo rapporto di lavoro (29): si pensi alla retribuzione, a determinati assegni o prestazioni sociali riconosciuti dallo Statuto o, ancora, agli interessi moratori (30).
58. Tuttavia, una controversia di carattere pecuniario può celarsi anche dietro un’azione di annullamento proposta da un funzionario per chiedere la caducazione di una decisione che incide sulla sua posizione di servizio (31). Particolarmente interessante ai fini del caso di specie è il fatto che anche il ricorso con cui il funzionario chieda il riesame giudiziale del proprio inquadramento fa assumere alla controversia carattere pecuniario (32). La ratio di ciò si ravvisa nel fatto che la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina relativa all’inquadramento di un funzionario non incide solo sulla carriera di quest’ultimo e sulla sua posizione personale all’interno della gerarchia, bensì si ripercuote direttamente sulle sue spettanze economiche e, in particolare, sull’ammontare della sua retribuzione ai sensi dello Statuto dei funzionari.
59. Alla luce di quanto precede, ne deriva che anche nel caso di specie si era in presenza di una controversia di carattere pecuniario, rispetto alla quale il Tribunale disponeva, ex art. 91, n. 1, secondo periodo, dello Statuto dei funzionari, di una competenza anche di merito.
60. La competenza anche di merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’art. 91, n. 1, secondo periodo, dello Statuto dei funzionari gli affida il compito di risolvere esaustivamente le controversie sottoposte alla sua cognizione (33). Pertanto, il giudice dell’Unione, laddove vengano in questione i soli aspetti patrimoniali della controversia in esame, non è tenuto a limitarsi ad un mero controllo di legittimità degli atti degli organi, delle istituzioni e degli altri organismi dell’Unione, ma è altresì competente a verificarne la congruità. Riguardo ai profili puramente patrimoniali della lite, il giudice dell’Unione è quindi legittimato a sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità che ha il potere di nomina, ed ha il potere non soltanto di annullare le decisioni di quest’ultima ma anche di riformarle nel merito.
61. Secondo la giurisprudenza, la competenza anche di merito implica che il giudice possa condannare il convenuto – eventualmente anche d’ufficio, ossia in assenza di formale domanda in tal senso – a versare un indennizzo per il danno cagionato dal suo errore, e possa in tal caso valutare equitativamente il danno tenuto conto di tutte le circostanze afferenti alla causa (34).
62. Per quanto concerne le controversie vertenti su decisioni di inquadramento, ciò significa che i giudici dell’Unione devono sì limitarsi a valutare la legittimità dell’atto di inquadramento del funzionario in quanto tale, senza alcun potere di provvedere in via autonoma o rettificativa, ma possono nondimeno riconoscere all’interessato – se del caso, anche d’ufficio – un indennizzo per l’eventuale errore in cui sia incorsa l’autorità avente il potere di nomina nel deliberare sul suo inquadramento.
ii) Significato e scopo del riconoscimento d’ufficio di un indennizzo nell’ambito della competenza anche di merito
63. Il Tribunale, nel caso di specie, non ha mai affrontato, neppure incidentalmente, la questione relativa alla possibilità di condannare d’ufficio la Commissione al risarcimento del danno, essendosi limitato a rilevare in modo lapidario la mancata presentazione da parte del sig. Gogos di una domanda di indennizzo (35).
64. Tale circostanza potrebbe far pensare che il Tribunale non abbia riconosciuto il carattere pecuniario della controversia ai sensi dell’art. 91, n. 1, secondo periodo, dello Statuto dei funzionari. Può essere che il Tribunale non avesse ben chiaro il fatto di essere dotato, per i profili puramente pecuniari della lite, di una competenza anche di merito, la quale include, non marginalmente, anche il potere di accordare d’ufficio un risarcimento (36).
65. Tuttavia, visto che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per una pronuncia di condanna d’ufficio della Commissione al risarcimento del danno, si può qui soprassedere alla questione se il Tribunale abbia effettivamente travisato la portata delle proprie competenze, incorrendo così in un errore di diritto.
66. Infatti, l’attribuzione ai giudici dell’Unione del potere di riconoscere d’ufficio ai funzionari un risarcimento mira in primo luogo a fornire agli stessi giudici gli strumenti per assicurare l’effetto utile delle sentenze di annullamento da loro pronunciate nell’ambito di vertenze statutarie (37). Pertanto, laddove l’annullamento (integrale o parziale) di una decisione illegittima dell’autorità avente il potere di nomina non sia sufficiente per contribuire all’attuazione dei diritti del funzionario interessato o per tutelarne efficacemente gli interessi, il giudice dell’Unione potrà accordare a questi d’ufficio un indennizzo.
