Causa C‑93/08
Schenker SIA
contro
Valsts ieņēmumu dienests
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 11 — Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione — Previa determinazione dell’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Sanzione amministrativa»
Massime della sentenza
Politica commerciale comune — Misure dirette ad impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Regolamento n. 1383/2003 — Procedura semplificata di abbandono di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale ai fini della loro distruzione
(Regolamento del Consiglio n. 1383/2003, artt. 11 e 18)
L’avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell’importatore, della procedura semplificata di cui all’art. 11 del regolamento n. 1383/2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, non priva le competenti autorità nazionali del potere d’infliggere, ai responsabili dell’importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell’art. 18 di detto regolamento, come una sanzione pecuniaria amministrativa.
In effetti, l’avvio di una tale procedura semplificata, la cui introduzione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri è meramente facoltativa, non può privare le autorità di detti Stati del potere di irrogare una «sanzione» ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1383/2003, atteso che questa disposizione, letta in combinato disposto con il decimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, prevede che gli Stati membri adottino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione di detto regolamento. A tale riguardo la distruzione delle merci al termine di una procedura facoltativa appositamente concordata dal titolare del marchio con l’importatore non può essere considerata una sanzione imposta da un’autorità nazionale in applicazione del sistema sanzionatorio che gli Stati membri sono obbligati ad adottare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1383/2003.
(v. punti 27‑30, 33 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 febbraio 2009 (*)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1383/2003 – Art. 11 – Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione – Previa determinazione dell’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Sanzione amministrativa»
Nel procedimento C‑93/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lettonia) con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2008, nella causa
Schenker SIA
contro
Valsts ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Schenker SIA, dal sig. A. Tauriņš, membro del Consiglio d’amministrazione, assistito dall’avv. I. Faksa, advokāte;
– per il Valsts ieņēmumu dienests, dal sig. Dz. Jakāns, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra E. Krimela, in qualità di agente;
– per il governo lettone, dalle E. Balode‑Buraka, E. Eihmane e K. Drēviņa, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dalle O. Patsopoulou e Z. Chatzipavlou, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Kalniņš e S. Schønberg, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Schenker SIA (in prosieguo: la «Schenker») e il Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione doganale dello Stato) in ordine ad una sanzione pecuniaria inflitta a tale società successivamente alla distruzione di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1383/2003 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8).
4 Il terzo, il quinto, il nono e il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1383/2003 recitano così:
«(3) Nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative e, in genere, le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l’introduzione (...) nel territorio doganale della Comunità (…) e istituire una procedura adeguata che consenta l’intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto.
(…)
(5) L’intervento dell’autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell’immissione in libera pratica, dell’esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci (…), per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.
(…)
(9) Per permettere alle amministrazioni doganali e ai titolari del diritto di applicare il regolamento, occorrerebbe prevedere inoltre una procedura più flessibile che consenta di distruggere le merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale senza che vi sia l’obbligo di avviare una procedura volta a determinare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale.
(10) Occorre definire le misure applicabili alle merci in questione quando è accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative o, in genere, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. Tali misure dovrebbero non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell’utile economico derivante dall’operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche costituire un efficace deterrente per altre operazioni della stessa natura».
5 L’art. 2, n. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1383/2003 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento (...) si intendono [per]:
a) (…) “merci contraffatte” (...):
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria (…) o ai sensi della legislazione dello Stato membro (…)».
6 L’art. 10, primo comma, di tale regolamento enuncia quanto segue:
«Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale».
7 L’art. 11, n. 1, di detto regolamento recita così:
«1. Quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (…), gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le autorità doganali possono disporre l’abbandono di tali merci ai fini della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le seguenti condizioni:
– entro un termine di dieci giorni lavorativi (…) dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 9 il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali che le merci oggetto della procedura violano un diritto di proprietà intellettuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e forniscono per iscritto a tali autorità l’autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. (…) In casi giustificati tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi,
– se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato».
8 Ai termini dell’art. 18 del regolamento n. 1383/2003:
«Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
La normativa nazionale
9 L’art. 201.12, secondo comma, del codice sugli illeciti amministrativi (Administratīvo pārkāpumu kodekss) dispone quanto segue:
«L’applicazione di una procedura doganale a merci contraffatte o usurpative o la detenzione temporanea di tali merci può comportare una sanzione pecuniaria da 50 a 250 lati lettoni (LVL) per le persone fisiche e da 500 a 5000 lati lettoni (LVL) per le persone giuridiche, nonché il sequestro delle stesse merci».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 In forza di apposito contratto, la Schenker, agente in dogana, immetteva in libera pratica, in nome proprio e per conto della società destinataria delle merci, la Rovens SIA (in prosieguo: la «Rovens»), prodotti recanti il marchio Nokia.
