Causa C‑219/08
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Ostacolo ingiustificato — Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi»
Massime della sentenza
Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di un’impresa in un altro Stato membro
(Art. 49 CE)
L’obbligo imposto da uno Stato membro ad un prestatore di servizi di rendere una mera dichiarazione preventiva, che attesti che i lavoratori cittadini di Stati terzi distaccati in tale Stato membro sono in posizione regolare, in particolare per quanto concerne le condizioni di residenza, permesso di lavoro e copertura previdenziale, nello Stato membro in cui il suddetto prestatore di servizi li occupa, costituisce una misura che, in linea di principio, non eccede quanto necessario per evitare gli abusi cui può portare l’attuazione della libertà di prestazione dei servizi.
(v. punti 16, 18)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° ottobre 2009 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione di servizi – Ostacolo ingiustificato – Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi»
Nella causa C‑219/08,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2008,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa, J.‑P. Keppenne e G. Rozet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dall’avv. M. Detry, avocat,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione (relatore), dai sigg. J.–C. Bonichot, P. Kūris, L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 maggio 2009,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, avendo imposto, in caso di distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di imprese comunitarie, nell’ambito di una prestazione di servizi:
– un’autorizzazione preventiva all’esercizio dell’attività economica;
– un permesso di soggiorno rilasciato nello Stato di stabilimento del datore di lavoro che sia valido sino a tre mesi dopo la conclusione della prestazione di servizi; e
– la condizione che il lavoratore sia al servizio dello stesso datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 CE.
Contesto normativo nazionale
2 Ai sensi della legge 30 aprile 1999, in materia di occupazione dei lavoratori stranieri (Moniteur belge del 21 maggio 1999, pag. 17800), nel testo modificato con regio decreto 20 luglio 2000 (Moniteur belge del 30 agosto 2000, pag. 29642), il lavoratore straniero e il suo datore di lavoro devono preventivamente ottenere, rispettivamente, un permesso di lavoro e un’autorizzazione all’impiego. L’art. 7, primo comma, della detta legge dispone nondimeno quanto segue:
«Sua Maestà può dispensare, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, le categorie di lavoratori stranieri da Lui indicate dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro».
3 Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto 9 giugno 1999, recante esecuzione della legge 30 aprile 1999, in materia di occupazione dei lavoratori stranieri (Moniteur belge del 26 giugno 1999, pag. 24162), nel testo modificato con regio decreto 6 febbraio 2003 (Moniteur belge del 27 febbraio 2003, pag. 9583):
«Sono dispensati dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro:
(…)
14° i lavoratori, che non siano cittadini di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, che siano dipendenti di un’impresa con sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, che si rechi in Belgio per fornire servizi, a condizione che:
a) detti lavoratori dispongano nello Stato membro dello Spazio economico europeo di una residenza, di un diritto o di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi;
b) detti lavoratori siano legalmente autorizzati a lavorare nello Stato membro di residenza e tale autorizzazione sia valida almeno per la durata della prestazione da svolgere in Belgio;
c) detti lavoratori siano titolari di un regolare contratto di lavoro;
d) detti lavoratori si trovino al servizio dell’impresa ininterrottamente da almeno sei mesi;
e) detti lavoratori dispongano, al fine di garantire il loro ritorno nel loro paese d’origine o di residenza, di un passaporto e di un permesso di soggiorno validi sino a tre mesi dopo il termine di conclusione della prestazione».
Fase precontenziosa
4 Ritenendo che, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi, dipendenti di un’impresa con sede in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, quest’ultimo Stato membro violasse l’art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Commissione ha inviato al detto Stato membro una lettera di diffida in data 25 marzo 1997, alla quale quest’ultimo ha risposto con lettera in data 28 maggio 1997.
5 Con lettera del 9 settembre 1998 la Commissione ha emanato un parere motivato, al quale il Regno del Belgio ha risposto con lettera datata 30 novembre 1998.
6 A seguito di un nuovo carteggio la Commissione, con lettera del 13 luglio 2005, ha emesso un parere motivato integrativo, al quale il Regno del Belgio ha risposto con lettera del 7 ottobre 2005.
7 Non essendo rimasta soddisfatta dalla risposta fornita dal Regno del Belgio, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Procedimento dinanzi alla Corte
8 Con ordinanza del presidente della Corte 9 ottobre 2008, la Repubblica di Polonia è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tuttavia, dopo aver informato la Corte della sua intenzione di rinunciare agli atti relativi al suo intervento nella presente causa, con ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2009 è stata disposta l’estromissione del detto Stato membro quale parte interveniente nella presente controversia.
9 Con atto depositato in cancelleria il 24 marzo 2009, la Commissione ha informato la Corte del fatto che, in considerazione dell’adozione e della comunicazione, con lettera datata 12 giugno 2008, da parte del Regno del Belgio, del regio decreto 23 aprile 2008, recante modifica dell’art. 2, primo comma, punto 14, del regio decreto 9 giugno 1999, recante esecuzione della legge 30 aprile 1999, in materia di occupazione dei lavoratori stranieri (Moniteur belge del 20 maggio 2008, pag. 26202), essa intendeva rinunciare al suo ricorso relativamente alla seconda e alla terza censura da essa formulate.