67. Nel caso di specie, però, il Tribunale è giunto alla conclusione che la decisione di inquadramento e la decisione sul reclamo adottate dalla Commissione non erano viziate da errori da diritto. Di conseguenza, non avendo annullato le due decisioni, non esisteva per il Tribunale neppure alcuna ragione di assicurare l’effetto utile della propria sentenza attraverso la corresponsione d’ufficio di un indennizzo. Tale impostazione non è criticabile sul piano giuridico.
68. Per inciso, mi sia consentito aggiungere che, nel caso di specie, risultava in partenza esclusa anche la possibilità che il sig. Gogos venisse risarcito per le conseguenze derivanti da un atto amministrativo legittimo. A prescindere dal fatto che nel diritto dell’Unione europea non è stato ancora definitivamente chiarito se e quando sia possibile accordare un siffatto indennizzo (38), i pregiudizi sofferti dal sig. Gogos in termini di retribuzione e di carriera nella nuova categoria A non sono riconducibili sotto il profilo causale alla decisione di inquadramento e alla decisione sul reclamo, bensì agli errori di diritto commessi dalla Commissione in sede concorsuale (39).
69. Il secondo motivo di impugnazione è pertanto infondato.
3. Osservazioni conclusive
70. Per completezza si deve altresì segnalare che la decisione sull’inquadramento di un funzionario non costituisce la sede opportuna per risarcire quest’ultimo degli eventuali pregiudizi sofferti in conseguenza di errori commessi nell’organizzazione di un precedente concorso.
71. Invero, la correttezza della tesi del Tribunale, che nega in nuce l’applicabilità dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari ai concorsi interni, è alquanto dubbia (40). Tale norma, infatti, mira a consentire ad un’istituzione, nella sua qualità di datore di lavoro, di assicurarsi le prestazioni di una persona che, nel contesto del mercato del lavoro, rischi di essere oggetto di numerose richieste da parte di altri potenziali datori di lavoro e quindi di sfuggirle (41). A differenza di quanto pare ritenere il Tribunale, l’eventualità di una simile competizione tra le istituzioni europee ed i datori di lavori privati riguardo ai candidati interni non è affatto da escludersi. Al contrario, anche una persona che sia già alle dipendenze di un’istituzione dell’Unione può essere tentata di andarsene per passare al settore privato o ad altri organi internazionali, laddove ritenga le condizioni offerte da un datore di lavoro esterno maggiormente allettanti rispetto alla sua attuale posizione ed alle possibilità di carriera all’interno del pubblico impiego europeo. Ciò può risultare vero, in particolare, per alcuni laureati che occupano posti delle categorie B o C.
72. Tuttavia, in ultima analisi, la questione relativa all’applicabilità dell’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari non ha importanza ai fini del presente procedimento. Infatti, in deroga al principio cristallizzato nel paragrafo 1 del medesimo articolo, in forza del quale la nomina avviene nel grado iniziale della categoria, l’art. 31, n. 2, consente un inquadramento superiore dei funzionari solo in casi eccezionali (42), ossia laddove ciò corrisponda a specifiche esigenze di servizio o sia realmente giustificato da particolari qualificazioni o esperienze professionali dell’interessato (43); la norma, in altre parole, postula che il candidato sia estremamente qualificato (44). Ne consegue che, in difetto dei menzionati presupposti, il ricorso all’art. 31, n. 2, dello Statuto dei funzionari al fine di risarcire determinati pregiudizi sofferti dal funzionario con riferimento alla propria carriera configurerebbe un abuso della disciplina posta dalla norma.
73. Il sig. Gogos non può fondare la propria pretesa ad un inquadramento nel grado superiore neppure sul principio generale di parità di trattamento. Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (45). Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse e dunque la comparabilità di tali situazioni devono, in particolare, essere accertati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo del provvedimento da adottare (46).
74. Una decisione di inquadramento basata sull’art. 31 dello Statuto dei funzionari ha come oggetto e scopo solo quello di collocare il funzionario in questione, nell’interesse del servizio ed in funzione della sua qualificazione, in un determinato grado della sua carriera. Alla Corte non si offrono motivi per ritenere che, alla luce di questi criteri, il sig. Gogos si sarebbe trovato in una situazione diversa rispetto a quella di altri candidati che hanno superato il concorso interno. Pertanto, anche sotto il profilo del principio di parità di trattamento, non è censurabile il fatto che egli sia stato collocato nello stesso grado A 7 di altri vincitori. Per contro, eventuali irregolarità avvenute in sede di organizzazione del concorso e il conseguente ritardo nella nomina in servizio di un funzionario non costituiscono criteri di raffronto rilevanti ai fini della decisione di inquadramento.