11 Il 16 febbraio 2005 la Rīgas muitas iestāde (Ufficio doganale di Riga), nel controllare le merci importate, sospettava una contraffazione.
12 Conformemente all’art. 9 del regolamento n. 1383/2003, le autorità doganali bloccavano le merci e prelevavano campioni che inviavano a fini di analisi all’ufficio di rappresentanza della Nokia Corp., titolare del marchio Nokia. Informavano, altresì, la Rovens di tale procedura.
13 Il 1° marzo 2005 la Nokia Corp. informava le autorità doganali che erano in corso trattative con la Rovens per applicare eventualmente la procedura semplificata ai fini della distruzione delle merci e chiedeva loro di tenere bloccate le merci per altri dieci giorni.
14 Il 3 marzo 2005 la Nokia Corp. avvisava le autorità doganali che le merci bloccate erano contraffatte. Il 4 marzo 2005 la Nokia Corp. e la Rovens addivenivano ad un accordo per la distruzione delle merci in questione a spese della Rovens e ne davano notizia alle autorità doganali l’11 marzo 2005.
15 Il 1° aprile 2005 dette autorità mettevano a verbale che la Schenker, nella sua qualità di «dichiarante», aveva violato gli artt. 9 e 16 del regolamento n. 1383/2003. Basandosi, infatti, sull’analisi tecnica inviata il 3 marzo 2005 dalla Nokia Corp., esse constavano che la Schenker aveva commesso un’«infrazione» ai sensi dell’art. 201.12, secondo comma, del codice sugli illeciti amministrativi e le infliggevano una sanzione pecuniaria pari a LVL 500.
16 La Schenker impugnava invano tale decisione dinanzi al direttore del Valsts ieņēmumu dienests. Successivamente ha proposto ricorso per annullamento avverso detta decisione dinanzi l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale), facendo valere che, in realtà, l’art. 11 del regolamento n. 1383/2003 prevede la possibilità di non constatare che la merce è contraffatta. Tale ricorso è stato respinto.
17 Adito in appello, l’Apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha ritenuto che detto art. 11 non fosse applicabile, dal momento che l’accordo sulla distruzione delle merci era stato concluso solo dopo l’espletamento, da parte delle autorità doganali, del controllo sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale.
18 La Schenker è quindi ricorsa in cassazione dinanzi all’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Sezione del contenzioso-amministrativo della Corte Suprema), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 11 del regolamento n. 1383/2003 debba essere interpretato nel senso che esclude la possibilità di applicare al dichiarante o al proprietario delle merci la sanzione prevista dalla legislazione nazionale qualora il titolare del diritto di proprietà intellettuale concordi col dichiarante o col proprietario delle merci la distruzione delle stesse oppure avvii trattative perché tali merci vengano distrutte e, nel corso della relativa procedura, le autorità doganali vengano informate che le merci sono falsificate».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la propria questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell’importatore, della procedura semplificata di cui all’art. 11 del regolamento n. 1383/2003 privi le competenti autorità nazionali del potere d’infliggere, ai responsabili dell’importazione nel territorio doganale della Comunità di merci quali quelle summenzionate, una «sanzione», ai sensi dell’art. 18 di detto regolamento, come una sanzione pecuniaria amministrativa.
Osservazioni presentate alla Corte
20 Secondo la Schenker, il regolamento n. 1383/2003 non consente alle autorità doganali d’imporre una sanzione qualora sia avviata una procedura semplificata tra il titolare di un diritto di proprietà intellettuale e l’importatore, poiché, da un lato, la distruzione delle merci in questione già costituirebbe una sanzione e, dall’altro, dette autorità non sarebbero autorizzate ad intromettersi nella risoluzione di conflitti tra gli operatori privati, la quale rientrerebbe nel solo diritto civile e nei procedimenti giudiziari. Tra l’altro, in quanto agente in dogana, la Schenker non potrebbe subire una sanzione amministrativa, come una sanzione pecuniaria, al posto dell’importatore o del produttore.
21 Non solo: nella causa principale le autorità doganali avrebbero basato la contestata sanzione unicamente sulla dichiarazione unilaterale della titolare del marchio; la Schenker, però, sostenuta al riguardo dalla Commissione delle Comunità europee, dubita che questa dichiarazione sia una prova sufficiente per constatare una «violazione di un diritto di proprietà intellettuale» ai sensi del regolamento n. 1383/2003.