Sul ricorso
10 Con la sua prima censura, riguardante la necessità di ottenere una previa autorizzazione all’esercizio dell’attività economica, divenuta, in seguito alla rinuncia parziale agli atti da parte della Commissione, l’unico motivo di ricorso, detta istituzione accusa il Regno del Belgio di limitare indebitamente il distacco, da parte di imprese comunitarie che operino beneficiando della libera prestazione di servizi, di lavoratori cittadini di Stati terzi, quando essi siano distaccati a partire da uno Stato membro che non applichi integralmente il diritto di Schengen o quando essi siano distaccati, per un periodo superiore a tre mesi, a partire da uno Stato membro che applichi integralmente il diritto di Schengen. In tali ipotesi, il Regno del Belgio imporrebbe al lavoratore che desideri essere distaccato nel detto Stato membro l’obbligo di ottenere preventivamente il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno provvisorio, al termine di una procedura gravosa la quale mirerebbe a verificare se il distacco del lavoratore sia effettivamente in regola con tutti i criteri della giurisprudenza derivanti dalla sentenza 9 agosto 1994, causa C‑43/93, Vander Elst (Racc. pag. I‑3803).
11 La Commissione ritiene che la restrizione della libera prestazione di servizi derivi in particolare dal fatto che le autorità belghe chiedono ai lavoratori interessati di esibire documenti che dimostrino, da un lato, che essi si spostano in Belgio nel quadro di un distacco e che sono di conseguenza esonerati dal permesso di lavoro nonché, dall’altro, che essi dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti, di un alloggio in Belgio e di un’assicurazione per il viaggio, per ottenere un visto.
12 Il Regno del Belgio non nega di avere imposto la produzione delle prove indicate dalla Commissione, prove che, del resto, possono essere fornite in qualsiasi modo giuridicamente valido, in particolare mediante esibizione di un certificato di distacco, rilasciato dalla cassa di previdenza sociale dello Stato di origine (modello E 101). Il Regno del Belgio afferma che queste prove hanno l’unico scopo di dimostrare che il lavoratore distaccato è in regola con i criteri stabiliti dalla convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, successivamente precisata mediante l’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (GU 2005, C 326, pag. 1).
13 A questo proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 49 CE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑244/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑885, punto 30).
14 Tuttavia, una normativa nazionale rientrante in un settore che non ha costituito oggetto di armonizzazione a livello comunitario e che si applica indistintamente a tutte le persone o imprese che esercitano un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante può essere giustificata, nonostante gli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, se risponde a ragioni imperative d’interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
15 In particolare, è stato già dichiarato che uno Stato membro può accertare se l’impresa stabilita in un altro Stato membro, che distacchi sul suo territorio lavoratori cittadini di uno Stato terzo, non si avvalga della libertà di prestazione dei servizi per uno scopo diverso dall’adempimento della prestazione di cui si tratta (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
16 In tale cornice, la Corte ha giudicato che l’obbligo imposto al prestatore di servizi di rendere una mera dichiarazione preventiva, che attesti che i lavoratori interessati sono in posizione regolare, in particolare per quanto concerne le condizioni di residenza, permesso di lavoro e copertura previdenziale, nello Stato membro in cui questa impresa li occupa, costituisce una misura che, in linea di principio, non eccede quanto necessario per evitare gli abusi cui può portare l’attuazione della libertà di prestazione dei servizi (v., in questo senso, sentenze 21 ottobre 2004, causa C‑445/03, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑10191, punto 46, nonché Commissione/Germania, cit., punti 41 e 42).
17 In udienza la Commissione ha precisato che essa non intendeva criticare questa giurisprudenza. Essa ha sostenuto però che il fatto che le autorità belghe chiedano ai lavoratori interessati un modello E 101 costituisce una procedura più rigorosa rispetto all’esibizione di una previa dichiarazione del prestatore di servizi.
18 Secondo il Regno del Belgio, l’esibizione di un modello E 101 costituisce proprio una procedura meno gravosa per il lavoratore interessato rispetto all’esibizione di una previa dichiarazione del prestatore di servizi. Tuttavia il detto Stato membro ha espressamente ammesso, in udienza, che, dato che le prove richieste dalle autorità belghe, descritte nel punto 11 della presente sentenza, possono essere fornite in qualsiasi modo giuridicamente valido, esse possono essere anche fornite mediante produzione di una previa dichiarazione del prestatore di servizi, ai sensi della giurisprudenza citata nel punto 16 della presente sentenza.
19 Alla luce di ciò, occorre prendere atto che la Commissione non ha dimostrato che il Regno del Belgio imponga l’obbligo di una previa autorizzazione all’esercizio dell’attività economica, in caso di distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte delle imprese comunitarie, nell’ambito di una prestazione di servizi.
20 Sempre con la sua censura la Commissione critica il Regno del Belgio per la sua scarsa diligenza nella concessione del visto richiesto, dal momento che detto visto è rilasciato solo entro 48 ore a partire dal momento in cui l’interessato ha prodotto i documenti richiesti. Essa gli addebita anche una scarsa trasparenza. In particolare, non essendo stata adottata una circolare, malgrado fosse stata preannunziata dalle autorità belghe, gli operatori economici non potrebbero conoscere in anticipo quali condizioni soddisfare per poter fornire prestazioni di servizi in Belgio.
21 Ebbene, a questo proposito basta rilevare che censure di tal genere, anche ipotizzando che siano fondate, non consentono di dimostrare che il Regno del Belgio esiga una previa autorizzazione per l’esercizio dell’attività economica.
22 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
23 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, a norma dell’art. 69, n. 5, primo comma, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
24 Nel caso di specie, la Commissione è rimasta soccombente riguardo all’unica censura ribadita dalla medesima. Per quanto concerne la rinuncia parziale agli atti della detta istituzione, essa è il risultato della comunicazione, da parte del Regno del Belgio, del regio decreto 23 aprile 2008 successivamente al deposito del presente ricorso.
25 Alla luce di ciò, occorre disporre la compensazione delle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee e il Regno del Belgio sopportano ciascuno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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