Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009 – Sunplus Technology / UAMI
(causa C‑21/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio figurativo e denominativo SUNPLUS – Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali SUN – Diniego di registrazione»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37‑39)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T‑38/04, Sunplus Technology Co. Ltd/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla richiedente del marchio figurativo «SUNPLUS» per prodotti appartenenti alla classe 9 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 ottobre 2003, R 642/2000‑4, con cui è stato respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione d’opposizione che ha negato la registrazione del detto marchio nel contesto del procedimento di opposizione avviato dal titolare dei marchi figurativi e denominativi nazionali «SUN» per prodotti appartenenti alla classe 9 – Somiglianza tra i marchi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Sunplus Technology Co. Ltd è condannata alle spese.
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