75. È certamente indubitabile che il sig. Gogos, a causa della doppia ripetizione dell’esame orale e delle conseguenti lungaggini della procedura concorsuale, è stato privato della possibilità di accedere alla categoria A in un momento anteriore e dunque della possibilità di essere promosso prima nell’ambito della sua nuova carriera (47). I danni materiali e morali a ciò riconducibili, tuttavia, non sono stati causati dalla decisione di inquadramento e dalla decisione sul reclamo controverse nel presente procedimento. Perciò, anche ipotizzando l’illegittimità di entrambe tali decisioni, il Tribunale non avrebbe potuto valutare il danno d’ufficio, se non violando il principio «ne ultra petita».
76. In realtà il danno, come si è già avuto modo di esporre (48), è imputabile agli errori di diritto all’epoca commessi nell’organizzazione del concorso. Il sig. Gogos, avvalendosi di tutti gli strumenti processuali a sua disposizione, avrebbe potuto far valere tale danno nell’ambito dei due precedenti procedimenti (49).
77. Quanto al primo di questi due procedimenti, va notato che il sig. Gogos, oltre a domandare l’annullamento della decisione della commissione esaminatrice, si è limitato a richiedere il risarcimento del danno morale subìto. Tale richiesta è stata però respinta dal Tribunale con la motivazione che l’annullamento della decisione della commissione esaminatrice costituiva una riparazione adeguata del danno subito dal ricorrente (50). Tale sentenza è nel frattempo passata in giudicato.
78. Per quanto concerne il secondo procedimento, va ricordato che il sig. Gogos, in sede di composizione amichevole della controversia con la Commissione, ha rinunciato a tutte le pretese risarcitorie a suo tempo fatte valere (51). Visto che nulla induce a ritenere inefficace o annullabile l’accordo extra‑giudiziale raggiunto tra il sig. Gogos e la Commissione, il ricorrente non ha, nella prospettiva attuale, più alcun titolo per reclamare un risarcimento di danni coperti da quella transazione.
79. Solo qualora dovesse emergere la sussistenza di ulteriori danni significativi, al cui risarcimento il sig. Gogos non abbia in passato validamente rinunciato, potrebbe oggi ancora prospettarsi un indennizzo per la perdita di chance che egli ha subito a motivo del mancato avanzamento di categoria in un momento anteriore. Qualora siano soddisfatti gli ulteriori presupposti richiesti per far valere una responsabilità dell’amministrazione comunitaria (52) e non sia ancora intervenuta la prescrizione, resta impregiudicata per il sig. Gogos la possibilità di agire, in via autonoma, per il risarcimento di tali eventuali danni.
4. Conclusione parziale
80. Poiché nessuno dei due motivi di impugnazione sollevati dal sig. Gogos ha trovato accoglimento, la sua impugnazione va integralmente respinta.
81. Pertanto, le conclusioni del sig. Gogos miranti all’annullamento della decisione di inquadramento e della decisione sul reclamo nonché alla corresponsione di un indennizzo di EUR 538 121,79, presupponendo il previo annullamento della sentenza impugnata, divengono prive di oggetto.
B – Sull’autonoma richiesta di risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento
82. Da ultimo il sig. Gogos chiede che la Corte gli riconosca un equo risarcimento per la durata – a suo dire eccessiva – del procedimento di primo grado. Egli, prendendo le mosse dalla causa Baustahlgewebe (53), quantifica tale indennizzo in EUR 50 000.
83. In realtà, come stabilito dalla Corte nella sentenza FIAMM (54), una siffatta domanda di risarcimento proposta in via autonoma non è ricevibile nell’ambito di un procedimento di impugnazione. Infatti, ai sensi dell’art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell’atto di impugnazione possono avere per oggetto solo l’annullamento totale o parziale della sentenza del Tribunale ed, eventualmente, l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.
84. L’eccessiva durata del procedimento di primo grado può essere fatta valere nell’ambito del procedimento di impugnazione solo qualora, secondo una delle parti, tale durata abbia influito sul merito della sentenza di primo grado, offrendo così una ragione per il suo annullamento (55). Tuttavia, nel caso di specie il sig. Gogos non ha presentato alcuna deduzione in tal senso.
