Causa C‑134/08
Hauptzollamt Bremen
contro
J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Regolamento (CE) n. 2193/2003 — Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America — Ambito d’applicazione ratione temporis — Art. 4, n. 2 — Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi — Assoggettamento»
Massime della sentenza
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche commerciali illecite — Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America — Regolamento n. 2193/2003
(Regolamento del Consiglio n. 2193/2003, sesto ‘considerando’ e artt. 2, n. 1, 4, n. 2, e 5)
L’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, deve essere interpretato in senso conforme al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità europea alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, cioè il 17 dicembre 2003, e di cui non sia possibile modificare la destinazione. Infatti, il citato art. 4, n. 2, il cui tenore letterale è privo di ambiguità, risulta coerente con il sistema posto in essere dal regolamento n. 2193/2003. Gli operatori economici devono infatti poter contare sul fatto che i prodotti da essi esportati dagli Stati Uniti nella Comunità prima della data di pubblicazione e di entrata in vigore di tale regolamento non saranno assoggettati ai dazi doganali supplementari istituiti da quest’ultimo.
Per contro, tale aspettativa non è legittima per quanto concerne i prodotti che sono stati esportati dopo tale data, in quanto, a partire dalla medesima, gli operatori economici non potevano ignorare che sarebbero stati applicabili dazi doganali supplementari, conformemente alle disposizioni del citato regolamento. Pertanto, il sesto ‘considerando’ del citato regolamento, il quale dispone che i prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dagli Stati uniti verso la Comunità anteriormente alla data della prima applicazione dei dazi doganali supplementari, cioè il 1° marzo 2004, non dovrebbero essere assoggettati a tali dazi, non può essere invocato per interpretare l’art. 4, n. 2, dello stesso in senso manifestamente contrario al suo tenore letterale.
(v. punti 15, 18‑20 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
2 aprile 2009 (*)
«Regolamento (CE) n. 2193/2003 – Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Ambito d’applicazione ratione temporis – Art. 4, n. 2 – Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi – Assoggettamento»
Nel procedimento C‑134/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 20 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2008, nella causa
Hauptzollamt Bremen
contro
J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. S. Schønberg e C. Hermes, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 328, pag. 3).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra lo Hauptzollamt Bremen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») e la J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (in prosieguo: la «Tyson Parketthandel») in merito alla riscossione di un dazio doganale supplementare su un lotto di liste per parchetti provenienti dagli Stati Uniti.
Contesto normativo comunitario
3 I ‘considerando’ terzo, quinto e sesto del regolamento n. 2193/2003 così recitano:
«(3) Si ritiene che, nella fase iniziale, l’applicazione progressiva di dazi d’importazione supplementari fino al 17% ad valorem sulle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d’America selezionati sia una contromisura appropriata, in considerazione della mancata applicazione da parte degli Stati Uniti d’America delle raccomandazion[i] del DSB. Una volta raggiunto il livello di applicazione dei dazi supplementari sopra indicato, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta relativa alle ulteriori azioni da intraprendere alla luce degli sviluppi della situazione.
(…)
(5) Dall’applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal o una riduzione del dazio.
(6) Dall’applicazione di tali dazi doganali supplementari dovrebbero essere esclusi i prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dagli Stati Uniti d’America nella Comunità precedentemente alla data della prima applicazione dei dazi stessi».
4 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo trattino, del citato regolamento:
«Sui prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato del presente regolamento è applicato un dazio ad valorem supplementare, in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 secondo le seguenti modalità:
– 5% dal 1° marzo 2004 al 31 marzo 2004».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, del medesimo regolamento così dispone:
«1. Il dazio supplementare non si applica ai prodotti elencati nell’allegato per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal o una riduzione del dazio.
2. Il dazio supplementare non si applica a prodotti elencati nell’allegato per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di cui non sia possibile modificare la destinazione».
6 L’art. 5 del regolamento n. 2193/2003 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
7 Tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 dicembre 2003.
Causa principale e questione pregiudiziale
8 Il 5 marzo 2000 la Tyson Parketthandel ha chiesto l’immissione in libera pratica di un lotto di liste per parchetti laminati in ciliegio, rientrante nella sottovoce 4409 20 98 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1), lotto proveniente dagli Stati Uniti ove era stato caricato il 20 febbraio 2004 ai fini della sua spedizione per via marittima.
9 Mediante avviso d’imposta recante la stessa data e indirizzato alla Tyson Parketthandel, lo Hauptzollamt ha fissato taluni tributi all’importazione, vale a dire un dazio doganale supplementare e l’imposta sul valore aggiunto all’importazione. Il dazio doganale supplementare è stato riscosso, a titolo di dazio ad valorem, al tasso del 5%, in conformità all’art. 2, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 2193/2003.
