Causa C‑56/08
Pärlitigu OÜ
contro
Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sottovoce NC 0511 91 10 — Sottovoce NC 0303 22 00 — Spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate — Regolamento (CE) n. 85/2006 — Dazi antidumping»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce
La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune che costituisce l’allegato I al regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1719/2005, va interpretata nel senso che le spine dorsali di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, devono essere classificate nella sottovoce 0303 22 00 della nomenclatura combinata ove costituiscano merce idonea all’alimentazione umana al momento dello sdoganamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(v. punto 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 luglio 2009 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Sottovoce NC 0511 91 10 – Sottovoce NC 0303 22 00 – Spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate – Regolamento (CE) n. 85/2006 – Dazi antidumping»
Nel procedimento C‑56/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tallinna Halduskohus (Estonia) con decisione 16 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2008, nella causa
Pärlitigu OÜ
contro
Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
considerate le osservazioni presentate:
– per la Pärlitigu OÜ, dall’avv. M. Maksing, advokaat;
– per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra T. Tobreluts e dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Saaremäel‑Stoilov e dai sigg. H. van Vliet e A. Sipos, in qualità di agenti,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 0511 91 10 e 0303 22 00 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sulla validità dell’art. 1, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (in prosieguo: la «PMTK»), autorità fiscale e doganale estone, e la Pärlitigu OÜ (in prosieguo: la «Pärlitigu»), società di diritto estone, in ordine ad una notifica di imposta emessa nei confronti di quest’ultima.
Contesto normativo
3 Il titolo I, parte A, della Parte prima della NC, dedicato alle regole generali per l’interpretazione della NC medesima, dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(…)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
4 La sezione I della Parte seconda della NC, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale», comporta cinque capitoli.
5 Tra di essi il capitolo 3, rubricato «Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici», contiene la voce 0303. Tale voce, denominata «Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304», è suddivisa come segue:
« – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
(…)
0303 22 00 – – Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
(…)».
6 Le note al citato capitolo 3 recitano:
«1. Questo capitolo non comprende:
(…)
c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); (…)
(...)».
7 Nel capitolo 5 della sezione I della Parte seconda della NC, rubricato «Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove», compare la voce 0511, denominata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana», che è così suddivisa:
«0511 10 00 – Sperma di tori
– altri:
0511 91 – – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
0511 91 10 – – – Cascami di pesci
(…)».
8 Le note al citato capitolo 5 precisano quanto segue:
«1 Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi[,] e dal sangue animale (liquido o disseccato);
(…)».
9 Le sottovoci della Tariffa Doganale d’Uso Integrata delle Comunità europee (TARIC) relative al capitolo 3 della sezione I della Parte seconda della NC sono così suddivise:
«0303 22 00 11 – – – salmoni dell’Atlantico (Salmo salar)
0303 22 00 11 – – – – stato libero
0303 22 00 12 – – – – altri
0303 22 00 12 – – – – –intero
0303 22 00 13 – – – – – Eviscerato, non decapitato
0303 22 00 15 – – – altri».
10 Il regolamento n. 85/2006 enuncia all’art. 1 quanto segue:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito “salmone d’allevamento”) originarie della Norvegia.
(…)
4. Per tutte le (...) società [diverse dalla Nordlaks Oppdrett AS] (codice addizionale TARIC A999), l’importo del dazio antidumping definitivo sarà pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5.
5. Ai fini del paragrafo 4, si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 della tabella seguente, a meno che l’applicazione del dazio fisso di cui alla colonna 3 più il prezzo successivo all’importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione. Se il dazio antidumping fisso viene riscosso retroattivamente, esso viene riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all’importazione.
Presentazione del salmone d’allevamento
Prezzo minimo all’importazione (in EUR/kg di peso netto del prodotto)
Dazio fisso (in EUR/kg di peso netto del prodotto)
Codice TARIC
Pesce intero fresco, refrigerato o congelato
2,80
0,40
0302 12 00 12,
0302 12 00 33,
0302 12 00 93,
0303 11 00 93,
0303 19 00 93,
0303 22 00 12,
0303 22 00 83
Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato
3,11
0,45
0302 12 00 13,
0302 12 00 34,
0302 12 00 94,
0303 11 00 94,
0303 19 00 94,
0303 22 00 13,
0303 22 00 84
Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato
3,49
0,50
0302 12 00 15,
0302 12 00 36,
0302 12 00 96,
0303 11 00 18,
0303 11 00 96,
0303 19 00 18,
0303 19 00 96,
0303 22 00 15,
0303 22 00 86
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, con la pelle
5,01
0,73
0304 10 13 13,
0304 10 13 94,
0304 20 13 13,
0304 20 13 94
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, senza pelle
6,40
0,93
0304 10 13 14,
0304 10 13 95,
0304 20 13 14,
0304 20 13 95
Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati in pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati
7,73
1,12
0304 10 13 15,
0304 10 13 96,
0304 20 13 15,
0304 20 13 96
(...)».
