Cause riunite C‑124/08 e C‑125/08
Gilbert Snauwaert e altri
contro
Belgische Staat
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hof van Cassatie)
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Comunicazione al debitore — Atto perseguibile a norma di legge»
Massime della sentenza
1. Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Necessità di contabilizzare l’importo dei dazi prima di procedere alla comunicazione al debitore
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221, n. 1)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Termine di prescrizione — Eccezione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221, n. 3)
1. L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità. Infatti, un siffatto svolgimento cronologico delle operazioni di contabilizzazione e di comunicazione dell’importo dei dazi deve essere rispettato a pena di produrre differenze di trattamento tra i soggetti passivi e di nuocere al funzionamento armonioso dell’unione doganale.
(v. punti 21-23, dispositivo 1)
2. L’art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora esse non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto medesimo.
Questa interpretazione, che risulta sia dal tenore letterale che dall’economia della disposizione citata, è peraltro confermata dall’impiego dei termini «tale comunicazione» nella seconda frase dell’art. 221, n. 3, del codice doganale, termini che rinviano alle parole «[l]a comunicazione al debitore» contenute nella prima frase di tale disposizione. Pertanto, tale disposizione non limita la comunicazione dei dazi dovuti al solo debitore che sia l’autore dell’atto perseguibile a norma di legge.
(v. punti 30-32, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 luglio 2009 (*)
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Obbligazione doganale – Importo dei dazi – Comunicazione al debitore – Atto perseguibile a norma di legge»
Nei procedimenti riuniti C‑124/08 e C‑125/08,
aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisioni 26 febbraio 2008, pervenute in cancelleria il 25 marzo 2008, nelle cause
Gilbert Snauwaert,
Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA,
Coldstar NV,
Dirk Vlaeminck,
Jeroen Den Haerynck,
Ann De Wintere (C‑124/08),
Géry Deschaumes (C‑125/08)
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Snauwaert, la Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA e la Coldstar NV, dall’avv. J. Verbist, advocaat;
– per il sig. Den Haerynck, dall’avv. E. Gevers, advocaat;
– per la sig.ra De Wintere, dagli avv.ti H. Van Bavel e P. Wytinck, advocaten;
– per il governo belga, dal sig. J.‑C. Halleux, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dal sig. S. Spyropoulos, nonché dalle Z. Chatzipavlou e V. Karra, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. van Beek e S. Schønberg, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di decisione pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 221, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tali domande sono state formulate nell’ambito di controversie che oppongono, per un verso, nella causa C‑124/08, il sig. Snauwaert, la Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, la Coldstar NV, i sigg. Vlaeminck e Den Haerynck nonché la sig.ra De Wintere al Belgische Staat (Stato belga) e, per altro verso, nella causa C‑125/08, il sig. Deschaumes al Belgische Staat in ordine a talune domande di recupero a posteriori di dazi doganali all’importazione.
Contesto normativo
3 L’art. 221 del codice doganale così dispone:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(…)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».
Cause principali e questioni pregiudiziali
4 Le cause principali, come descritte dal giudice del rinvio, vertono su svariate frodi in materia di importazione di carne non ammessa sul mercato europeo che si sono verificate in Belgio nella metà degli anni ’90.
5 Tali frodi miravano, per un verso, a commercializzare sul mercato europeo carne a basso prezzo originaria di Stati terzi che era normalmente inidonea al consumo umano in applicazione delle norme nazionali e comunitarie e, per altro verso, a pretendere indebitamente restituzioni all’esportazione.
6 In conseguenza di tali frodi, taluni dazi all’importazione relativi alle merci di cui trattasi sono stati elusi, in quanto le autorità doganali competenti non disponevano degli elementi richiesti per la loro contabilizzazione.
Causa C‑124/08
7 Dalla decisione di rinvio nella causa C‑124/08 emerge che, a seguito dei procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi al Correctionele rechtbank van Antwerpen (Tribunale penale di Anversa) e, in appello, dinanzi allo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa), i sigg. Snauwaert, Vlaeminck e Den Haerynck nonché la sig.ra De Wintere sono stati condannati in solido al pagamento dei dazi e dei prelievi all’importazione elusi nonché al pagamento degli interessi di mora. La Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA e la Coldstar NV sono state dichiarate civilmente responsabili per le somme dovute rispettivamente dai sigg. Snauwaert e Den Haerynck.
