Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2008 – Commissione / Spagna
(causa C‑94/08)
«Inadempimento di uno Stato – Posti di capitano e di primo ufficiale – Clausola di nazionalità»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 19)
2. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 21)
3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Normativa nazionale che riserva ai cittadini di uno Stato membro i posti di capitano e di primo ufficiale su tutte le imbarcazioni battenti bandiera di tale Stato membro ad eccezione delle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che trasportano carichi o meno di 100 passeggeri (Art. 39 CE) (v. punto 23 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 39 CE – Requisito della cittadinanza spagnola per l’esercizio della professione di capitano e di primo ufficiale su talune imbarcazioni battenti bandiera spagnola – Incompatibilità con il diritto comunitario.
Dispositivo
1)
Mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza spagnola per esercitare la professione di capitano e di primo ufficiale su tutte le imbarcazioni battenti bandiera spagnola, ad eccezione delle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate, che trasportano carichi o meno di 100 passeggeri e che operano esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui il Regno di Spagna esercita sovranità, diritti sovrani o giurisdizione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, in particolare ai sensi dell’art. 39 CE.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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