11 Il regolamento (CE) del Consiglio 16 aprile 2009, n. 319, che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento [n. 85/2006] (GU L 101, pag. 1), ha sostituito l’art. 1, n. 1, di quest’ultimo con il testo seguente:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (“salmone d’allevamento”) originarie della Norvegia. Le spine dorsali di salmone, composte di lische di pesce in parte coperte di carne, in quanto sottoprodotto commestibile dell’industria della pesca ed essendo classificate ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, non sono coperte dal dazio antidumping definitivo purché la carne attaccata alla spina dorsale non superi il 40 % del peso della spina dorsale d[el] salmone».
12 L’art. 2 del regolamento n. 319/2009 dispone quanto segue:
«Per quanto riguarda le merci non coperte dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 nella sua versione iniziale, nonché i dazi antidumping provvisori definitivamente percepiti conformemente all’articolo 2 di tale regolamento sono rimborsati o abbonati.
(...)».
13 Ai sensi del suo art. 3, il regolamento n. 319/2009 si applica retroattivamente a decorrere dal 21 gennaio 2006.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il 19 gennaio 2006 la Pärlitigu acquistava in Norvegia, con fattura emessa dalla Fossen AS, kg 13 050 di spine dorsali di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, al prezzo di EEK/kg 6, 54. Dalla decisione di rinvio, segnatamente dal testo della prima questione pregiudiziale, emerge che si tratta di prodotti commestibili e normalmente in commercio come generi alimentari.
15 Il 23 gennaio 2006 la Pärlitigu importava tale merce in Estonia, previa dichiarazione in dogana n. I 5446 nella quale la definiva cascame di pesce, classificato sotto il codice NC 0511 91 10 ed esente da dazi doganali. In pari data la PMTK accettava tale dichiarazione ed immetteva la merce in libera pratica. Contestualmente la Pärlitigu corrispondeva l’imposta sul valore aggiunto per un importo di EEK 15 370.
16 Il 25 gennaio 2006 la Pärlitigu rivendeva la medesima merce all’Alkfish OÜ al prezzo di EEK/kg 8, 47.
17 Il 23 marzo 2006, in sede di controllo a posteriori, un agente della PMTK prelevava un campione di detta merce dal magazzino dell’Alkfish OÜ, per verificare se il codice NC indicato nella dichiarazione d’importazione fosse corretto. L’analisi del campione portava alla conclusione che si trattava di merce atta all’alimentazione umana.
18 Ciò considerato, la PMTK attribuiva a tale merce un nuovo codice NC, il codice 0303 22 00, e la classificava sotto il codice TARIC 0303 22 00 15. Il 30 marzo 2007 essa emetteva la notifica d’imposta n. 12‑5/177, con cui richiedeva segnatamente il dazio antidumping previsto dal regolamento n. 85/2006.
19 L’11 aprile 2007 la Pärlitigu ha impugnato detta notifica dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn) chiedendone l’annullamento e, al contempo, la sospensione cautelare dell’esecuzione.
20 Su queste premesse il Tallinna Halduskohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«[1)] Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che le spine dorsali (lische coperte di carne), congelate, di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento, risultanti dalla sfilettatura del pesce, atte all’alimentazione umana e normalmente in commercio come generi alimentari, vanno classificate
a) nella sottovoce 0511 91 10: “cascami di pesci”, oppure
b) nella sottovoce 0303 22 00 15: “altr[o]” ovvero “altr[a parte di salmone atlantico (Salmo salar)]”.
[2)] Qualora la prima questione dovesse essere risolta a favore della classificazione nella sottovoce di cui alla lett. b), se la tabella compresa nell’art. 1, n. 5, del regolamento [n. 85/2006] sia invalida per violazione del principio di proporzionalità sancito all’art. 5 [CE], in quanto fissa per dette spine dorsali congelate un prezzo minimo all’importazione superiore a quello applicato al pesce intero e a quello eviscerato non decapitato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se le spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, rientrino nella sottovoce della NC 0511 91 10, in quanto cascami di pesce, oppure nella sottovoce NC 0303 22 00, in quanto salmone atlantico (Salmo salar), e in particolare nella sottovoce TARIC 0303 22 00 15.