85. Alla luce di quanto sopra considerato, la sua richiesta di risarcimento va dunque respinta.
86. A meri fini di completezza, resta da segnalare che il sig. Gogos, ai sensi del combinato disposto degli artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE (56), ha ovviamente la possibilità di agire contro l’Unione europea per il risarcimento del danno derivante dalla durata del procedimento dinanzi al Tribunale (57). L’istituzione che dovrebbe rispondere di tale eventuale risarcimento, ad ogni buon conto, non è la Commissione europea, bensì la Corte di giustizia dell’Unione europea.
87. Nell’ambito di un’azione siffatta si dovrebbe valutare, tra l’altro, se nel caso di specie la durata del procedimento di primo grado sia stata tale da pregiudicare il diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole (58). Ciò va valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (59).
88. Nel caso di specie, il procedimento dinanzi al Tribunale è durato complessivamente circa quattro anni e otto mesi (60). Particolarmente degno di nota è il fatto che tra la chiusura della fase scritta e la fase orale nel primo grado di giudizio (61) sono trascorsi più di tre anni. Salvo un più accurato esame della questione nell’ambito di un eventuale giudizio per risarcimento danni, una simile durata non appare giustificata né dalla particolare complessità della materia o delle questioni di fatto e di diritto sollevate, né dal comportamento delle parti. È evidente che i problemi di organizzazione interna del Tribunale, ad esempio quelli legati al rinnovo periodico dei giudici, non devono ricadere in danno delle parti. La Commissione richiama invero l’attenzione sul fatto che nel periodo considerato il Tribunale aveva da smaltire molti più procedimenti che all’epoca della sentenza Baustahlgewebe; essa omette però di precisare che lo stesso Tribunale oggi dispone di molti più giudici e molto più personale rispetto ad allora.
V – Spese
89. Come si evince dall’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. La decisione che provvede sulle spese riveste particolare importanza nel caso di specie, visto che la Commissione è intervenuta quale altra parte del procedimento con la rappresentanza di un avvocato.
90. Ai sensi del combinato disposto degli art. 69, n. 2, e 118 del regolamento di procedura, è di norma la parte soccombente a dover essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tale regola, come si evince inoltre dall’art. 122, secondo comma, primo trattino, del regolamento di procedura, vale anche per le impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione dell’Unione nell’ambito di vertenze statutarie. Ne deriva che il sig. Gogos, rimasto soccombente sotto tutti i profili, dovrebbe essere condannato alle spese proprie e della Commissione, così come richiesto da quest’ultima nel caso di specie.
91. Nondimeno, ai sensi dell’art. 122, secondo comma, secondo trattino, del regolamento di procedura, la Corte, in deroga alla regola generale posta dall’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità.
92. Nel caso di specie, da un lato, va tenuto indubbiamente conto del fatto che i motivi di impugnazione e le conclusioni presentati dal sig. Gogos non sono stati accolti perché fondati su premesse giuridicamente errate.
93. Dall’altro lato, però, si deve anche considerare che la Commissione, con la propria condotta, ha contribuito in modo determinante al sorgere della presente controversia. Tale controversia si sarebbe potuta evitare se la Commissione, nell’espletamento del concorso interno, non avesse necessitato di tre prove per mettere il sig. Gogos nella condizione di svolgere un esame orale regolare (62).
94. Oltre a ciò, era legittimo desiderio del ricorrente ottenere un equo risarcimento per essere stato privato della possibilità di accedere alla categoria A (categoria superiore) prima della data di effettiva assegnazione. Il fatto che egli, nell’ambito del presente procedimento, abbia cercato di ottenere tale risarcimento invocando la possibilità per il Tribunale di accordargli un indennizzo d’ufficio, è una circostanza che può essergli addebitata soltanto in misura limitata, dato che la giurisprudenza in materia non appare consolidata.
95. Nel complesso ritengo quindi indispensabile, per ragioni di equità, che venga data applicazione all’art. 122, secondo comma, secondo trattino, del regolamento di procedura e che, in deroga alla regola generale di cui all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese del presente procedimento vengano ripartite fra le parti. Reputo equo che ciascuna parte venga condannata alle proprie spese.
VI – Conclusione
96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La richiesta del sig. Gogos di un risarcimento a motivo della durata del procedimento di primo grado è rigettata.
3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza del Tribunale 15 ottobre 2008, causa T‑66/04, Gogos/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
3 – Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).