8 Il giudice del rinvio precisa che, a sostegno dei loro ricorsi per cassazione avverso la sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 25 ottobre 2006, i ricorrenti nella causa principale invocano in particolare le disposizioni dell’art. 221, nn. 1 e 3, del codice doganale, adducendo che quest’ultimo giudice ha erroneamente stabilito, per un verso, che la mancata o tardiva contabilizzazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti non incide sulla facoltà per le autorità doganali di procedere al recupero di tali dazi e, per altro verso, che, ai fini della proroga del termine di prescrizione triennale previsto al citato n. 3, decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, non ha alcun rilievo il fatto di conoscere l’autore dell’atto perseguibile a norma di legge a seguito del quale tali autorità non hanno potuto determinare l’importo stesso.
9 Pertanto, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 221, n. 1, del [codice doganale] debba essere inteso nel senso che la prescritta comunicazione di un’obbligazione doganale ad un contribuente può avvenire regolarmente solo dopo la sua contabilizzazione, o, in altri termini, nel senso che la comunicazione di un’obbligazione doganale al debitore (...) deve sempre essere preceduta dalla sua contabilizzazione, per poter essere regolare, ossia conforme [a tale disposizione].
2) Se l’art. 221, n. 3, del [codice doganale] debba essere inteso nel senso che la possibilità per le autorità doganali di procedere ad una regolare comunicazione dell’importo contabilizzato dopo la scadenza del termine di tre anni, calcolato a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, allorché siffatta obbligazione è sorta in conseguenza di un atto penalmente perseguibile, sussista solo nei confronti della persona a cui è imputabile tale [atto]».
Causa C‑125/08
10 Dalla decisione di rinvio nella causa C‑125/08 emerge che, con sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen del 2 maggio 2007, il sig. Deschaumes è stato condannato al pagamento di dazi e di prelievi all’importazione elusi nonché al pagamento di interessi di mora.
11 Il giudice del rinvio precisa che, a sostegno del suo ricorso per cassazione avverso tale sentenza, il sig. Deschaumes invoca in particolare le disposizioni dell’art. 221, n. 1, del codice doganale, sostenendo che lo Hof van beroep te Antwerpen non ha accertato che l’obbligazione doganale fosse stata contabilizzata prima della sua comunicazione e che non emerge dagli atti del fascicolo della causa principale che tale contabilizzazione sia effettivamente intervenuta.
12 Di conseguenza, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale identica alla prima questione proposta nella causa C‑124/08.
13 Con ordinanza del presidente della Corte 22 aprile 2008, i procedimenti C‑124/08 e C‑125/08 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità delle domande di decisione pregiudiziale
14 La Commissione delle Comunità europee sostiene che le domande di decisione pregiudiziale sono irricevibili in quanto insufficientemente motivate.
15 A tale proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag. I‑5751, punto 39; 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège, Racc. pag. I‑2549, punto 30, nonché 19 settembre 2006, causa C‑506/04, Wilson, Racc. pag. I‑8613, punto 38).
16 Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio devono non solo consentire alla Corte di dare risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri, nonché agli altri interessati, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, sentenze Albany, cit., punto 40; 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller, Racc. pag. I‑2529, punto 30, e Wilson, cit., punto 39).
17 Nella fattispecie, per un verso, le decisioni di rinvio contengono sufficienti dettagli per dare ai governi degli Stati membri, nonché agli altri interessati, la possibilità di presentare osservazioni. Emerge peraltro dalle osservazioni presentate dai governi belga ed ellenico, nonché dalla Commissione, che questi hanno potuto utilmente prendere posizione sulle questioni proposte dal giudice del rinvio.
18 Per altro verso, la Corte si considera sufficientemente edotta dalle informazioni contenute nelle decisioni di rinvio e nelle osservazioni che le sono state presentate per poter risolvere utilmente le questioni stesse.