22 Secondo la Pärlitigu, occorre interpretare la NC nel senso che la merce controversa deve essere classificata nella sottovoce della NC 0511 91 00, intitolata «Cascami di pesci», dal momento che tale denominazione corrisponderebbe alla natura di detta merce e che mancherebbe un’altra sottovoce corrispondente più precisa. Il governo estone e la Commissione delle Comunità europee ritengono, al contrario, che tale merce, essendo atta all’alimentazione umana, rientri nella sottovoce NC 0303 22 00 e, più in particolare, nella sottovoce TARIC 0303 22 00 15.
23 Si deve ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione migliore per farlo (sentenze 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a C‑263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I‑10045, punto 26, e 16 febbraio 2006, causa C‑500/04, Proxxon, Racc. pag. I‑1545, punto 23). Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in particolare, sentenza 1° luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE, Racc. pag. I‑4863, punto 30).
24 Occorre ricordare altresì che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v., segnatamente, sentenze 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27; 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47, e 15 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA, Racc. pag. I‑1559, punto 27).
25 Nella fattispecie, si deve constatare che la merce di cui trattasi nel procedimento principale non è menzionata espressamente nelle voci della NC in questione e neppure nelle sue note di sezione o di capitolo. È tuttavia pacifico che essa rientra nella sezione I della Parte seconda della NC, intitolata «Animali vivi e prodotti del regno animale». Tale sezione è suddivisa in 5 capitoli, fra i quali i capitoli 3, rubricato «Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici», e 5, rubricato a sua volta «Altri prodotti d’origine animale, non nominati né compresi altrove». Risulta chiaramente dal suo stesso titolo che detto capitolo 5 concerne i prodotti che non corrispondono a nessuna delle denominazioni contenute negli altri 4 capitoli della sezione. Da parte sua, la nota 1, lett. a), del medesimo capitolo 5 precisa che quest’ultimo non comprende i prodotti commestibili diversi da budella, vesciche e stomaci di animali e dal sangue animale. Ciò detto, occorre determinare i criteri che possano giustificare l’eventuale classificazione della merce oggetto del procedimento principale in una sottovoce del capitolo 3 della sezione I della Parte seconda della NC.
26 È giurisprudenza costante che tanto le note premesse ai capitoli della tariffa doganale comune quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 20 novembre 1997, causa C‑338/95, Wiener SI, Racc. pag. I‑6495, punto 11, e 7 febbraio 2002, causa C‑276/00, Turbon International, Racc. pag. I‑1389, punto 22).
27 Nella fattispecie, la nota 1, lett. c), del capitolo 3 della Parte seconda, sezione I, della NC enuncia che tale capitolo non comprende i pesci non atti all’alimentazione umana vuoi per la loro natura vuoi per lo stato in cui si presentano. Risulta, dunque, dal tenore di tale nota che il criterio decisivo per determinare se la merce oggetto del procedimento principale rientri nel suddetto capitolo 3 risiede nella sua idoneità o meno all’alimentazione umana. Alla luce di ciò, il punto decisivo è accertare se, al momento dello sdoganamento, le spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate risultanti dalla sfilettatura del pesce, che costituiscono tale merce, fossero atte al consumo da parte dell’uomo (v., per analogia, sentenze 9 agosto 1994, causa C‑395/93, Neckermann Versand, Racc. pag. I‑4027, punto 8, e 13 luglio 2006, causa C‑14/05, Anagram International, Racc. pag. I‑6763, punto 26), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
28 A tale riguardo la ricorrente sostiene che il modesto valore della merce di cui trattasi rivela che il prodotto di cui questa consta, anche se a determinate condizioni è atto all’alimentazione umana, non può essere ritenuto un prodotto alimentare. La struttura del capitolo 3 della Parte seconda, sezione I, della NC concernerebbe, infatti, pesci le cui parti o prodotti possono ancora essere utilizzati come pesci interi o come parti essenziali degli stessi. Orbene, la spina dorsale dei pesci non risponderebbe a tali requisiti, perché non avrebbe più queste proprietà e caratteristiche essenziali che permetterebbero, su basi oggettive e in funzione di considerazioni economiche, di procedere alla classificazione in una sottovoce di detto capitolo 3.
29 Siccome, però, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 24 della presente sentenza, la classificazione della merce di cui trattasi nel procedimento principale deve fondarsi sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive della stessa rispetto alle caratteristiche e alle proprietà oggettive definite nelle voci e nelle note al capitolo 3 della sezione I della Parte seconda della NC, è evidente che, per tale merce, il fattore decisivo per la classificazione consiste nella sua idoneità all’alimentazione umana e non nel suo valore o nella sua quantità.