4 – Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, in vigore dal 5 marzo 1968, definiti dagli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473 (GU L 160, pag. 1).
5 – Sentenza del Tribunale 23 marzo 2000, causa T‑95/98, Gogos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑219).
6 – V. ordinanza del Tribunale 21 ottobre 2002, causa T‑97/01, Gogos/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
7 – Causa T‑97/01, Gogos/Commissione.
8 – L’originale dell’atto di impugnazione, presentato in un primo momento via fax, è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 24 dicembre 2008.
9 – V. il riassunto di cui al punto 18 della sentenza impugnata.
10 – Punti 27‑43 della sentenza impugnata.
11 – Punti 44‑46 della sentenza impugnata.
12 – Sentenze della Corte 1º ottobre 1991, causa C‑283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I‑4339, punto 29), nonché 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione, cosiddetta «Forges de Clabecq» (Racc. pag. I‑8461, punti 80‑83). Nello stesso senso v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di Giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34); cfr. anche le conclusioni dell’avvocato generale Lenz presentate il 10 febbraio 1994 nella causa C‑39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I‑2681, paragrafo 36).
13 – Sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, cosiddetta «Baustahlgewebe» (Racc. pag. I‑8417, punto 25); 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I-2587, punto 53); 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione (Racc. pag. I-9761, punto 76), nonché 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cosiddetta «Der Grüne Punkt» (Racc. pag. I-6155, punto 71).
14 – Punti 25‑31 della relazione d’udienza relativa al procedimento di primo grado.
15 – Punto 18 della sentenza impugnata.
16 – In italiano: «motivi di annullamento» o «motivi di nullità».
17 – Sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 57‑59); 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 165); 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 66), nonché 2 aprile 2009, causa C‑202/07 P, France Télécom/Commissione (Racc. pag. I-2369, punto 60).
18 – Da un esame dell’atto di ricorso da lui depositato dinanzi al Tribunale (punti 27‑41 dell’atto) emerge che circa metà delle deduzioni scritte presentate in primo grado dal sig. Gogos riguardano l’art. 233 CE ed i principi di parità di trattamento, di equità, di buona amministrazione e di legittima aspettativa di carriera.
19 – Sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32 e 33), nonché France Télécom/Commissione, cit. alla nota 17 (punto 29).
20 – Sentenze 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121); 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, cosiddetta «FIAMM» (Racc. pag. I‑6513, punto 91), nonché France Télécom/Commissione, cit. alla nota 17 (punto 30).
21 – Sentenze 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (Racc. pag. I-2665, punto 42), nonché 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric (Racc. pag. I-6413, punto 135).
22 – Sentenza 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (Racc. pag. I-141, pubblicazione sommaria, punto 22).
23 – Punti 27‑43 della sentenza impugnata.
24 – Punto 44 della sentenza impugnata.
25 – Punti 45 e 46 della sentenza impugnata.
26 – Sentenza 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 80).
27 – Si deve notare, in via meramente incidentale, che il Tribunale fa erroneamente riferimento ad un esame orale svoltosi nel «settembre 2002», che sarebbe stato organizzato «in conseguenza della sentenza Gogos/Commissione». Come correttamente rilevato dal sig. Gogos, il suddetto esame non ha avuto luogo nel settembre 2002 bensì nel novembre 2002, e non è stato originato da una precedente sentenza Gogos/Commissione, ma dall’accordo transattivo raggiunto dalle parti nella causa T‑97/01.
28 – In questo senso anche la sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punto 69).
29 – Sentenza Weißenfels/Parlamento, cit. alla nota 28 (punto 65).
30 – Sentenze Weißenfels/Parlamento, cit. alla nota 28 (in particolare, punti 62 e 66), e 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, de Compte/Parlamento (Racc. pag. I‑1999, punto 45).
31 – Sentenze della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 14), nonché 27 ottobre 1987, cause riunite 176/86 e 177/86, Houyoux e Guery/Commissione (Racc. pag. 4333, combinato disposto dei punti 16 e 1); v., inoltre, sentenze del Tribunale 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 122); 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punto 89), nonché 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II-2841, punto 233).
32 – Sentenza 8 luglio 1965, causa 83/63, Krawczynski/Commissione (Racc. pag. 739, in particolare pag. 751).
33 – Sentenze Weißenfels/Parlamento, cit. alla nota 28 (punto 67), e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56).
