Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 – Gateway / UAMI
(causa C‑57/08 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 – Marchi anteriori contenenti il segno denominativo “GATEWAY” – Segno denominativo “ACTIVY Media Gateway” – Assenza di somiglianza tra i segni – Insussistenza di rischio di confusione – Presa in considerazione della notorietà dei marchi anteriori nella valutazione complessiva dei segni in conflitto»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51-54)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T‑434/05, Gateway, Inc./UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, contenenti l’elemento denominativo «GATEWAY» per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37 e 38 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2005, R 1068/2004-1, recante rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che respinge la sua opposizione alla domanda di registrazione del marchio denominativo «ACTIVY Media Gateway» per prodotti compresi nelle classi 9, 35, 38 e 42.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Gateway, Inc. è condannata alle spese.
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