30 Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale che la NC va interpretata nel senso che le spine dorsali di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, devono essere classificate con il codice NC 0303 22 00 ove costituiscano merce idonea all’alimentazione umana al momento dello sdoganamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulla seconda questione
31 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 1, n. 5, del regolamento n. 85/2006 sia invalido, visto che violerebbe il principio di proporzionalità prevedendo un prezzo minimo all’importazione più elevato per le spine dorsali di salmone congelate che per i pesci interi e per quelli eviscerati non decapitati.
32 Il suddetto regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sul salmone d’allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, originario della Norvegia, per i prodotti rientranti nel codice TARIC 0303 22 00 15, intitolato «Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato», codice nel quale, secondo la notifica d’imposta n. 12‑5/177 emessa dalla PMTK, deve essere classificata la merce oggetto del procedimento principale. Il medesimo regolamento prevede, all’art. 1, n. 4, che l’importo del dazio antidumping definitivo sia pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al n. 5 dello stesso articolo e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Per i prodotti che rientrano nel codice TARIC 0303 22 00 15 la tabella figurante al detto n. 5 fissa un prezzo minimo all’importazione di EUR/kg 3, 49, che è effettivamente più elevato dei prezzi previsti per i pesci interi e per quelli eviscerati non decapitati, che sono pari, rispettivamente, a EUR/kg 2, 80 e a EUR/kg 3, 11.
33 L’ambito di applicazione del regolamento n. 85/2006 è stato successivamente precisato dal regolamento n. 319/2009, entrato in vigore il 16 aprile 2009.
34 Risulta dai ‘considerando’ dal quinto al settimo di quest’ultimo regolamento che la Commissione, tenendo conto della seconda questione sollevata nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, ha disposto un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili al salmone d’allevamento originario della Norvegia, limitando tale verifica alla definizione del prodotto. È stato ritenuto opportuno accertare se le spine dorsali di salmone congelate rientrino nella definizione dei prodotti considerati dal regolamento n. 85/2006, in particolare fra quelli compresi nella denominazione «Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato e congelato», che corrispondono, inter alia, al codice TARIC 0303 22 00 15.
35 Detto riesame ha portato alla conclusione che le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento quale definito all’art. 1 del regolamento n. 85/2006 sono due prodotti differenti, giacché non sono fungibili e non sono in concorrenza diretta sul mercato comunitario. Per questo l’art. 1, n. 1, di tale regolamento, nella versione derivata dal regolamento n. 319/2009, prevede ormai che alle spine dorsali di salmone, composte di lische di pesce in parte coperte di carne, in quanto sottoprodotto commestibile dell’industria della pesca, classificate con i codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 e ex 0303 22 00, non si applichi il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 85/2006, purché la carne attaccata alla spina dorsale non superi il 40 % del peso della spina dorsale del salmone.
36 L’art. 3 del regolamento n. 319/2009, inoltre, dispone che quest’ultimo si applica retroattivamente a decorrere dal 21 gennaio 2006. Ne consegue che, per le merci cui non si applica l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 85/2006, come modificato dal regolamento n. 319/2009, l’art. 2 di quest’ultimo regolamento prevede il rimborso o la remissione dei dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati conformemente all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 85/2006 nella sua versione iniziale nonché dei dazi antidumping provvisori definitivamente percepiti.
37 È giocoforza constatare che la modifica retroattiva del regolamento n. 85/2006 ha privato di ogni interesse, per la soluzione del procedimento principale, una risposta della Corte alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.
38 Risulta, infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice a quo dispone di prove fornite dalla ricorrente nel senso che, nella merce di cui trattasi, la carne che riveste la spina dorsale del salmone non supera il 24 % del peso di quest’ultima, ciò che ha appunto indotto detto giudice a sollevare la questione se i dazi antidumping applicati a tale merce in forza del regolamento n. 85/2006 siano conformi al principio di proporzionalità.
39 Dinanzi a questo dato fattuale comprovato si ritiene con tutta evidenza che, ai sensi del regolamento n. 319/2009, alla merce suddetta non siano mai stati applicati i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 85/2006.
40 Ciò considerato, non è più necessario rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune che costituisce l’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, va interpretata nel senso che le spine dorsali di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, devono essere classificate con il codice NC 0303 22 00 ove costituiscano merce idonea all’alimentazione umana al momento dello sdoganamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
* Lingua processuale: l’estone.
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