10 La Tyson Parketthandel ha proposto reclamo avverso detto avviso d’imposta per la sola parte in cui esso aveva ad oggetto il dazio doganale supplementare. A tale reclamo ha fatto seguito una decisione di rigetto.
11 La Tyson Parketthandel ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Bremen avverso la decisione che respingeva il reclamo. Quest’ultimo ha annullato l’avviso d’imposta che stabiliva l’importo dei tributi all’importazione applicati a detta società, nei limiti in cui esso fissava un dazio doganale supplementare del quale si teneva conto anche nello stabilire l’imposta sul valore aggiunto all’importazione. Il Finanzgericht Bremen ha infatti deciso che la disciplina transitoria di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003 doveva essere interpretata, alla luce del tenore letterale del sesto ‘considerando’ del medesimo regolamento, nel senso che il dazio doganale supplementare non era applicabile a quei prodotti per i quali era già avvenuta la spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione del regime dei dazi doganali supplementari, vale a dire prima del 1° marzo 2004, e di cui non fosse più possibile modificare la destinazione.
12 Nell’ambito del ricorso di «Revision» da esso interposto avverso tale sentenza del Finanzgericht Bremen, lo Hauptzollamt sostiene che l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003 non può essere interpretato in senso contrario al suo inequivoco tenore letterale.
13 Nella sua decisione di rinvio, il Bundesfinanzhof precisa che il tenore letterale chiaro ed inequivoco dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003 ed il confronto della versione tedesca con le versioni francese ed inglese della medesima disposizione depongono in favore di un’interpretazione della stessa in senso conforme al suo tenore letterale. Il giudice del rinvio nutre tuttavia un dubbio, alla luce del sesto ‘considerando’ del medesimo regolamento, quanto alla questione se il tenore letterale dell’art. 4, n. 2, dello stesso corrisponda effettivamente all’intenzione del legislatore comunitario.
14 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 4, n. 2, del regolamento [n. 2193/2003] debba essere interpretato in senso contrario al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica a quei prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi doganali supplementari, e di cui non sia possibile modificare la destinazione».
Sulla questione pregiudiziale
15 I dubbi che nutre il giudice del rinvio in merito all’interpretazione da darsi a tale disposizione derivano dal fatto che il tenore letterale del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 2193/2003 lascia intendere che i prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dagli Stati uniti verso la Comunità anteriormente alla data della prima applicazione di tali dazi – ossia, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del medesimo regolamento, prima del 1° marzo 2004 – non dovrebbero essere assoggettati a dazi doganali supplementari. Pertanto, una formulazione siffatta farebbe sorgere una certa ambiguità tra l’intenzione così espressa dal legislatore comunitario e l’esplicito tenore letterale del citato art. 4, n. 2, ai sensi del quale tale dazio non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, vale a dire, ai sensi dell’art. 5 di quest’ultimo, il 17 dicembre 2003.
16 A tale proposito si deve anzitutto rammentare che i ‘considerando’ di un atto comunitario non hanno valore giuridico vincolante e non possono essere validamente fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (v., segnatamente, sentenza 24 novembre 2005, causa C‑136/04, Deutsches Milch-Kontor, Racc. pag. I‑10095, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
17 Si deve inoltre rilevare che né i lavori preparatori del regolamento n. 2193/2003 né un raffronto delle diverse versioni linguistiche del medesimo rivelano alcun errore di redazione nell’ambito della formulazione dell’art. 4, n. 2, di tale regolamento.
18 Va infine osservato che il citato art. 4, n. 2, il cui tenore letterale è peraltro privo di ambiguità, risulta coerente con il sistema posto in essere dal regolamento n. 2193/2003. Come sottolineato dalla Commissione, gli operatori economici devono infatti poter contare sul fatto che i prodotti da essi esportati dagli Stati Uniti nella Comunità prima della data di pubblicazione e di entrata in vigore di tale regolamento non saranno assoggettati ai dazi doganali supplementari istituiti da quest’ultimo. Per contro, tale aspettativa non è legittima per quanto concerne i prodotti che sono stati esportati dopo tale data, in quanto, a partire dalla medesima, gli operatori economici non potevano ignorare che sarebbero stati applicabili dazi doganali supplementari, conformemente alle disposizioni del citato regolamento.
19 Risulta dalle considerazioni che precedono che il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 2193/2003 non può essere invocato per interpretare l’art. 4, n. 2, dello stesso in senso manifestamente contrario al suo tenore letterale.
20 Si deve pertanto risolvere la questione proposta nel senso che l’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2193/2003 deve essere interpretato in senso conforme al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.
Sulle spese
21 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, deve essere interpretato in senso conforme al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità europea alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.
Firme
* Lingua di procedura: il tedesco.
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