Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 4 giugno 2009 – Commissione / Finlandia
(causa C‑144/08)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 83/182/CEE – Franchigie fiscali – Importazione temporanea di veicoli – Residenza normale»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 29)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Insufficienza di semplici prassi amministrative (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 32)
3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Franchigie fiscali in materia d’importazione temporanea di mezzi di trasporto (Direttiva del Consiglio 83/182, art. 7, n. 1) (v. punto 35)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59) – Definizione incompleta della residenza normale per stabilire l’eventuale diritto alla franchigia.
Dispositivo
1)
Avendo applicato una definizione incompleta della residenza normale per stabilire l’eventuale diritto alla franchigia fiscale in caso di importazione temporanea di veicoli, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.
2)
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
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