22 Il Valsts ieņēmumu dienests, i governi lettone, ceco, ellenico e finlandese nonché la Commissione sostengono, da parte loro, che l’applicazione di una «procedura semplificata» ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1383/2003 non priva le autorità competenti della possibilità d’infliggere «sanzioni» ex art. 18 di tale regolamento giacché, come emerge del pari dal decimo ‘considerando’ dello stesso, gli Stati membri sono tenuti ad infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni di un diritto di proprietà intellettuale.
Risposta della Corte
23 Per quanto riguarda la possibilità per le autorità competenti d’infliggere una «sanzione», ex art. 18 del regolamento n. 1383/2003, qualora gli operatori interessati abbiano avviato una «procedura semplificata» ai sensi dell’art. 11 di detto regolamento, occorre rilevare che, come risulta dal nono ‘considerando’ dello stesso, tale procedura semplificata è stata istituita al fine di facilitare l’applicazione del regolamento n. 1383/2003 sia per le amministrazioni doganali sia per i titolari di diritti di proprietà intellettuale.
24 Infatti, in forza dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1383/2003, in caso di accoglimento della domanda d’intervento del titolare del diritto, l’ufficio doganale competente che accerti che le merci in questione sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sospende lo svincolo o procede al blocco delle stesse affinché tale violazione del diritto di proprietà intellettuale possa essere dimostrata.
25 Orbene, da un lato, la mancata conclusione di tale procedura entro i termini previsti può portare all’introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci che violano determinati diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, il titolare del marchio, quando presenta una domanda d’intervento, accetta anche, con la medesima dichiarazione, conformemente all’art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1383/2003, di assumersi tutte le spese sostenute in forza del regolamento per mantenere le merci sotto controllo doganale ai sensi dell’art. 9 e, se del caso, dell’art. 11 dello stesso.
26 Per rimediare agli inconvenienti legati in particolare alla durata della procedura e alle spese di deposito sopportate dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, il regolamento n. 1383/2003 ha previsto la possibilità di una procedura semplificata che consente al titolare di tale diritto, d’intesa con il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci sospettate, di ottenere, sotto il controllo delle autorità doganali, la distruzione di queste merci, e ciò, come risulta dal nono ‘considerando’ del medesimo regolamento, senza che vi sia l’obbligo di avviare una procedura volta a determinare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale.
27 Tuttavia, l’avvio di una procedura semplificata siffatta, la cui introduzione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri è meramente facoltativa, non può privare le autorità di detti Stati del potere di irrogare una «sanzione» ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1383/2003, atteso che questa disposizione impone agli Stati membri di adottare sanzioni in caso di violazione di detto regolamento.
28 Come emerge, infatti, in linea generale, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1383/2003, occorre vietare l’importazione nel territorio doganale della Comunità di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
29 Per questo l’art. 18 del regolamento n. 1383/2003, letto in combinato disposto con il decimo ‘considerando’ dello stesso, prevede che gli Stati membri adottino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del regolamento.
30 Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Schenker, la distruzione delle merci al termine di una procedura facoltativa appositamente concordata dal titolare del marchio con l’importatore non può essere considerata una sanzione imposta da un’autorità nazionale in applicazione del sistema di sanzioni che gli Stati membri sono obbligati ad adottare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1383/2003.
31 Inoltre, come opportunamente rilevano i governi ceco e finlandese, l’art. 11, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1383/2003 stabilisce espressamente che la distruzione è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.
32 Riguardo, infine, alla natura delle prove necessarie per la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, si deve osservare che, conformemente all’art. 10 del regolamento n. 1383/2003, l’accertamento di una tale violazione secondo la normativa nazionale deve essere condotto alla stregua delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 1, n. 1, dello stesso regolamento.
33 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell’importatore, della procedura semplificata di cui all’art. 11 del regolamento n. 1383/2003 non priva le competenti autorità nazionali del potere d’infliggere, ai responsabili dell’importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell’art. 18 di detto regolamento, come una sanzione pecuniaria amministrativa.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell’importatore, della procedura semplificata di cui all’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, non priva le competenti autorità nazionali del potere d’infliggere, ai responsabili dell’importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell’art. 18 di detto regolamento, come una sanzione pecuniaria amministrativa.
Firme
* Lingua processuale: il lettone.
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