34 – Sentenze Oberthür/Commissione, cit. alla nota 31 (punto 14); Houyoux e Guery/Commissione, cit. alla nota 31 (punto 16); 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot (Racc. pag. I‑833, punto 58); M/EMEA, cit. alla nota 33 (punto 56), nonché Wenk/Commissione, cit. alla nota 31 (punto 122). Già la sentenza 16 dicembre 1960, causa 44/59, Fiddelaar/Commissione (Racc. pag. 1047, in particolare pag. 1069), si fondava su tale principio.
35 – Punto 47 della sentenza impugnata.
36 – In tal senso, v. supra, paragrafi 60 e 61 di queste conclusioni.
37 – Sentenza del Tribunale di primo grado Girardot/Commissione, cit. alla nota 31 (punto 26).
38 – Secondo la sentenza FIAMM, cit. alla nota 20 (in particolare, punti 174‑179), è di regola escluso, allo stato attuale del diritto dell’Unione, che possa essere accordato un risarcimento per le conseguenze prodotte da atti legislativi legittimi delle istituzioni dell’Unione. La questione del risarcimento rimane invece aperta per quanto concerne le conseguenze di atti amministrativi legittimi.
39 – In proposito, v. infra, paragrafi 70‑79 di queste conclusioni.
40 – Punti 30‑35 della sentenza impugnata.
41 – Sentenza 1º luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopoulou/Commissione (Racc. pag. I‑4069, punti 34‑36).
42 – Sentenze della Corte 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti (Racc. pag. 1723, punto 9), e Alexopoulou/Commissione, cit. alla nota 41 (punti 32, 33 e 36), nonché sentenze del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 36), e 11 dicembre 2009, causa T-436/07 P, Giannopoulos/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 52).
43 – Sentenza De Santis/Corte dei conti, cit. alla nota 42 (punto 9).
44 – Sentenza Alexopoulou/Commissione, cit. alla nota 41 (punti 31, 34 e 36).
45 – Sentenze 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 95); 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld (Racc. pag. I‑3633, punto 56); 16 dicembre 2008, causa C‑127/07, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., cosiddetta «Arcelor» (Racc. pag. I‑9895, punto 23), e 7 luglio 2009, causa C‑558/07, S.P.C.M. e a. (Racc. pag. I-5783, punto 74).
46 – Sentenza Arcelor, cit. alla nota 45 (punto 26).
47 – Analoghe considerazioni vengono formulate dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata. In generale sulla risarcibilità del danno da perdita di chance v. sentenza Commissione/Girardot, cit. alla nota 34 (punti 54 e 55); v. anche sentenza del Tribunale 26 giugno 1996, causa T-91/95, De Nil e Impens/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-327 e II-959, punto 38), non smentita sul punto dalla sentenza della Corte Consiglio/de Nil e Impens, cit. alla nota 19.
48 – V. supra, paragrafo 68 di queste conclusioni.
49 – Cause T‑95/98 e T‑97/01 (al riguardo, v. supra, paragrafi 11‑14 di queste conclusioni).
50 – Sentenza nella causa T‑95/98, Gogos/Commissione, cit. alla nota 5 (punti 60‑62).
51 – Ordinanza nella causa T‑97/01, Gogos/Commissione, cit. alla nota 6 (punto 2).
52 – V., ex plurimis, sentenza Commissione/Girardot, cit. alla nota 34 (punto 52).
53 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. alla nota 13 (punto 141).
54 – Sentenza FIAMM, cit. alla nota 20 (in particolare, punti 205 e 211).
55 – Sentenze Baustahlgewebe, cit. alla nota 13 (punto 49); FIAMM, cit. alla nota 20 (punto 203), e Der Grüne Punkt, cit. alla nota 13 (punti 190‑193).
56 – Già combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
57 – Sentenza Der Grüne Punkt, cit. alla nota 13 (punto 195).
58 – Sentenze Baustahlgewebe, cit. alla nota 13 (punto 21), e Der Grüne Punkt, cit. alla nota 13 (punti 177‑179).
59 – Sentenza Der Grüne Punkt, cit. alla nota 13 (punto 181).
60 – Il ricorso di primo grado è stato presentato il 18 febbraio 2004, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 15 ottobre 2008.
61 – La fase scritta del procedimento di primo grado si è conclusa il 17 novembre 2004 con la notifica della replica; la fase orale si è svolta il 15 febbraio 2008.
62 – V., al riguardo, i rilievi del Tribunale di primo grado di cui al punto 51 della sentenza impugnata.
Full & Egal Universal Law Academy