19 Da quanto esposto risulta che la Corte deve risolvere le questioni proposte.
Sulla prima questione nella causa C‑124/08 e sull’unica questione nella causa C‑125/08
20 Con tali questioni il giudice del rinvio intende sapere se l’art. 221, n. 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o all’esportazione possa essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità.
21 A tal proposito è sufficiente rammentare che dalla formulazione dell’art. 221, n. 1, del codice doganale risulta che la contabilizzazione, che, ai sensi dell’art. 221, n. 1, di tale codice, consiste nell’iscrizione dell’importo dei dazi da parte delle autorità doganali nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, deve necessariamente precedere la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione (sentenza 23 febbraio 2006, causa C‑201/04, Molenbergnatie, Racc. pag. I‑2049, punto 46).
22 Infatti, un siffatto svolgimento cronologico delle operazioni di contabilizzazione e di comunicazione dell’importo dei dazi, sancito dal titolo stesso della sezione 1 del capitolo 3 del titolo VII del codice doganale, «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo dei dazi», deve essere rispettato a pena di produrre differenze di trattamento tra i soggetti passivi e di nuocere, peraltro, al funzionamento armonioso dell’unione doganale (sentenza Molenbergnatie, cit., punto 47).
23 Si deve di conseguenza risolvere la prima questione proposta nella causa C‑124/08, nonché la questione unica proposta nella causa C‑125/08, affermando che l’art. 221, n. 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità.
Sulla seconda questione nella causa C‑124/08
24 Con tale questione il giudice del rinvio intende sapere se l’art. 221, n. 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del termine triennale che decorre dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, le autorità doganali di uno Stato membro possano procedere validamente alla comunicazione dell’importo dei dazi da recuperare solo nei confronti della persona che è all’origine dell’atto perseguibile a norma di legge, in ragione del quale tali autorità non hanno potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi.
25 Si deve preliminarmente rilevare che l’espressione «atto perseguibile a norma di legge», contenuta nell’art. 221, n. 3, del codice doganale, riguarda gli atti che, nell’ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero a posteriori, possono essere qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale [v. per analogia, a proposito dell’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), sentenza 27 novembre 1991, causa C‑273/90, Meico-Fell, Racc. pag. I‑5569, punto 9].
26 La Corte ha inoltre avuto modo di precisare che la qualificazione, da parte delle autorità doganali, di un atto come «atto perseguibile a norma di legge» non costituisce una constatazione che è stata effettivamente commessa un’infrazione al diritto penale. Tale qualificazione è effettuata esclusivamente nell’ambito e ai fini di un procedimento di natura amministrativa che ha lo scopo esclusivo di consentire a tali autorità di rimediare ad una percezione scorretta o insufficiente dei dazi all’importazione o all’esportazione (v. per analogia, a proposito dell’art. 3 del regolamento n. 1697/79, sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑62/06, ZF Zefeser, Racc. pag. I‑11995, punto 28).
27 Per potere risolvere la presente questione, si deve rilevare per un verso che, in conformità all’art. 221, n. 1, del codice doganale, la comunicazione dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione dev’essere effettuata nei confronti del debitore dell’obbligazione doganale.
28 Per altro verso, va rilevato che la prima frase del n. 3 di tale articolo introduce una regola di prescrizione secondo la quale tale comunicazione non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
29 A titolo di eccezione rispetto a tale regola, la seconda frase di tale numero prevede che, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge.
30 Di conseguenza, risulta sia dal tenore letterale che dall’economia dell’art. 221 del codice doganale che l’importo dei dazi può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità doganale non abbia inizialmente potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto in questione.
31 La detta interpretazione è peraltro confermata dall’impiego dei termini «tale comunicazione» nella seconda frase dell’art. 221, n. 3, del codice doganale, termini che rinviano alle parole «[l]a comunicazione al debitore» contenute nella prima frase di tale disposizione. Pertanto, tale disposizione non limita la comunicazione dei dazi dovuti al solo debitore che sia l’autore dell’atto perseguibile a norma di legge.
32 Si deve di conseguenza risolvere la seconda questione proposta nella causa C‑124/08 affermando che l’art. 221, n. 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora esse non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto medesimo.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità.
2) L’art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora esse non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto medesimo.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
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